Art. 9 
 
        Tutela delle varieta' vegetali iscritte nell'Anagrafe 
          e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi 
 
  1.  Al  comma  4  dell'articolo  45  del  codice  della  proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e
successive modificazioni, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) le varieta'  vegetali  iscritte  nell'Anagrafe  nazionale
della biodiversita' di interesse agricolo  e  alimentare  nonche'  le
varieta' dalle quali derivano produzioni contraddistinte  dai  marchi
di denominazione  di  origine  protetta,  di  indicazione  geografica
protetta o di specialita' tradizionali garantite e da cui derivano  i
prodotti agroalimentari tradizionali». 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  45  del   decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12
          dicembre 2002, n. 273), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          4 marzo 2005, n. 52, supplemento ordinario, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  45  (Oggetto  del  brevetto).   -   1.   Possono
          costituire  oggetto   di   brevetto   per   invenzione   le
          invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e
          che implicano un'attivita' inventiva e sono atte  ad  avere
          un'applicazione industriale. 
              2. Non sono considerate come invenzioni  ai  sensi  del
          comma 1 in particolare: 
              a) le scoperte,  le  teorie  scientifiche  e  i  metodi
          matematici; 
              b) i piani,  i  principi  ed  i  metodi  per  attivita'
          intellettuali, per gioco o per attivita' commerciale  ed  i
          programmi di elaboratore; 
              c) le presentazioni di informazioni. 
              3.  Le  disposizioni   del   comma   2   escludono   la
          brevettabilita' di cio' che in esse e' nominato solo  nella
          misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne
          scoperte, teorie,  piani,  principi,  metodi,  programmi  e
          presentazioni di informazioni considerati in quanto tali. 
              4. Non possono costituire oggetto di brevetto: 
              a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico
          del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi  applicati
          al corpo umano o animale; 
              b) le  varieta'  vegetali  e  le  razze  animali  ed  i
          procedimenti  essenzialmente  biologici  di  produzione  di
          animali o vegetali, comprese  le  nuove  varieta'  vegetali
          rispetto alle quali  l'invenzione  consista  esclusivamente
          nella modifica genetica di altra varieta'  vegetale,  anche
          se detta modifica  e'  il  frutto  di  un  procedimento  di
          ingegneria genetica. 
              b-bis)  le  varieta'  vegetali  iscritte  nell'Anagrafe
          nazionale  delle  biodiversita'  di  interesse  agricolo  e
          alimentare  nonche'  le  varieta'  dalle   quali   derivano
          produzioni contraddistinte dai marchi di  denominazione  di
          origine protetta, di indicazione geografica protetta  o  di
          specialita' tradizionali garantite  e  da  cui  derivano  i
          prodotti agroalimentari tradizionali. 
              5. La disposizione  del  comma  4  non  si  applica  ai
          procedimenti  microbiologici  ed   ai   prodotti   ottenuti
          mediante  questi  procedimenti,  nonche'  ai  prodotti,  in
          particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di  uno
          dei metodi nominati. 
          5-bis.  Non  possono  costituire  oggetto  di  brevetto  le
          invenzioni biotecnologiche di cui all'art. 81-quinquies.».