Art. 8 
 
              Comitato permanente per la biodiversita' 
                 di interesse agricolo e alimentare 
 
  1. Al fine di garantire il coordinamento  delle  azioni  a  livello
statale, regionale e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano
in materia di tutela della  biodiversita'  di  interesse  agricolo  e
alimentare, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali il Comitato permanente per la biodiversita' di
interesse agricolo e alimentare. Il Comitato e' rinnovato ogni cinque
anni. 
  2. Il Comitato e' presieduto da  un  rappresentante  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali ed e'  costituito  da
sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di  Trento
e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante  del  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,   da    un
rappresentante  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare,  da  un  rappresentante  del  Ministero  della
salute e da tre rappresentanti degli agricoltori e  degli  allevatori
custodi designati dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  3. Il Comitato ha, in particolare, i seguenti compiti: 
  a) individuare gli obiettivi e i  risultati  delle  singole  azioni
contenute  nel  Piano  nazionale  sulla  biodiversita'  di  interesse
agricolo; 
  b) raccogliere  le  richieste  di  ricerca  avanzate  dai  soggetti
pubblici e  privati  e  trasmetterle  alle  istituzioni  scientifiche
competenti; 
  c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al  fine  di
garantire l'applicazione della normativa vigente in materia; 
  d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento  volte  alla
tutela  e  all'utilizzo  sostenibile  delle  risorse   genetiche   di
interesse alimentare ed agrario  locali,  coordinando  le  azioni  da
realizzare; 
  e) favorire il  trasferimento  delle  informazioni  agli  operatori
locali; 
  f)   definire   un   sistema   comune   di    individuazione,    di
caratterizzazione  e  di  valutazione  delle  risorse  genetiche   di
interesse alimentare ed agrario locali. 
  4. Il Comitato svolge, altresi',  le  funzioni  gia'  assegnate  al
Comitato permanente per le risorse genetiche  istituito  con  decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.  6214
del 10 marzo 2009, che e' soppresso. 
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate  le  modalita'  di
organizzazione e di funzionamento del Comitato nonche'  le  procedure
per  l'integrazione  dei  componenti  di   cui   al   comma   2   con
rappresentanti di enti e istituzioni di ricerca. Al funzionamento del
Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al  Comitato
non da' luogo alla corresponsione di compensi,  gettoni,  emolumenti,
indennita' o rimborsi di spese comunque denominati. 
  6. Il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
trasmette  alle   Camere   una   relazione   annuale   del   Comitato
sull'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.