Art. 5 Portale nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare 1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Portale nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, al fine di: a) costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale; b) consentire la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali al fine di ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione; c) consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare in Italia. 2. Gli enti pubblici di ricerca comunicano al Portale, anche attraverso le rispettive piattaforme di documentazione, i risultati delle ricerche effettuate sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di interesse ai fini della presente legge. 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, e' integrata, per l'anno 2015, di euro 152.000.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti alla legge n. 101 del 2004, si veda nelle note all'art. 2.