Art. 7 Piano e Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare 1. All'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversita' di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversita' vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente per la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8. 2. Il Piano nazionale sulla biodiversita' di interesse agricolo e le Linee guida nazionali di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni, al fine di tener conto dei progressi ottenuti nelle attivita' di attuazione e degli sviluppi della ricerca scientifica nonche' dell'evoluzione delle normative in materia a livello nazionale e internazionale.