art. 1 (commi 601-700)
  601. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  431,
della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  relativa  al  Fondo  per  la
riduzione della pressione fiscale, e' ridotta di 809.608.622 euro per
l'anno 2016, di 413.413.755 euro per l'anno 2017, di 410.985.329 euro
per l'anno 2018 e di 387.985.329 euro a decorrere dall'anno 2019. 
  602. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre  2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 13, le parole: «27,7 milioni di euro per l'anno  2016  e  di  45,1
milioni di euro» sono sostituite dalle  seguenti:  «17,7  milioni  di
euro per l'anno 2016 e di 25,1 milioni di euro». 
  603. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 13-bis  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125,   le   risorse   disponibili
sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui   all'articolo   22-bis   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono  destinate  al  finanziamento
delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane  individuate  dalla
delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009 ricadenti  nelle  regioni
non comprese nell'obiettivo «Convergenza». 
  604.  Nelle  zone  franche  urbane   gia'   finanziate   ai   sensi
dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
ivi inclusa  la  zona  franca  del  comune  di  Lampedusa,  istituita
dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
Ministero dello sviluppo economico adotta nuovi bandi finanziati  con
le  risorse  rivenienti  da  rinunce  e  da  revoche  relative   alle
agevolazioni gia' concesse  nelle  predette  zone  franche  ai  sensi
dell'articolo 37 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, nonche' da
eventuali ulteriori risorse apportate dalle regioni. 
  605. Con riferimento all'esercizio finanziario 2016  gli  specifici
stanziamenti iscritti nello stato di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli  istituti
di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152,
sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di  15  milioni  di
euro. I risparmi derivanti dal primo periodo  conseguono  a  maggiori
somme effettivamente affluite al bilancio dello  Stato  in  deroga  a
quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo
2001,  n.  152.  Con  effetto  dall'esercizio  finanziario  2017,  la
percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in  sede
previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della  legge  30
marzo 2001, n. 152, e' stabilita  nella  misura  del  68  per  cento,
restando ferma la procedura di  rideterminazione  degli  stanziamenti
medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in
relazione ai  versamenti  degli  enti  previdenziali.  A  valere  sul
gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati  dall'anno
2015, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1  dell'articolo  13
della legge 30 marzo 2001, n.  152,  e'  rideterminata  nella  misura
dello 0,199 per cento. 
  606. Al comma 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152,
sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e  una  ulteriore
erogazione pari all'80 per cento dell'eventuale assegnazione disposta
con la legge di assestamento del bilancio dello Stato di cui al comma
4». 
  607. A seguito dell'entrata in  vigore  della  riforma  complessiva
degli istituti di patronato, anche al fine di garantire  la  corretta
organizzazione dell'attivita' degli stessi, alla lettera  c-bis)  del
comma  2  dell'articolo  16  della  legge  30  marzo  2001,  n.  152,
introdotta dall'articolo 1, comma 310, lettera  e),  della  legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  la  parola:  «2014»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2016». 
  608. Ferme restando le misure  di  contenimento  della  spesa  gia'
previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza
e assistenza sociale pubblici, nell'ambito  della  propria  autonomia
organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per
la riduzione delle proprie spese correnti diverse da  quelle  per  le
prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da conseguire, per
il  triennio  2016-2018,  risparmi  aggiuntivi  complessivamente  non
inferiori a 53 milioni di euro annui, anche  attraverso  l'attuazione
delle misure previste dai commi da 494 a 510, da versare entro il  30
giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. Con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, e' stabilito il riparto dell'importo di cui  al
primo periodo tra gli enti ivi citati. 
  609.  Il  Ministero  della  giustizia  adotta  misure  volte   alla
razionalizzazione delle indennita' da  corrispondere  ai  giudici  di
pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e
ai vice procuratori onorari,  in  modo  da  assicurare  risparmi  non
inferiori a euro 6.650.275 per l'anno  2016  e  a  euro  7.550.275  a
decorrere dall'anno 2017. 
  610. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il
cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non e' consentita
un'ulteriore  conferma  a  norma  dell'articolo  42-quinquies,  primo
comma, dell'ordinamento giudiziario,  di  cui  al  regio  decreto  30
gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui  mandato  scade
entro il 31 maggio 2016 e per i quali non e' consentita  un'ulteriore
conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della  legge  21  novembre
1991,  n.  374,  e  successive  modificazioni,   sono   ulteriormente
prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal  1º
gennaio 2016 fino alla riforma organica della  magistratura  onoraria
e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016. 
  611. All'articolo 3, comma 79, della legge  24  dicembre  2003,  n.
350, dopo le parole: «presso la Corte di  cassazione  e  la  relativa
Procura generale,» sono inserite le seguenti: «nonche'  a  quelli  in
servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ». 
  612. Per le finalita' di cui al comma 611 e' autorizzata  la  spesa
di 193.515,35 euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
  613. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51,  le  parole:  «non  oltre  il  31  dicembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 maggio 2016». 
  614. Il Fondo di cui all'articolo  1,  comma  96,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' ridotto di 4 milioni  di  euro  per  l'anno
2016. 
  615. All'articolo 19 della legge 30 marzo 1981,  n.  119,  dopo  il
secondo comma e' aggiunto il seguente: 
  «I mutui suddetti possono essere altresi' impiegati,  nel  caso  in
cui il finanziamento e'  stato  concesso  ma  non  ancora  erogato  o
utilizzato,  per  la  realizzazione  di   opere   di   ricostruzione,
ristrutturazione,   sopraelevazione,    ampliamento,    restauro    o
rifunzionalizzazione di edifici pubblici  da  destinare  a  finalita'
anche differente dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a  seguito
di intese tra le amministrazioni interessate  e  il  Ministero  della
giustizia, e' funzionale alla realizzazione di progetti  di  edilizia
giudiziaria. In questo caso,  gli  enti  locali  ai  quali  e'  stato
concesso il finanziamento devono presentare  alla  Cassa  depositi  e
prestiti, previo parere favorevole  del  Ministero  della  giustizia,
istanza di autorizzazione all'impiego  degli  importi  anche  per  le
destinazioni diverse da quelle per le quali  era  stato  concesso  il
finanziamento. Nel caso in cui i mutui concessi siano  stati  estinti
per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente
assolti nei confronti della Cassa  depositi  e  prestiti,  l'immobile
puo' essere destinato dall'amministrazione  interessata  a  finalita'
diverse  dall'edilizia  giudiziaria  previo  parere  favorevole   del
Ministero della giustizia». 
  616. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2015»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; 
    b) al secondo  periodo,  le  parole:  «30  settembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2016». 
  617. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; 
    b) al comma 3, dopo le parole: «15 per cento»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, per l'anno 2015 e del 20 per cento per l'anno 2016». 
  618. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  132,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Alle  parti  che  corrispondono  o  che  hanno  corrisposto  il
compenso agli avvocati abilitati ad assisterli  nel  procedimento  di
negoziazione assistita ai sensi del  capo  II  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, nonche' alle parti  che  corrispondono  o  che
hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al
capo I del medesimo decreto, e' riconosciuto,  in  caso  di  successo
della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un
credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di  250
euro, nel limite di spesa di 5 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2016»; 
    b) al comma 2, le parole: «sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «il 30 marzo 2016»; 
    c) al comma 3, le parole: «dell'anno 2016» sono sostituite  dalle
seguenti: «di ciascun anno successivo a quello di corresponsione  dei
compensi di cui al comma 1»; 
    d) al comma 4, le parole: «per l'anno 2015» sono soppresse; 
    e) al comma 5, le parole: «agli oneri  derivanti  dall'attuazione
del presente articolo, pari a 5 milioni di  euro  per  l'anno  2016,»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  l'attuazione  del  presente
articolo e' autorizzata la  spesa  di  5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2016. Agli oneri per l'anno 2016». 
  619.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale provvede  agli  adempimenti  eventualmente  necessari,
anche sul piano  internazionale,  per  rinegoziare  i  termini  degli
accordi internazionali concernenti la determinazione  dei  contributi
volontari e obbligatori alle  organizzazioni  internazionali  di  cui
l'Italia e' parte, per un importo complessivo pari  a  198  euro  per
l'anno 2016 e a 200.198 euro a decorrere dall'anno 2017. Le  relative
autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati
nell'allegato n. 6 annesso alla presente legge, per cui, a  decorrere
dall'anno 2016, non e' ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge
31 dicembre 2009, n. 196. 
  620.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'allegato   8   di   cui
all'articolo 1, comma 318, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
dall'anno  2016  e'   autorizzato   il   pagamento   del   contributo
obbligatorio per la conferma  dell'adesione  dell'Italia  all'Accordo
parziale del Consiglio d'Europa istitutivo del  Gruppo  Pompidou.  Al
relativo onere, pari a 225.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016,
si  provvede   mediante   corrispondente   utilizzo   delle   risorse
disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei
ministri. 
  621. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotere dagli  uffici
diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo  3  febbraio
2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni I, IV e VII,
eccetto quello previsto dall'articolo 7-bis, sono  aumentati  del  20
per cento con arrotondamento all'importo intero superiore; 
    b) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni II, VI, VIII
e IX sono aumentati del 40 per cento con  arrotondamento  all'importo
intero superiore; 
    c) alla sezione III, all'articolo 29 e'  aggiunta,  in  fine,  la
seguente voce: «visto nazionale (tipo D) per motivi di  studio:  euro
50»; 
    d) alla sezione VI gli articoli 39, 41, 43 e 52 sono abrogati. 
  622. Per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici  consolari  e'
autorizzata la spesa  di  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2016  da
destinare alle seguenti tipologie di spesa: 
    a) manutenzione degli immobili; 
    b) attivita' di  istituto,  su  iniziativa  della  rappresentanza
diplomatica o dell'ufficio consolare interessati; 
    c)  assistenza  alle  comunita'  di  italiani   residenti   nella
circoscrizione consolare di riferimento. 
  623. Le maggiori entrate rispetto  all'esercizio  finanziario  2015
derivanti dal comma 621, pari ad euro 6 milioni  per  ciascuno  degli
anni dal 2016 al 2018,  rimangono  acquisite  all'entrata  e  non  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  568,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo  2,  comma  58,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  624. Le maggiori entrate derivanti dalle operazioni di  dismissione
immobiliare realizzate nel triennio  2016-2018  dal  Ministero  degli
affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  in  attuazione
dell'articolo 1, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, per euro 20 milioni per l'anno  2016  ed  euro  10  milioni  per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, rimangono  acquisite  all'entrata  e
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  1314,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  625. La spesa  relativa  al  trattamento  economico  del  personale
supplente  delle   istituzioni   scolastiche   all'estero,   di   cui
all'articolo 651 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, e' ridotta di euro 2.000.000 per ciascuno  degli
anni 2016, 2017 e 2018. 
  626.  Le  somme  assegnate  alle  istituzioni  scolastiche  per  le
supplenze brevi  e  saltuarie  prima  del  passaggio  al  sistema  di
pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-septies,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio  2010,  n.  122,  e  giacenti  sui  bilanci   delle   medesime
istituzioni, pari a 60 milioni di euro, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato nell'anno  2016  e  sono  acquisite  all'Erario.
Nelle more  del  versamento  delle  predette  somme  all'entrata  del
bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016,
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e a valere sulle  disponibilita'  di
cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
la somma di 60 milioni di euro  al  netto  di  quanto  effettivamente
versato. 
  627. Le risorse finanziarie dei  soppressi  Istituti  regionali  di
ricerca  educativa  (IRRE)  confluite  nel   bilancio   dell'Istituto
nazionale  di  documentazione,  innovazione   e   ricerca   educativa
(INDIRE), relative  a  progetti  in  affidamento  agli  ex  IRRE  non
attuati, pari a 1 milione di  euro  per  l'anno  2016,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono  acquisite
all'Erario.  Nelle  more  del  versamento  delle   predette   risorse
all'entrata del bilancio dello Stato,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile
per  l'anno  2016,  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  a  valere  sulle
disponibilita' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, la somma di 1  milione  di  euro  al  netto  di  quanto
effettivamente versato. 
  628.  Le  risorse   finanziarie   assegnate   e   trasferite   alle
universita', nell'ambito dei  finanziamenti  per  l'attuazione  degli
interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998  al  2008  a
valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e  per
i quali gli atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi
da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale,  dipartimentale
o sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora  non  totalmente
spese,  sono   versate   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato
nell'esercizio finanziario 2016. 
  629.   Con   apposito   decreto,   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca procede  alla  individuazione  degli
atenei interessati, alla  definizione  delle  modalita'  di  recupero
delle  somme,  anche  eventualmente  a  valere  sul  Fondo   per   il
finanziamento ordinario delle universita' per l'esercizio finanziario
2016, alla quantificazione delle somme  non  spese  fino  all'importo
massimo di 30 milioni di euro. Al fine di  assicurare  il  versamento
degli importi individuati, il Ministero  provvede  al  versamento  in
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a valere  sul
«Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle  universita'  e  dei
consorzi interuniversitari» per l'esercizio finanziario 2016. 
  630. Nelle more del versamento delle somme  di  cui  al  comma  629
all'entrata del bilancio dello Stato,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile
per  l'anno  2016,  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  a  valere  sulle
disponibilita' di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, la somma di 30 milioni di  euro  al  netto  di
quanto effettivamente versato. 
  631. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  19-ter,  comma
16,  lettera  e),  del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,
e' ridotta di 7.900.000 euro a decorrere dal 2016. 
  632. Le risorse di cui all'articolo 39, comma  2,  della  legge  1º
agosto 2002, n. 166, sono ridotte  di  2.700.000  euro  per  ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  633. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1230, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, sono ridotte di 3.765.800 euro per il  2016  e
di 3.700.000 euro a decorrere dal 2017. 
  634. All'articolo 1, comma 38, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, il secondo periodo e' soppresso. 
  635. All'articolo 1, comma 374, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «e a 100 milioni  di  euro  annui
negli anni 2016 e 2017» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  a  300
milioni di euro nell'anno 2016 e a  100  milioni  di  euro  nell'anno
2017»; 
    b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tal fine,  i
proventi delle dismissioni  sono  versati  all'entrata  del  bilancio
dello Stato e non si da' luogo a riassegnazione»; 
    c) al terzo periodo, le parole: «e di 100 milioni di  euro  annui
per ciascuno degli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle  seguenti:
«, di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100  milioni  di  euro
per l'anno 2017». 
  636. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2016. 
  637. All'articolo 1, comma 667, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la parola: «libri» e' sostituita  dalle  seguenti:  «giornali,
notiziari quotidiani, dispacci  delle  agenzie  di  stampa,  libri  e
periodici»; 
    b) dopo le parole: «codice ISBN» sono inserite  le  seguenti:  «o
ISSN». 
  638. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre, 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotto di 5,201 milioni  di  euro  per  l'anno  2016  ed  e'
incrementato di 39,604 milioni di euro per  l'anno  2017,  di  90,504
milioni di euro per l'anno 2018,  di  177,294  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, di 180,494 milioni di euro per l'anno 2020,  di  177,594
milioni di euro per l'anno 2021,  di  186,794  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, di 197,294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024, 2025 e 2026, di 245,894 milioni di euro per l'anno  2027  e  di
226,084 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. 
  639. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' rifinanziato nella misura di 20 milioni  di
euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2017. 
  640.  Per  la  progettazione  e  la  realizzazione  di  un  sistema
nazionale di  ciclovie  turistiche,  con  priorita'  per  i  percorsi
Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia  VENTO),
da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la  Campania,
la Basilicata e  la  Puglia  (Ciclovia  dell'acquedotto  pugliese)  e
Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonche'  per
la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di  interventi
concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina,  e'
autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016  e  di  37
milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2017  e  2018.  Per  la
progettazione e la realizzazione  di  itinerari  turistici  a  piedi,
denominati «cammini», e' autorizzata la spesa di un milione  di  euro
per ciascuno  degli  anni  2016,  2017  e  2018.  I  progetti  e  gli
interventi  sono  individuati  con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi
alle  ciclovie   turistiche,   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei  beni
e delle attivita' culturali e del turismo. 
  641. Al comma 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.
147, le  parole:  «composte  da  almeno  quindici  individui  che  si
uniscono» sono sostituite dalle seguenti: «che si uniscono in  numero
almeno pari a cinque». 
  642. Al comma 57 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.
147, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le risorse del fondo  sono
destinate  ai  soggetti  di  cui  al  comma  56,  ammessi  attraverso
procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico in
grado anche di valorizzare il coinvolgimento di istituti  di  ricerca
pubblici,  universita',  istituzioni  scolastiche  autonome  ed  enti
autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo  nella
realizzazione dei programmi  proposti,  ovvero  nella  fruizione  dei
relativi risultati. Ai fini della loro  ammissibilita',  i  programmi
devono avere durata almeno biennale e essere finalizzati a sviluppare
i seguenti principi e contenuti:». 
  643.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  sono
apportate  le  modificazioni  necessarie   per   l'attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi 641 e 642  alle  previsioni  di  cui  al
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  17  febbraio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015. 
  644. Agli oneri derivanti dal comma 640 si provvede: 
    a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  18,  comma  1,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    b) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10,4 milioni
di euro per l'anno  2018,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse destinate all'erogazione  del  contributo  per  le  spese  di
trasporto delle piccole e medie imprese siciliane di cui all'articolo
133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
    c) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a  4,6  milioni
di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo  del  fondo
di parte corrente iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma
2, lettere a)  e  b),  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
    d) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2016, a 25  milioni  di
euro per l'anno 2017 e a 23 milioni di euro per l'anno 2018, a valere
sui risparmi derivanti dall'attuazione del comma 645. 
  645. A decorrere dal 1º gennaio 2016 il credito d'imposta  relativo
all'agevolazione    sul    gasolio     per     autotrazione     degli
autotrasportatori,  di  cui  all'elenco  2  allegato  alla  legge  27
dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o
inferiore. I risparmi conseguenti all'attuazione  del  primo  periodo
sono valutati in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016
al 2020, in 80 milioni di euro per l'anno 2021 e  in  40  milioni  di
euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, le modalita'  di  monitoraggio  delle
risorse derivanti  dall'attuazione  della  misura  di  cui  al  primo
periodo. Qualora si verifichino o siano in  procinto  di  verificarsi
scostamenti rispetto agli importi stimati, l'Agenzia delle  dogane  e
dei monopoli, entro il 31 ottobre di ciascun anno, comunica il valore
dello scostamento al Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  al
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  Tali  somme  sono
quantificate con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Qualora si verifichino maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, i
corrispondenti importi sono assegnati, anche mediante riassegnazione,
allo stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. Qualora si verifichino minori risparmi rispetto  a  quanto
stimato, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con  proprio
decreto, alla  rideterminazione  delle  dotazioni  finanziarie  delle
risorse assegnate agli interventi di cui ai commi 640, 647, 648, 650,
651, 654, 655 e 866, oppure  di  altre  spese  rimodulabili  iscritte
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, in modo da assicurare la neutralita' rispetto ai saldi  di
finanza pubblica.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  646. Gli eventuali maggiori risparmi accertati di cui al comma  645
sono assegnati: 
    a) fino al 15 per cento a interventi per favorire  l'acquisto  di
mezzi di ultima generazione destinati al servizio  dell'autotrasporto
di merci su strada. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabilite le modalita' attuative della disposizione  di
cui alla  presente  lettera.  L'efficacia  di  tale  disposizione  e'
subordinata alla preventiva notifica  alla  Commissione  europea,  ai
sensi dell'articolo 108 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
    b) fino all'85 per cento al Fondo cui al comma 866. 
  647.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   e'
autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di  progetti  per
migliorare la catena intermodale e decongestionare  la  rete  viaria,
riguardanti  l'istituzione,  l'avvio  e  la  realizzazione  di  nuovi
servizi marittimi  per  il  trasporto  combinato  delle  merci  o  il
miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza
da porti situati in Italia, che collegano porti situati in  Italia  o
negli Stati membri  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
europeo. A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni  di
euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno  2017  e  di
48,9 milioni di euro per l'anno 2018. 
  648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale,
il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  altresi'
autorizzato  a  concedere  contributi  per   servizi   di   trasporto
ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi  logistici  e
portuali in Italia. A tal fine e' autorizzata la spesa  annua  di  20
milioni di euro per ciascuno degli  anni  2016,  2017  e  2018.  Agli
stessi fini puo' essere utilizzata quota parte delle risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  649. L'individuazione  dei  beneficiari,  la  commisurazione  degli
aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli  interventi
di cui ai commi 647 e 648 sono disciplinate con regolamento adottato,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a notifica preventiva alla  Commissione  europea,  ai
sensi dell'articolo 108 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea. 
  650. Per  consentire  l'operativita'  della  sezione  speciale  per
l'autotrasporto istituita nell'ambito del Fondo di  garanzia  per  le
piccole  e  medie  imprese  con  il  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti  27  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre  2009,  per  l'anno  2016  e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro. 
  651. A decorrere dal 1º gennaio 2016, a titolo sperimentale per  un
periodo di tre anni, per  i  conducenti  che  esercitano  la  propria
attivita' con veicoli  a  cui  si  applica  il  regolamento  (CE)  n.
561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15  marzo  2006,
equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attivita'
in servizi di trasporto internazionale per almeno 100  giorni  annui,
e' riconosciuto, a  domanda,  l'esonero  dai  complessivi  contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi
e contributi dovuti all'INAIL, nella misura  dell'80  per  cento  nei
limiti di  quanto  stabilito  dal  presente  comma.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2016, 2017 e 2018. L'esonero contributivo di cui al primo periodo  e'
riconosciuto dall'ente previdenziale in base  all'ordine  cronologico
di presentazione delle  domande;  nel  caso  di  insufficienza  delle
risorse  indicate  al  secondo  periodo,  valutata  anche   su   base
pluriennale  con  riferimento  alla   durata   dell'esonero,   l'ente
previdenziale  non  prende  in  considerazione   ulteriori   domande,
fornendo immediata comunicazione anche  attraverso  il  proprio  sito
internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle  minori
entrate,  valutate  con  riferimento  alla   durata   dell'incentivo,
inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  652. A decorrere dal 1º gennaio 2016 le deduzioni forfetarie  delle
spese non documentate disposte dall'articolo 66, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo  1,  comma
106, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  spettano  in  un'unica
misura per i  trasporti  effettuati  personalmente  dall'imprenditore
oltre il territorio del comune in cui  ha  sede  l'impresa  e,  nella
misura del 35 per cento dell'importo cosi' definito, per i  trasporti
personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune  in
cui ha  sede  l'impresa,  nei  limiti  delle  dotazioni  di  bilancio
previste per lo scopo. 
  653. Dopo l'articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n.  298,  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  46-ter.  -  (Documentazione  relativa  allo  svolgimento  di
trasporti  internazionali).  1.  Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo  46-bis,  chiunque,  durante  l'effettuazione   di   un
trasporto internazionale di merci, non e' in grado  di  esibire  agli
organi di  controllo  la  prova  documentale  relativa  al  trasporto
stesso, e' punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento  di  una  somma  da  euro  400  a  euro   1.200.   All'atto
dell'accertamento  della  violazione  e'  sempre  disposto  il  fermo
amministrativo del veicolo,  che  e'  restituito  al  conducente,  al
proprietario o al legittimo  detentore,  ovvero  a  persona  da  essi
delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta  documentazione
e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data  dell'accertamento.
Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e' affidato in custodia,
a spese  del  responsabile  della  violazione,  a  uno  dei  soggetti
individuati ai sensi del comma 1  dell'articolo  214-bis  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285.
Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e  214  del  medesimo
codice. 
  2. La prova documentale di cui  al  comma  1  puo'  essere  fornita
mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle
merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle  vigenti  norme
nazionali o internazionali. 
  3. Fatta salva l'applicazione degli articoli 44 e  46,  qualora  il
veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale
di cui ai commi  1  e  2,  ovvero  questa  sia  stata  compilata  non
conformemente alle norme di cui al comma 2, si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000  a
euro  6.000.  Se  l'omessa  o   incompleta   compilazione   determina
l'impossibilita'  di  verificare   la   regolarita'   del   trasporto
internazionale di  merci  oggetto  del  controllo,  si  applicano  le
sanzioni di cui all'articolo 46, commi primo e secondo. Si  osservano
le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». 
  654.  Per  la  copertura  degli  oneri  connessi  al  funzionamento
dell'Autostrada ferroviaria alpina attraverso il tunnel  del  Frejus,
e' autorizzata la spesa complessiva di euro 29.026.383 per il periodo
dal 1º gennaio 2013 al 30  giugno  2018,  di  cui  euro  2.226.383  a
copertura dell'ultimo periodo della fase sperimentale dal 1º  gennaio
2013 al 30 giugno 2013, gia' autorizzato dalla Commissione europea, e
26,8 milioni di euro per il periodo transitorio a  decorrere  dal  1º
luglio 2013 al 30 giugno 2018, di cui 2,6  milioni  di  euro  dal  1º
luglio 2013 al 31 dicembre 2013, 5,4 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2014 al 2017 e 2,6 milioni di euro per il periodo  dal
1º gennaio 2018 al 30 giugno 2018. L'onere di cui al primo periodo e'
conseguentemente pari a  21.026.383  euro  per  l'anno  2016,  a  5,4
milioni di euro per l'anno 2017 e a 2,6 milioni di  euro  per  l'anno
2018. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvede  a
stipulare l'accordo di programma con l'impresa ferroviaria Trenitalia
Spa, beneficiaria del contributo per l'Autostrada ferroviaria alpina,
per tutto l'arco  temporale  di  cui  al  primo  periodo,  nonche'  a
modificare la convenzione stipulata con la societa' Cassa depositi  e
prestiti Spa al fine di provvedere, a  condizioni  piu'  vantaggiose,
all'erogazione da parte di quest'ultima  dei  relativi  finanziamenti
all'impresa ferroviaria Trenitalia Spa, secondo le modalita' indicate
dal citato Ministero in un apposito addendum  alla  convenzione  gia'
stipulata. Per ciascuno degli anni dal 2018  al  2022  e',  altresi',
autorizzato un contributo di 10  milioni  di  euro  finalizzato  alla
compensazione  totale  o  parziale  degli   oneri   derivanti   dallo
svolgimento dei servizi ferroviari di Autostrada ferroviaria  alpina,
effettuati attraverso il valico fra Italia e Francia, in  particolare
attraverso il  Frejus.  I  predetti  contributi  sono  concessi  alle
imprese aggiudicatarie dei servizi di Autostrada  ferroviaria  alpina
mediante gara ad evidenza pubblica. Le compensazioni sono  erogate  a
consuntivo, una volta  all'anno,  sulla  base  delle  rendicontazioni
fornite  dall'aggiudicatario  del  servizio  ferroviario,  sia   esso
un'impresa ferroviaria, un operatore intermodale o un altro  soggetto
giuridico,   ivi   compresi   i    raggruppamenti    d'impresa.    La
rendicontazione delle somme erogate e' effettuata annualmente,  entro
il mese di aprile dell'anno successivo, dal  soggetto  aggiudicatario
della gara per la prestazione del servizio di Autostrada  ferroviaria
alpina, secondo  i  meccanismi  previsti  dall'accordo  di  programma
firmato fra le parti. 
  655. Al fine di avviare un  programma  straordinario  di  prove  su
veicoli nuovi di fabbrica e su veicoli circolanti, tese a  verificare
l'effettivita'  dei  livelli  di  emissioni  inquinanti   su   strada
comparati con i valori rilevati durante le prove di omologazione  sui
rulli, nonche' di incrementare le verifiche di conformita' su veicoli
e dispositivi a  tutela  della  sicurezza  stradale  e  della  salute
pubblica, e' autorizzata la spesa di 5 milioni  di  euro  per  l'anno
2016. Le modalita' tecniche e le  procedure  per  l'attuazione  delle
disposizioni  del  primo   periodo   sono   stabilite   con   decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  656.  In  attuazione  dell'articolo  99,  comma  2,   del   decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  la  societa'  ANAS  Spa   e'
autorizzata a stipulare accordi, previa intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, fino ad un massimo di 100 milioni  di
euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma  68,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147,  come  rifinanziata  ai  sensi  della
Tabella E allegata alla presente  legge.  Gli  accordi  stipulati  in
applicazione del predetto decreto legislativo n. 112  del  1998  sono
pubblicati  integralmente  nei  siti  internet  istituzionali   della
societa' ANAS Spa e degli  enti  locali  interessati,  ai  sensi  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  657.   Nelle   more   del   completamento   dell'attuazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114,  e  dell'emanazione  del  decreto  legislativo   di   attuazione
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in  particolare
di quanto disposto dal comma 1, lettera d), del citato  articolo  11,
si   provvede   alla   riorganizzazione   della   Scuola    nazionale
dell'amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei  servizi
strumentali, una riduzione del numero complessivo dei  docenti  e  un
risparmio di spesa non inferiore al 10 per  cento  dei  trasferimenti
dal bilancio dello Stato. A tal fine, entro trenta giorni dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri   nomina   un   commissario   straordinario.
Conseguentemente, a far data dalla nomina del  commissario,  decadono
il Comitato di gestione e il Presidente in carica. Entro i successivi
trenta  giorni  il  commissario  straordinario  propone  al  Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  e  al
Ministro dell'economia e delle finanze un piano  di  riorganizzazione
diretto a realizzare gli obiettivi di cui al primo periodo. Il  piano
acquista efficacia mediante l'approvazione con apposito  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione  e  del
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  e  rimane  efficace  fino
all'adozione del decreto legislativo di cui al  primo  periodo.  Fino
alla data di entrata in  vigore  del  medesimo  decreto  legislativo,
rimane fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma  4,  del  citato
decreto-legge n. 90 del 2014, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 114 del 2014, e l'adeguamento dei trattamenti economici  ivi
previsto ha comunque effetto a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  658. All'articolo 4-bis del decreto-legge 20 giugno  2012,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  131,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), le  parole:  «della  Scuola  superiore
dell'Amministrazione dell'interno» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«della sede didattico-residenziale del Dipartimento per le  politiche
del  personale  dell'amministrazione  civile   e   per   le   risorse
strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le convenzioni previste al comma  1,  lettera  b),  possono
avere ad oggetto, in  luogo  del  versamento  del  corrispettivo,  la
fornitura di un servizio in misura corrispondente al costo  sostenuto
per l'utilizzazione delle strutture della sede didattico-residenziale
di cui al comma 1, lettera b)». 
  659. Al  fine  di  razionalizzare  e  aumentare  l'efficacia  degli
interventi  pubblici  per  il  finanziamento  degli  investimenti   e
l'accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole
e agroalimentari, nonche' al fine di razionalizzare  e  contenere  la
spesa pubblica, la societa' Istituto  sviluppo  agroalimentare  (ISA)
Spa e la Societa' gestione fondi per l'agroalimentare  (SGFA)  s.r.l.
sono incorporate di diritto, alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, nell'Istituto di  servizi  per  il  mercato  agricolo
alimentare  (ISMEA),  che  conserva  la  natura  di   ente   pubblico
economico, e l'Ufficio  del  registro  delle  imprese  provvede  alla
iscrizione delle incorporazioni di ISA e SGFA su  semplice  richiesta
di ISMEA. Le incorporazioni di cui  al  presente  comma  e  le  altre
operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse, nonche' da  imposte
dirette o indirette. Per la gestione delle garanzie, l'Istituto  puo'
costituire patrimoni separati ai sensi delle disposizioni di  cui  al
libro quinto, titolo V, capo V, sezione XI, del codice civile. 
  660. L'ISMEA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle
societa' di cui al comma 659, ivi inclusi i compiti e le funzioni  ad
esse attribuiti dalle disposizioni  vigenti.  Il  personale  a  tempo
indeterminato in servizio presso  le  medesime  societa'  e  da  esse
dipendente alla data del 15 ottobre 2015 e'  trasferito,  a  domanda,
alle  dipendenze  di  ISMEA  ed  inquadrato  in  base  al   contratto
collettivo   nazionale   di   lavoro    applicato    dallo    stesso.
L'inquadramento del personale dipendente a tempo indeterminato di ISA
Spa e' disposto con provvedimento del commissario  di  cui  al  comma
661, assicurando che la  spesa  massima  sostenuta  per  il  medesimo
personale non ecceda quella prevista alla data del 15 ottobre 2015  e
garantendo  l'allineamento  ai  livelli  retributivi  del   contratto
collettivo   nazionale   di   lavoro   applicato   dall'ISMEA.   Fino
all'emanazione del provvedimento di cui al terzo periodo, al predetto
personale e' corrisposto il  trattamento  economico  fondamentale  in
godimento alla data del 15 ottobre 2015. Entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  il  bilancio  di
chiusura delle societa' di cui  al  comma  659  e'  deliberato  dagli
organi  in  carica  alla  data  di  incorporazione  e  trasmesso  per
l'approvazione al Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti
degli organi delle societa' di cui  al  comma  659  sono  corrisposti
compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati  soltanto
fino alla data di incorporazione.  Per  gli  adempimenti  di  cui  al
quinto  periodo,   ai   componenti   dei   predetti   organi   spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute,  entro
il termine di cui al medesimo  periodo,  nella  misura  prevista  dal
rispettivo ordinamento. 
  661. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 659
e 660 e' nominato un commissario straordinario con  le  modalita'  di
cui al comma 662. Il commissario, entro centoventi giorni dalla  data
della sua nomina, predispone un piano triennale per il  rilancio,  la
razionalizzazione  e  lo  sviluppo  delle  attivita'  finalizzate  al
finanziamento degli investimenti e all'accesso al credito, al mercato
dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari e alla  gestione
del  rischio,  delle  politiche  per   l'internazionalizzazione,   la
promozione, la  competitivita'  e  l'innovazione  tecnologica,  anche
finalizzata alla tracciabilita' dei prodotti, delle filiere  agricole
e agroalimentari e delle start-up e delle reti  di  imprese,  nonche'
delle attivita' di monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli, dei
costi  dei  fattori  di  produzione  e  dell'andamento  congiunturale
dell'economia agricola e agroalimentare e delle  filiere;  predispone
altresi'  lo  statuto  dell'ISMEA  e  gli  interventi  di  incremento
dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione
delle spese di gestione pari ad almeno il 10 per cento.  In  caso  di
inottemperanza, entro il termine di cui al quinto periodo  del  comma
660,  degli  organi  in  carica  alla  data  dell'incorporazione,  il
commissario provvede altresi' all'adozione del bilancio  di  chiusura
delle societa' di cui al comma 659 entro il termine di cui al secondo
periodo del  presente  comma  e  ferme  restando  le  responsabilita'
gestorie dei predetti organi. Il Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, con uno o piu' decreti  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto  delle  proposte
del commissario, approva  il  piano  degli  interventi  necessari  ad
assicurare il contenimento della spesa dell'ISMEA e adotta lo statuto
dell'ISMEA. 
  662. Il commissario di cui al comma 661 e' nominato con decreto del
Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una  sola
volta.  Con  il  medesimo  decreto  sono  stabiliti  il  mandato  del
commissario, che si sostituisce  al  presidente  e  al  consiglio  di
amministrazione  di  ISMEA,  assumendone  le  funzioni  e  i   poteri
statutariamente previsti, e l'ammontare  del  suo  compenso.  Con  il
decreto di cui al primo periodo, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali puo' nominare  anche  due  subcommissari,  che
affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissando
il relativo compenso, che non puo' comunque eccedere l'80  per  cento
di quello del  commissario.  Il  compenso  per  il  commissario  e  i
subcommissari non puo' comunque eccedere il 50 per cento della  spesa
cumulativamente  prevista  per  gli  organi  statutari  sostituiti  o
soppressi ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 659  a  664.
Al trattamento economico  del  commissario  e  dei  subcommissari  si
provvede a valere sui capitoli di bilancio dell'ISMEA. 
  663. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 659 a 664,
il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore di ISMEA
e' soppresso e l'Istituto versa annualmente all'entrata del  bilancio
dello Stato la somma di 1 milione di euro. 
  664. Relativamente alle disposizioni di cui ai commi da 659 a  663,
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  665. Al fine di garantire il rilancio delle attivita' di ricerca  e
sperimentazione in agricoltura ai sensi dell'articolo 1,  comma  381,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e favorire lo sviluppo di nuove
tecnologie  a  supporto  delle  produzioni  agricole,   nonche'   per
accrescere il sistema delle conoscenze a sostegno dello sviluppo  del
settore agricolo nazionale e della  tutela  del  made  in  Italy,  il
Consiglio per la ricerca in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia
agraria (CREA) promuove un piano triennale di  ricerca  straordinario
per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di  trasferimento
tecnologico,  analisi  e  monitoraggio  delle   produzioni   agricole
attraverso  strumenti  di  sensoristica,  diagnostica,  meccanica  di
precisione, biotecnologie e bioinformatica. 
  666. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il CREA presenta al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali il piano di cui al comma 665,  individuando  i
settori e le filiere di maggiore  interesse  su  cui  concentrare  le
risorse, gli enti di ricerca e  le  universita'  da  coinvolgere,  le
tecnologie da sviluppare e i risultati attesi. Entro sessanta  giorni
dalla ricezione del piano di cui al  comma  665,  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali  lo  approva,  con  proprio
decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e previo parere  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia, che si esprimono entro il termine  di  trenta
giorni dalla richiesta, decorso il quale  il  decreto  puo'  comunque
essere adottato. 
  667. Per le finalita' di cui ai commi 665 e 666 e'  autorizzata  la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 8 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. 
  668. All'articolo 1, comma 381, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al decimo periodo, le parole: «,  lo  statuto  del  Consiglio»
sono soppresse; 
    b) dopo il decimo periodo e' inserito il  seguente:  «Lo  statuto
del  Consiglio  e'  adottato  con  regolamento  del  Ministro   delle
politiche  agricole  alimentari  e   forestali   emanato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  anche
in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29  ottobre
1999, n. 454, che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata  in
vigore del medesimo  regolamento,  previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti, che  si  pronunciano  entro  il  termine  di
trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il  regolamento  puo'
comunque essere adottato.». 
  669. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione
dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e  in  particolare
del criterio direttivo di cui al comma  1,  lettera  a),  del  citato
articolo 8, l'associazione Formez PA, di cui al  decreto  legislativo
25 gennaio  2010,  n.  6,  persegue  per  l'anno  2016  obiettivi  di
riduzione delle spese di funzionamento. A  tal  fine  il  Commissario
straordinario di cui all'articolo  20  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, realizza una riduzione  delle  spese  di  struttura  in
misura  non  inferiore  al  20  per   cento   di   quelle   sostenute
nell'esercizio 2015, da ottenere anche attraverso il contenimento del
costo del personale e la fissazione di limiti alla  retribuzione  dei
dirigenti, ferma restando  l'applicazione  dei  limiti  di  cui  agli
articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, e all'articolo 13  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89. Al fine della rapida realizzazione delle suddette
riduzioni di spesa, nelle more dell'adozione del decreto  legislativo
di cui al primo periodo, si procede alle conseguenti modifiche  dello
statuto  della  suddetta  associazione,  anche  in  deroga  a  quanto
previsto dal decreto legislativo n. 6 del 2010. 
  670. Al fine di  migliorare  i  saldi  di  finanza  pubblica  e  di
razionalizzare e potenziare le attivita' di servizio svolte a  favore
delle imprese nei settori  dell'energia  elettrica,  del  gas  e  del
sistema idrico e, in particolare, allo scopo di valorizzare i  ricavi
delle prevalenti attivita' economiche di  accertamento,  riscossione,
versamento, supporto finanziario, informatico  e  amministrativo,  la
Cassa conguaglio per il settore elettrico, a decorrere dalla data  di
entrata in vigore  della  presente  legge,  e'  trasformata  in  ente
pubblico economico, denominato «Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali» (CSEA), operante con autonomia organizzativa,  tecnica  e
gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia  e
delle finanze e dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il
sistema idrico. Il patrimonio iniziale dell'ente, pari a 100  milioni
di euro, e' costituito, con provvedimento del Ministero dell'economia
e delle finanze, da una somma prelevata dai conti gestiti dalla Cassa
conguaglio  per  il  settore  elettrico  e  versata  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito  capitolo  di
spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma.  A  decorrere  dal
2016,  gli  eventuali  utili  derivanti  dalla   gestione   economica
dell'ente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.  Restano
organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio
dei revisori; i relativi procedimenti di nomina continuano ad  essere
disciplinati dalle norme vigenti per gli omologhi organi della  Cassa
conguaglio per il  settore  elettrico.  Entro  quarantacinque  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico,  e'  approvato  lo
statuto, e' stabilita la dotazione organica dell'ente in  misura  non
superiore a sessanta  unita'  e  sono  apportate  al  regolamento  di
organizzazione  e  funzionamento  le  modifiche  necessarie  a   dare
attuazione al presente comma. Allo scopo di assicurare la continuita'
nell'esercizio  delle  funzioni   dell'ente,   in   sede   di   prima
applicazione, la CSEA, entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, avvia procedure di  selezione
pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio
fabbisogno di organico;  allo  scopo  di  consolidare  le  specifiche
esperienze  professionali  maturate  all'interno  dell'ente   e   non
agevolmente   acquisibili   all'esterno,   e'   considerato    titolo
preferenziale, ma non essenziale,  il  servizio  prestato  presso  la
Cassa conguaglio per il settore elettrico per un  periodo  di  almeno
dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine  utile  per
la  presentazione  della  candidatura.  Il  rapporto  di  lavoro  del
personale dipendente  della  CSEA  e'  disciplinato  dalle  norme  di
diritto privato e dalla contrattazione collettiva di  settore.  Tutti
gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente  pubblico
economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in
regime di neutralita' fiscale. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  671. A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n.  1  del
14-18  gennaio  2008  e  n.  205  del  4-13  luglio  2011,  al  comma
6-quinquies dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: «e dallo Stato», ovunque ricorrono, sono soppresse.  Al  fine
di completare la restituzione delle somme trattenute dallo  Stato  ai
concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche e'  autorizzata
la spesa di 12 milioni di  euro.  Le  disponibilita'  iscritte  nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno
2015, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo  13
marzo 2013, n. 30, sono destinate, nel limite di 12 milioni di  euro,
alla restituzione ai concessionari delle somme trattenute dallo Stato
di cui al periodo  precedente.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti  variazioni  di  bilancio  in  termini  di   residui,   di
competenza e di cassa. La disposizione di cui al presente comma entra
in vigore il giorno stesso della pubblicazione della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale. 
  672. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  19,  comma  6,  del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il  30  aprile  2016,
sentita la Conferenza unificata per i profili di  competenza,  previo
parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  per  le  societa'
direttamente o indirettamente controllate  da  amministrazioni  dello
Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni,  ad  esclusione  delle  societa'  emittenti  strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, sono
definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi  al  fine
di individuare fino a  cinque  fasce  per  la  classificazione  delle
suddette  societa'.  Per   ciascuna   fascia   e'   determinato,   in
proporzione, il limite dei compensi massimi al quale  i  consigli  di
amministrazione di dette societa' devono  fare  riferimento,  secondo
criteri  oggettivi  e  trasparenti,   per   la   determinazione   del
trattamento economico annuo  onnicomprensivo  da  corrispondere  agli
amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque
eccedere il limite  massimo  di  euro  240.000  annui  al  lordo  dei
contributi previdenziali e assistenziali  e  degli  oneri  fiscali  a
carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi  corrisposti
da altre pubbliche amministrazioni.  Le  societa'  di  cui  al  primo
periodo verificano il rispetto del  limite  massimo  del  trattamento
economico  annuo  onnicomprensivo   dei   propri   amministratori   e
dipendenti fissato con il decreto di cui al presente comma.  Sono  in
ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che
prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal  decreto
di cui al presente comma». 
  673. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, continua a produrre i  propri
effetti fino all'adozione del decreto previsto dall'articolo  23-bis,
comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come  sostituito
dal comma 672 del presente articolo. 
  674. I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, sono  abrogati  dalla  data  di  adozione  del
decreto di cui all'articolo 23-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal  comma  672  del  presente
articolo. 
  675. Le societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dallo
Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, nonche'  le  societa'  in  regime  di  amministrazione
straordinaria,  ad  esclusione  delle  societa'  emittenti  strumenti
finanziari quotati nei  mercati  regolamentati  e  loro  controllate,
pubblicano, entro trenta giorni  dal  conferimento  di  incarichi  di
collaborazione, di consulenza o di incarichi  professionali,  inclusi
quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla  loro  cessazione,
le seguenti informazioni: 
    a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto
della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; 
    b) il curriculum vitae; 
    c) i compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di
consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali,
inclusi quelli arbitrali; 
    d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e
il numero di partecipanti alla procedura. 
  676. La pubblicazione delle  informazioni  di  cui  al  comma  675,
relativamente ad incarichi per i quali e' previsto  un  compenso,  e'
condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa  o
parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della  pubblicazione
ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono  soggetti  ad  una
sanzione pari alla somma corrisposta. 
  677. Qualora entro il 31 dicembre 2016 si  proceda  all'alienazione
di quote o a un aumento di capitale riservato al mercato  del  gruppo
Ferrovie dello Stato italiane Spa, il Ministero dell'economia e delle
finanze presenta alle Camere una  relazione  che  evidenzia  in  modo
puntuale l'impatto economico, industriale e  occupazionale  derivante
dalla privatizzazione nella quale sono indicati in particolare: 
    a) i dati finanziari e industriali degli effetti dell'alienazione
o dell'eventuale aumento di capitale sulle societa' interessate e sul
bilancio dello Stato; 
    b) la minore spesa per interessi  derivante  dall'utilizzo  delle
risorse  incassate  dall'alienazione  per  la  riduzione  del  debito
pubblico; 
    c)  i  minori  dividendi  versati  al  bilancio  dello  Stato  in
conseguenza dell'alienazione; 
    d)  gli  effetti  dell'alienazione  o  dell'aumento  di  capitale
riservato al mercato sul piano industriale del gruppo. 
  678. Nelle more della stipulazione del contratto di  programma  tra
il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  la  societa'
Ferrovie dello Stato italiane Spa, le  risorse  gia'  destinate  alla
realizzazione  della  nuova  linea  ferroviaria   Torino-Lione   sono
direttamente trasferite alla societa' Ferrovie dello  Stato  italiane
Spa. Il presente  comma  entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  679. Al fine di valorizzare ENAV Spa, assicurando maggiore certezza
e stabilita' nei rapporti giuridici, nonche' la coerenza dell'assetto
regolatorio nazionale della fornitura dei servizi  della  navigazione
aerea  al  quadro  normativo  europeo  di  riferimento,  anche  nella
prospettiva dell'apertura del capitale della societa' ai privati: 
    a) all'articolo 9 della legge 23  dicembre  1996,  n.  665,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il contratto di programma tra lo Stato ed ENAV  Spa  ha  durata
coincidente con il periodo di riferimento di cui all'articolo  8  del
regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione,  del  3
maggio 2013, ed e'  stipulato  tra  ENAV  Spa  e  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e, per quanto  di  competenza,  con  il
Ministro della  difesa.  Entro  il  30  giugno  dell'anno  precedente
l'inizio   del   periodo   di   riferimento,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV Spa, trasmette  uno
schema di contratto di  programma  ai  soggetti  di  cui  al  periodo
precedente, che si esprimono entro il 30 settembre del medesimo  anno
e sottoscrivono il contratto entro il 31 dicembre. Qualora entro tale
termine non si  pervenga  al  perfezionamento  del  nuovo  contratto,
continua  ad  applicarsi  il  contratto  relativo   al   periodo   di
riferimento precedente»; 
      2) al comma 2, lettera  a),  le  parole:  «anche  di  rilevanza
sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi»
sono sostituite dalle seguenti: «nonche' gli standard di sicurezza  e
di qualita' dei servizi erogati anche in base alla normativa europea»
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo Stato garantisce  a
ENAV Spa il rimborso delle risorse necessarie per  la  fornitura  dei
servizi  della  navigazione  aerea  prestati  in  favore   dei   voli
esonerati,  in  conformita'  all'articolo  10,   paragrafo   5,   del
regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione,  del  3
maggio 2013»; 
      3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati; 
    b) in sede di prima applicazione  del  comma  1  dell'articolo  9
della legge 23 dicembre 1996, n. 665, come sostituito  dalla  lettera
a) del presente comma, il contratto di programma tra lo Stato ed ENAV
Spa ha durata quadriennale e regola il periodo dal 1º gennaio 2016 al
31 dicembre 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
d'intesa con ENAV Spa, trasmette lo schema di contratto di  programma
relativo al predetto periodo ai soggetti di cui  al  citato  comma  1
dell'articolo 9 della legge n. 665 del 1996 entro il termine  del  29
febbraio 2016, ai fini della sua definitiva sottoscrizione  entro  il
30 aprile 2016; 
    c) qualora sopraggiunte variazioni  dello  scenario  economico  e
strategico nazionale e,  in  ogni  caso,  il  verificarsi  di  eventi
indipendenti  da  ENAV  Spa  implichino  la  riduzione  o  cessazione
dell'operativita' aeroportuale, ENAV Spa,  previo  parere  favorevole
dell'Ente nazionale per l'aviazione  civile  e  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, rivede  il  livello  dei  servizi  di
navigazione  aerea  prestati,  da  comunicare  al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia  e  delle
finanze. 
  680. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  in
conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti  ai  principi  di
coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge  e  a
valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente
applicabili  ai  sensi  dell'articolo  117,  secondo   comma,   della
Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica  pari  a
3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti di  spesa  e  per  importi
proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in  sede
di autocoordinamento dalle regioni e province autonome  medesime,  da
recepire  con  intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza  di  tale
intesa entro i predetti  termini,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  da  adottare,  previa  deliberazione   del
Consiglio  dei  ministri,  entro  venti  giorni  dalla  scadenza  dei
predetti termini, i richiamati importi sono assegnati  ad  ambiti  di
spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo
anche  conto  della  popolazione  residente  e  del   PIL,   e   sono
rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti  individuati  e
le modalita' di acquisizione delle  risorse  da  parte  dello  Stato,
considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso  complessivo
di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale
e' determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le regioni  e
le  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   assicurano   il
finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente
rideterminato ai sensi del presente comma e dei commi da  681  a  684
del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400  a  417,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione Trentino-Alto Adige  e
per le province autonome di Trento e di  Bolzano  l'applicazione  del
presente comma avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra  il
Governo e i predetti enti in data 15 ottobre  2014,  e  recepito  con
legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il  concorso  agli  obiettivi  di
finanza pubblica previsto dai commi da  406  a  413  dell'articolo  1
della medesima legge. 
  681. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, e successive modificazioni, al  primo  e  al  terzo  periodo,  la
parola: «2018» e' sostituita dalla seguente: «2019». 
  682. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a
statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89,  come  modificato  dal  comma  681  del  presente
articolo, al netto del contenimento della  spesa  sanitaria  e  della
corrispondente riduzione del livello del finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale per le regioni a statuto ordinario  di  cui  agli
articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19  giugno  2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
e' realizzato per l'anno 2016 secondo modalita' da stabilire mediante
intesa sancita dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
entro il 31 gennaio 2016. In  caso  di  mancata  intesa,  si  applica
quanto previsto dal secondo periodo del predetto articolo  46,  comma
6. Per gli anni dal 2017 al 2019 si provvede secondo le modalita'  di
cui al comma 680. 
  683.  Ai  fini  della  riduzione  del  debito,  nell'anno  2016  e'
attribuito  alle  regioni  a  statuto  ordinario  un  contributo   di
complessivi 1.900 milioni di euro,  ripartito  fra  ciascuna  regione
come indicato nell'allegato n. 7 annesso  alla  presente  legge.  Gli
importi di ciascun contributo possono essere modificati a  invarianza
del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il  31
gennaio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Il
contributo non rileva ai fini del pareggio  di  bilancio  di  cui  ai
commi da 707 a 734. 
  684. Le disponibilita' in conto residui iscritte  in  bilancio  per
l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successive
modificazioni, sono destinate, nel limite di 1.300 milioni  di  euro,
al finanziamento del contributo di cui al comma 683. La  disposizione
di cui al presente comma entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta  Ufficiale.  A  tal
fine le predette somme sono versate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato nell'anno 2016. 
  685. Nelle more dell'adeguamento delle norme  di  attuazione  dello
statuto della Regione  siciliana  alle  modifiche  intervenute  nella
legislazione tributaria, al fine di omogeneizzare il  comparto  delle
autonomie  speciali,  in  modo  da  addivenire,  tra  l'altro,  a  un
chiarimento sulla compartecipazione regionale e sulla revisione della
percentuale  di  compartecipazione  al   gettito   tributario,   alla
ridefinizione delle  competenze  secondo  il  principio  della  leale
collaborazione istituzionale, nonche' alla luce dell'adempimento, nel
2015,  da  parte  della  Regione,  degli  impegni   in   materia   di
contenimento  delle  spese  e  a  condizione  di   un   aggiornamento
dell'intesa tra lo  Stato  e  la  Regione  siciliana  in  materia  di
obiettivi di contenimento della spesa per l'anno 2016, sono assegnati
alla Regione siciliana 900 milioni di euro per il medesimo anno 2016. 
  686. Nelle more dell'attuazione del punto  7  dell'Accordo  del  25
luglio 2015 tra il  Presidente  della  regione  Valle  d'Aosta  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, a compensazione della perdita
di gettito subita,  per  gli  anni  2011/2014,  dalla  regione  Valle
d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma
1, lettere a) e  b),  della  legge  26  novembre  1981,  n.  690,  e'
corrisposto alla medesima regione l'importo di 50 milioni di euro per
l'anno 2016. 
  687.  Le  somme  giacenti  sulla  contabilita'  speciale   di   cui
all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non
utilizzate per le finalita' di cui al medesimo articolo, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2016, per un  importo
pari a 1.550 milioni di euro. 
  688. L'importo di 6,6 milioni di  euro  per  l'anno  2016,  di  9,8
milioni di euro per l'anno 2017, di 12,1 milioni di euro  per  l'anno
2018 e di 14,2 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2019  e'
recuperato all'erario tramite  versamento  all'entrata  del  bilancio
dello Stato da parte di  ciascuna  regione  e,  in  caso  di  mancato
versamento, attraverso corrispondente riduzione dei  trasferimenti  a
qualunque titolo dovuti alle regioni interessate. Il predetto importo
e' ripartito tra le regioni interessate in proporzione  agli  importi
di cui all'allegato n. 7 annesso alla presente legge, ovvero mediante
l'accordo di cui al secondo periodo del comma 683. 
  689. L'importo di 9,9 milioni di euro  per  l'anno  2016,  di  14,8
milioni di euro per l'anno 2017, di 18,2 milioni di euro  per  l'anno
2018 e di 21,2 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2019  e'
recuperato  all'erario  attraverso  un  maggiore  accantonamento  nei
confronti  della  Regione  siciliana  a   valere   sulle   quote   di
compartecipazione  ai  tributi  erariali  ed  e'  corrispondentemente
migliorato per ciascun anno l'obiettivo  di  finanza  pubblica  della
Regione siciliana. 
  690. All'articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Alle
regioni  di  cui   al   comma   12-sexiesdecies,   secondo   periodo,
dell'articolo  10  del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.   192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,
si  applicano  esclusivamente  le  disposizioni  previste  dal  comma
12-septiesdecies del medesimo articolo». 
  691. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «dieci». 
  692. Le regioni contabilizzano le anticipazioni  di  liquidita'  di
cui  al  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti, incassate a decorrere dall'esercizio  2015,  secondo
le seguenti modalita' anche alternative: 
    a) iscrivendo, nel titolo di spesa riguardante  il  rimborso  dei
prestiti, un fondo anticipazione di liquidita', di importo pari  alle
anticipazioni di liquidita' incassate nell'esercizio, non impegnabile
e pagabile, destinato a confluire nel risultato  di  amministrazione,
come  quota  accantonata  definita  dall'articolo  42   del   decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
    b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 697. 
  693. Il fondo anticipazione di liquidita' costituito ai  sensi  del
comma 692 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita': 
    a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di  incasso
dell'anticipazione, applicando in entrata del bilancio di  previsione
dell'esercizio successivo,  come  «Utilizzo  fondo  anticipazione  di
liquidita'», la quota del fondo di cui al comma  692,  corrispondente
all'importo del disavanzo 2014, anche  nelle  more  dell'approvazione
del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del fondo
e'  iscritta  in  spesa  al  netto  del  rimborso  dell'anticipazione
effettuato  nell'esercizio.  Negli  esercizi  successivi,   fino   al
completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione e'
applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in
spesa  e'  stanziato  il  medesimo  fondo  al  netto   del   rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio; 
    b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre  2014
di cui alla lettera a) e' utilizzata secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 
  694. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di  erogazione
dell'anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al comma 693,
lettera  a),  e'  annualmente   ripianato   per   un   importo   pari
all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato  nel
corso dell'esercizio. 
  695.  Con  riferimento  alle  anticipazioni  erogate  a   decorrere
dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  lettera  a),
del  decreto-legge  8   aprile   2013,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti, il fondo anticipazione di liquidita'  costituito  ai
sensi del comma 692 e' annualmente  utilizzato  secondo  le  seguenti
modalita': 
    a)   in   caso   di   disavanzo   nell'esercizio    di    incasso
dell'anticipazione, il fondo di cui al  comma  692  e'  applicato  in
entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio  successivo,  come
«Utilizzo  fondo  anticipazione  di  liquidita'»,  anche  nelle  more
dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio  precedente,  per  un
importo non superiore al predetto disavanzo. La  medesima  quota  del
fondo e' iscritta in spesa al netto del  rimborso  dell'anticipazione
effettuato  nell'esercizio.  Negli  esercizi  successivi,   fino   al
completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione e'
applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in
spesa  e'  stanziato  il  medesimo  fondo  al  netto   del   rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio; 
    b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi
nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione e' utilizzata secondo
le modalita' previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125. 
  696.  Con  riferimento  alle  anticipazioni  erogate  a   decorrere
dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  lettera  a),
del  decreto-legge  8   aprile   2013,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti, il disavanzo formatosi nel corso  dell'esercizio  di
erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a  quello
dell'anticipazione, e' annualmente  ripianato  per  un  importo  pari
all'ammontare del rimborso dell'anticipazione che lo ha  determinato,
effettuato nel corso dell'esercizio. 
  697. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, si  interpretano  nel
senso che le anticipazioni di liquidita'  possono  essere  registrate
contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata,  riguardanti  il
finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante  dal  debito
autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento,  di
un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidita'. 
  698. Le regioni che, nei casi diversi  dal  comma  697,  a  seguito
dell'incasso  delle   anticipazioni   di   liquidita'   di   cui   al
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi  rifinanziamenti,  non
hanno stanziato in bilancio,  tra  le  spese,  un  fondo  diretto  ad
evitare il finanziamento di  nuove  e  maggiori  spese  e  non  hanno
accantonato tale  fondo  nel  risultato  di  amministrazione,  previo
parere dell'organo di revisione economico-finanziaria,  provvedono  a
rideterminare, alla data del 1º gennaio 2015, con deliberazione della
Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale: 
    a) il proprio risultato  di  amministrazione  disponibile  al  31
dicembre  2014  definito  ai  fini  del  rendiconto  2014,  anche  se
approvato  dal   Consiglio,   riferendolo   al   1º   gennaio   2015,
accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidita', per un
importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013  e  nel  2014,  al
netto  delle  quote  gia'  rimborsate,  se  hanno  partecipato   alla
sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo  23
giugno 2011,  n.  118,  e  non  hanno  effettuato  il  riaccertamento
straordinario dei residui di cui all'articolo 3,  comma  17-bis,  del
predetto decreto legislativo n. 118 del 2011; 
    b) il proprio risultato  di  amministrazione  disponibile  al  1º
gennaio 2015, definito nell'ambito del  riaccertamento  straordinario
dei residui, accantonandone  una  quota  al  fondo  anticipazione  di
liquidita', per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013
e nel 2014, al netto  delle  quote  gia'  rimborsate,  se  non  hanno
partecipato  alla  sperimentazione  prevista  dall'articolo  78   del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  o  hanno  effettuato  il
riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma
17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011. 
  699.   L'eventuale   disavanzo   di    amministrazione    derivante
dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidita'  di  cui  al
comma 698 e' ripianato annualmente, a  decorrere  dal  2016,  per  un
importo pari all'ammontare dell'anticipazione  rimborsata  nel  corso
dell'esercizio precedente. Il risultato di  amministrazione  presunto
in  sede  di  bilancio   di   previsione   2016-2018   e'   calcolato
considerando, tra le quote accantonate, anche il fondo  anticipazione
di liquidita'  previsto  dal  comma  698  e  quello  derivante  dalle
anticipazioni   di   liquidita'   incassate    nell'esercizio    2015
contabilizzate ai sensi del comma 692, lettera a). 
  700. Il fondo anticipazione di liquidita' costituito ai  sensi  del
comma 698 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita': 
    a)  la   quota   del   fondo   accantonata   nel   risultato   di
amministrazione,  per  un  importo  pari  al  maggiore  disavanzo  di
amministrazione formatosi in attuazione del comma 698,  e'  applicata
in entrata  del  bilancio  di  previsione  dell'esercizio  2016  come
«Utilizzo  fondo  anticipazioni  di  liquidita'»  anche  nelle   more
dell'approvazione  del  rendiconto  dell'esercizio   precedente.   Il
medesimo  fondo  e'  iscritto  in  spesa  al   netto   del   rimborso
dell'anticipazione     effettuato     nell'esercizio      precedente.
Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in  entrata
del bilancio di previsione e' applicato il fondo stanziato  in  spesa
dell'esercizio precedente, e in spesa e' stanziato il medesimo  fondo
al netto del rimborso  dell'anticipazione  effettuato  nell'esercizio
precedente; 
    b) la quota  del  fondo  eccedente  l'importo  del  disavanzo  di
amministrazione formatosi in attuazione del comma 698  e'  utilizzata
secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  2,  comma   6,   del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.