Art. 5 
 
                Portale nazionale della biodiversita' 
                 di interesse agricolo e alimentare 
 
  1. E'  istituito  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali il Portale nazionale  della  biodiversita'  di
interesse agricolo e alimentare, al fine di: 
  a) costituire un sistema di  banche  di  dati  interconnesse  delle
risorse  genetiche  di  interesse  alimentare   ed   agrario   locali
individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale; 
  b)  consentire  la  diffusione  delle  informazioni  sulle  risorse
genetiche di interesse  alimentare  ed  agrario  locali  al  fine  di
ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione; 
  c) consentire il monitoraggio dello stato  di  conservazione  della
biodiversita' di interesse agricolo e alimentare in Italia. 
  2. Gli enti  pubblici  di  ricerca  comunicano  al  Portale,  anche
attraverso le rispettive piattaforme di documentazione,  i  risultati
delle  ricerche  effettuate  sulle  risorse  genetiche  di  interesse
alimentare ed agrario locali di  interesse  ai  fini  della  presente
legge. 
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge
6 aprile 2004, n.  101,  e'  integrata,  per  l'anno  2015,  di  euro
152.000. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti alla legge n. 101 del 2004, si veda
          nelle note all'art. 2.