Art. 12 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18  in  materia  di
                       sperimentazione animale 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
immette sul mercato prodotti cosmetici in violazione dei  divieti  di
cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento  e'
punito con l'arresto da un mese ad un anno e con  l'ammenda  da  euro
500 ad euro 5.000. 
  2. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
realizza sperimentazioni animali in violazione  dei  divieti  di  cui
all'articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e  d),  del  regolamento  e'
punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da euro 500 ad
euro 5.000.