IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2012/29/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 25  ottobre  2012,  che  istituisce  norme  minime  in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato  e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione  europea -  Legge  di  delegazione  europea  2013,  e  in
particolare l'articolo 1 nonche' l'allegato B; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 dicembre 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  1. Al codice di procedura penale,  approvato  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 90: 
      1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Quando vi  e'  incertezza  sulla  minore  eta'  della
persona offesa dal reato,  il  giudice  dispone,  anche  di  ufficio,
perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore  eta'
e' presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni
processuali.»; 
      2) al comma 3, dopo le parole: «prossimi  congiunti  di  essa»,
sono aggiunte le seguenti: «o da  persona  alla  medesima  legata  da
relazione affettiva e con essa stabilmente convivente»; 
    b) dopo l'articolo 90 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 90-bis. (Informazioni alla persona  offesa).  -  1.  Alla
persona offesa, sin dal primo contatto  con  l'autorita'  procedente,
vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile,  informazioni  in
merito: 
        a) alle modalita' di presentazione degli atti di  denuncia  o
querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo,
al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del  processo  e
della imputazione e,  ove  costituita  parte  civile,  al  diritto  a
ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; 
        b) alla facolta' di ricevere comunicazione  dello  stato  del
procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2; 
        c) alla  facolta'  di  essere  avvisata  della  richiesta  di
archiviazione; 
        d) alla facolta' di avvalersi della consulenza legale  e  del
patrocinio a spese dello Stato; 
        e)    alle    modalita'    di    esercizio    del     diritto
all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento; 
        f) alle eventuali misure di  protezione  che  possono  essere
disposte in suo favore; 
        g) ai diritti  riconosciuti  dalla  legge  nel  caso  in  cui
risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello  in
cui e' stato commesso il reato; 
        h) alle modalita' di contestazione  di  eventuali  violazioni
dei propri diritti; 
        i) alle autorita' cui rivolgersi  per  ottenere  informazioni
sul procedimento; 
        l) alle  modalita'  di  rimborso  delle  spese  sostenute  in
relazione alla partecipazione al procedimento penale; 
        m) alla possibilita' di chiedere il  risarcimento  dei  danni
derivanti da reato; 
        n) alla possibilita' che il  procedimento  sia  definito  con
remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale,  ove
possibile, o attraverso la mediazione; 
        o) alle facolta' ad essa spettanti nei  procedimenti  in  cui
l'imputato formula richiesta  di  sospensione  del  procedimento  con
messa alla prova o in quelli  in  cui  e'  applicabile  la  causa  di
esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto; 
        p) alle strutture sanitarie  presenti  sul  territorio,  alle
case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio. 
      Art.    90-ter. (Comunicazioni    dell'evasione     e     della
scarcerazione). - 1. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  299,  nei
procedimenti per delitti commessi  con  violenza  alla  persona  sono
immediatamente  comunicati  alla  persona  offesa   che   ne   faccia
richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria,  i  provvedimenti
di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva,
ed e' altresi' data tempestiva  notizia,  con  le  stesse  modalita',
dell'evasione dell'imputato in stato  di  custodia  cautelare  o  del
condannato,  nonche'  della  volontaria  sottrazione   dell'internato
all'esecuzione  della  misura  di  sicurezza  detentiva,  salvo   che
risulti, anche nella ipotesi di cui  all'articolo  299,  il  pericolo
concreto di un danno per l'autore del reato. 
      Art. 90-quater.  (Condizione di particolare vulnerabilita').  -
1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione
di particolare vulnerabilita' della persona offesa e' desunta,  oltre
che dall'eta' e dallo stato di infermita' o di  deficienza  psichica,
dal tipo di reato, dalle modalita' e circostanze del fatto per cui si
procede. Per la valutazione della condizione si  tiene  conto  se  il
fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale,
se e' riconducibile  ad  ambiti  di  criminalita'  organizzata  o  di
terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani,  se
si caratterizza per finalita' di discriminazione,  e  se  la  persona
offesa   e'   affettivamente,   psicologicamente   o   economicamente
dipendente dall'autore del reato.»; 
    c) al comma 4 dell'articolo 134 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «La  riproduzione  audiovisiva  delle  dichiarazioni  della
persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita' e' in ogni
caso  consentita,  anche  al  di  fuori  delle  ipotesi  di  assoluta
indispensabilita'.»; 
    d) dopo l'articolo 143 e' inserito il seguente: 
      «Art. 143-bis. (Altri  casi  di  nomina  dell'interprete).-  1.
L'autorita' procedente nomina un interprete quando  occorre  tradurre
uno scritto in lingua straniera  o  in  un  dialetto  non  facilmente
intellegibile ovvero quando la persona che  vuole  o  deve  fare  una
dichiarazione non conosce la lingua italiana. La  dichiarazione  puo'
anche essere fatta per iscritto  e  in  tale  caso  e'  inserita  nel
verbale con la traduzione eseguita dall'interprete. 
      2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di  cui  all'articolo
119, l'autorita' procedente nomina, anche  d'ufficio,  un  interprete
quando occorre procedere all'audizione della persona offesa  che  non
conosce la lingua italiana nonche' nei casi in cui la stessa  intenda
partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di  essere  assistita
dall'interprete. 
      3. L'assistenza dell'interprete  puo'  essere  assicurata,  ove
possibile,   anche   mediante   l'utilizzo   delle   tecnologie    di
comunicazione   a   distanza,   sempreche'   la    presenza    fisica
dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa
di  esercitare  correttamente  i  suoi  diritti  o   di   comprendere
compiutamente lo svolgimento del procedimento. 
      4. La persona offesa che non  conosce  la  lingua  italiana  ha
diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli  stessi,  che
contengono informazioni utili  all'esercizio  dei  suoi  diritti.  La
traduzione puo' essere disposta sia in forma orale che per  riassunto
se l'autorita' procedente ritiene che non ne  derivi  pregiudizio  ai
diritti della persona offesa.»; 
    e) al comma 1-bis dell'articolo 190-bis dopo  le  parole:  «degli
anni sedici» sono inserite le seguenti:  «e,  in  ogni  caso,  quando
l'esame  testimoniale  richiesto  riguarda  una  persona  offesa   in
condizione di particolare vulnerabilita'»; 
    f) al comma 1-ter  dell'articolo  351  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «Allo stesso modo  procede  quando  deve  assumere  sommarie
informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in  condizione
di particolare vulnerabilita'. In ogni caso assicura che  la  persona
offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della  richiesta  di
sommarie informazioni, non abbia contatti con la  persona  sottoposta
ad indagini  e  non  sia  chiamata  piu'  volte  a  rendere  sommarie
informazioni, salva l'assoluta necessita' per le indagini.»; 
    g) al comma 1-bis  dell'articolo  362  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «Allo stesso modo provvede  quando  deve  assumere  sommarie
informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in  condizione
di particolare vulnerabilita'. In ogni caso assicura che  la  persona
offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della  richiesta  di
sommarie informazioni, non abbia contatti con la  persona  sottoposta
ad indagini  e  non  sia  chiamata  piu'  volte  a  rendere  sommarie
informazioni, salva l'assoluta necessita' per le indagini.»; 
    h) al comma 1-bis  dell'articolo  392  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «In ogni caso, quando la persona offesa versa in  condizione
di  particolare  vulnerabilita',  il  pubblico  ministero,  anche  su
richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della
sua testimonianza.»; 
    i) all'articolo 398, dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente:
«5-quater. Fermo quanto previsto  dal  comma  5-ter,  quando  occorre
procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione  di
particolare  vulnerabilita'  si  applicano  le  diposizioni  di   cui
all'articolo 498, comma 4-quater.»; 
    l)  all'articolo  498,  il  comma  4-quater  e'  sostituito   dal
seguente: «4-quater. Fermo  quanto  previsto  dai  precedenti  commi,
quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in
condizione di particolare vulnerabilita', il giudice, se  la  persona
offesa o il suo difensore ne  fa  richiesta,  dispone  l'adozione  di
modalita' protette.». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La direttiva 2012/29/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
          novembre 2012, n. L 315. 
              Il testo dell'articolo 14 della legge 23  agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi recita: 
              «Art.  14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
          1988, 447 (Approvazione del codice di procedura penale)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  24  ottobre  1988,  n.
          250, S.O. 
              Il testo dell'articolo e 1 dell'allegato B della  legge
          6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di delegazione  europea  2013),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194,
          cosi' recita: 
              «Art.  1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione   di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo le procedure,  i  principi  e  i  criteri
          direttivi di cui agli articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,   i   decreti   legislativi   per
          l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e  B
          alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo  31,  comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
          1987, n. 183.» 
              «Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)  2009/101/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre  2009,
          intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le  garanzie
          che sono richieste, negli Stati  membri,  alle  societa'  a
          mente dell'articolo 48, secondo  comma,  del  Trattato  per
          proteggere gli  interessi  dei  soci  e  dei  terzi  (senza
          termine di recepimento); 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (senza termine di recepimento); 
              2009/158/CE  del  Consiglio,  del  30  novembre   2009,
          relativa alle norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi
          intracomunitari e le importazioni in provenienza dai  paesi
          terzi  di  pollame  e  uova  da  cova  (senza  termine   di
          recepimento); 
              2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
          l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP,  in  materia
          di prevenzione delle  ferite  da  taglio  o  da  punta  nel
          settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento  11
          maggio 2013); 
              2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  settembre  2010,   sulla   protezione   degli   animali
          utilizzati a fini scientifici (termine  di  recepimento  10
          novembre 2012); 
              2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 ottobre 2010, sul  diritto  all'interpretazione  e  alla
          traduzione nei procedimenti penali (termine di  recepimento
          27 ottobre 2013); 
              2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24  novembre  2010,  relativa  alle  emissioni  industriali
          (prevenzione  e  riduzione   integrate   dell'inquinamento)
          (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013); 
              2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15   febbraio   2011,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale e che abroga la direttiva  77/799/CEE  (termine  di
          recepimento 1° gennaio 2013); 
              2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          9 marzo 2011, concernente l'applicazione  dei  diritti  dei
          pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la  repressione
          della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
          e  che  sostituisce  la  decisione  quadro  del   Consiglio
          2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013); 
              2011/51/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva  2003/109/CE
          del Consiglio per estenderne l'ambito  di  applicazione  ai
          beneficiari  di  protezione  internazionale   (termine   di
          recepimento 20 maggio 2013); 
              2011/61/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, sui gestori di  fondi  di  investimento
          alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e
          2009/65/CE e i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.
          1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013); 
              2011/62/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, che modifica la  direttiva  2001/83/CE,
          recante un codice comunitario relativo  ai  medicinali  per
          uso umano, al fine di  impedire  l'ingresso  di  medicinali
          falsificati nella catena di fornitura  legale  (termine  di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8  giugno  2011,   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche  ed   elettroniche   (rifusione)   (termine   di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011,  che
          istituisce  un   quadro   comunitario   per   la   gestione
          responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito  e
          dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento  23  agosto
          2013); 
              2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti  al
          trasporto  di  merci  su  strada  per   l'uso   di   talune
          infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013); 
              2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che modifica  la  direttiva  2006/116/CE
          concernente la durata di protezione del diritto d'autore  e
          di alcuni  diritti  connessi  (termine  di  recepimento  1°
          novembre 2013); 
              2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25  ottobre  2011,   intesa   ad   agevolare   lo   scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  7
          novembre 2013); 
              2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre  2011,  sui  diritti  dei  consumatori,  recante
          modifica della direttiva 93/13/CEE del  Consiglio  e  della
          direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          e che abroga la direttiva 85/577/CEE  del  Consiglio  e  la
          direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          (termine di recepimento 13 dicembre 2013); 
              2011/85/UE  del  Consiglio,   dell'8   novembre   2011,
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013); 
              2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 novembre  2011,  che  modifica  le  direttive  98/78/CE,
          2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
          vigilanza   supplementare   sulle    imprese    finanziarie
          appartenenti a  un  conglomerato  finanziario  (termine  di
          recepimento 10 giugno 2013); 
              2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso  e  lo
          sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
          e che  sostituisce  la  decisione  quadro  2004/68/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013); 
              2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  recante  norme  sull'attribuzione,   a
          cittadini di paesi terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di
          beneficiario di protezione internazionale,  su  uno  status
          uniforme per i rifugiati o per le persone aventi  titolo  a
          beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonche'   sul
          contenuto   della   protezione   riconosciuta   (rifusione)
          (termine di recepimento 21 dicembre 2013); 
              2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
          per il rilascio  di  un  permesso  unico  che  consente  ai
          cittadini di paesi terzi  di  soggiornare  e  lavorare  nel
          territorio di uno Stato membro e a  un  insieme  comune  di
          diritti per i lavoratori di  paesi  terzi  che  soggiornano
          regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
          dicembre 2013); 
              2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  sull'ordine  di   protezione   europeo
          (termine di recepimento 11 gennaio 2015); 
              2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,  che
          modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
          a norma della direttiva  93/15/CEE  del  Consiglio,  di  un
          sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
          per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012); 
              2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 aprile 2012, che modifica la direttiva  2001/112/CE  del
          Consiglio concernente i succhi di frutta e  altri  prodotti
          analoghi  destinati  all'alimentazione  umana  (termine  di
          recepimento 28 ottobre 2013); 
              2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  maggio   2012,   sul   diritto   all'informazione   nei
          procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014); 
              2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sul  controllo  del  pericolo  di  incidenti
          rilevanti  connessi  con   sostanze   pericolose,   recante
          modifica e successiva abrogazione della direttiva  96/82/CE
          del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio  2015;  per
          l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014); 
              2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
          elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento  14
          febbraio 2014); 
              2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che modifica la direttiva  2001/83/CE  per
          quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
          28 ottobre 2013); 
              2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica,  che  modifica
          le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le  direttive
          2004/8/CE e 2006/32/CE (termine  di  recepimento  finale  5
          giugno 2014); 
              2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, su taluni  utilizzi  consentiti  di  opere
          orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014); 
              2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia  di
          diritti, assistenza e protezione delle vittime di  reato  e
          che sostituisce la decisione quadro  2001/220/GAI  (termine
          di recepimento 16 novembre 2015); 
              2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE  del
          Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili  per
          uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014); 
              2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che  istituisce  uno  spazio  ferroviario
          europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
          2015); 
              2012/52/UE della Commissione,  del  20  dicembre  2012,
          comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
          delle ricette mediche  emesse  in  un  altro  Stato  membro
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,  recante
          modifica della direttiva 93/109/CE relativamente  a  talune
          modalita' di esercizio del diritto  di  eleggibilita'  alle
          elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
          che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
          (termine di recepimento 28 gennaio 2014).». 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo  dell'articolo  90  del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 90. (Diritti e facolta' della persona offesa  dal
          reato).  -  1.  La  persona  offesa  dal  reato,  oltre  ad
          esercitare i diritti e le facolta'  ad  essa  espressamente
          riconosciuti  dalla  legge,  in  ogni  stato  e  grado  del
          procedimento puo' presentare memorie e, con esclusione  del
          giudizio di cassazione, indicare elementi di prova. 
              2. La persona offesa minore, interdetta per  infermita'
          di mente o inabilitata esercita le facolta' e i  diritti  a
          essa  attribuiti  a  mezzo  dei  soggetti  indicati   negli
          articoli 120 e 121 del codice penale. 
              2-bis. Quando vi e' incertezza sulla minore eta'  della
          persona offesa dal reato,  il  giudice  dispone,  anche  di
          ufficio, perizia. Se, anche  dopo  la  perizia,  permangono
          dubbi, la minore eta' e'  presunta,  ma  soltanto  ai  fini
          dell'applicazione delle disposizioni processuali. 
              3.  Qualora  la  persona   offesa   sia   deceduta   in
          conseguenza del reato, le facolta'  e  i  diritti  previsti
          dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di  essa
          o da persona alla medesima legata da relazione affettiva  e
          con essa stabilmente convivente.». 
              Il testo dell'articolo  134  del  codice  di  procedura
          penale, cosi' come modificato dal presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 134. (Modalita' di  documentazione).  -  1.  Alla
          documentazione degli atti si procede mediante verbale. 
              2.  Il  verbale  e'  redatto,  in  forma  integrale   o
          riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento  meccanico
          ovvero, in caso di impossibilita' di ricorso a tali  mezzi,
          con la scrittura manuale. 
              3. Quando il verbale e' redatto in forma riassuntiva e'
          effettuata anche la riproduzione fonografica . 
              4. Quando le modalita' di documentazione  indicate  nei
          commi 2  e  3  sono  ritenute  insufficienti,  puo'  essere
          aggiunta  la  riproduzione  audiovisiva  se   assolutamente
          indispensabile.   La   riproduzione    audiovisiva    delle
          dichiarazioni  della  persona  offesa  in   condizione   di
          particolare vulnerabilita'  e'  in  ogni  caso  consentita,
          anche   al   di   fuori   delle   ipotesi    di    assoluta
          indispensabilita'.». 
              Il testo dell'articolo 190-bis del codice di  procedura
          penale, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  190-bis.  (Requisiti   della   prova   in   casi
          particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei  delitti
          indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto
          l'esame di un testimone o di  una  delle  persone  indicate
          nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in
          sede  di  incidente  probatorio  o  in   dibattimento   nel
          contraddittorio  con  la  persona  nei  cui  confronti   le
          dichiarazioni   medesime    saranno    utilizzate    ovvero
          dichiarazioni i cui verbali sono stati  acquisiti  a  norma
          dell'articolo 238, l'esame  e'  ammesso  solo  se  riguarda
          fatti  o  circostanze  diversi  da  quelli  oggetto   delle
          precedenti dichiarazioni ovvero  se  il  giudice  o  taluna
          delle  parti  lo  ritengono  necessario   sulla   base   di
          specifiche esigenze . 
              1-bis. La stessa  disposizione  si  applica  quando  si
          procede per uno dei reati previsti dagli articoli  600-bis,
          primo comma, 600-ter,  600-quater,  anche  se  relativi  al
          materiale pornografico di  cui  all'articolo  600-quater.1,
          600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-quinquies
          e  609-octies  del  codice  penale,  se  l'esame  richiesto
          riguarda un testimone minore degli anni sedici e,  in  ogni
          caso, quando l'esame testimoniale  richiesto  riguarda  una
          persona    offesa    in    condizione    di     particolare
          vulnerabilita'.". 
              Il testo dell'articolo  351  del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 351.  (Altre  sommarie  informazioni).  -  1.  La
          polizia  giudiziaria  assume  sommarie  informazioni  dalle
          persone che possono  riferire  circostanze  utili  ai  fini
          delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo  e
          terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362. 
              1-bis.  All'assunzione  di  informazioni   da   persona
          imputata in un  procedimento  connesso  ovvero  da  persona
          imputata di un reato collegato a quello per cui si  procede
          nel caso previsto dall'articolo 371  comma  2  lettera  b),
          procede un ufficiale di  polizia  giudiziaria.  La  persona
          predetta, se  priva  del  difensore,  e'  avvisata  che  e'
          assistita da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne
          uno di fiducia. Il difensore  deve  essere  tempestivamente
          avvisato e ha diritto di assistere all'atto. 
              1-ter. Nei procedimenti per i  delitti  previsti  dagli
          articoli   572,   600,   600-bis,   600-ter,    600-quater,
          600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
          609-quinquies,  609-octies,  609-undecies  e  612-bis   del
          codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere
          sommarie  informazioni  da  persone   minori,   si   avvale
          dell'ausilio di un esperto in psicologia o  in  psichiatria
          infantile, nominato dal  pubblico  ministero.  Allo  stesso
          modo procede quando deve assumere sommarie informazioni  da
          una persona offesa, anche  maggiorenne,  in  condizione  di
          particolare vulnerabilita'. In ogni caso  assicura  che  la
          persona offesa particolarmente  vulnerabile,  in  occasione
          della  richiesta  di  sommarie  informazioni,   non   abbia
          contatti con la persona sottoposta ad indagini  e  non  sia
          chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni,  salva
          l'assoluta necessita' per le indagini.». 
              Il testo dell'articolo  362  del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dal presente decreto, recita: 
              «Art.  362.  (Assunzione  di  informazioni).-   1.   Il
          pubblico ministero assume informazioni  dalle  persone  che
          possono riferire circostanze utili ai fini delle  indagini.
          Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto
          non  possono  essere  chieste  informazioni  sulle  domande
          formulate  e  sulle  risposte   date.   Si   applicano   le
          disposizioni degli articoli 197, 197-bis,  198,  199,  200,
          201, 202 e 203. 
              1-bis.  Nei  procedimenti  per   i   delitti   di   cui
          all'articolo  351,  comma  1-ter,  il  pubblico  ministero,
          quando deve assumere informazioni  da  persone  minori,  si
          avvale dell'ausilio  di  un  esperto  in  psicologia  o  in
          psichiatria infantile. Allo  stesso  modo  provvede  quando
          deve assumere sommarie informazioni da una persona  offesa,
          anche   maggiorenne,   in   condizione    di    particolare
          vulnerabilita'. In ogni caso assicura che la persona offesa
          particolarmente vulnerabile, in occasione  della  richiesta
          di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona
          sottoposta ad indagini e non  sia  chiamata  piu'  volte  a
          rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta  necessita'
          per le indagini.». 
              Il testo dell'articolo  392  del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 392.  (Casi).  -  1.  Nel  corso  delle  indagini
          preliminari il pubblico ministero e la  persona  sottoposta
          alle indagini possono chiedere al giudice  che  si  proceda
          con incidente probatorio: 
                a) all'assunzione della testimonianza di una persona,
          quando vi e' fondato motivo di ritenere che la  stessa  non
          potra' essere esaminata nel dibattimento per  infermita'  o
          altro grave impedimento; 
                b) all'assunzione di una  testimonianza  quando,  per
          elementi concreti e specifici,  vi  e'  fondato  motivo  di
          ritenere che la persona sia esposta a  violenza,  minaccia,
          offerta o promessa di denaro o di altra utilita'  affinche'
          non deponga o deponga il falso; 
                c) all'esame della persona sottoposta  alle  indagini
          su fatti concernenti la responsabilita' di altri ; 
                d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210
          ; 
                e) al confronto tra persone che  in  altro  incidente
          probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
          discordanti, quando ricorre una delle circostanze  previste
          dalle lettere a) e b); 
                f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la
          prova riguarda una persona, una cosa  o  un  luogo  il  cui
          stato e' soggetto a modificazione non evitabile; 
                g) a una ricognizione, quando particolari ragioni  di
          urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento. 
              1-bis. Nei procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli
          articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche  se
          relativi al  materiale  pornografico  di  cui  all'articolo
          600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
          609-quinquies,  609-octies,  609-undecies  e  612-bis   del
          codice penale il pubblico  ministero,  anche  su  richiesta
          della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini
          possono chiedere che si proceda  con  incidente  probatorio
          all'assunzione della  testimonianza  di  persona  minorenne
          ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di  fuori
          delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la
          persona  offesa  versa   in   condizione   di   particolare
          vulnerabilita', il pubblico ministero, anche  su  richiesta
          della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono
          chiedere  che   si   proceda   con   incidente   probatorio
          all'assunzione della sua testimonianza. 
              2. Il pubblico ministero e la persona  sottoposta  alle
          indagini possono altresi'  chiedere  una  perizia  che,  se
          fosse disposta nel dibattimento,  ne  potrebbe  determinare
          una sospensione superiore  a  sessanta  giorni  ovvero  che
          comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona
          vivente previsti dall'articolo 224-bis.». 
              Il testo dell'articolo  398  del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 398. (Provvedimenti sulla richiesta di  incidente
          probatorio). - 1. Entro due giorni dal deposito della prova
          della notifica e comunque  dopo  la  scadenza  del  termine
          previsto dall'articolo 396 comma 1,  il  giudice  pronuncia
          ordinanza con la quale accoglie, dichiara  inammissibile  o
          rigetta la richiesta di incidente  probatorio.  L'ordinanza
          di  inammissibilita'  o  di   rigetto   e'   immediatamente
          comunicata al pubblico ministero e notificata alle  persone
          interessate. 
              2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice
          stabilisce: 
                a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e
          delle deduzioni; 
                b) le persone interessate all'assunzione della  prova
          individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni; 
                c) la data dell'udienza. Tra il  provvedimento  e  la
          data  dell'udienza  non  puo'   intercorrere   un   termine
          superiore a dieci giorni. 
              3. Il giudice fa  notificare  alla  persona  sottoposta
          alle indagini, alla persona offesa e  ai  difensori  avviso
          del giorno, dell'ora e del luogo in cui si  deve  procedere
          all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data
          fissata con l'avvertimento che nei  due  giorni  precedenti
          l'udienza possono prendere  cognizione  ed  estrarre  copia
          delle dichiarazioni gia' rese dalla persona  da  esaminare.
          Nello stesso termine l'avviso  e'  comunicato  al  pubblico
          ministero. 
              3-bis.  La  persona  sottoposta  alle  indagini  ed   i
          difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli
          atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis. 
              4. Se si deve procedere  a  piu'  incidenti  probatori,
          essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre  che  non
          ne derivi ritardo. 
              5. Quando ricorrono ragioni di  urgenza  e  l'incidente
          probatorio non puo' essere svolto nella circoscrizione  del
          giudice competente, quest'ultimo puo' delegare  il  giudice
          per le indagini preliminari del luogo dove  la  prova  deve
          essere assunta. 
              5-bis. Nel caso di indagini che riguardino  ipotesi  di
          reato previste dagli articoli 572, 600,  600-bis,  600-ter,
          anche  se  relativo  al  materiale  pornografico   di   cui
          all'articolo   600-quater.1,   600-quinquies,   601,   602,
          609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-octies,  609-undecies  e
          612-bis del codice penale, il giudice, ove fra  le  persone
          interessate all'assunzione della prova vi siano  minorenni,
          con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo,  il
          tempo e le modalita' particolari attraverso  cui  procedere
          all'incidente probatorio,  quando  le  esigenze  di  tutela
          delle persone lo rendono necessario  od  opportuno.  A  tal
          fine l'udienza puo' svolgersi anche in  luogo  diverso  dal
          tribunale,  avvalendosi  il  giudice,  ove   esistano,   di
          strutture  specializzate  di  assistenza  o,  in  mancanza,
          presso    l'abitazione    della     persona     interessata
          all'assunzione della prova. Le  dichiarazioni  testimoniali
          debbono  essere  documentate  integralmente  con  mezzi  di
          riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si  verifica
          una indisponibilita' di  strumenti  di  riproduzione  o  di
          personale tecnico, si provvede con le forme della  perizia,
          ovvero della  consulenza  tecnica.  Dell'interrogatorio  e'
          anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione
          della riproduzione e'  disposta  solo  se  richiesta  dalle
          parti . 
              5-ter. Il giudice, su richiesta di  parte,  applica  le
          disposizioni di cui al comma 5-bis quando  fra  le  persone
          interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni
          in condizione di particolare vulnerabilita', desunta  anche
          dal tipo di reato per cui si procede . 
              5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando
          occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa
          in condizione di particolare vulnerabilita' si applicano le
          diposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater.». 
              Il testo dell'articolo  498  del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dal presente decreto, recita: 
              «Art. 498. (Esame diretto e controesame dei testimoni).
          - 1. Le domande  sono  rivolte  direttamente  dal  pubblico
          ministero o  dal  difensore  che  ha  chiesto  l'esame  del
          testimone. 
              2. Successivamente altre domande possono essere rivolte
          dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine
          indicato nell'articolo 496. 
              3. Chi ha chiesto l'esame puo' proporre nuove domande. 
              4. L'esame testimoniale del minorenne e'  condotto  dal
          presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti.
          Nell'esame il presidente puo' avvalersi dell'ausilio di  un
          familiare  del  minore  o  di  un  esperto  in   psicologia
          infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene  che
          l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenita'
          del  teste,  dispone  con  ordinanza  che  la   deposizione
          prosegua  nelle  forme  previste  dai   commi   precedenti.
          L'ordinanza puo' essere revocata nel corso dell'esame . 
              4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se
          il presidente lo ritiene necessario, le  modalita'  di  cui
          all'articolo 398, comma 5-bis . 
              4-ter. Quando si  procede  per  i  reati  di  cui  agli
          articoli   572,   600,   600-bis,   600-ter,    600-quater,
          600-quinquies,  601,  602,  609-bis,  609-ter,  609-quater,
          609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del  minore
          vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo  di  mente
          vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o  del
          suo  difensore,  mediante  l'uso  di  un   vetro   specchio
          unitamente ad un impianto citofonico . 
              4-quater. Fermo quanto previsto dai  precedenti  commi,
          quando occorre procedere all'esame di  una  persona  offesa
          che versa in condizione di particolare  vulnerabilita',  il
          giudice, se la persona offesa o  il  suo  difensore  ne  fa
          richiesta, dispone l'adozione di modalita' protette.».