Art. 4 
 
 
                       Clausola di invarianza 
 
  1. Dalle  disposizioni  dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  ad
esclusione dell'articolo II,  paragrafo  1,  lettera  d,  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo V  dell'Accordo  di
cui  all'articolo  1,  si  fa  fronte  con   apposito   provvedimento
legislativo.