Art. 7 
 
         Piano e Linee guida nazionali per la conservazione 
       della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare 
 
  1. All'aggiornamento del Piano  nazionale  sulla  biodiversita'  di
interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione
in situ, on farm ed ex situ della biodiversita' vegetale,  animale  e
microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, si  provvede  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
sentito il Comitato permanente  per  la  biodiversita'  di  interesse
agricolo e alimentare di cui all'articolo 8. 
  2. Il Piano nazionale sulla biodiversita' di interesse  agricolo  e
le  Linee  guida  nazionali  di  cui  al  comma  1  sono   aggiornati
periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque  anni,  al  fine  di
tener conto dei progressi ottenuti nelle attivita'  di  attuazione  e
degli sviluppi  della  ricerca  scientifica  nonche'  dell'evoluzione
delle normative in materia a livello nazionale e internazionale.