art. 1 (commi 301-400)
  301. L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie  che  possano
dar luogo a invalidita' o per evitare l'aggravamento  di  invalidita'
dovute alle stesse patologie,  da  individuare  nell'accordo  di  cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla
base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono  ai
propri assistiti che fruiscono  di  cicli  di  cure  termali  per  le
predette  finalita'  le  prestazioni  economiche  accessorie  di  cui
all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 24 ottobre 2000,
n. 323. 
  302. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al  comma
301 del presente articolo, all'articolo 1, comma 301, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole: «1º gennaio 2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2019». 
  303. Con effetto dall'anno 2016,  a  decorrere  dal  1º  luglio  di
ciascun anno,  gli  importi  degli  indennizzi  del  danno  biologico
erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 13 del decreto  legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati,
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  su
proposta del  Presidente  dell'INAIL,  sulla  base  della  variazione
dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati accertata dall'Istituto nazionale  di  statistica  rispetto
all'anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al  primo  periodo
del presente comma si aggiungono a quello complessivo del  16,25  per
cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24, della legge  24  dicembre
2007, n. 247, nonche' all'articolo  1,  comma  129,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e relativi decreti attuativi, e  si  applicano
agli indennizzi dovuti dall'INAIL ai sensi della «Tabella  indennizzo
danno biologico» di cui al decreto del Ministro del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  12  luglio  2000,  pubblicato  nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.  Per  il
triennio  2016-2018,  ai  fini  della  compensazione  degli   effetti
finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al primo e al  secondo
periodo del presente comma,  il  Fondo  per  la  compensazione  degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni, e' ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2016, di  5
milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di  euro  per  l'anno
2018. A decorrere dall'anno 2019, alla  copertura  finanziaria  degli
oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  al  primo  e  al  secondo
periodo del presente comma si provvede  nell'ambito  della  revisione
delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge
27 dicembre 2013, n. 147.  A  decorrere  dall'anno  2019  l'efficacia
delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del  presente
comma, anche con riferimento alle rivalutazioni  relative  agli  anni
2016-2018, e' subordinata  all'attuazione  della  predetta  revisione
delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali. 
  304. Al fine di favorire la transizione verso il riformato  sistema
degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,  ai
sensi  del  decreto  legislativo   14   settembre   2015,   n.   148,
l'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e'  incrementata,
per l'anno 2016, di 250 milioni  di  euro  per  essere  destinata  al
rifinanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a  250
milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di
euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo
1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e  quanto  a  150
milioni di euro mediante corrispondente riduzione del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n.
247, con conseguente corrispondente riduzione degli  importi  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile  2011,  n.
67, e successive modificazioni. Fermo restando  quanto  disposto  dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  1º  agosto
2014, n. 83473, il trattamento di integrazione  salariale  in  deroga
alla normativa vigente puo' essere concesso o prorogato, a  decorrere
dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per  un  periodo  non
superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1º gennaio
2016 e sino al 31 dicembre  2016,  a  parziale  rettifica  di  quanto
stabilito dall'articolo 3, comma 5,  del  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di
mobilita' in deroga alla vigente normativa non puo'  essere  concesso
ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno  gia'
beneficiato di prestazioni di mobilita'  in  deroga  per  almeno  tre
anni,  anche  non  continuativi.  Per  i   restanti   lavoratori   il
trattamento puo' essere concesso per non piu' di  quattro  mesi,  non
ulteriormente prorogabili,  piu'  ulteriori  due  mesi  nel  caso  di
lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo  1978,  n.  218.  Per
tali lavoratori il periodo complessivo non puo' comunque eccedere  il
limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la  concessione  dei
trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga
ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non
superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero  in
eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura  degli  oneri
connessi a  carico  delle  finanze  regionali  ovvero  delle  risorse
assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con
la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della
legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e  successive  modificazioni.  Gli
effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre  la  data
del 31 dicembre 2016. 
  305.  In  attuazione  dell'articolo  46,  comma  3,   del   decreto
legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, e successive modificazioni, trovano  applicazione  per  l'intera
durata stabilita nei contratti  collettivi  aziendali  qualora  detti
contratti siano stati stipulati in data  antecedente  al  15  ottobre
2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31  dicembre  2016,
nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno  2016.  All'onere
derivante dal primo periodo  del  presente  comma,  pari  a  euro  60
milioni per l'anno 2016, si provvede a carico del Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  306. Il  comma  1  dell'articolo  26  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 150, e' sostituito dal seguente: «1. Allo scopo di
permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze  acquisite,
i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno  del  reddito  in
costanza di rapporto di lavoro  nonche'  i  lavoratori  sottoposti  a
procedure di mobilita' possono essere chiamati a svolgere attivita' a
fini di pubblica utilita' a beneficio della comunita' territoriale di
appartenenza,   sotto   la   direzione   e   il   coordinamento    di
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  n.  165  del  2001,  e  successive  modificazioni,   nel
territorio del comune ove siano residenti». 
  307. Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del  Fondo  sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  destinate  al
finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in   deroga   di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e successive modificazioni, e' destinata una somma fino a 18  milioni
di  euro  finalizzata  al  riconoscimento  della  cassa  integrazione
guadagni in deroga per il settore della pesca. 
  308.  All'articolo  1,  comma  2,  secondo  periodo,  del   decreto
legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  le  parole:  «nel  settore
industriale» sono soppresse. 
  309. All'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «12 agosto 1947,  n.  869»
sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 3». 
  310. L'indennita' di disoccupazione per i lavoratori  con  rapporto
di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  (DIS-COLL),  di  cui
all'articolo 15 del decreto legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  e'
riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente comma,
anche per l'anno 2016, in relazione  agli  eventi  di  disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino  al  31  dicembre
2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati  i  periodi
contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della  DIS-COLL.
Per gli episodi di disoccupazione verificatisi  a  decorrere  dal  1º
gennaio  2016  e  sino  al  31  dicembre  2016,  non  si  applica  la
disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), del  citato
decreto  legislativo  n.  22  del  2015.  Ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22  del  2015,  le
disposizioni  che  hanno  a  riferimento  l'anno   solare   sono   da
interpretarsi  come  riferite  all'anno  civile.   La   DIS-COLL   e'
riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
a decorrere dal 1º gennaio 2016 e  sino  al  31  dicembre  2016,  nel
limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di  euro
per l'anno 2017,  salvo  quanto  stabilito  dall'ultimo  periodo  del
presente comma. L'INPS riconosce  il  beneficio  in  base  all'ordine
cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza
delle risorse, valutata anche su  base  pluriennale  con  riferimento
alla durata della prestazione, l'INPS non  prende  in  considerazione
ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche  attraverso
il proprio sito internet.  Le  risorse  stanziate  dall'articolo  19,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  destinate  al
finanziamento degli interventi  previsti  dal  presente  comma  nella
misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di  euro
per l'anno 2017. Il limite di cui  al  quinto  periodo  del  presente
comma puo' essere incrementato in misura pari  alle  risorse  residue
destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta
per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º  gennaio
2015 e sino al 31 dicembre 2015 e non utilizzate, come accertate  con
il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,  n.
241, e successive modificazioni, da concludersi entro  il  31  maggio
2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016,  ai  fini
del predetto procedimento accertativo,  per  la  loro  intera  durata
teorica, calcolata ai sensi dell'articolo 15,  comma  6,  del  citato
decreto legislativo n. 22 del 2015. 
  311.  E'  prorogata,  per   l'anno   2016,   l'applicazione   della
disposizione di  cui  all'articolo  1,  comma  315,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, nel limite di 12 milioni di euro. 
  312. In via sperimentale, per gli anni 2016 e  2017,  e'  istituito
presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  un  Fondo
finalizzato  a  reintegrare  l'INAIL  dell'onere   conseguente   alla
copertura degli  obblighi  assicurativi  contro  le  malattie  e  gli
infortuni, tenuto conto di  quanto  disposto  dall'articolo  4  della
legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti  beneficiari  di
ammortizzatori e di  altre  forme  di  integrazione  e  sostegno  del
reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in  attivita'  di
volontariato a fini di utilita' sociale in favore di  comuni  o  enti
locali, nonche' in favore dei detenuti e degli internati impegnati in
attivita' volontarie e gratuite  ai  sensi  dell'articolo  21,  comma
4-ter, della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e  degli  stranieri
richiedenti asilo in possesso del  relativo  permesso  di  soggiorno,
trascorso il termine di cui all'articolo 22,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 
  313. Una quota del Fondo di  cui  al  comma  312  non  superiore  a
100.000 euro annui e' destinata a reintegrare gli oneri  assicurativi
di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991,  n.  266,  relativi
alle organizzazioni di volontariato, gia'  costituite  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, che esercitano  attivita'  di
utilita' sociale nei territori montani. 
  314. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 312, cui e' assegnato
l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016  e  2017,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  sono  apportate  le  necessarie
variazioni di bilancio. 
  315.  Al  fine  di  promuovere  la  prestazione  di  attivita'   di
volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 312,  i  comuni  e
gli altri enti locali interessati promuovono le opportune  iniziative
informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti  di
utilita' sociale,  da  realizzare  anche  in  collaborazione  con  le
organizzazioni  del  terzo  settore.  La   condizione   di   soggetto
beneficiario di ammortizzatori e di altre  forme  di  integrazione  e
sostegno del reddito, di cui al comma 312, e'  verificata  dall'INPS,
su  richiesta  dei  comuni  o  degli  altri   enti   locali,   ovvero
direttamente dagli enti locali erogatori. 
  316. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
sono stabiliti modalita' e criteri per  la  valorizzazione,  ai  fini
della certificazione dei crediti formativi,  dell'attivita'  prestata
ai sensi del comma 312. Agli  oneri  derivanti  dalla  certificazione
delle competenze si provvede mediante le risorse del Fondo di cui  al
comma 312, secondo limiti e modalita' stabilite con il decreto di cui
al presente comma. 
  317. All'articolo 7 del decreto-legge 23  dicembre  2013,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  10,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Ai
componenti  del  Garante  nazionale   e'   attribuita   un'indennita'
forfetaria  annua,  determinata  in  misura  pari  al  40  per  cento
dell'indennita' parlamentare annua per il Presidente e pari al 30 per
cento per i  membri  del  collegio,  fermo  restando  il  diritto  al
rimborso delle spese effettivamente sostenute di  vitto,  alloggio  e
trasporto per gli  spostamenti  effettuati  nello  svolgimento  delle
attivita' istituzionali»; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale  e'  autorizzata
la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2016». 
  318. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31  maggio  2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,  n.
106,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, la parola: «tre» e' soppressa; 
    b) le parole: «nella misura del:» sono sostituite dalle seguenti:
«nella misura del 65 per cento  delle  erogazioni  effettuate»  e  le
lettere a) e b) sono abrogate. 
  319. Per l'attuazione del comma 318, e' autorizzata la spesa di 1,8
milioni di euro per l'anno 2017, 3,9 milioni di euro per l'anno 2018,
11,7 milioni di euro per  l'anno  2019  e  17,8  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2020. 
  320. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Il credito d'imposta di cui  al  comma  1  e'  riconosciuto
anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma  2
comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e  secondo
le modalita' previste dall'articolo 11 del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione  sono  stabilite  le
disposizioni applicative del  presente  comma,  con  riferimento,  in
particolare, a: 
    a) le tipologie  di  strutture  alberghiere  ammesse  al  credito
d'imposta; 
    b) le tipologie di interventi ammessi al  beneficio,  nell'ambito
di quelli di cui al comma 2; 
    c) le  procedure  per  l'ammissione  al  beneficio,  che  avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7; 
    d) le soglie massime di spesa ammissibile  per  singola  voce  di
spesa sostenuta; 
    e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6,
del  decreto-legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
  2-ter. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  nonche'  per
promuovere  l'adozione   e   la   diffusione   della   "progettazione
universale" e l'incremento dell'efficienza  energetica,  il  Ministro
dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  con  proprio
decreto da emanare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata,  aggiorna  gli  standard  minimi,  uniformi  in  tutto  il
territorio  nazionale,  dei  servizi  e  delle   dotazioni   per   la
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche,
ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto  delle
specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di  fruizione
dei  contesti  territoriali  e   dei   sistemi   di   classificazione
alberghiera adottati a livello europeo e internazionale». 
  321. Per  consentire  al  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo di  far  fronte  con  interventi  urgenti  al
verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei
beni culturali e paesaggistici e di procedere alla  realizzazione  di
progetti di gestione di  modelli  museali,  archivistici  e  librari,
nonche'     di     progetti     di     tutela     paesaggistica     e
archeologico-monumentale  e  di  progetti  per  la  manutenzione,  il
restauro e la  valorizzazione  di  beni  culturali  e  paesaggistici,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma  1142,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 5 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2017. 
  322. Al fine di assicurare  risparmi  della  spesa  pubblica  e  di
razionalizzare le societa' strumentali del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali  e  del  turismo,  e'  disposta  la  fusione  per
incorporazione della  «Societa'  per  lo  sviluppo  dell'arte,  della
cultura e dello  spettacolo  -  ARCUS  Spa»,  di  seguito  denominata
«ARCUS», nella societa' «ALES - Arte Lavoro  e  Servizi  S.p.A.»,  di
seguito denominata «ALES». La struttura organizzativa della  societa'
ALES e' conseguentemente articolata in  due  o  piu'  divisioni,  una
delle  quali  prosegue  le  funzioni  della  societa'  ARCUS  di  cui
all'articolo 10 della legge 8 ottobre  1997,  n.  352,  e  successive
modificazioni. 
  323. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, e' adottato il  nuovo  statuto  della
societa' ALES. Lo statuto prevede tra  l'altro  l'istituzione  di  un
consiglio di amministrazione, con conseguente nomina dei nuovi organi
della societa'. Entro novanta giorni dall'insediamento, sulla base di
requisiti oggettivi e  in  considerazione  dei  nuovi  compiti  della
societa' ALES, il consiglio di amministrazione  adotta  un  piano  di
riorganizzazione    aziendale    e    del    personale,    definendo,
compatibilmente con  le  disponibilita'  di  bilancio,  la  struttura
organizzativa come risultante dalla fusione ai sensi del  comma  322.
Al fine di assicurare lo svolgimento  dei  servizi  per  il  pubblico
negli istituti e nei luoghi della cultura del Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, alla societa'  ALES  non  si
applica l'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni. 
  324. La fusione disposta dal comma 322,  in  deroga  agli  articoli
2501 e seguenti  del  codice  civile,  ha  effetto  a  far  data  dal
quindicesimo giorno successivo all'iscrizione del nuovo statuto della
societa' ALES nel registro delle imprese. In tale data,  la  societa'
ARCUS  si  estingue,  con  contestuale  cessazione  dei  suoi  organi
amministrativi e di controllo dalla carica. La societa' ALES  procede
alla cancellazione di tale societa' dal registro delle imprese. Tutti
gli atti connessi alle operazioni di fusione tra le societa'  ALES  e
ARCUS sono esenti da ogni tributo e diritto, comunque  denominato,  e
vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale. 
  325. Il comma 1-ter dell'articolo 39 del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, e il decreto del Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
culturali 24 settembre 2008, n. 182, sono abrogati. 
  326. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  da  322  a
325 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. 
  327. Nelle more dell'adozione  dei  decreti  legislativi  attuativi
dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al  fine  di  dare
efficace attuazione alle disposizioni  di  cui  all'articolo  17-bis,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' di  garantire  il
buon  andamento  dell'amministrazione  di   tutela   del   patrimonio
culturale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro dei beni e  delle  attivita'
culturali e del turismo emanato  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma
4-bis,  lettera  e),  della  legge  23  agosto  1988,   n.   400,   e
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, si provvede, nel rispetto delle dotazioni organiche del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  di  cui
alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,  n.  171,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, alla riorganizzazione,  anche
mediante  soppressione,  fusione   o   accorpamento,   degli   uffici
dirigenziali, anche di livello generale, del medesimo Ministero. 
  328. E' autorizzata l'assunzione a tempo  indeterminato  presso  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  di  500
funzionari da inquadrare, nel rispetto della  dotazione  organica  di
cui alla tabella B allegata al regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n.  171,  nella
III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1,  nei
profili  professionali  di   antropologo,   archeologo,   architetto,
archivista,   bibliotecario,   demoetnoantropologo,   promozione    e
comunicazione, restauratore e storico dell'arte. 
  329. Il personale di  cui  al  comma  328  e'  assunto,  in  deroga
all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  e
successive modificazioni, all'articolo 4, comma 3, del  decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonche'  ai  limiti
di cui all'articolo 66 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive  modificazioni,  a  seguito  di  procedure  di   selezione
pubblica disciplinate con decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  da  emanare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge.
L'emanazione dei  relativi  bandi  resta  comunque  subordinata,  ove
necessario per  escludere  situazioni  di  eccedenza  nell'ambito  di
ciascuno dei profili professionali di cui al comma 328  in  relazione
alle assunzioni da effettuare, alla rimodulazione della  ripartizione
per profili della dotazione organica dell'area III di cui al  decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo  6
agosto 2015. 
  330. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 328 e  329
e' autorizzata la spesa nel limite di 20  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2017. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi dei commi  328  e  329  e  i  relativi
oneri. 
  331. All'articolo 1 della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 325: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: «nella misura» e' inserita
la seguente: «massima» e dopo la parola: «produzione»  sono  inserite
le seguenti: «e distribuzione in Italia e all'estero»; 
      2) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il  decreto
previsto al comma 333 provvede alla determinazione delle aliquote del
beneficio in relazione anche alla cumulabilita' con le diverse misure
dei benefici eventualmente spettanti, per la medesima opera, ai sensi
del comma 327, lettere a) e b)»; 
    b) al comma 326, dopo  la  parola:  «apporti»  sono  inserite  le
seguenti: «alla produzione»; 
    c) al comma 327, lettera a), le parole: «pari al  15  per  cento»
sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 15 per cento e  non
superiore al 30 per cento, in relazione anche  alla  cumulabilita'  e
alla misura del beneficio spettante per la medesima  opera  ai  sensi
del comma 325,» e la cifra: «3.500.000» e' sostituita dalla seguente:
«6.000.000»; 
    d) al comma 327, lettera b): 
      1) all'alinea, la parola: «pari» e' sostituita dalle  seguenti:
«non superiore»; 
      2) al numero 1), dopo la parola: «nazionale» sono  inserite  le
seguenti: «e internazionale», le parole da:  «riconosciute»  fino  a:
«articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «ammesse ai benefici  ai
sensi dell'articolo 9», la cifra:  «1.500.000»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2.000.000» e sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«; il decreto previsto al comma 333 prevede  l'aliquota  massima  con
riferimento alla distribuzione internazionale e, per quanto  riguarda
quella  nazionale,  in  relazione  ai  piani  distributivi  che,  per
tipologia  di  opera  ovvero  per  modalita'  e   tempi   del   piano
distributivo,  presentino  maggiore  difficolta'  a  raggiungere   un
pubblico vasto»; 
      3) il numero 2) e' abrogato; 
    e) al comma 327, lettera c), numero 1), le  parole:  «al  30  per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «a non oltre il 40 per cento»,
le parole: «l'introduzione  e  acquisizione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'acquisizione e la  sostituzione»  e  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti  parole:  «,  nonche'  per  la  ristrutturazione  e
l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e
dei relativi impianti e servizi accessori, per  la  realizzazione  di
nuove sale o il ripristino di sale inattive secondo le  specifiche  e
nei limiti di quanto indicato nel  decreto  previsto  al  comma  333,
avuto  particolare  riguardo  all'esistenza   o   meno   della   sala
cinematografica in data anteriore al 1º gennaio 1980»; 
    f) il comma 328 e' abrogato; 
    g) al comma 332, secondo periodo, le parole da: «l'80 per  cento»
fino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
percentuale stabilita, in conformita'  alla  normativa  europea,  nel
decreto previsto al comma 333»; 
    h)  al  comma  335,  la  parola:  «girati»  e'  sostituita  dalla
seguente: «realizzati». 
  332. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) del comma 6 dell'articolo 2 e' abrogata; 
    b) l'articolo 15 e' abrogato. 
  333. A decorrere dal 1º gennaio 2016, sono abrogati i commi  2-bis,
2-ter,  2-quater,  2-quinquies  e  2-sexies   dell'articolo   6   del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.  Sono  fatte  comunque  salve  le
procedure in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della
presente legge, avviate ai sensi del decreto del Ministro dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo 12 febbraio 2015,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015. 
  334. All'articolo  8  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: «e di  115  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «,  di  115
milioni di euro per l'anno 2015 e di 140  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2016»; 
    b) al comma 4, le parole da: «, rispettivamente» fino  a:  «comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «a  ciascuna  delle  tipologie  di
beneficio fiscale previste dai commi 1 e 2». 
  335. All'articolo 71-octies della legge 22  aprile  1941,  n.  633,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Al fine di favorire la creativita' dei giovani  autori,  il
10 per cento di tutti i compensi  incassati  ai  sensi  dell'articolo
71-septies,  calcolato  prima  delle  ripartizioni  effettuate  dalla
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1
e 3 del presente articolo, e' destinato dalla Societa', sulla base di
apposito atto di indirizzo annuale del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita'  culturali  e  del  turismo,  ad  attivita'  di  promozione
culturale nazionale e internazionale». 
  336. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  334  e'
autorizzata la spesa di 25 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2016. 
  337. Per la realizzazione del  Piano  strategico  «Grandi  Progetti
Beni culturali» di cui all'articolo 7  del  decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106, e' autorizzata la spesa  di  70  milioni  di  euro  per
l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  338. Al fine di potenziare gli  investimenti  infrastrutturali  nel
settore  della  cultura,  una  quota  delle  risorse  destinate  agli
interventi infrastrutturali, pari a 30 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni  dal  2016  al  2019,  e'  destinata  agli  interventi  di
conservazione,  manutenzione,  restauro  e  valorizzazione  dei  beni
culturali. Con decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  di  concerto  con  il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti,  sono  approvati  gli  interventi  da
finanziare ai sensi  del  primo  periodo  del  presente  comma  e  le
relative  modalita'  attuative,  anche  prevedendo  il   ricorso   ai
provveditorati interregionali delle opere pubbliche.  Le  risorse  da
destinare  agli  interventi  previsti   dal   presente   comma   sono
individuate con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  339. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i  commi
4 e 4-bis sono abrogati. 
  340. Al comma 11-bis dell'articolo 11 del decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «che siano beni  culturali  ai  sensi  della  parte
seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
42,» sono soppresse; 
    b) dopo le parole: «edifici di cui al  periodo  precedente»  sono
inserite le seguenti: «, che siano  beni  culturali  ai  sensi  della
parte seconda del codice di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42,»; 
    c) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per i lavori
di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici  di
cui al primo periodo  del  presente  comma,  la  cui  esecuzione  non
risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di  stazione  appaltante
di  cui  al  periodo  precedente  e'  svolta  dai  competenti  uffici
territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche». 
  341. In considerazione dello specifico rilievo che  lo  svolgimento
del Gran Premio d'Italia di Formula 1  presso  l'autodromo  di  Monza
riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonche'  per
l'immagine  del  Paese  in  ambito  internazionale,  la   Federazione
sportiva nazionale-ACI e' autorizzata a sostenere la spesa per  costi
di organizzazione e gestione della manifestazione per il  periodo  di
vigenza del rapporto di concessione  con  il  soggetto  titolare  dei
diritti di organizzazione e promozione  del  campionato  mondiale  di
Formula 1  a  valere  sulle  risorse  complessivamente  iscritte  nel
proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei
costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli  equilibri  di
bilancio. Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  342. Al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra  la
Repubblica  italiana  e  l'Autorita'   europea   per   la   sicurezza
alimentare, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  eroga  al  comune  di  Parma,  successivamente  all'avvenuta
riassegnazione di cui al comma 343, la somma di euro 3,9  milioni,  a
titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della Scuola
per l'Europa di Parma di cui all'articolo 2, comma 1, della  legge  3
agosto 2009, n. 115. Le risorse sono erogate  al  comune  sulla  base
dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola  per  l'Europa  di
Parma e' attribuito il diritto di superficie sull'area utilizzata per
la costruzione dell'immobile realizzato ai sensi della legge 3 agosto
2009, n. 115, fermo restando quanto previsto dall'articolo  2,  comma
2, della medesima legge 3 agosto 2009, n. 115. 
  343. All'onere  derivante  dal  comma  342,  si  provvede  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma  di  euro
3,9 milioni, da effettuare entro il 31 marzo 2016 a cura della Scuola
per l'Europa di Parma. La somma  cosi'  versata  alle  entrate  dello
Stato e' successivamente riassegnata allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  le
finalita' di cui al comma 342. 
  344. La rappresentanza, il patrocinio e  l'assistenza  in  giudizio
della Scuola per l'Europa  di  Parma  spettano  all'Avvocatura  dello
Stato, ai sensi del testo unico di cui al regio  decreto  30  ottobre
1933, n. 1611. 
  345. Per la realizzazione del programma di interventi della  citta'
designata  «Capitale  europea  della  cultura»  per  l'anno  2019  e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6  milioni
di euro per l'anno 2017, 11 milioni di  euro  per  l'anno  2018  e  9
milioni di euro per l'anno 2019. L'individuazione degli interventi di
cui al precedente periodo e' effettuata con decreto del Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa con  il
sindaco di Matera. 
  346. Al fine di governare  e  di  gestire  il  ruolo  di  «Capitale
europea della cultura» riconosciuto per il 2019, al comune di  Matera
non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di  contenimento
delle spese per l'acquisto  di  beni  e  di  servizi  nonche'  quelle
limitative delle assunzioni  di  personale,  con  forme  contrattuali
flessibili, di cui all'articolo 9, comma  28,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nei limiti di quanto
strettamente necessario allo svolgimento dell'evento. Le spese di cui
al presente comma  non  concorrono  alla  definizione  dell'ammontare
della riduzione della spesa di personale ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 557, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni. Per garantire l'obiettivo di cui al presente comma, in
favore del comune di Matera e' autorizzata la spesa di  500.000  euro
annui per gli anni dal 2016 al 2019. 
  347. Per  consentire  il  completamento  del  restauro  urbanistico
ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente  altopiano  murgico  di
Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge  11  novembre
1986, n. 771, e' autorizzata la  spesa  di  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. 
  348. All'articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2015,  n.  115,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), numero 2), le parole: «1º gennaio 2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»; 
    b) alla lettera b), le parole: «1º gennaio 2016» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2016». 
  349. Per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli
archivi e delle biblioteche, nonche' degli altri istituti centrali  e
dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30,  commi  1  e  2,
lettera b), del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a decorrere  dall'anno
2016 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui da iscrivere
nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo. 
  350. Per ciascuno degli istituti di cui all'articolo  2,  comma  1,
della legge 30 marzo 2004, n. 92, e' autorizzato un finanziamento  di
70.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  351. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 83, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e'  autorizzata
la  spesa  di  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dal  2016,
incrementando il fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244. 
  352. Per  il  funzionamento  delle  istituzioni  culturali  di  cui
all'elenco n. 1 allegato alla presente legge e' autorizzata la  spesa
complessiva di euro 1,34 milioni annui  a  decorrere  dall'anno  2016
secondo la ripartizione ivi indicata. 
  353. All'articolo 2, comma 16-ter, del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, e successive  modificazioni,  le  parole:  «Fino  al  31
dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al  31  dicembre
2018». Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
3 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018. 
  354. Per il  funzionamento  degli  Istituti  afferenti  al  settore
museale, a decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata la  spesa  di  10
milioni di euro annui da iscrivere  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  355. Le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  hanno   presentato   il   piano   di
risanamento, ai sensi dell'articolo 11  del  decreto-legge  8  agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre
2013,  n.  112,  sono  tenute   al   raggiungimento   dell'equilibrio
strutturale di  bilancio,  sotto  il  profilo  sia  patrimoniale  sia
economico-finanziario, entro  l'esercizio  finanziario  2018,  previa
integrazione, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge,  del  piano  di  risanamento  per  il  triennio
2016-2018. Il predetto piano di risanamento e' approvato con  decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.  La  mancata
presentazione dell'integrazione del piano nel termine di cui al primo
periodo del presente comma determina la  sospensione  dell'erogazione
alle  fondazioni  lirico-sinfoniche  inadempienti  dei  contributi  a
valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163. 
  356. La procedura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre
2013, n. 112, si applica anche alle fondazioni lirico-sinfoniche che,
alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  non  versino
nelle condizioni indicate nel comma 1 del medesimo  articolo  11.  Le
fondazioni interessate possono presentare, entro il 30  giugno  2016,
il piano triennale per il periodo 2016-2018, dopo l'approvazione  del
bilancio di  esercizio  per  l'anno  2015,  secondo  le  disposizioni
definite nel citato articolo 11 del decreto-legge n. 91  del  2013  e
nelle linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento.
Per i piani di cui al presente comma, ai fini della definizione delle
misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del citato articolo 11
del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa  riferimento  rispettivamente
al debito esistente al 31 dicembre 2015 e alla dotazione organica  in
essere al 31 dicembre 2015.  Ai  fini  dell'attuazione  del  presente
comma, il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6,
del decreto-legge n. 91 del 2013 e' incrementato, per l'anno 2016, di
10 milioni di euro. Al fine dell'erogazione delle risorse di  cui  al
presente comma si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma  7
dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. 
  357.  Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  del  percorso  di
risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 355  e
di procedere all'approvazione e al monitoraggio dei  nuovi  piani  di
risanamento in attuazione del comma 356 del presente  articolo,  sono
prorogate fino al  31  dicembre  2018  le  funzioni  del  commissario
straordinario  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  11  del   citato
decreto-legge n. 91 del 2013 e il relativo incarico e' conferito  con
le modalita' di cui al medesimo articolo 11, commi  3  e  5,  con  le
quali e' determinata anche la misura del compenso,  non  superiore  a
100.000  euro.  A  supporto  delle  attivita'  del  commissario,   la
Direzione  generale  Spettacolo  del  Ministero  dei  beni  e   delle
attivita' culturali e del turismo puo' conferire fino ad  un  massimo
di tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo  7,  comma
6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  a  persone  di
comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa
e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale,  per
la durata massima di ventiquattro mesi,  entro  il  limite  di  spesa
complessivo   di   75.000   euro   annui.   Agli   oneri    derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a  175.000  euro  annui  per
ciascuno  degli  anni  2016,  2017  e  2018,  si  provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 2,  comma  1,  della  legge  30  aprile  1985,  n.  163,
concernente il Fondo unico per lo spettacolo. 
  358. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5-bis,
del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  e'  incrementata
di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. 
  359. Al fine  di  tutelare  un  settore  di  significativo  rilievo
culturale  e  di  salvaguardare  le  relative  attivita',  anche   in
considerazione del loro apporto al patrimonio tradizionale del Paese,
e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli  anni
2016, 2017 e 2018 per il finanziamento di festival, cori e bande.  Ai
fini dell'accesso  alle  relative  risorse,  i  soggetti  interessati
trasmettono al Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo i propri progetti, nei termini e secondo le  modalita'  e  la
procedura stabiliti con apposito bando del Ministro dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo, da adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Entro  i
successivi due mesi, con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  si  provvede  all'individuazione  dei
progetti  ammessi  al  finanziamento  e  al  riparto  delle  relative
risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. 
  360. Per gli anni 2016,  2017  e  2018  e'  concesso  un  ulteriore
contributo straordinario di 1 milione di euro annui  a  favore  della
Fondazione EBRI (European Brain Research Institute). 
  361. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il  comma
524 e' sostituito dal  seguente:  «524.  La  regione  Friuli  Venezia
Giulia e' autorizzata a rimodulare gli interventi e le iniziative  di
cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n.  38,
ferma restando la finalizzazione degli interventi e delle  iniziative
stesse a favore della  minoranza  linguistica  slovena.  A  decorrere
dall'anno 2016 le risorse per le attivita' di cui al  presente  comma
sono stabilite in 10 milioni di euro annui». 
  362. Per la prosecuzione degli interventi  di  cui  alla  legge  16
marzo 2001, n. 72, e' autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e  2018.  Per  la  prosecuzione  degli
interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, e' autorizzata  la
spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2016,  2017  e
2018. 
  363. Al fine di rilanciare le spese  per  investimenti  degli  enti
locali, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui
territorio ricadono interamente i  siti  di  importanza  comunitaria,
come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m),  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,
n. 357, e successive  modificazioni,  effettuano  le  valutazioni  di
incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche
con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per
cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere  di
sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e  volumi  tecnici.
L'autorita' competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli
interventi di cui al presente comma  provvede  entro  il  termine  di
sessanta giorni. Restano ferme le disposizioni di cui  agli  articoli
1, comma 4, 4 e 5, comma 8, del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357,  e  successive
modificazioni. 
  364. Al fine della riqualificazione  e  rigenerazione  territoriale
dell'ambito  costiero  della   provincia   di   Barletta-Andria-Trani
programmata dal Protocollo di intesa sottoscritto in data 13 novembre
2014 tra la regione Puglia, la provincia di Barletta-Andria-Trani,  i
comuni di Barletta,  Bisceglie,  Margherita  di  Savoia  e  Trani  e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2016, 2017 e 2018. Le risorse di cui al presente comma possono essere
utilizzate tramite accordo di programma  sottoscritto  dalla  regione
Puglia, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  365. Al comma 1 dell'articolo 32  del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, le parole: «dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2016». 
  366. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e' abrogato. 
  367. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  2,  in   via
sperimentale per gli anni 2016,  2017  e  2018,  nei  porti  sede  di
autorita' portuale presso i  quali  sia  stato  registrato  nell'anno
precedente un  volume  di  traffico  di  contenitori  movimentati  in
operazioni  di  trasbordo  superiore  all'80  per  cento  del  volume
complessivo dei contenitori movimentati in ciascuno di  detti  porti,
alle navi porta-contenitori  adibite  a  servizi  regolari  di  linea
impiegate in  traffici  internazionali  che  fanno  scalo  nei  porti
medesimi puo' essere ridotto o data l'esenzione del  pagamento  della
tassa di ancoraggio. Le  autorita'  portuali  deliberano  annualmente
l'applicazione e il limite della misura. Alle autorita' portuali  che
adottano i suddetti provvedimenti di  esenzione  e'  riconosciuto  un
contributo non superiore  alla  meta'  dell'onere  residuale  a  loro
carico. A tal fine, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione del
rendiconto  generale  delle  autorita'   portuali   interessate,   e'
assegnata alle predette autorita' portuali la quota  a  carico  dello
Stato di copertura degli oneri di esenzioni  richiamati,  nel  limite
massimo complessivo di 3 milioni di euro annui. 
  2-ter. Per i porti di cui al comma 2-bis, le  accise  sui  prodotti
energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro
il porto e manovre strumentali al  trasbordo  merci  all'interno  del
porto sono ridotte nel limite di spesa di 1,8 milioni  di  euro.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da  adottare  entro  il  15
marzo 2016,  sono  disciplinate  le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni recate dal presente comma». 
  368. Le operazioni di rimborso di  cui  al  comma  2  dell'articolo
38-quater del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, possono  essere  effettuate  da  intermediari,  purche'
regolarmente iscritti all'albo degli istituti  di  pagamento  di  cui
all'articolo  114-septies  del  testo  unico  di   cui   al   decreto
legislativo 1º settembre 1993,  n.  385.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
determinate in apposita tabella le percentuali  minime  di  rimborso,
suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali  rispetto
all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1 del  citato
articolo 38-quater del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, che gli intermediari del servizio,  di  cui  al
presente comma, devono applicare. 
  369. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  54,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 5  milioni  di
euro per l'anno 2016. 
  370. Per il potenziamento  delle  azioni  dell'ICE-Agenzia  per  la
promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle   imprese
italiane relative al piano straordinario per la promozione  del  Made
in Italy di cui  all'articolo  30,  comma  1,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, sono stanziati ulteriori 51  milioni  di  euro
per  l'anno  2016,  di  cui  1   milione   di   euro   da   assegnare
all'Associazione delle camere di commercio  italiane  all'estero,  di
cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 31 marzo 2005, n. 56,  per
le finalita' indicate all'articolo  1,  comma  202,  quinto  periodo,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  371. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma  di  300
milioni di euro delle disponibilita' giacenti nel conto  corrente  di
tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n.  143,  e  successive  modificazioni,  e'  versata
all'entrata del bilancio dello Stato nel 2016 a cura del titolare del
medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di  cui  all'articolo
37, secondo  comma,  del  decreto-legge  26  ottobre  1970,  n.  745,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034,
come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973,  n.  295,
per le finalita' connesse all'attivita' di credito all'esportazione e
di internazionalizzazione del sistema produttivo. Alla  compensazione
degli effetti finanziari in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni
di euro annui dall'anno 2016  all'anno  2025,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  372.  Allo  scopo  di  sostenere  il  settore  aerospaziale  e   la
realizzazione di un piano nazionale per  lo  sviluppo  dell'industria
italiana nel settore dei piccoli  satelliti  ad  alta  tecnologia  e'
autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per  l'anno  2016,  di  50
milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di  euro  per  l'anno
2018. A quota parte degli oneri relativi all'anno 2016 derivanti  dal
presente comma, pari a 10  milioni  di  euro,  si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 969.  Le  misure  di
aiuto di cui al presente comma  sono  erogate  secondo  le  procedure
previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del  17
giugno 2014, e alle condizioni fissate dagli articoli 25  e  seguenti
del medesimo regolamento. 
  373. La dotazione del fondo ordinario per  il  finanziamento  degli
enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7  del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementata di 15  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Le predette somme sono
destinate all'Istituto nazionale di fisica  nucleare  allo  scopo  di
sostenere le attivita' di ricerca nei campi della fisica subnucleare,
nucleare e astroparticellare. 
  374. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  7  del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' ridotta di 4  milioni  di  euro
annui  a  decorrere  dall'anno   2016,   relativamente   alla   quota
concernente le spese di natura corrente. 
  375. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia  nell'ambito  della
cooperazione internazionale  per  lo  sviluppo,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera  c),  della  legge  11
agosto 2014, n. 125, e' incrementata di euro 120 milioni  per  l'anno
2016, di euro 240 milioni per l'anno 2017 e di  euro  360  milioni  a
decorrere dall'anno 2018. 
  376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al  comma  382
hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione
di  societa',  di  seguito   denominate   «societa'   benefit»,   che
nell'esercizio di  una  attivita'  economica,  oltre  allo  scopo  di
dividerne gli utili, perseguono una o  piu'  finalita'  di  beneficio
comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente  nei
confronti di  persone,  comunita',  territori  e  ambiente,  beni  ed
attivita' culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori
di interesse. 
  377.  Le  finalita'   di   cui   al   comma   376   sono   indicate
specificatamente nell'oggetto sociale della societa' benefit  e  sono
perseguite  mediante  una  gestione  volta   al   bilanciamento   con
l'interesse  dei  soci  e  con  l'interesse  di  coloro   sui   quali
l'attivita' sociale possa avere  un  impatto.  Le  finalita'  possono
essere perseguite da ciascuna delle  societa'  di  cui  al  libro  V,
titoli V e  VI,  del  codice  civile,  nel  rispetto  della  relativa
disciplina. 
  378. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per: 
    a)   «beneficio   comune»:   il   perseguimento,   nell'esercizio
dell'attivita' economica  delle  societa'  benefit,  di  uno  o  piu'
effetti positivi, o la riduzione degli effetti  negativi,  su  una  o
piu' categorie di cui al comma 376; 
    b) «altri portatori di interesse»: il  soggetto  o  i  gruppi  di
soggetti coinvolti,  direttamente  o  indirettamente,  dall'attivita'
delle societa' di  cui  al  comma  376,  quali  lavoratori,  clienti,
fornitori,  finanziatori,  creditori,  pubblica   amministrazione   e
societa' civile; 
    c) «standard di valutazione esterno»: modalita' e criteri di  cui
all'allegato  4  annesso  alla  presente  legge,  che  devono  essere
necessariamente utilizzati per la valutazione  dell'impatto  generato
dalla societa' benefit in termini di beneficio comune; 
    d)  «aree  di  valutazione»:  ambiti   settoriali,   identificati
nell'allegato 5  annesso  alla  presente  legge,  che  devono  essere
necessariamente inclusi nella valutazione dell'attivita' di beneficio
comune. 
  379. La societa' benefit, fermo restando quanto previsto nel codice
civile, deve indicare, nell'ambito del proprio  oggetto  sociale,  le
finalita' specifiche di beneficio comune che intende  perseguire.  Le
societa' diverse dalle societa' benefit, qualora intendano perseguire
anche finalita' di beneficio comune, sono tenute a modificare  l'atto
costitutivo  o  lo  statuto,  nel  rispetto  delle  disposizioni  che
regolano le modificazioni del  contratto  sociale  o  dello  statuto,
proprie di ciascun tipo  di  societa';  le  suddette  modifiche  sono
depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per
ciascun tipo di societa' dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del  codice
civile.  La  societa'   benefit   puo'   introdurre,   accanto   alla
denominazione   sociale,   le   parole:    «Societa'    benefit»    o
l'abbreviazione: «SB» e  utilizzare  tale  denominazione  nei  titoli
emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi. 
  380. La societa' benefit e'  amministrata  in  modo  da  bilanciare
l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalita'  di  beneficio
comune e gli  interessi  delle  categorie  indicate  nel  comma  376,
conformemente a quanto previsto dallo statuto. La  societa'  benefit,
fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun  tipo  di  societa'
prevista dal codice  civile,  individua  il  soggetto  o  i  soggetti
responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento
delle suddette finalita'. 
  381. L'inosservanza  degli  obblighi  di  cui  al  comma  380  puo'
costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla
legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui
al comma 380,  si  applica  quanto  disposto  dal  codice  civile  in
relazione a ciascun tipo di societa' in tema di responsabilita' degli
amministratori. 
  382. Ai fini di cui ai commi da 376  a  384,  la  societa'  benefit
redige annualmente una relazione  concernente  il  perseguimento  del
beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: 
    a) la descrizione degli obiettivi specifici,  delle  modalita'  e
delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento  delle
finalita' di beneficio comune e delle eventuali  circostanze  che  lo
hanno impedito o rallentato; 
    b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando  lo  standard
di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato  4
annesso alla presente legge e che comprende le  aree  di  valutazione
identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge; 
    c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi  che
la societa' intende perseguire nell'esercizio successivo. 
  383. La relazione annuale e' pubblicata  nel  sito  internet  della
societa', qualora  esistente.  A  tutela  dei  soggetti  beneficiari,
taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi. 
  384. La societa' benefit che non persegua le finalita' di beneficio
comune e' soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo  2
agosto 2007, n. 145, in materia di  pubblicita'  ingannevole  e  alle
disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo  6
settembre 2005, n. 206. L'Autorita' garante della concorrenza  e  del
mercato svolge i relativi  compiti  e  attivita',  nei  limiti  delle
risorse disponibili e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  dei
soggetti vigilati. 
  385. A favore degli italiani nel mondo  sono  disposti  i  seguenti
interventi: 
    a) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016,  per  il
funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero; 
    b) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016,  per  il
funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero - Comites e  dei
comitati dei loro presidenti; 
    c) per un ammontare pari a 3.400.000 euro per l'anno 2016 per  la
promozione della lingua  e  cultura  italiana  all'estero  e  per  il
sostegno degli enti gestori di corsi di  lingua  e  cultura  italiana
all'estero; 
    d) per un ammontare pari a 500.000  euro  per  l'anno  2016,  per
l'incremento della dotazione finanziaria degli istituti  italiani  di
cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401; 
    e) per un ammontare pari a  650.000  euro  per  l'anno  2016,  ad
integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti  in
favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 16 luglio 2012, n. 103; 
    f) per un ammontare pari a  100.000  euro  per  l'anno  2016,  in
favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli
italiani residenti all'estero; 
    g) per un ammontare pari a 150.000  euro  per  l'anno  2016,  per
promuovere l'attrattivita' delle universita' attraverso la diffusione
dei corsi di lingua italiana online e avviare campagne informative di
carattere  didattico,  amministrativo  e   logistico   per   favorire
l'iscrizione di studenti stranieri in Italia; 
    h) per un ammontare pari a 100.000 euro per ciascuno  degli  anni
2016, 2017 e 2018  in  favore  della  societa'  Dante  Alighieri  per
garantire la continuita'  delle  sue  iniziative  di  promozione  del
patrimonio culturale italiano all'estero e per un  ammontare  pari  a
250.000 euro per ciascuno degli anni 2016,  2017  e  2018  in  favore
della  Fondazione  «I  Lincei  per  la  scuola»  presso   l'Accademia
nazionale dei Lincei; 
    i) per un ammontare pari a 1 milione di euro per  ciascuno  degli
anni 2016, 2017 e 2018,  per  contributi  alle  scuole  italiane  non
statali paritarie all'estero. 
  386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, e' istituito presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  un  fondo  denominato
«Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i
limiti di spesa ai fini dell'attuazione dei  commi  dal  presente  al
comma 390. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la  Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
individua  una  progressione  graduale,  nei  limiti  delle   risorse
disponibili,  nel  raggiungimento   di   livelli   essenziali   delle
prestazioni  assistenziali  da  garantire  su  tutto  il   territorio
nazionale per il contrasto alla poverta'. 
  387. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 386 sono  destinate
ai seguenti interventi che costituiscono le priorita'  del  Piano  di
cui al medesimo comma: 
    a) avvio su tutto  il  territorio  nazionale  di  una  misura  di
contrasto alla poverta',  intesa  come  estensione,  rafforzamento  e
consolidamento della  sperimentazione  di  cui  all'articolo  60  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Nelle more dell'adozione del  Piano
di cui al comma 386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati
criteri e procedure definiti ai sensi  del  citato  articolo  60  del
decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi
per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli  minori
o disabili, tenendo conto  della  presenza,  all'interno  del  nucleo
familiare, di donne in stato di gravidanza accertata da definire  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. Nel 2016 al Programma  sono  destinati  380  milioni  di  euro
incrementando a tal fine in misura pari al predetto importo il  Fondo
di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133,  oltre  alle  risorse  gia'   destinate   alla   sperimentazione
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  99,
nonche' dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013,  n.
147. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al  comma  386
e' corrispondentemente ridotta di 380  milioni  di  euro  per  l'anno
2016; 
    b) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43, comma 5, del
decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.   148,   all'ulteriore
incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma
7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, relativa  all'assegno
di disoccupazione (ASDI), per 220 milioni  di  euro  con  conseguente
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
386. 
  388. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 386
sono  destinate  al  finanziamento  di  uno  o   piu'   provvedimenti
legislativi di riordino della normativa in  materia  di  trattamenti,
indennita', integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale
o  comunque  sottoposti  alla  prova  dei  mezzi,  anche  rivolti   a
beneficiari residenti all'estero, nonche' in materia di accesso  alle
prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica  misura
nazionale di contrasto alla poverta', correlata alla  differenza  tra
il reddito  familiare  del  beneficiario  e  la  soglia  di  poverta'
assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei  trattamenti
esistenti. 
  389. Al Fondo di cui  al  comma  386  sono  altresi'  destinate,  a
decorrere dall'anno 2017,  le  risorse  stanziate  dall'articolo  19,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di  30
milioni di euro per l'anno 2017 e di  54  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2018. 
  390. Sono abrogati i commi da 51 a 53 dell'articolo 2  della  legge
28 giugno 2012, n. 92. 
  391. A  decorrere  dall'anno  2016  e'  istituita  la  carta  della
famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani  o
da  cittadini  stranieri  regolarmente   residenti   nel   territorio
italiano,  con  almeno  tre  figli  minori  a  carico.  La  carta  e'
rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo  pagamento
degli interi costi  di  emissione,  con  i  criteri  e  le  modalita'
stabiliti, sulla base dell'ISEE, con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze e  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di  beni  o
servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti  pubblici
o privati che intendano contribuire all'iniziativa.  I  soggetti  che
partecipano all'iniziativa, i  quali  concedono  sconti  o  riduzioni
maggiori  di  quelli  normalmente  praticati  sul  mercato,   possono
valorizzare   la   loro   partecipazione   all'iniziativa   a   scopi
promozionali e pubblicitari. La Carta famiglia  nazionale  e'  emessa
dai singoli comuni, che attestano lo stato della famiglia al  momento
del rilascio, e ha una durata biennale dalla data  di  emissione.  La
Carta famiglia nazionale e' funzionale anche alla creazione di uno  o
piu' gruppi di acquisto  familiare  o  gruppi  di  acquisto  solidale
nazionali,  nonche'  alla  fruizione   dei   biglietti   famiglia   e
abbonamenti famiglia per servizi di trasporto,  culturali,  sportivi,
ludici, turistici e di altro tipo. 
  392. In via sperimentale, per  gli  anni  2016,  2017  e  2018,  e'
istituito  il  «Fondo  per  il  contrasto  della  poverta'  educativa
minorile », alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto
corrente postale dalle fondazioni di cui al  decreto  legislativo  17
maggio  1999,   n.   153,   nell'ambito   della   propria   attivita'
istituzionale. Le modalita' di gestione del conto di cui al  presente
comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 393. 
  393. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui  al
decreto legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze  e
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  sono  definite  le
modalita' di intervento di contrasto alla poverta' educativa minorile
e sono individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare,  le
modalita'  di  valutazione  e  selezione,  anche  con  il  ricorso  a
valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare  la
trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e  l'efficacia  degli
interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono  altresi'
regolate le modalita' di organizzazione e governo del Fondo di cui al
comma 392. 
  394. Agli enti di cui al comma 392 e' riconosciuto  un  contributo,
sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti
effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 392,  negli  anni  2016,
2017 e 2018. Il contributo e' assegnato, fino  ad  esaurimento  delle
risorse disponibili, pari ad  euro  100  milioni  per  ciascun  anno,
secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano  l'impegno
a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di
cui al comma 393.  Il  credito  e'  riconosciuto  dall'Agenzia  delle
entrate con apposita comunicazione che da'  atto  della  trasmissione
della delibera di impegno irrevocabile al versamento al  Fondo  delle
somme da ciascuna stanziate,  nei  termini  e  secondo  le  modalita'
previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale  mancato  versamento
al Fondo delle somme indicate nella delibera  di  impegno  rispondono
solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito  e'
indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
d'imposta di riconoscimento e puo' essere  utilizzato  esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e  successive  modificazioni,  a  decorrere  dal
periodo d'imposta nel quale  lo  stesso  e'  stato  riconosciuto.  Il
credito d'imposta di cui al presente comma e' cedibile  dai  soggetti
di cui al comma 392, nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli  1260  e  seguenti  del  codice  civile  e  previa  adeguata
dimostrazione dell'effettivita' del diritto al  credito  medesimo,  a
intermediari bancari, finanziari  e  assicurativi.  La  cessione  del
credito d'imposta e' esente  dall'imposta  di  registro.  Al  credito
d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 
  395. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definite le disposizioni  applicative  necessarie,  ivi  comprese  le
procedure per la concessione del contributo di cui al comma  394  nel
rispetto del limite di spesa stabilito. 
  396. All'articolo 2, comma  2,  lettera  a),  ultimo  periodo,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
novembre 1997, n. 441, le parole: «superiore a  lire  dieci  milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «superiore a euro quindicimila  o  si
tratti di beni facilmente deperibili ». 
  397. Al  decreto  legislativo  28  settembre  2012,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Fino alla conclusione delle procedure di  cui  al  presente
comma non possono essere intraprese o  proseguite  azioni  esecutive,
atti di sequestro o di pignoramento  presso  il  conto  di  tesoreria
della CRI  o  dell'Ente  ovvero  presso  terzi,  per  la  riscossione
coattiva di somme liquidate  ai  sensi  della  normativa  vigente  in
materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli»; 
    b) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, dopo le  parole:  «nel
ruolo di cui al comma 3» e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Resta
ferma la non liquidazione del trattamento di fine servizio in  quanto
il transito sopradetto interviene senza soluzione di continuita'  nel
rapporto di lavoro con la CRI ovvero con l'Ente»; 
    c) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, le parole:  «,  fino
all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2  e
3,»  sono  soppresse  e  dopo  le  parole:  «e  il  trattamento   del
corrispondente personale civile della CRI come  assegno  ad  personam
riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi»  sono  aggiunte  le
seguenti:  «e  di  riconoscimento  degli  istituti  del   trattamento
economico determinati dalla contrattazione  collettiva  correlati  ad
obiettivi»; 
    d) all'articolo 6, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 
  «6. Al personale civile e militare della CRI  e  quindi  dell'Ente,
compreso quello di cui all'articolo 8,  comma  2,  assunto  da  altre
amministrazioni si applica l'articolo 5, comma 5, secondo periodo.  I
processi di mobilita' previsti  dall'articolo  7,  comma  2-bis,  del
decreto-legge   31   dicembre   2014,   n.   192,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si  applicano  al
personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito  ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo,  per  ciascun  profilo
professionale nell'ambito territoriale regionale. 
  7. Gli enti e le aziende del Servizio  sanitario  nazionale,  anche
delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit  sanitari  e
ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono  tenuti  ad
assumere  con  procedure  di  mobilita',  anche   in   posizione   di
sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro  a
tempo indeterminato della CRI e  quindi  dell'Ente  con  funzioni  di
autista soccorritore e autisti soccorritori senior,  limitatamente  a
coloro che abbiano prestato servizio in attivita'  convenzionate  con
gli enti medesimi per un periodo non inferiore a  cinque  anni.  Tali
assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri  alla
finanza pubblica in quanto  finanziate  con  il  trasferimento  delle
relative risorse occorrenti al trattamento  economico  del  personale
assunto,  derivanti  dalla  quota  di  finanziamento   del   Servizio
sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e  quindi  all'Ente.
Le spese per il trattamento economico  del  personale  trasferito  al
Servizio  sanitario  nazionale  non  sono  considerate  ai  fini  del
rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma  71,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle  aziende  sopradette
e' fatto divieto di assunzione del personale corrispondente  fino  al
totale  assorbimento  del  personale  della  CRI   ovvero   dell'Ente
sopradetto. 
  7-bis. I  rapporti  con  gli  enti  previdenziali  derivanti  dalle
procedure di mobilita' del personale della CRI ovvero dell'Ente  sono
definiti  in  sede  di  applicazione  delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 8, comma  2,  con  relativo  trasferimento  della  quota
corrispondente dell'attivo patrimoniale»; 
    e) all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, dopo  le  parole:  «31
dicembre  2015»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «ovvero   fino   alla
conclusione delle procedure di cui all'articolo 5, comma 6»; 
    f) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo: 
      1) dopo le parole: «gestione  liquidatoria  »  e'  aggiunto  il
seguente periodo: «Il personale gia' individuato nella previsione  di
fabbisogno ai sensi dell'articolo 3, comma 4,  come  funzionale  alle
attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria verra' individuato
con specifico provvedimento del presidente nazionale della CRI ovvero
dell'Ente entro il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato.  Detto
personale non partecipa  alle  procedure  previste  dall'articolo  7,
comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il 1º gennaio
2018 il  suddetto  personale  viene  trasferito,  con  corrispondente
trasferimento   delle   risorse   finanziarie,    presso    pubbliche
amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti
profili professionali ovvero anche in sovrannumero»; 
      2) le parole: «; il predetto personale,» sono sostituite  dalle
seguenti: «. Il personale, ad eccezione  di  quello  funzionale  alle
attivita'  propedeutiche  alla  gestione  liquidatoria  di   cui   al
precedente capoverso,»; 
      3) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «Il  personale
della CRI  ovvero  dell'Ente,  nelle  more  della  conclusione  delle
procedure di cui all'articolo 7, comma 2-bis,  del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, puo'  prestare
temporaneamente  la  propria   attivita'   presso   altre   pubbliche
amministrazioni per garantire  fini  di  interesse  pubblico  di  cui
all'articolo 1, comma 4, anche con oneri a carico  del  finanziamento
pubblico  della  CRI  ovvero  dell'Ente,  che  rimane  esclusivamente
responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e
normativo». 
  398. All'articolo 7, comma 2-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2015, n. 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428
e 429» sono sostituite dalle seguenti:  «Le  disposizioni  dei  commi
424, 425, 426, 427 e 428». 
  399. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e' rifinanziato di 2 milioni di euro per  l'anno
2016 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. 
  400. E' istituito un Fondo presso il Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2016, destinato  alla  copertura  finanziaria  di
interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone  con
disabilita' grave, prive di sostegno familiare.