Art. 18 
 
                Applicazione sanzioni amministrative 
 
  1. All'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  previste  dal
presente  decreto  provvede   l'organo   regionale   territorialmente
competente con le modalita' di cui alla legge 24  novembre  1981,  n.
689, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 18: 
              La  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive
          modificazioni (Modifiche al sistema penale,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329, S.O.