Art. 15 
 
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 23 e 24 in materia
  di informazioni da rendere alle autorita' competenti 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di
cui  all'articolo  4  del  regolamento  e  i  distributori  che   non
ottemperano all'obbligo  di  informazione  di  cui  all'articolo  23,
paragrafo  1,   del   regolamento   sono   soggetti   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000. 
  2. La persona responsabile di cui all'articolo  4  del  regolamento
che non ottempera alla richiesta da parte delle autorita'  competenti
di produrre, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento,  l'elenco  di
tutti i prodotti cosmetici contenenti sostanze  sulle  quali  sorgano
seri dubbi in  merito  alla  sicurezza,  e'  soggetta  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000.