Art. 2 
 
        Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento 
            e transitorie del codice di procedura penale 
 
  1. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, approvate con il decreto  legislativo  28
luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 107-bis e' inserito il seguente: 
      «Art. 107-ter. (Assistenza dell'interprete per la  proposizione
o presentazione di denuncia o querela).- 1. La persona offesa che non
conosce la lingua italiana, se presenta denuncia  o  propone  querela
dinnanzi alla  procura  della  Repubblica  presso  il  tribunale  del
capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una  lingua  a  lei
conosciuta.  Negli  stessi  casi  ha  diritto  di  ottenere,   previa
richiesta,  la  traduzione   in   una   lingua   a   lei   conosciuta
dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela.»; 
    b) dopo l'articolo 108-bis e' inserito il seguente: 
      «Art. 108-ter. (Denunce e querele per reati commessi  in  altro
Stato dell'Unione europea). - 1. Quando la persona offesa denunciante
o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio  dello
Stato, il  procuratore  della  Repubblica  trasmette  al  procuratore
generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati
commessi in  altri  Stati  dell'Unione  europea,  affinche'  ne  curi
l'invio all'autorita' giudiziaria competente.». 
 
          Note all'art. 2: 
              Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale)
          5 agosto 1989, n. 182, S.O.