Art. 8 Comitato permanente per la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare 1. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Comitato permanente per la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare. Il Comitato e' rinnovato ogni cinque anni. 2. Il Comitato e' presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed e' costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero della salute e da tre rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Il Comitato ha, in particolare, i seguenti compiti: a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversita' di interesse agricolo; b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti; c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia; d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento volte alla tutela e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, coordinando le azioni da realizzare; e) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali; f) definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali. 4. Il Comitato svolge, altresi', le funzioni gia' assegnate al Comitato permanente per le risorse genetiche istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6214 del 10 marzo 2009, che e' soppresso. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonche' le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2 con rappresentanti di enti e istituzioni di ricerca. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato non da' luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati. 6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.