Art. 3 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3  del  regolamento
  in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici 
 
  1. Chiunque produce, detiene per il commercio o pone  in  commercio
prodotti  cosmetici   che,   nelle   condizioni   d'uso   normali   o
ragionevolmente prevedibili, possono essere  dannosi  per  la  salute
umana,  tenuto  conto  di  quanto  stabilito  dall'articolo   3   del
regolamento, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni  e  con
la multa non inferiore ad euro 1.000. 
  2. Se il fatto e' commesso per colpa, le pene di  cui  al  presente
articolo sono ridotte da un terzo a un sesto.