art. 1 (commi 401-500)
  401. Al fine di garantire la compiuta  attuazione  della  legge  18
agosto 2015, n. 134, e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della salute il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo
dello spettro autistico, con una dotazione di 5 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016. 
  402. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione del Fondo
di cui al comma 401. 
  403. E' autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno  2016
in favore dell'ente «Ente Nazionale per la protezione e  l'assistenza
dei Sordi (Onlus)», di cui alla legge 12 maggio 1942,  n.  889,  alla
legge 21 agosto 1950, n. 698,  e  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  125
del 9 maggio 1979, con  vincolo  di  destinazione  alla  creazione  e
funzionamento annuale del costituendo Centro  per  l'autonomia  della
persona sorda (C.A.P.S.) con sede in Roma. 
  404. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2016,
in favore dell'Istituto di studi  politici,  economici  e  sociali  -
Eurispes, con vincolo di destinazione alla creazione  di  progetti  e
iniziative informative finalizzate a sostenere l'attivita' sociale ed
economica nazionale. 
  405. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze,  di  cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
anche ai fini del finanziamento degli  interventi  a  sostegno  delle
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' incrementato  di
150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
  406. Al fine di potenziare i progetti  riguardanti  misure  atte  a
rendere  effettivamente  indipendente  la  vita  delle  persone   con
disabilita' grave come previsto dalle disposizioni di cui alla  legge
21 maggio 1998, n. 162, e' stanziata la somma di 5  milioni  di  euro
per l'anno 2016. 
  407.  A  decorrere  dall'anno  2016,  al  fine   di   favorire   la
realizzazione  di  progetti  di  integrazione  dei  disabili  mentali
attraverso lo sport, una quota pari a 500.000 euro del contributo  di
cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,
e   successivi   rifinanziamenti,   e'   attribuita   al    programma
internazionale di allenamento sportivo e competizioni  atletiche  per
le persone, ragazzi ed adulti, con disabilita' intellettiva, «Special
Olympics Italia». 
  408. Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  407  il  contributo  al
Comitato italiano paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato  di  0,5  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
  409.  L'articolo  2  del  decreto-legge  25  marzo  2013,  n.   24,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 2. - (Sperimentazioni cliniche con  l'impiego  di  medicinali
per terapie avanzate a base di  cellule  staminali  per  la  cura  di
malattie rare). - 1. Per lo svolgimento di una o piu' sperimentazioni
cliniche, concernenti l'impiego di medicinali per terapie avanzate  a
base di cellule staminali per la cura di malattie rare, da  condurre,
nel rispetto delle modalita'  e  dei  termini  previsti  dal  decreto
legislativo 24 giugno 2003, n.  211,  nonche'  secondo  la  normativa
internazionale vigente e  in  accordo  con  le  vigenti  linee  guida
europee,  con  cellule  prodotte  secondo   il   regime   GMP   (Good
Manufacturing  Practice)  certificato   dall'Agenzia   italiana   del
farmaco,  il  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34,  della  legge  23
dicembre  1996,  n.  662,  vincola  una  quota  del  Fondo  sanitario
nazionale, per un importo fino a 2 milioni di euro per l'anno 2017  e
fino a 4 milioni di euro per l'anno 2018, su  proposta  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  2. Al fine di garantire il piu' elevato potenziale terapeutico e il
migliore livello scientifico, la selezione delle  sperimentazioni  da
finanziare ai sensi del comma 1 avviene mediante procedura a evidenza
pubblica,   coordinata   dall'Agenzia   italiana   del   farmaco    e
dall'Istituto superiore di  sanita',  che  possono  avvalersi  di  un
comitato di esperti esterni ai fini della valutazione delle  predette
sperimentazioni». 
  410.  Il  Fondo   sanitario   nazionale,   determinato   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e'
incrementato nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 2
milioni di euro per l'anno 2018. 
  411. Al fine di sostenere  le  politiche  in  materia  di  adozioni
internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per
le adozioni internazionali e' istituito, nello  stato  di  previsione
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il  successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni  internazionali»
con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere  dal  2016.
In attesa della riorganizzazione delle strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 8 della  legge  7  agosto
2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo e della Commissione
di cui al presente comma e' assegnata al  Centro  di  responsabilita'
del  Segretariato  generale  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
ministri. 
  412. La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di  cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
come rifinanziato dall'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e' ridotta nella misura di 15 milioni di euro  annui  a
decorrere dal 2016. 
  413. All'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, e successive modificazioni,  le  parole:  «;  per  sostenere  le
adozioni internazionali e  garantire  il  pieno  funzionamento  della
Commissione per le adozioni internazionali» sono soppresse. 
  414. E' istituito, in via sperimentale, nello stato  di  previsione
del Ministero della giustizia, con una dotazione di 250.000 euro  per
l'anno  2016  e  di  500.000  euro  per  l'anno  2017,  il  Fondo  di
solidarieta' a tutela del coniuge in stato di bisogno. 
  415. A valere sulle risorse del Fondo  di  cui  al  comma  414,  il
coniuge in stato di bisogno che non e'  in  grado  di  provvedere  al
mantenimento  proprio  e  dei  figli  minori,  oltre  che  dei  figli
maggiorenni portatori di  handicap  grave,  conviventi,  qualora  non
abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo  156  del
codice civile per inadempienza del coniuge che vi  era  tenuto,  puo'
rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del  tribunale  del
luogo  ove  ha  residenza,  per  l'anticipazione  di  una  somma  non
superiore  all'importo  dell'assegno  medesimo.  Il  presidente   del
tribunale o un  giudice  da  lui  delegato,  ritenuti  sussistenti  i
presupposti di cui al periodo  precedente,  assumendo,  ove  occorra,
informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito  dell'istanza,
valuta l'ammissibilita'  dell'istanza  medesima  e  la  trasmette  al
Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di
cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul
coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il
presidente del tribunale o il giudice da  lui  delegato  non  ritiene
sussistenti  i  presupposti  per  la  trasmissione  dell'istanza   al
Ministero della giustizia,  provvede  al  rigetto  della  stessa  con
decreto  non  impugnabile.  Il   procedimento   introdotto   con   la
presentazione dell'istanza di cui al primo periodo non e' soggetto al
pagamento del contributo unificato. 
  416. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  le
disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi  414  e  415,  con
particolare riguardo all'individuazione dei tribunali presso i  quali
avviare la sperimentazione,  alle  modalita'  per  la  corresponsione
delle somme e per la riassegnazione al Fondo  di  cui  al  comma  414
delle somme recuperate ai sensi del terzo periodo del comma 415. 
  417. Per lo svolgimento delle azioni e  degli  interventi  connessi
alla realizzazione del programma unico  di  emersione,  assistenza  e
integrazione sociale previsto  dall'articolo  18,  comma  3-bis,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,
attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta  e  il  grave
sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis,
della legge 11 agosto 2003, n.  228,  nonche'  per  la  realizzazione
delle correlate azioni di  supporto  e  di  sistema  da  parte  della
Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le  pari
opportunita', e' destinata al bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri una somma pari a 3 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2016, 2017 e 2018. 
  418. Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,  n.
244, e' sostituito dal seguente: 
  «466. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, e'
erogato, per l'85 per cento, agli enti di formazione  destinatari  e,
per la restante parte, all'Associazione nazionale privi della vista e
ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilita'  e
dell'annessa  Scuola  cani  guida  per  ciechi  e  al  Polo   tattile
multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di  Catania.  La
ripartizione  e'  operata  dal  Ministero  dell'interno  con  proprio
provvedimento adottato su proposta dell'Unione italiana ciechi tenuto
conto dei progetti di attivita'  presentati  dagli  enti  di  cui  al
periodo precedente. I medesimi enti sono tenuti agli  adempimenti  di
rendicontazione gia' previsti dall'articolo 2 della medesima legge n.
379 del 1993 per l'Unione italiana ciechi». 
  419.  Al  fine  di  contribuire  al   funzionamento   dell'Istituto
nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004,  n.  81,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e' autorizzata
a decorrere dall'anno 2016 una spesa ulteriore di 1 milione  di  euro
annui. 
  420. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi
«Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo  1  della  legge  13
novembre 2002, n. 260, e' incrementato dell'importo di 2  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  421. Alla biblioteca italiana  per  ipovedenti  «B.I.I.  Onlus»  e'
assegnato un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018. 
  422. Al fine di dare avvio alle misure per  fare  fronte  ai  danni
occorsi  al  patrimonio  privato  ed  alle  attivita'  economiche   e
produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2  dell'articolo
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e  successive  modificazioni,
relativamente  alle  ricognizioni  dei  fabbisogni   completate   dai
Commissari delegati e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la  successiva
istruttoria si provvede, per le finalita'  e  secondo  i  criteri  da
stabilire con apposite  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri,
assunte ai sensi della lettera e) del citato  articolo  5,  comma  2,
della legge n. 225 del 1992  mediante  concessione,  da  parte  delle
Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime  deliberazioni,  di
contributi a favore di soggetti  privati  e  attivita'  economiche  e
produttive, con le modalita' del finanziamento agevolato. 
  423. Per le finalita' di cui al comma 422, i  soggetti  autorizzati
all'esercizio del credito operanti nei  territori  individuati  nelle
deliberazioni del  Consiglio  dei  ministri  adottate  ai  sensi  del
medesimo comma, possono contrarre  finanziamenti,  secondo  contratti
tipo definiti con apposita convenzione  con  l'Associazione  bancaria
italiana,  assistiti   dalla   garanzia   dello   Stato,   ai   sensi
dell'articolo  5,  comma  7,  lettera  a),   secondo   periodo,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  al  fine  di
concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia  dello  Stato
ai  soggetti  danneggiati  dagli  eventi  calamitosi  rispettivamente
indicati, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei
limiti delle disponibilita' di cui al  comma  427.  Con  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia  dello
Stato di cui ai commi da 422 a 428 e sono definiti  i  criteri  e  le
modalita' di operativita'  della  stessa,  nonche'  le  modalita'  di
monitoraggio ai fini del rispetto  dell'importo  massimo  di  cui  al
periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente  comma
e' elencata nell'allegato allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  424. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati  dalle
banche ai sensi dei commi da 422 a 428, in capo al  beneficiario  del
finanziamento matura un credito di imposta,  fruibile  esclusivamente
in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di  rimborso,
all'importo ottenuto  sommando  alla  sorte  capitale  gli  interessi
dovuti, nonche' le spese strettamente necessarie  alla  gestione  dei
medesimi finanziamenti. Le modalita'  di  fruizione  del  credito  di
imposta sono stabilite con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere  dal
2016. Il credito di  imposta  e'  revocato,  in  tutto  o  in  parte,
nell'ipotesi di  risoluzione  totale  o  parziale  del  contratto  di
finanziamento agevolato. 
  425. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica  con
modalita' telematiche  all'Agenzia  delle  entrate  gli  elenchi  dei
soggetti  beneficiari,  l'ammontare  del  finanziamento  concesso   a
ciascun beneficiario, il  numero  e  l'importo  delle  singole  rate.
L'ammontare del  finanziamento  e'  erogato  al  netto  di  eventuali
indennizzi  per  polizze  assicurative  stipulate  per  le   medesime
finalita' da dichiarare al momento della richiesta del  finanziamento
agevolato. 
  426. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale,
sono erogati e posti  in  ammortamento  sulla  base  degli  stati  di
avanzamento  lavori  relativi   all'esecuzione   dei   lavori,   alle
prestazioni  di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  beni   necessari
all'esecuzione  degli   interventi   ammessi   a   contributo   dalle
amministrazioni pubbliche  di  cui  al  comma  422.  I  contratti  di
finanziamento  prevedono  specifiche  clausole  risolutive  espresse,
anche  parziali,  per  i  casi  di  mancato  o  ridotto  impiego  del
finanziamento, ovvero di utilizzo anche  parziale  del  finanziamento
per finalita' diverse da quelle indicate nei commi da 422 a  428.  In
tutti i casi  di  risoluzione  del  contratto  di  finanziamento,  il
soggetto finanziatore chiede  al  beneficiario  la  restituzione  del
capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto.  In  mancanza
di tempestivo pagamento spontaneo, lo  stesso  soggetto  finanziatore
comunica alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 422,  per  la
successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del  debitore  e
l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del  soggetto
finanziatore delle somme erogate e  dei  relativi  interessi  nonche'
delle spese strettamente necessarie alla gestione dei  finanziamenti,
non   rimborsati   spontaneamente    dal    beneficiario,    mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate  in
apposito capitolo di entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali istituito  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione
civile. 
  427. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria  degli  effetti
delle disposizioni di cui ai commi da 422 a 428, entro il 31 marzo di
ciascun anno, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  verifica
l'andamento  della  concessione  di  finanziamenti  agevolati  e  del
relativo  tiraggio,  con  riferimento   alle   disposizioni   vigenti
riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico  dello
Stato per interventi  connessi  a  calamita'  naturali,  al  fine  di
valutare l'importo dei finanziamenti di cui ai commi da 422 a 428 che
possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, fermo restando il limite massimo di cui al  comma  423.  Il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  comunica  al  Dipartimento
della protezione civile l'esito della verifica  effettuata  entro  il
medesimo termine del 31 marzo. 
  428. Le modalita' attuative dei commi da 422 a 428, anche  al  fine
di assicurare uniformita' di trattamento,  un  efficace  monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse, nonche' il rispetto del limite di  1.500
milioni di euro di cui al comma  423,  sono  definite  con  ordinanze
adottate dal Capo del Dipartimento della protezione  civile  d'intesa
con le regioni rispettivamente  interessate  e  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  ai  sensi  dell'articolo  5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. 
  429. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  dopo  il
comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi  o  differiti
ai sensi  del  comma  2  avviene,  senza  applicazione  di  sanzioni,
interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche
mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili  di
pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data  di  scadenza
della sospensione. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono definiti le modalita' e  i  termini  della  ripresa  dei
versamenti,  tenendo  anche  conto  della  durata  del   periodo   di
sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo. 
  2-ter. Per i tributi non sospesi ne' differiti ai sensi  del  comma
2, nei limiti delle risorse preordinate allo  scopo,  i  contribuenti
residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti
da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati
con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri
con la quale e' dichiarato lo stato di emergenza possono chiedere  la
rateizzazione, fino a un massimo di diciotto  rate  mensili  di  pari
importo, dei  tributi  che  scadono  nei  sei  mesi  successivi  alla
dichiarazione dello stato di emergenza, con istanza da presentare  al
competente ufficio, secondo modalita' e termini stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». 
  430. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo rotativo per far fronte  alle  esigenze
che derivano dal differimento di  riscossione  a  seguito  di  eventi
calamitosi, disposto ai sensi dell'articolo 9 della legge  27  luglio
2000, n. 212, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2016.
Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' attuative  e  di  alimentazione  del  medesimo
fondo. Al  relativo  onere  per  l'anno  2016  si  provvede  mediante
riduzione  di  pari  importo  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  431.  All'articolo  12,  comma  1,  ultimo  periodo,  del   decreto
legislativo 24 settembre 2015,  n.  159,  le  parole:  «entro  trenta
giorni dal» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese successivo
al». 
  432. Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare  le  attivita'
finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale  e
occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6  aprile  2009,  i
comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o  rinnovare,
alle  medesime  condizioni  giuridiche  ed  economiche,  i  contratti
stipulati sulla base della normativa  emergenziale,  in  deroga  alle
vigenti normative in materia  di  vincoli  alle  assunzioni  a  tempo
determinato presso le  amministrazioni  pubbliche.  Alle  proroghe  o
rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga  alla  legge,  non
sono applicabili le sanzioni previste dalla  normativa  vigente,  ivi
compresa la sanzione  della  trasformazione  del  contratto  a  tempo
indeterminato. 
  433.  Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del   comma   432,
quantificati sulla base delle esigenze  effettive  documentate  dalle
amministrazioni  centrali   e   locali   istituzionalmente   preposte
all'attivita' della ricostruzione, si  provvede  mediante  l'utilizzo
delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190,  Tabella
E, nell'ambito della quota destinata dal  CIPE  al  finanziamento  di
servizi di natura tecnica e assistenza qualificata. 
  434. Il termine di un triennio, di cui all'articolo  67-ter,  comma
3,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  relativo  alla
dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di
25 unita', assegnata agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui
all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' prorogato di un ulteriore triennio. 
  435. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale  in
servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato
all'esito della procedura comparativa pubblica, di  cui  alle  Intese
sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la  citta'  dell'Aquila,
del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale  per  i
comuni  del  cratere,  del  9-10  agosto  2012,  stipulate  ai  sensi
dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
possono essere prorogati per un  ulteriore  triennio,  alle  medesime
condizioni giuridiche ed economiche, anche  in  deroga  alle  vigenti
normative in materia di vincoli alle assunzioni a  tempo  determinato
presso le  amministrazioni  pubbliche.  Alle  proroghe  dei  suddetti
contratti, eseguite in deroga alla legge,  non  sono  applicabili  le
sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa  la  sanzione
della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. 
  436. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui
ai commi 434  e  435,  quantificati  nel  limite  di  spesa  di  euro
2.320.000 per ciascuno degli anni 2016,  2017  e  2018,  si  provvede
mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la  legge  23  dicembre
2014,   n.   190,   Tabella    E,    recante    il    rifinanziamento
dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota  destinata  dal  CIPE  al
finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza  qualificata,
ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre
2014, n. 190. 
  437. Gli oneri di cui al comma  436  comprendono  quelli  derivanti
dalla prosecuzione dell'attivita' dei titolari degli Uffici  speciali
per la ricostruzione,  di  cui  all'articolo  67-ter,  comma  2,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel limite  di  spesa
di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  438. Al  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 5,  dopo  la  parola:  «stessi»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  nonche'  delle  strutture  regionali  competenti   per
materia»; 
      2) al comma 5-bis, dopo la parola: «normativa» sono inserite le
seguenti: «nonche' alle strutture regionali competenti per materia»; 
    b) all'articolo 4, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  «5-bis.1. Nell'ambito del piano di cui al comma 1,  lettera  a),  i
presidenti delle regioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  possono
destinare quota parte delle  risorse  messe  a  disposizione  per  la
ricostruzione delle aree terremotate  di  cui  al  presente  articolo
anche per gli interventi  di  riparazione  e  ripristino  strutturale
degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali  ed  individuati
come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo  delle
strutture cimiteriali»; 
    c) all'articolo 5, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Nell'ambito del piano  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera a), e nei limiti delle risorse messe a disposizione dai commi
1 e 1-bis del presente articolo, i Presidenti delle  regioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, possono altresi' destinare quota parte delle
risorse  messe  a   disposizione   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per la realizzazione  di  interventi
di miglioramento sismico  su  edifici  scolastici  o  utilizzati  per
attivita' educativa della prima  infanzia  e  per  l'universita'  che
abbiano subito danni lievi, nel limite delle  risorse  assegnate  per
gli interventi specifici». 
  439. All'articolo 10 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis.  I  Commissari  delegati  consentono  l'utilizzo  a  titolo
gratuito a  favore  delle  amministrazioni  pubbliche  degli  edifici
temporanei destinati ad attivita' scolastica ovvero a uffici pubblici
e  delle  relative  aree  di  sedime  e  pertinenziali  nonche'   dei
prefabbricati modulari abitativi. 
  4-ter. I Commissari delegati provvedono al trasferimento  a  titolo
gratuito dei beni immobili di cui  al  comma  4-bis  a  favore  delle
amministrazioni  pubbliche  di  riferimento.  I  trasferimenti   sono
operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione  da  ogni
effetto fiscale. 
  4-quater. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo  6-sexies  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre  2016.
Al relativo onere si provvede nel limite  delle  risorse  disponibili
allo scopo finalizzate  sulle  contabilita'  dei  Commissari  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122». 
  440. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle  popolazioni
colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse  alla  necessita'
di completare e sostenere  ulteriormente  la  ripresa  economica,  in
favore dei Presidenti delle regioni Lombardia ed  Emilia-Romagna,  in
qualita' di commissari delegati, per il  2016  sono  autorizzati  160
milioni di euro in favore dell'Emilia-Romagna e 30 milioni di euro in
favore della Lombardia a completamento delle  attivita'  connesse  al
processo di ricostruzione pubblica. Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione  di  spesa  di
cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  441. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma  710
non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali individuati
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,  n.
122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da
parte di cittadini privati e imprese, nonche' da indennizzi derivanti
da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare  gli
eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo
complessivo di  15  milioni  di  euro.  L'ammontare  delle  spese  da
escludere dal saldo  di  cui  al  comma  710  ai  sensi  del  periodo
precedente e' determinato dalla regione Emilia-Romagna nel limite  di
12 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nel  limite  di
1,5 milioni di euro per ciascuna regione. Le  regioni  comunicano  al
Ministero dell'economia e delle  finanze  e  ai  comuni  interessati,
entro il 30 giugno 2016, gli importi di cui al periodo precedente. Ai
relativi  oneri  si  provvede  mediante  riduzione  di  pari  importo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  442. Al comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, dopo le parole: «dei capannoni  e  degli  impianti  industriali»
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' delle strutture destinate  alla
produzione agricola e alle attivita' connesse,». 
  443. Al fine di soddisfare le ulteriori  esigenze  derivanti  dalla
messa in sicurezza, anche attraverso  la  loro  ricostruzione,  delle
strutture destinate alla produzione agricola  situate  nei  territori
dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono  destinati
ai presidenti delle  regioni  Lombardia  e  Veneto,  in  qualita'  di
commissari delegati alla ricostruzione,  3,5  milioni  di  euro  alla
regione Lombardia e 1,5 milioni  di  euro  alla  regione  Veneto  per
l'anno 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari
importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma
6,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  444. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle  popolazioni
colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse  alla  necessita'
di completare il processo di ricostruzione, in favore del  presidente
della regione Lombardia, in qualita'  di  commissario  delegato  alla
ricostruzione, e' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro  per  il
2016  ai  fini  del  completamento  delle  attivita'  connesse   alla
ricostruzione  privata.  Ai  relativi  oneri  si  provvede   mediante
riduzione  di  pari  importo  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  445. Nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20  e
29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici, e'  istituita  una
zona franca ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della  zona  franca
comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo
delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del  Dosso,  Quistello,  San
Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara. 
  446. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi da  445
a 453 le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui  al
comma 445 con le seguenti caratteristiche: 
    a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto
stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del  6
maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18
aprile 2005, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  238  del  12
ottobre 2005, e avere avuto nel 2014 un  reddito  lordo  inferiore  a
80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque; 
    b) appartenere ai settori di  attivita'  individuati  dai  codici
ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96; 
    c) essere gia' costituite alla data di presentazione dell'istanza
presentata in base a quanto stabilito dal decreto  di  cui  al  comma
453, purche' la data di costituzione dell'impresa non sia  successiva
al 31 dicembre 2014; 
    d) svolgere la propria attivita' all'interno della  zona  franca,
ai sensi di quanto previsto al comma 448; 
    e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili,
non essere  in  liquidazione  volontaria  o  sottoposte  a  procedure
concorsuali. 
  447.  Gli  aiuti  di  Stato  corrispondenti   all'ammontare   delle
agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 sono concessi  ai  sensi  e
nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis» nel settore agricolo. 
  448. Per accedere alle agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453, i
soggetti individuati ai sensi dei commi 445 e  446  devono  avere  la
sede principale o l'unita' locale all'interno  della  zona  franca  e
rispettare  i  limiti  e  le  procedure  previsti   dai   regolamenti
dell'Unione europea di cui al comma 447. 
  449. Il rispetto di quanto  previsto  al  comma  448  e'  attestato
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai  sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  450. I soggetti di cui ai commi 445 e 446 possono beneficiare,  nel
rispetto del comma 447 nonche' del limite previsto  al  comma  451  e
delle risorse  finanziarie  di  cui  al  comma  452,  delle  seguenti
agevolazioni: 
    a) esenzione dalle imposte  sui  redditi  del  reddito  derivante
dallo  svolgimento  dell'attivita'  svolta  dall'impresa  nella  zona
franca fino a concorrenza dell'importo di euro  100.000  per  ciascun
periodo d'imposta; 
    b) esenzione dall'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive
del  valore  della  produzione  netta  derivante  dallo   svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca  nel  limite  di
euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta; 
    c) esenzione dalle imposte municipali proprie  per  gli  immobili
siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al
comma 446 per l'esercizio dell'attivita' economica. 
  451. Le esenzioni di cui al comma 450 sono concesse  esclusivamente
per il periodo d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  452.  Per  le  finalita'  di  cui  ai   commi   da   445   a   453,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di  5  milioni  di
euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro  per
l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente  riduzione  di  pari
importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma
6,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  453. Per l'attuazione degli interventi di cui ai  commi  da  445  a
452, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  10  aprile  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013. 
  454. All'articolo  5  del  decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2,  le  parole:  «entro  il  termine  perentorio  di
sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «entro  il  termine  perentorio  del  29
febbraio 2016»; 
    b) al comma 3-bis: 
      1) al secondo periodo, le parole da: «e la data di  entrata  in
vigore del presente  decreto»  fino  a:  «legge  di  conversione  del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:  «e  il  31  luglio
2015, individuati ai sensi del comma 4 del  citato  articolo  14  del
decreto legislativo n. 154  del  2004,  e  successive  modificazioni,
possono presentare domanda, entro il 29 febbraio 2016»; 
      2) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:  «E'  data
priorita' alle domande delle imprese  che  hanno  subito  un  maggior
danno. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali sono individuati i criteri di priorita' per  l'assegnazione
del contributo alle aziende danneggiate ». 
  455. Al fine di coordinare le politiche di finanziamento  nazionali
del settore ittico,  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  17  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e  all'articolo  1,  comma
512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  si  applicano  in  favore
delle imprese della pesca e dell'acquacoltura anche  a  valere  sulle
risorse europee del Fondo europeo per gli affari marittimi e  per  la
pesca (FEAMP) di cui al regolamento (UE) n. 508/2014  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014. 
  456. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle  rate  dei
mutui concessi dalla Cassa depositi e  prestiti  Spa,  trasferiti  al
Ministero dell'economia e delle finanze in  attuazione  dell'articolo
5, commi 1  e  3,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
da corrispondere nell'anno 2016,  ad  esclusione  di  quelle  il  cui
pagamento e' stato differito ai sensi  dell'articolo  1,  comma  426,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1,  comma  356,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono pagati, senza applicazione
di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2017, in rate di  pari
importo per dieci anni sulla base  della  periodicita'  di  pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui  stessi.
Ai relativi oneri, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede  con  le  risorse  delle
contabilita'  speciali,  di  cui  all'articolo  2,   comma   6,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato. 
  457. Al comma 436 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, le parole: «Per l'anno 2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Per gli anni 2015 e 2016». 
  458. Al capo del Dipartimento della  protezione  civile  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' assegnata la  somma  di  7,5
milioni di euro per ciascuno degli anni  2016  e  2017  per  speciali
elargizioni in favore  dei  familiari  delle  vittime  dell'alluvione
verificatasi il 5 maggio 1998 a  Sarno,  a  totale  indennizzo  della
responsabilita' civile a carico dello Stato e del comune di Sarno. 
  459. Il sindaco del comune di  Sarno,  d'intesa  con  il  capo  del
Dipartimento della protezione civile, nei limiti  dell'autorizzazione
di spesa di cui al comma 458, individua i familiari delle  vittime  e
determina la somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna
delle vittime, nonche' la quota di  rimborso  delle  eventuali  spese
legali sostenute e documentate. 
  460. Le elargizioni di cui al  comma  458  spettanti  ai  familiari
delle vittime  sono  assegnate  e  corrisposte  secondo  il  seguente
ordine: 
    a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto  al
quale  sia  stata  pronunciata  sentenza  anche  non  definitiva   di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili  del  matrimonio  e
del coniuge cui sia stata  addebitata  la  separazione  con  sentenza
passata in giudicato, e ai figli se a carico; 
    b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite  o  nel  caso  di
coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata  sentenza  anche  non
definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti  civili  del
matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la  separazione  con
sentenza passata in giudicato; 
    c) ai genitori; 
    d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico; 
    e) ai conviventi  a  carico  negli  ultimi  tre  anni  precedenti
l'evento; 
    f) al convivente more uxorio. 
  461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari ai
sensi del comma 460, gli  eredi  hanno  diritto  al  pagamento  della
medesima somma, previa presentazione di documentazione attestante  la
qualita' di erede e la quota di partecipazione  all'asse  ereditario,
secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima. 
  462.  Il  capo  del  Dipartimento  della  protezione   civile,   in
conformita' con l'atto del sindaco del comune  di  Sarno  di  cui  al
comma 459, adotta i provvedimenti di elargizione. 
  463. L'indennizzo corrisposto comprende tutte  le  somme  dovute  a
qualsiasi titolo ai destinatari e tiene conto di quanto eventualmente
gia' percepito a seguito di sentenze riguardanti  la  responsabilita'
civile dello Stato e del comune di Sarno. I contenziosi  aperti  sono
dichiarati estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
presente legge. 
  464. Le elargizioni di cui al comma 458 sono esenti da ogni imposta
o tassa e sono assegnate in  aggiunta  ad  ogni  altra  somma  cui  i
soggetti beneficiari abbiano diritto  a  qualsiasi  titolo  ai  sensi
della normativa vigente. 
  465.  Al  comune  di  Sarno  e'   riconosciuto   un   trasferimento
straordinario di 1 milione di euro per ciascuno  degli  anni  2016  e
2017, a compensazione di  quanto  gia'  erogato  ai  familiari  delle
vittime a seguito di sentenze riguardanti la  responsabilita'  civile
dello Stato e del comune stesso. 
  466. Per il triennio 2016-2018, in applicazione  dell'articolo  48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  gli  oneri
posti   a   carico   del   bilancio   statale   sono    quantificati,
complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno  2016,
di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate  e  dei
Corpi di polizia di cui al decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.
195, e 7 milioni di euro per il restante personale statale in  regime
di diritto pubblico. 
  467. Le  somme  di  cui  al  comma  466,  comprensive  degli  oneri
contributivi ai fini previdenziali  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 31  dicembre
2009, n. 196. 
  468. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 41, comma 2, primo periodo, le parole: «, per uno
dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2,» sono soppresse; 
    b) all'articolo 41, comma 2, secondo periodo, le parole:  «,  per
uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2,» sono soppresse; 
    c) all'articolo 41, comma 5, dopo le parole: «istituti  comuni  a
piu' comparti» sono inserite le seguenti: «o che si  applicano  a  un
comparto per il quale operano piu' comitati di settore». 
  469. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri  per  i
rinnovi  contrattuali  per  il  triennio  2016-2018,  nonche'  quelli
derivanti  dalla  corresponsione  dei  miglioramenti   economici   al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico  dei  rispettivi  bilanci  ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo  n.
165 del 2001. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
su proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono fissati i criteri di determinazione
dei predetti oneri in coerenza con quanto previsto dal comma 466. 
  470. Le disposizioni recate dal comma 469  si  applicano  anche  al
personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 
  471. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione  sul  territorio
di  riferimento  di  quanto  previsto,  in  materia   di   personale,
dall'articolo 5 dell'intesa concernente  l'attribuzione  di  funzioni
statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al  Parco  nazionale
dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 116, la  regione  Lombardia  o  l'ente  dalla  stessa
individuato provvede, nel rispetto delle limitazioni  assunzionali  e
finanziarie vigenti in materia di personale,  ad  attivare  procedure
concorsuali  pubbliche,  prevedendo  nei  bandi   il   riconoscimento
dell'esperienza maturata da parte del personale gia' dipendente al 31
dicembre 2013 dal Consorzio del  Parco  nazionale  dello  Stelvio  da
almeno  dieci  anni,  con  mansioni   impiegatizie,   amministrative,
tecniche, scientifiche e  didattiche  di  educazione  ambientale,  in
esito a  procedure  diverse  da  quelle  previste  per  l'accesso  al
pubblico impiego. 
  472. Al fine di assicurare, anche in relazione  alle  straordinarie
esigenze  di  prevenzione  e  contrasto  alla  criminalita'   ed   al
terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo  24,
commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  nonche'  di
quelli previsti  dall'articolo  3,  comma  2,  del  decreto-legge  10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
febbraio 2014, n.  6,  e'  prorogato,  limitatamente  ai  servizi  di
vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, fino al  31  dicembre  2016,
l'impiego di un contingente pari a 4.800 unita'  di  personale  delle
Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 
  473. Ai fini dell'attuazione del comma 472, e' autorizzata, per gli
interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75,  del  decreto-legge
1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli di cui all'articolo  3,  comma
2, del decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, la  spesa  di  euro
83.000.000 per  l'anno  2016,  con  specifica  destinazione  di  euro
81.100.000 per il personale di cui al comma 74 e  di  euro  1.900.000
per  il  personale  di  cui  al  comma  75   dell'articolo   24   del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al  cui  onere  si  provvede,  nel
limite di 10  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, gia' destinata alla prosecuzione  del
concorso delle  Forze  armate  alle  operazioni  di  sicurezza  e  di
controllo del territorio, per l'anno 2016. 
  474. Entro il 31 marzo 2016 il Ministro dell'interno provvede  alla
ricognizione  del  personale  di  polizia  assegnato  a  funzioni  di
carattere amministrativo ovvero di scorta personale, onde  valutarne,
nel rispetto dell'ordinamento vigente e presso  le  sedi  competenti,
l'assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio,
al  fine  di  una  gestione  efficiente  ed  efficace  delle  risorse
organiche, anche in relazione alle contingenti esigenze di  sicurezza
nazionale. 
  475. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze, e' istituito un fondo con una dotazione di  150  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato  ad  interventi
di carattere economico, sociale  e  ambientale  nei  territori  della
terra dei fuochi e, nel limite massimo  di  3  milioni  di  euro  per
ciascun anno considerato, di bonifica del sito inquinato dell'ex area
industriale «Isochimica». Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e  le
amministrazioni  competenti  cui  destinare  le  predette  somme.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  476. Al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi
di bonifica e messa in sicurezza dei  siti  di  interesse  nazionale,
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare e' istituito un fondo con una dotazione  di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di  cui
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 destinati  agli
interventi di bonifica del sito  di  interesse  nazionale  Valle  del
Sacco e i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni  2016  e
2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare con  priorita'
ai siti di interesse nazionale per i quali e'  necessario  provvedere
con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei. 
  477. Al fine di studiare e valutare  gli  effetti  dei  cambiamenti
climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico
italiano e delle  sue  interazioni  con  la  societa'  e  l'ambiente,
attraverso le attivita' di ricerca svolte dalla grande infrastruttura
di  ricerca,  gia'  denominata  «Centro   euro-mediterraneo   per   i
cambiamenti  climatici»,  nonche'   per   la   valorizzazione   degli
investimenti effettuati con la delibera CIPE  n.  42  del  13  maggio
2010, e' autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo
di 5 milioni di euro. 
  478. All'articolo 39-bis, comma 1,  del  decreto-legge  1º  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, dopo le parole: «della legge 24 dicembre 2003, n. 350,»
sono inserite  le  seguenti:  «e  di  corrispettivi  a  carico  delle
societa' di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi
negli aeroporti, di cui all'articolo 1, comma 1328,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,». 
  479. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli
obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alle federazioni
sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale  italiano
(CONI)  e  all'ENIT-Agenzia  nazionale  del  turismo  le   norme   di
contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico
dei  soggetti  inclusi   nell'elenco   dell'Istituto   nazionale   di
statistica   (ISTAT)   delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente
periodo si provvede  nell'ambito  degli  stanziamenti  autorizzati  a
legislazione vigente. 
  480. Lo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge  26  gennaio
1963, n. 91, e' fissato in  1  milione  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2016. 
  481. Al fine di fare fronte alle spese per  la  costituzione  e  il
funzionamento dei collegi  arbitrali  internazionali  inseriti  nelle
clausole di arbitrato internazionale dei trattati sottoscritti  dallo
Stato  italiano  o,  per  esso,  dall'Unione  europea,  a   decorrere
dall'esercizio  finanziario  2016,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
fondo denominato «Fondo per le spese di costituzione e  funzionamento
dei collegi arbitrali internazionali». A tal fine e'  autorizzata  la
spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno  2016.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  482. Al fine di consentire la promozione  e  lo  svolgimento  delle
iniziative funzionali alle celebrazioni del settantesimo anniversario
della   nascita   della   Repubblica   italiana,   del   settantesimo
anniversario della  Costituzione  della  Repubblica  italiana  e  del
riconoscimento  dei  diritti  elettorali  delle  donne  nonche'   del
centenario della nascita di Aldo Moro e' autorizzata la  spesa  di  3
milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018. 
  483. A decorrere dall'anno 2016 e' autorizzata l'ulteriore spesa di
1 milione di euro annui in favore delle istituzioni culturali di  cui
all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. 
  484. Fino alla data del  30  settembre  2016,  entro  la  quale  si
provvede  al  complessivo  riordino  della  disciplina   dei   canoni
demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data
del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per il
rilascio, la sospensione, la revoca e  la  decadenza  di  concessioni
demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative, con esclusivo
riferimento  a  quelle  inerenti  alla  conduzione  delle  pertinenze
demaniali,   derivanti   da   procedure   di   contenzioso   connesse
all'applicazione dei  criteri  per  il  calcolo  dei  canoni  di  cui
all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.  400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  494,
come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge  27  dicembre
2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui al presente  comma
non si applica  per  i  beni  pertinenziali  che  risultano  comunque
oggetto di procedimenti giudiziari  di  natura  penale,  nonche'  nei
comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli
143 e 146 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267. 
  485. All'articolo 8, comma 13-septies, del decreto-legge 19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle  more
dell'attuazione del primo periodo e, comunque, non oltre il 30 giugno
2016, le risorse di cui al presente comma possono  essere  utilizzate
nel limite di 6,5  milioni  di  euro  per  assicurare  i  servizi  di
collegamento marittimo attualmente convenzionato con la regione anche
tramite la  prosecuzione  del  contratto  con  la  marittima  SAREMAR
S.p.A.». 
  486. Al fine di  garantire  un  completo  ed  efficace  sistema  di
collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei
disagi derivanti  dalla  condizione  di  insularita'  e  assicuri  la
continuita' del  diritto  alla  mobilita'  anche  ai  passeggeri  non
residenti, e' attribuita alla  Regione  siciliana  una  somma  di  20
milioni di euro per l'anno 2016. Le risorse di cui al presente  comma
sono impiegate in conformita' alle  vigenti  disposizioni  europee  e
nazionali in materia di oneri di servizio pubblico  nei  collegamenti
aerei infracomunitari. 
  487. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre  2014,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,
n. 11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2016». 
  488.  La  durata  della  contabilita'  speciale  n.  5458  di   cui
all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2  febbraio  2013,  come  prorogata  dal
comma 364 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e'
ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2016, anche  al  fine  di
attuare interventi urgenti per la messa in sicurezza  del  territorio
contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico,  cui  provvede,
d'intesa con il titolare  della  contabilita'  speciale  n.  5458,  a
valere sulle risorse  disponibili  della  medesima  contabilita',  il
commissario straordinario delegato per il rischio  idrogeologico  nel
Veneto, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116. 
  489. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma  1063,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' rifinanziata  per  l'importo
di 1 milione di euro per l'anno 2016 e  di  4  milioni  di  euro  per
l'anno 2017, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e  la
riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il
quinto anno del quinquennio previsto dalla  normativa  europea.  Agli
oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di  cui  al  primo
periodo si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 4
milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto
capitale iscritto nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo  49,
comma 2, lettera  d),  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  490.   Il   Programma   nazionale   triennale   della    pesca    e
dell'acquacoltura vigente, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  adottato  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
31 gennaio 2013, pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2016. 
  491. Al fine di provvedere al  miglioramento  delle  condizioni  di
sicurezza, in particolare sanitarie, per le specifiche  esigenze  dei
reparti operativi del Raggruppamento  subacquei  e  incursori  «Teseo
Tesei» (COM-SUBIN) della Marina militare, posto alle  dipendenze  del
Comando interforze operazioni forze speciali -  CO.F.S.  dello  Stato
maggiore della Difesa, e' autorizzata una spesa di 1.000.000 di  euro
per l'anno 2016. 
  492. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle  singole  aste  e'
riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito  capitolo  di
spesa  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello   sviluppo
economico,  ai  fini  di  cui  al  comma  5   dell'articolo   2   del
decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino a  concorrenza  dei  crediti
previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge  n.  72
del 2010. A seguito del completamento dei rimborsi di tali crediti la
quota di detti proventi e' riassegnata, ai  sensi  dell'articolo  25,
comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  al  Fondo  per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  dicembre
2003, n. 398, e successive modificazioni». 
  493. Al fine di mantenere l'efficienza delle strutture della Marina
militare di Taranto e' autorizzata la spesa di 1,5  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare ai servizi di
pulizia e manovalanza. 
  494. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «E'  fatta
salva la possibilita' di procedere  ad  affidamenti,  nelle  indicate
categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette  modalita',
a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre
centrali di  committenza  o  a  procedure  di  evidenza  pubblica,  e
prevedano corrispettivi inferiori almeno del  10  per  cento  per  le
categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile  e  del  3
per cento  per  le  categorie  merceologiche  carburanti  extra-rete,
carburanti  rete,  energia  elettrica,  gas  e  combustibili  per  il
riscaldamento  rispetto  ai  migliori  corrispettivi  indicati  nelle
convenzioni e accordi quadro messi a disposizione  da  Consip  SpA  e
dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti  stipulati
ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorita'
nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno  comunque
essere sottoposti a condizione risolutiva  con  possibilita'  per  il
contraente di adeguamento  ai  migliori  corrispettivi  nel  caso  di
intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali  di
committenza regionali che prevedano condizioni di  maggior  vantaggio
economico in percentuale  superiore  al  10  per  cento  rispetto  ai
contratti gia' stipulati. Al fine  di  concorrere  al  raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una  razionalizzazione
delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le  categorie
merceologiche di cui al primo periodo  del  presente  comma,  in  via
sperimentale, dal  1º  gennaio  2017  al  31  dicembre  2019  non  si
applicano le disposizioni  di  cui  al  terzo  periodo  del  presente
comma». 
  495. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 449, dopo le parole: «le istituzioni  universitarie,»
sono inserite le seguenti: «nonche' gli enti nazionali di  previdenza
e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»; 
    b)  al  comma   450,   dopo   le   parole:   «delle   istituzioni
universitarie,»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'   gli   enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici  e  le  agenzie
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,». 
  496. All'articolo 2, comma 573, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, le parole: «, i soggetti aggiudicatori di  cui  all'articolo  3,
comma 25,» sono sostituite dalle seguenti: «, le stazioni  appaltanti
di cui all'articolo 3, comma 33,». 
  497. All'articolo 2 della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 225, primo periodo, le  parole:  «le  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le  amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25» sono sostituite dalle
seguenti: «le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33» e,
al  secondo  periodo,  le  parole:  «medesime  amministrazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «medesime stazioni appaltanti»; 
    b) al comma 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
comunque quanto previsto dalla  normativa  in  tema  di  obblighi  di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti  messi  a  disposizione  da
Consip SpA». 
  498. Le societa' controllate dallo Stato e dagli  enti  locali  che
siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo  3,  comma
26, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati  nei
mercati regolamentati, utilizzano i parametri di  prezzo-qualita'  di
cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
  499. All'articolo 9  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «I
soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare,  per
gli  ambiti  territoriali  di  competenza,  le  convenzioni  di   cui
all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  e
successive modificazioni. L'ambito  territoriale  di  competenza  dei
soggetti di  cui  al  presente  comma  coincide  con  la  regione  di
riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie
individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
di cui al comma 3»; 
    b) al comma 3, le parole: «Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata»; 
    c) al comma 3, le  parole:  «l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture»  sono  sostituite
dalle seguenti: «l'Autorita' nazionale anticorruzione»; 
    d) al comma  3,  dopo  le  parole:  «gli  enti  regionali,»  sono
inserite le seguenti: «gli enti locali  di  cui  all'articolo  2  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,»; 
    e) al  comma  3,  le  parole:  «di  cui  al  periodo  precedente,
l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  al
periodo precedente, l'Autorita' nazionale anticorruzione». 
  500. All'articolo  3  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Per  le  caserme  delle  Forze  dell'ordine  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprieta' private,  i
comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse  possono
contribuire al pagamento del canone  di  locazione  come  determinato
dall'Agenzia delle entrate».