art. 1 (commi 701-800)
  701.  La  regione  Piemonte  ridetermina  i  propri  risultati   di
amministrazione   nel   rispetto   della   sentenza    della    Corte
costituzionale n. 181 del 2015 secondo le modalita' individuate dalla
Corte dei conti - sezione regionale di controllo per il Piemonte e, a
decorrere dal  2016,  ripiana  annualmente  il  conseguente  maggiore
disavanzo per un importo pari al  contributo  erogato  nell'esercizio
precedente ai sensi  dell'articolo  1,  comma  456,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio di previsione  2016,  la  regione
applica in entrata il fondo vincolato  costituito  nel  risultato  di
amministrazione in applicazione della sentenza, come «Utilizzo  fondo
vincolato  da  anticipazioni  di   liquidita'»   anche   nelle   more
dell'approvazione  del  rendiconto  dell'esercizio   precedente.   Il
medesimo fondo e' iscritto in spesa al netto del  contributo  erogato
nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dall'esercizio 2017, fino al completo
utilizzo  del  fondo,  in  entrata  del  bilancio  di  previsione  e'
applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in
spesa e' stanziato il medesimo fondo al netto del contributo  erogato
nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. La  regione  Piemonte  accantona  nel
proprio risultato di amministrazione anche un fondo di  importo  pari
alle passivita' trasferite  alla  gestione  commissariale,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 454, lettera a), della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Tale fondo e' utilizzato con le stesse modalita' previste per
l'utilizzo del fondo vincolato da  anticipazione  di  liquidita'.  Il
conseguente disavanzo aggiuntivo e' ripianato, dopo avere coperto  il
disavanzo  determinato  dall'applicazione  della  sentenza,  con   le
medesime modalita'. 
  702. Nelle more della conclusione, da parte  dell'Agenzia  italiana
del  farmaco  (AIFA),  delle  procedure  di  ripiano   dell'eventuale
sfondamento  del  tetto  della  spesa  farmaceutica  territoriale  ed
ospedaliera per gli anni 2013 e  2014  e  al  fine  di  garantire  il
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le regioni, in coerenza
con quanto disposto  dall'articolo  20  del  decreto  legislativo  23
giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni,  accertano  ed
impegnano nel bilancio regionale dell'anno 2015, nella misura del  90
per cento e al netto degli importi eventualmente gia' contabilizzati,
le somme indicate nella tabella di cui all'allegato A  alla  presente
legge a titolo di ripiano per ciascuno degli  anni  2013  e  2014.  I
predetti  accertamenti  e  impegni  sono  effettuati   nel   bilancio
finanziario dell'anno 2015, entro dieci giorni dalla data di  entrata
in   vigore   del   decreto-legge   13   novembre   2015,   n.   179.
Conseguentemente, gli enti del Servizio sanitario nazionale,  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette somme  nel  proprio  conto
economico dandone evidenza nel modello CE IV trimestre 2015,  di  cui
al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159  del  10  luglio
2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910. 
  703. A conclusione delle procedure di ripiano, da parte  dell'AIFA,
dell'eventuale  sfondamento  del  tetto  della   spesa   farmaceutica
territoriale ed  ospedaliera  per  gli  anni  2013  e  2014,  ove  si
verifichi una differenza tra l'importo  che  ha  formato  oggetto  di
accertamento e di impegno ai sensi del comma 702 e quello  risultante
dalle  determinazioni  AIFA,  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale,
conclusive delle predette procedure con riferimento a ciascuno  degli
anni 2013 e 2014, le  regioni  procedono  alle  relative  regolazioni
contabili, ai sensi di quanto disposto  dal  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118. 
  704. All'articolo 32 del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, alinea, dopo le  parole:  «servizi  o  forniture,»
sono inserite le seguenti:  «nonche'  ad  una  impresa  che  esercita
attivita' sanitaria per conto del  Servizio  sanitario  nazionale  in
base agli accordi contrattuali di cui  all'articolo  8-quinquies  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,»; 
    b) al comma 1, lettera a), la parola: «appaltatrice» e' soppressa
e dopo le parole: «d'appalto»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero
dell'accordo contrattuale»; 
    c) al comma 1, lettera b), la parola: «appaltatrice» e' soppressa
e dopo le parole: «d'appalto»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero
dell'accordo contrattuale»; 
    d) al comma 2, dopo le parole: «del contratto» sono  inserite  le
seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»; 
    e) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nell'ipotesi di impresa che  esercita  attivita'  sanitaria
per conto del Servizio  sanitario  nazionale  in  base  agli  accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al  comma  2
e' adottato d'intesa con il Ministro della  salute  e  la  nomina  e'
conferita  a  soggetti  in  possesso  di  curricula  che   evidenzino
qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza  di  gestione
sanitaria»; 
    f) al comma 10, al primo periodo,  dopo  la  parola:  «contratto»
sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale» e  dopo
il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nei casi di cui al comma
2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, d'intesa con
il Ministro della salute»; 
    g) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
  «10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi
contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui  all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  si
applicano ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo,  anche  nei
casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento  a  condotte
illecite o eventi criminosi posti in essere  ai  danni  del  Servizio
sanitario nazionale». 
  705. Il decreto-legge  13  novembre  2015,  n.  179,  e'  abrogato.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla  base  del
medesimo decreto-legge n. 179 del 2015. 
  706. All'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, la parola: «2015» e' sostituita dalla seguente: «2016». 
  707. A decorrere  dall'anno  2016  cessano  di  avere  applicazione
l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le  norme
concernenti la disciplina del patto di stabilita' interno degli  enti
locali nonche' i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Restano  fermi
gli adempimenti degli enti locali relativi  al  monitoraggio  e  alla
certificazione del patto di stabilita' interno 2015, di cui ai  commi
19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge  12  novembre  2011,  n.
183,  nonche'  l'applicazione  delle  sanzioni  in  caso  di  mancato
rispetto del patto di stabilita' interno  relativo  all'anno  2015  o
relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28,  29  e
31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.  183.  Restano
altresi' fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio
e alla certificazione del pareggio di bilancio per  l'anno  2015,  di
cui ai commi da 470 a 473 dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190,  nonche'  l'applicazione  delle  sanzioni  in  caso  di
mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno  2015.
Sono fatti salvi gli effetti  connessi  all'applicazione  negli  anni
2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell'articolo 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma  483  dell'articolo  1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e  al  comma  7  dell'articolo
4-ter  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 
  708. Il termine per l'invio delle deliberazioni, esclusivamente  in
via telematica, fissato al 10 settembre 2014 dall'articolo  1,  comma
688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica ai soli  comuni
che non hanno inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014,  le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e  delle  detrazioni  ai
fini del versamento della prima rata TASI entro il 16 giugno 2014. 
  709. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica,
gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della  legge  24  dicembre
2012, n.  243,  concorrono  alla  realizzazione  degli  obiettivi  di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai  commi  da
707  a  734  del  presente  articolo,  che   costituiscono   principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi  degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
  710. Ai fini del concorso al  contenimento  dei  saldi  di  finanza
pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le  spese
finali, come eventualmente modificato ai sensi dei  commi  728,  730,
731 e 732. 
  711. Ai fini dell'applicazione del comma  710,  le  entrate  finali
sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4  e  5  dello  schema  di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e
le spese finali sono quelle ascrivibili  ai  titoli  1,  2  e  3  del
medesimo schema  di  bilancio.  Limitatamente  all'anno  2016,  nelle
entrate e nelle spese finali in termini di competenza e'  considerato
il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della
quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. 
  712. A decorrere dall'anno  2016,  al  bilancio  di  previsione  e'
allegato  un  prospetto  obbligatorio  contenente  le  previsioni  di
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto  ai  fini  della
verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710,  come  declinato
al comma 711. A tal  fine,  il  prospetto  allegato  al  bilancio  di
previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia
esigibilita'  e  dei  fondi  spese  e   rischi   futuri   concernenti
accantonamenti   destinati   a    confluire    nel    risultato    di
amministrazione. Il prospetto concernente il  rispetto  del  predetto
saldo e' definito secondo le  modalita'  previste  dall'articolo  11,
comma 11, del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118.  Con
riferimento all'esercizio 2016, il prospetto e' allegato al  bilancio
di previsione gia' approvato  mediante  delibera  di  variazione  del
bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma  11,  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
  713. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma  710
non sono  considerate  le  spese  sostenute  dagli  enti  locali  per
interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo  di
amministrazione e  su  risorse  rivenienti  dal  ricorso  al  debito.
L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro.  A  tal
fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio  del  1º
marzo, alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Struttura  di
missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi
di  riqualificazione  dell'edilizia  scolastica,  secondo   modalita'
individuate  e  pubblicate  nel  sito  istituzionale  della  medesima
Struttura, gli spazi finanziari  di  cui  necessitano  per  sostenere
interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui  ai
commi 710 e 711. Gli spazi  finanziari  sono  attribuiti  secondo  il
seguente ordine prioritario: a) spese sostenute per gli interventi di
edilizia scolastica avviati dai comuni a  seguito  dell'articolo  48,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  spese  sostenute
dalle  province  e  dalle  citta'  metropolitane  per  interventi  di
edilizia scolastica, nell'ambito delle  risorse  assegnate  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 467, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,
nonche'  spese   sostenute   dai   comuni   a   compartecipazioni   e
finanziamenti  della  Banca  europea  degli  investimenti  (B.  E.I.)
destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal  beneficio
di cui al citato articolo 48, comma 1, del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66; b)  spese  sostenute  dagli  enti  locali  a  valere  su
stanziamenti  di  bilancio  ovvero  su  risorse  acquisite   mediante
contrazione  di  mutuo,  per  interventi   di   edilizia   scolastica
finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12
novembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
novembre 2013, n. 128,  e  successive  modificazioni;  c)  spese  per
interventi di edilizia  scolastica  sostenute  da  parte  degli  enti
locali. Gli  enti  locali  beneficiari  dell'esclusione  e  l'importo
dell'esclusione  stessa  sono  individuati,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile  2016.  Qualora
la richiesta complessiva  risulti  superiore  agli  spazi  finanziari
disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale  alle
singole richieste.  Il  monitoraggio  degli  interventi  di  edilizia
scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229. 
  714. Gli enti locali che nel  corso  del  2013  o  del  2014  hanno
presentato il piano di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  o  ne
hanno conseguito l'approvazione ai sensi  dell'articolo  243-bis  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  possono  ripianare  la
quota di disavanzo applicato al piano  di  riequilibrio,  secondo  le
modalita' previste dal decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89  del
17 aprile 2015. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del
piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis,  comma  5,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano  in
coerenza  con  l'arco  temporale  di  trenta  anni  previsto  per  il
riaccertamento straordinario dei residui  attivi  e  passivi  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118.  La
restituzione delle anticipazioni di liquidita' erogate agli  enti  di
cui  ai  periodi  precedenti,  ai  sensi  degli  articoli  243-ter  e
243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, e' effettuata in un  periodo  massimo  di  trenta  anni
decorrente  dall'anno  successivo  a  quello  in  cui  viene  erogata
l'anticipazione. 
  715. Gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del  piano
di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  ai  sensi   dell'articolo
243-bis del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per  il
periodo  della  durata  del  piano  possono  utilizzare  le   risorse
derivanti da  operazioni  di  rinegoziazione  di  mutui  nonche'  dal
riacquisto  dei  titoli  obbligazionari  emessi  senza   vincoli   di
destinazione. 
  716. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma  710
non sono  considerate  le  spese  sostenute  dagli  enti  locali  per
interventi  di  bonifica   ambientale,   conseguenti   ad   attivita'
minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di  amministrazione  e  su
risorse rivenienti dal ricorso  al  debito.  L'esclusione  opera  nel
limite massimo di 20 milioni di euro. A tale  fine  gli  enti  locali
comunicano, entro il termine perentorio del 1º marzo, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo
modalita' individuate  e  pubblicate  nel  sito  istituzionale  della
medesima Struttura, gli  spazi  finanziari  di  cui  necessitano  per
sostenere gli interventi di cui al presente comma  nel  rispetto  del
vincolo di cui ai commi  710  e  711.  Gli  enti  locali  beneficiari
dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono  individuati,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da  emanare  entro  il  15
aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore  agli
spazi finanziari disponibili, gli stessi sono  attribuiti  in  misura
proporzionale alle singole richieste. 
  717. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni
sul  lavoro  (INAIL),  nell'ambito  degli  investimenti   immobiliari
previsti  dal  piano  di  impiego  dei  fondi  disponibili   di   cui
all'articolo 65 della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive
modificazioni, destina ulteriori 50 milioni  di  euro  rispetto  alle
somme indicate all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98,  per  la  realizzazione  delle  scuole  innovative,  ivi
compresa l'acquisizione delle relative  aree  di  intervento  di  cui
all'articolo 1, comma 153,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107.
Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione  da  corrispondere
all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura  di  euro  1,5
milioni annui a decorrere  dall'anno  2018,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo «La Buona  Scuola»  per  il  miglioramento  e  la
valorizzazione dell'istruzione  scolastica  di  cui  all'articolo  1,
comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.  107.  Le  somme  incassate
dagli  enti  locali  attraverso  la  cessione  delle  aree  di   loro
proprieta' in favore dell'INAIL  sono  vincolate  alla  realizzazione
delle ulteriori fasi progettuali  finalizzate  alla  cantierizzazione
dell'intervento  oggetto  del  concorso   di   cui   al   comma   155
dell'articolo 1 della citata legge n.  107  del  2015,  in  deroga  a
quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125.  Le  eventuali
somme residue sono trasferite dagli enti  locali  al  bilancio  dello
Stato per la riduzione dei canoni di cui al comma 158 dell'articolo 1
della citata legge n. 107 del 2015. 
  718. Al fine di assicurare lo svolgimento delle  attivita'  di  cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 13  luglio  2015,  n.  107,  e
quelle di cui all'articolo 1, comma  317,  della  legge  23  dicembre
2014, n.  190,  aventi  ad  oggetto  principalmente  investimenti  in
strutture  scolastiche,  l'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e' autorizzato a reclutare un
apposito contingente di 20 unita' di personale delle  amministrazioni
pubbliche     in     possesso     delle     necessarie     competenze
tecnico-amministrative in materia di investimenti  immobiliari  e  di
appalti pubblici, selezionato con apposito bando  di  mobilita'  e  a
valere  sulle  facolta'  assunzionali  dell'Istituto  previste  dalla
legislazione vigente. 
  719. Per  il  monitoraggio  degli  adempimenti  relativi  a  quanto
disposto dai commi da 707 a 734  e  per  l'acquisizione  di  elementi
informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui  al  comma
709  trasmettono  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  le  informazioni
riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710, con tempi  e
modalita'  definiti  con  decreti  del  predetto  Ministero  sentite,
rispettivamente, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  720. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo  di  saldo,
ciascun  ente  e'  tenuto  a  inviare,  utilizzando  il  sistema  web
appositamente             previsto              nel              sito
«http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it», entro il termine
perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai
sensi dell'articolo 24 del codice di cui  al  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,  dal  responsabile  del
servizio     finanziario     e     dall'organo      di      revisione
economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto  e  con  le
modalita' definiti dai decreti di cui al comma 719.  La  trasmissione
per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai  sensi
dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione entro
il  termine  perentorio  del  31  marzo   costituisce   inadempimento
all'obbligo  del  pareggio  di  bilancio.  Nel   caso   in   cui   la
certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni
dal  termine  stabilito  per  l'approvazione  del  rendiconto   della
gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al
comma 710, si applicano le sole disposizioni di  cui  al  comma  723,
lettera e). 
  721. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da  parte
dell'ente locale della certificazione, il presidente  dell'organo  di
revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero
l'unico revisore nel caso  di  organo  monocratico,  in  qualita'  di
commissario ad  acta,  provvede,  pena  la  decadenza  dal  ruolo  di
revisore,  ad  assicurare   l'assolvimento   dell'adempimento   e   a
trasmettere la predetta  certificazione  entro  i  successivi  trenta
giorni.  Nel  caso  in  cui  la  certificazione  sia  trasmessa   dal
commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine  stabilito  per
l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il  conseguimento
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710,  si  applicano  le  sole
disposizioni di cui al comma 723, lettere e) e f). Sino alla data  di
trasmissione da parte del  commissario  ad  acta,  le  erogazioni  di
risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno  relative
all'anno successivo a quello di riferimento sono  sospese  e,  a  tal
fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  provvede
a trasmettere apposita comunicazione  al  predetto  Ministero.  Ferma
restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma  723,  decorsi
sessanta  giorni  dal  termine  stabilito  per   l'approvazione   del
rendiconto della  gestione,  l'invio  della  certificazione  non  da'
diritto all'erogazione da  parte  del  Ministero  dell'interno  delle
risorse o trasferimenti oggetto di sospensione. 
  722.  Decorsi   sessanta   giorni   dal   termine   stabilito   per
l'approvazione del rendiconto della gestione,  gli  enti  di  cui  al
comma 709 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di
quelle  precedenti.  Sono  comunque  tenuti  ad  inviare  una   nuova
certificazione, a rettifica  della  precedente,  solo  gli  enti  che
rilevano, rispetto a quanto gia' certificato,  un  peggioramento  del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo  di  saldo  di  cui  al
comma 710. 
  723. In caso di mancato conseguimento del saldo  di  cui  al  comma
710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: 
    a) l'ente locale e'  assoggettato  ad  una  riduzione  del  fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale  in
misura pari all'importo corrispondente allo  scostamento  registrato.
Le province della Regione siciliana e  della  regione  Sardegna  sono
assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali  nella  misura
indicata al primo periodo.  Gli  enti  locali  delle  regioni  Friuli
Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento  e
di Bolzano sono  assoggettati  ad  una  riduzione  dei  trasferimenti
correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura
pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In  caso
di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di
tesoreria  provinciale  dello  Stato,  al  Capo  X  dell'entrata  del
bilancio dello Stato, al  capitolo  3509,  articolo  2.  In  caso  di
mancato versamento delle predette somme residue nell'anno  successivo
a quello dell'inadempienza, il recupero e' operato con  le  procedure
di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228; 
    b) la regione e' tenuta a versare all'entrata del bilancio  dello
Stato,  entro  sessanta  giorni  dal   termine   stabilito   per   la
trasmissione della certificazione relativa al rispetto  del  pareggio
di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In
caso  di  mancato  versamento  si  procede  al  recupero   di   detto
scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei
conti aperti presso la tesoreria statale.  Trascorso  inutilmente  il
termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del  rendiconto
della gestione per la  trasmissione  della  certificazione  da  parte
della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo  dai  conti
della tesoreria statale  sino  a  quando  la  certificazione  non  e'
acquisita; 
    c) l'ente non puo' impegnare spese correnti, per  le  regioni  al
netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo dei
corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente  a  quello  di
riferimento; 
    d)  l'ente  non  puo'   ricorrere   all'indebitamento   per   gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie  o  finanziarie  per  il  finanziamento  degli
investimenti  o  le  aperture  di  linee  di  credito  devono  essere
corredati da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno  precedente.
L'istituto  finanziatore  o  l'intermediario  finanziario  non   puo'
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in  assenza
della predetta attestazione; 
    e) l'ente  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
qualsiasi  titolo,  con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,   ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e  di
somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'  divieto  agli  enti  di
stipulare  contratti  di  servizio  con  soggetti  privati   che   si
configurino come elusivi della presente disposizione; 
    f) l'ente e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione  ed
i gettoni di presenza del presidente, del sindaco  e  dei  componenti
della  giunta  in  carica  nell'esercizio  in  cui  e'  avvenuta   la
violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare
risultante alla data del 30  giugno  2014.  Gli  importi  di  cui  al
periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. 
  724. Agli enti per i quali il mancato conseguimento  del  saldo  di
cui al comma 710 sia accertato successivamente  all'anno  seguente  a
quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di  cui  al  comma
723 si applicano nell'anno successivo a  quello  della  comunicazione
del mancato conseguimento del  predetto  saldo.  La  rideterminazione
delle indennita' di funzione e dei gettoni  di  presenza  di  cui  al
comma 723, lettera f), e' applicata al presidente, al  sindaco  e  ai
componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui  e'  avvenuto
il mancato conseguimento. Gli importi di cui  al  periodo  precedente
sono acquisiti al bilancio dell'ente. 
  725. Gli enti  di  cui  al  comma  724  sono  tenuti  a  comunicare
l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione
mediante  l'invio  di   una   nuova   certificazione   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. 
  726. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli
enti, che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da  707
a 734, sono nulli. 
  727. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della  Corte  dei
conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 707 a
734 e' stato artificiosamente conseguito mediante  una  non  corretta
applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano,  agli
amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle  predette
regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un  massimo  di
dieci  volte  l'indennita'  di  carica  percepita   al   momento   di
commissione   dell'elusione   e,   al   responsabile   amministrativo
individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della  Corte  dei
conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilita' del  trattamento
retributivo, al  netto  degli  oneri  fiscali  e  previdenziali.  Gli
importi di cui al  periodo  precedente  sono  acquisiti  al  bilancio
dell'ente. 
  728. Le regioni possono autorizzare gli  enti  locali  del  proprio
territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710  per  consentire
esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in  conto  capitale,
purche' sia garantito l'obiettivo  complessivo  a  livello  regionale
mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del  medesimo
saldo dei restanti enti locali della regione e della regione  stessa.
Per gli anni 2016 e 2017, la Regione siciliana e  le  regioni  Friuli
Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione  mediante  la
riduzione dell'obiettivo  del  patto  di  stabilita'  in  termini  di
competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1,  comma  454,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e la regione Trentino-Alto Adige e le
province autonome di Trento e  di  Bolzano  mediante  il  contestuale
miglioramento, di  pari  importo,  del  proprio  saldo  programmatico
riguardante il patto di stabilita' interno. 
  729. Gli spazi  finanziari  ceduti  dalla  regione  sono  assegnati
tenendo conto prioritariamente delle richieste  avanzate  dai  comuni
con popolazione fino a 1.000 abitanti  e  dai  comuni  istituiti  per
fusione a partire dall'anno 2011. 
  730. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma
728, le  regioni  e  le  province  autonome  definiscono  criteri  di
virtuosita' e  modalita'  operative,  previo  confronto  in  sede  di
Consiglio  delle  autonomie  locali  e,  ove  non  istituito,  con  i
rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini,
gli enti locali  comunicano  all'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani (ANCI), all'Unione delle  province  d'Italia  (UPI)  e  alle
regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro  il  15
settembre, gli spazi finanziari di  cui  necessitano  per  effettuare
esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi  finanziari
che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e
del 30 settembre, le regioni e le province autonome  comunicano  agli
enti  locali  interessati  i  saldi  obiettivo  rideterminati  e   al
Ministero dell'economia e delle finanze, con  riferimento  a  ciascun
ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli  elementi
informativi   occorrenti   per   la   verifica    del    mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento a
quanto disposto dal comma 731. Gli spazi finanziari attribuiti e  non
utilizzati per impegni in conto capitale non  rilevano  ai  fini  del
conseguimento del saldo di cui al comma 710. 
  731. Agli enti locali che cedono spazi finanziari e'  riconosciuta,
nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo di cui al
comma 710, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo
restando l'obiettivo  complessivo  a  livello  regionale.  Agli  enti
locali che acquisiscono spazi  finanziari,  nel  biennio  successivo,
sono  attribuiti  saldi   obiettivo   peggiorati   per   un   importo
complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La  somma  dei
maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve  risultare,  per
ogni anno di riferimento, pari a zero. 
  732. Gli enti locali che  prevedono  di  conseguire,  nell'anno  di
riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo  di  cui  al
comma 710 possono richiedere, per la quota di  spazi  finanziari  non
soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 728,  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale     dello     Stato,     mediante      il      sito      web
«http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it»     appositamente
predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi  di
cui necessitano nell'esercizio in  corso  per  sostenere  impegni  di
spesa in conto capitale. Gli enti locali che prevedono di conseguire,
nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo
di cui al comma 710, possono comunicare al Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
mediante                 il                 sito                  web
«http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it»     appositamente
predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che
intendono cedere nell'esercizio in  corso.  Qualora  l'entita'  delle
richieste  pervenute  dagli  enti  superi  l'ammontare  degli   spazi
finanziari resi disponibili, l'attribuzione e' effettuata  in  misura
proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, entro il  10  luglio,  aggiorna  gli
obiettivi degli enti interessati dalla  acquisizione  e  cessione  di
spazi finanziari di cui al presente comma, con  riferimento  all'anno
in corso e al biennio successivo. Agli enti  che  acquisiscono  spazi
finanziari e' peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per  un
importo annuale pari alla meta' della quota  acquisita,  mentre  agli
enti che cedono spazi finanziari  l'obiettivo  di  ciascun  anno  del
biennio successivo e' migliorato in misura pari alla meta' del valore
degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari
ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, e'  pari
a zero. 
  733. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del  monitoraggio
di cui al comma 719, andamenti di spesa degli enti non  coerenti  con
gli impegni finanziari assunti  con  l'Unione  europea,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali e la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa. 
  734. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia  Giulia,
Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, alla  Regione  siciliana  e  alle
province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  non  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 723 del presente articolo e resta  ferma
la disciplina del patto di stabilita' interno recata dall'articolo 1,
commi 454 e seguenti, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,  come
attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. 
  735. All'articolo 1, comma 466, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis) nei  saldi  di  competenza,  gli  impegni  del  perimetro
sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi  del  risultato  di
amministrazione relativo  alla  gestione  sanitaria  formatosi  negli
esercizi antecedenti l'anno 2015». 
  736. La disposizione di cui al comma 735 entra in vigore dalla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  737. Per gli  anni  2016  e  2017,  i  proventi  delle  concessioni
edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  fatta
eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31,  comma  4-bis,  del
medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al
100 per cento per spese di manutenzione ordinaria  del  verde,  delle
strade e del patrimonio comunale, nonche' per spese di  progettazione
delle opere pubbliche. 
  738. All'articolo 2, comma  3-bis,  del  decreto-legge  28  gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n. 50, le  parole:  «sino  alla  data  del  31  dicembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2016». 
  739. L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma  10,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, relativo alla facolta' dei comuni di aumentare
le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicita', ai  sensi  e  per
gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  si
interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto  per  i  comuni
che si erano gia' avvalsi  di  tale  facolta'  prima  della  data  di
entrata  in  vigore  del  predetto  articolo   23,   comma   7,   del
decreto-legge n. 83 del 2012. 
  740. Al comma 19 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, le parole: «a favore delle societa' partecipate non quotate  che
abbiano registrato» sono sostituite dalle seguenti: «a  favore  delle
societa' partecipate, con esclusione delle societa' quotate  e  degli
istituti bancari, che abbiano registrato». 
  741. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984,  n.  798,  e  successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2017
al   2022   destinati   ai   comuni   di    Venezia,    Chioggia    e
Cavallino-Treporti, previa  ripartizione  eseguita  dal  Comitato  di
indirizzo, coordinamento e controllo  di  cui  all'articolo  4  della
medesima legge n. 798 del 1984. 
  742. L'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti,  l'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,  l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati
personali sono assoggettati alla normativa di tesoreria unica di  cui
alla legge 29 ottobre 1984,  n.  720,  e  inseriti  nella  tabella  A
allegata alla stessa legge. 
  743. Alla data del 1º marzo 2016 i cassieri delle Autorita' di  cui
al  comma  742  provvedono  a  versare  le   disponibilita'   liquide
depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilita'  speciali,
sottoconto fruttifero, aperte presso la  tesoreria  statale.  Restano
escluse   dall'applicazione   della    presente    disposizione    le
disponibilita' liquide rivenienti da operazioni di mutuo, prestito  e
ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in
conto capitale o in conto  interessi  da  parte  dello  Stato,  delle
regioni o di altre pubbliche amministrazioni. 
  744. I cassieri delle  Autorita'  di  cui  al  comma  742  adeguano
l'operativita' dei  servizi  di  cassa  intrattenuti  con  le  stesse
Autorita' alle disposizioni di cui  all'articolo  1  della  legge  29
ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione. 
  745. Le Autorita' di cui al comma 742 provvedono a smobilizzare gli
eventuali investimenti finanziari entro il 30 giugno 2016, riversando
le relative risorse sulle  contabilita'  speciali  aperte  presso  la
tesoreria statale. Sono esclusi dallo smobilizzo i  titoli  di  Stato
italiani e le altre tipologie di investimento individuate dal decreto
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  27   aprile   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del  30  aprile  2012.  Le
Autorita' possono non  smobilizzare  gli  investimenti  in  strumenti
finanziari,  come  definiti  dal  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso  in  cui  il  loro
valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 31 maggio
2016 sia inferiore al prezzo di acquisto. 
  746. Sono considerate assoggettabili al regime di tesoreria  unica,
con la procedura di cui all'articolo 2, quarto  comma,  della  citata
legge n. 720 del  1984,  le  Autorita'  amministrative  indipendenti,
quali enti e organismi di diritto pubblico, che riscuotono diritti  o
contributi obbligatori aventi  valore  di  tributi  statali,  pur  in
assenza di trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato. 
  747.  Per  il  triennio  2016-2018  continuano  ad  applicarsi   le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638 e 642, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. 
  748. In considerazione dell'adozione del bilancio  unico  d'ateneo,
previsto  dal  decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  18,   il
fabbisogno  finanziario  programmato  per  l'anno  2016  del  sistema
universitario, di cui all'articolo  1,  comma  637,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e' determinato incrementando del 3  per  cento
il fabbisogno programmato per l'anno 2015. 
  749. Il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, e' sostituito dal seguente: 
  «639. Il fabbisogno programmato di ciascuno degli enti  di  ricerca
indicati al  comma  638  e'  determinato  annualmente  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  nella  misura  inferiore   tra   il
fabbisogno programmato  e  quello  realizzato  nell'anno  precedente,
incrementato del 4 per cento. Non concorrono alla determinazione  del
fabbisogno  finanziario  annuale:  a)  i  pagamenti  derivanti  dagli
accordi di programma e convenzioni per effetto  dei  quali  gli  enti
medesimi agiscono  in  veste  di  attuatori  dei  programmi  e  delle
attivita' per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano,
nei limiti dei finanziamenti concessi; b)  i  pagamenti  dell'Agenzia
spaziale italiana (ASI) relativi alla  contribuzione  annuale  dovuta
all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto  correlati  ad  accordi
internazionali, nonche' i pagamenti per programmi  in  collaborazione
con la medesima ESA e i programmi realizzati con leggi speciali,  ivi
compresa la  partecipazione  al  programma  "Sistema  satellitare  di
navigazione globale GNSS-Galileo" ai sensi  della  legge  29  gennaio
2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto  legislativo  4
giugno 2003, n. 128; c) i  pagamenti  del  Consorzio  per  l'area  di
ricerca  scientifica  e  tecnologica   di   Trieste   relativi   alla
contribuzione  annuale  dovuta  alla  Societa'   consortile   Elettra
Sincrotrone di Trieste, di interesse nazionale, di  cui  all'articolo
10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, di cui il Consorzio
detiene la maggioranza del capitale sociale. Al fine di consentire il
monitoraggio dell'utilizzo del  fabbisogno  finanziario  programmato,
gli enti di ricerca indicati al comma  638  comunicano  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  entro  il  quindicesimo  giorno   del   mese
successivo a quello di riferimento, i pagamenti di cui  alle  lettere
a), b) e c). I Ministeri vigilanti, ciascuno per  i  propri  enti  di
ricerca, comunicano al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  il  20
gennaio dell'anno successivo a  quello  di  riferimento,  l'ammontare
complessivo dei finanziamenti concessi a  ciascun  ente  di  ricerca,
erogati a fronte dei pagamenti di cui alla lettera a)». 
  750. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma  710
non sono considerate le spese  sostenute  da  Roma  Capitale  per  la
realizzazione del Museo nazionale della Shoah,  effettuate  a  valere
sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al
debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 3 milioni di euro. 
  751. Il Commissario straordinario del Governo per la  gestione  del
piano di rientro, entro il 31 maggio e  il  30  novembre  di  ciascun
anno,  propone   alla   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri
l'aggiornamento del piano di rientro di cui  all'articolo  14,  comma
13-bis, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro
dell'interno,  entro  i  successivi  trenta   giorni   e'   approvato
l'aggiornamento   del   piano   di   rientro.   Per   l'anno    2016,
l'aggiornamento del piano, secondo le modalita'  di  cui  al  periodo
precedente, e' proposto entro il 31 gennaio, il 31  maggio  e  il  30
novembre. 
  752. Restano validi gli atti e  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  agosto
2015, relativo alla nomina del Commissario straordinario del  Governo
per la gestione del piano di  rientro  di  cui  all'articolo  78  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre  2015,
avente  ad  oggetto,  tra  l'altro,  la  ricognizione  della  attuale
consistenza e della composizione della massa  attiva  e  della  massa
passiva comprese nel predetto piano. 
  753. L'articolo 16, comma 4-ter, del decreto-legge 6 marzo 2014, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.  68,
e l'articolo 78, comma 2, lettera b),  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008,  n.  133,  sono  abrogati.  Il  quinto  e  il   sesto   periodo
dell'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, sono soppressi. 
  754. Alle province e alle  citta'  metropolitane  delle  regioni  a
statuto ordinario e' attribuito  un  contributo  complessivo  di  495
milioni di euro nell'anno 2016, 470  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2021, di cui 245 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  220
milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2017  al  2020  e  150
milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2021  a  favore  delle
province e 250 milioni di euro a favore delle  citta'  metropolitane,
finalizzato al  finanziamento  delle  spese  connesse  alle  funzioni
relative alla viabilita' e all'edilizia scolastica. Con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Ministro delegato per gli affari  regionali  e  le
autonomie,  da  adottare  entro  il  28  febbraio  2016,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' stabilito il  riparto
del contributo di cui al  periodo  precedente,  tenendo  anche  conto
degli  impegni  desunti  dagli  ultimi  tre  rendiconti   disponibili
relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo. 
  755. Al comma 540 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, le parole: «con una dotazione di 125 milioni di euro per  l'anno
2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2017  al
2020» sono sostituite  dalle  seguenti:  «con  una  dotazione  di  30
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020». 
  756. Per l'esercizio 2016, le province e le citta' metropolitane: 
    a) possono predisporre il bilancio  di  previsione  per  la  sola
annualita' 2016; 
    b)  al  fine  di  garantire  il  mantenimento   degli   equilibri
finanziari, possono applicare  al  bilancio  di  previsione  l'avanzo
libero e destinato. 
  757. Al comma 3 dell'articolo 1-ter  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015,  n.  125,  sono  aggiunte,  in  fine,   le   seguenti   parole:
«riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni». 
  758. Al fine di garantire l'equilibrio  della  situazione  corrente
per l'anno 2016  dei  bilanci  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province, le regioni, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e  successive  modificazioni,  possono  operare   lo   svincolo   dei
trasferimenti  correnti  e  in  conto  capitale  gia'  attribuiti  ai
predetti enti e affluiti  nell'avanzo  di  amministrazione  vincolato
dell'anno 2015. Le quote  dell'avanzo  di  amministrazione  dell'anno
2015 cosi' svincolate sono applicate al bilancio  di  previsione  per
l'anno  2016  delle  citta'  metropolitane  e  delle  province   dopo
l'approvazione del rendiconto dell'esercizio  2015.  I  trasferimenti
oggetto di  svincolo  possono  essere  rifinanziati  a  valere  sulle
annualita' successive all'anno 2015 del bilancio delle regioni. 
  759. All'articolo 1, comma 430, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «nell'anno 2015» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«negli anni 2015 e 2016»; 
    b) dopo la parola: «richiedente» sono aggiunte  le  seguenti:  «,
che puo' utilizzare gli eventuali risparmi di  rata,  nonche'  quelli
provenienti dal riacquisto dei  titoli  obbligazionari  emessi  senza
vincoli di destinazione. Le operazioni di rinegoziazione  di  cui  al
primo   periodo   possono   essere   effettuate   anche   nel   corso
dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per gli
enti,  di  effettuare  le  relative  iscrizioni   nel   bilancio   di
previsione». 
  760. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli
anni 2014 e 2015». 
  761. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, e'  finanziato  per  un  importo  di  5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  762. Le norme finalizzate al contenimento della spesa di  personale
che fanno riferimento al patto di  stabilita'  interno  si  intendono
riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a
734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  le  altre  disposizioni  in
materia di spesa di personale riferite agli enti che  nell'anno  2015
non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita' interno. 
  763. In considerazione delle particolari condizioni  geo  politiche
del comune di  Campione  d'Italia,  anche  a  seguito  degli  effetti
finanziari negativi connessi al tasso di cambio del franco  svizzero,
e' attribuito al medesimo comune un contributo di 9 milioni  di  euro
per  l'anno  2016.  Per  l'anno  2016  la  dotazione  del  Fondo   di
solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo  1  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, da ripartire sulla base  dei  criteri
di cui ai numeri da 1) a 3)  della  lettera  b)  del  medesimo  comma
380-ter, e' ridotta di 9 milioni di euro. 
  764. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito, per l'anno 2016, un fondo con la dotazione di  60  milioni
di euro. Il fondo e' costituito  mediante  l'utilizzo  delle  risorse
delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni  di  cui
all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  che
sono conseguentemente ridotte. Una quota pari al  66  per  cento  del
predetto fondo e' destinata alle province  delle  regioni  a  statuto
ordinario  che  non  riescono  a  garantire  il  mantenimento   della
situazione finanziaria corrente per  l'anno  2016,  ed  e'  ripartita
entro il 28 febbraio 2016, con decreto del Ministro dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, secondo le
modalita' e i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali.  Nelle  more  del  completamento  del  processo  di
riordino delle funzioni da parte delle regioni  e  del  trasferimento
definitivo  del  personale  soprannumerario   nelle   amministrazioni
pubbliche,  la  restante  quota  del  34  per  cento  del  fondo   e'
finalizzata  esclusivamente  a  concorrere  alla  corresponsione  del
trattamento economico al medesimo personale. Con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta del Ministro per la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro delegato per gli affari  regionali  e  le
autonomie, la predetta quota del 34 per cento del  fondo  di  cui  al
presente comma e' ripartita tra  le  amministrazioni  interessate  in
proporzione alle unita' di personale dichiarato  in  soprannumero,  e
non  ancora  ricollocato,  secondo  le  risultanze  del  monitoraggio
attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e del relativo decreto  del  Ministro  per  la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione  14  settembre  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. 
  765. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma  95,  della  legge  7
aprile 2014, n. 56, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  e'  nominato  un  commissario  al  fine   di
assicurare, nelle regioni che a tale data non hanno provveduto a dare
attuazione all'accordo  tra  Stato  e  regioni  sancito  in  sede  di
Conferenza unificata l'11  settembre  2014,  il  completamento  degli
adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30  giugno  2016,
il trasferimento  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle citta'
metropolitane, in attuazione della riforma di cui alla  citata  legge
n. 56 del 2014. Al commissario  di  cui  al  presente  comma  non  e'
corrisposto alcun compenso, indennita', rimborso spese  o  emolumento
comunque denominato; il commissario puo' avvalersi, ai predetti fini,
degli  uffici  e  delle  strutture  di   amministrazioni   pubbliche,
centrali, regionali e locali. All'attuazione del  presente  comma  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a  legislazione  vigente  nell'ambito  del  bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  comunque  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  766. Il commissario, sentite le  regioni  interessate,  adotta  gli
atti necessari per il trasferimento delle risorse  di  cui  al  comma
765, come quantificate ai sensi dell'articolo  1,  comma  421,  della
legge 23 dicembre 2014, n.  190,  intendendosi  che,  in  assenza  di
disposizioni legislative regionali e fatta salva la  loro  successiva
adozione, sono attribuite alla regione le funzioni  non  fondamentali
delle province e  citta'  metropolitane.  Per  il  trasferimento  del
personale, il commissario opera  secondo  i  criteri  individuati  ai
sensi della legge n. 56 del  2014,  nei  limiti  della  capacita'  di
assunzione e delle relative risorse finanziarie della regione  ovvero
della capacita' di assunzione e delle  relative  risorse  finanziarie
dei comuni che insistono nel  territorio  della  provincia  o  citta'
metropolitana interessata, avvalendosi delle procedure  previste  dal
decreto  del  Ministro  per  la   semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione  14  settembre  2015,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. 
  767. Per le regioni che hanno adottato in via definitiva  la  legge
attuativa dell'accordo  tra  Stato  e  regioni  sancito  in  sede  di
Conferenza unificata l'11 settembre 2014 ma non hanno  completato  il
trasferimento delle risorse, il commissario  opera  d'intesa  con  il
Presidente della regione, secondo le modalita' previste  dalla  legge
regionale. 
  768. Il personale delle citta' metropolitane e delle  province  che
si e' collocato in posizione  utile  nelle  graduatorie  redatte  dal
Ministero della giustizia a seguito del bando di  mobilita'  adottato
con ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inquadrato, entro il 31 gennaio
2016, nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione  negli
uffici giudiziari secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a
prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza. 
  769. L'acquisizione di personale delle citta' metropolitane e delle
province ai sensi  dell'articolo  1,  comma  425,  settimo  e  ottavo
periodo,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e'  effettuata
prescindendo dall'assenso dell'ente di provenienza. 
  770. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Qualora  le  leggi
regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale  e
il relativo personale presso le citta' metropolitane  e  le  province
per l'esercizio delle funzioni di vigilanza  connesse  alle  funzioni
non fondamentali oggetto di  riordino,  con  copertura  dei  relativi
oneri, la dotazione organica degli enti di  area  vasta,  ridotta  ai
sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190,  e'  rideterminata  in  aumento  in  misura  corrispondente   al
personale riallocato». 
  771. Al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso
presso gli uffici  giudiziari  e  per  dare  compiuta  attuazione  al
trasferimento al Ministero della giustizia delle  spese  obbligatorie
per il funzionamento degli  uffici  giudiziari  effettuato  ai  sensi
dell'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, il Ministero della giustizia acquisisce un  contingente  massimo
di 1.000 unita' di personale amministrativo proveniente dagli enti di
area vasta,  nel  biennio  2016  e  2017,  da  inquadrare  nel  ruolo
dell'amministrazione giudiziaria,  attingendo  prioritariamente  alla
graduatoria, in corso di validita', ove sia  utilmente  collocato  il
personale di cui al comma 769 del presente articolo, ovvero  mediante
il portale di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 29 settembre 2014. Qualora entro novanta  giorni  dall'avvio
del procedimento di acquisizione del personale per mobilita' non  sia
possibile procedere con le modalita' di cui  al  periodo  precedente,
l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta  e'
effettuata mediante procedure di  mobilita'  volontaria  semplificate
prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. 
  772. Le unita' di personale  che  transitano  presso  il  Ministero
della giustizia ai sensi dei commi 768, 769  e  771  sono  portate  a
scomputo del personale  soprannumerario  adibito  alle  funzioni  non
fondamentali degli enti di area vasta. 
  773.  All'articolo  21-quater,  comma   1,   primo   periodo,   del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: «a indire le  procedure
di contrattazione collettiva ai fini della definizione  di  procedure
interne» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  indire  una  o  piu'
procedure interne, nel rispetto del citato  CCNL  comparto  Ministeri
1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso». 
  774.  E'  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  7,   comma
9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 
  775. All'articolo 1, comma 49, ultimo periodo, della legge 7 aprile
2014, n. 56, le parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2018». 
  776. All'articolo 1, comma 529, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «gia'  in  servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge  e  che  comunque
abbia maturato il requisito entro il 31 dicembre 2015, ferma restando
la necessita' di assicurare la compatibilita' dell'intervento con  il
raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica». 
  777. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla  violazione
del termine di ragionevole durata dei  processi,  al  capo  II  della
legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2 sono premessi i seguenti: 
  «Art. 1-bis. - (Rimedi all'irragionevole durata del processo). - 1.
La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi  alla
violazione  della  Convenzione  per  la  salvaguardia   dei   diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata  ai  sensi  della
legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo  del  mancato  rispetto
del termine ragionevole di cui all'articolo  6,  paragrafo  1,  della
Convenzione stessa. 
  2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo
1-ter, ha subito un danno patrimoniale o  non  patrimoniale  a  causa
dell'irragionevole  durata  del  processo  ha  diritto  ad  una  equa
riparazione. 
  Art. 1-ter. - (Rimedi preventivi). -  1.  Ai  fini  della  presente
legge, nei processi civili costituisce  rimedio  preventivo  a  norma
dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme
del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli  702-bis
e seguenti del  codice  di  procedura  civile.  Costituisce  altresi'
rimedio  preventivo  formulare  richiesta  di  passaggio   dal   rito
ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis  del  codice
di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno
sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui  all'articolo  2,
comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il  rito  sommario  di
cognizione, ivi comprese quelle  in  grado  di  appello,  costituisce
rimedio  preventivo  proporre  istanza  di  decisione  a  seguito  di
trattazione orale a norma  dell'articolo  281-sexies  del  codice  di
procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini
di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui  il  tribunale
giudica in composizione  collegiale,  il  giudice  istruttore  quando
ritiene che la causa puo' essere  decisa  a  seguito  di  trattazione
orale, a norma  dell'articolo  281-sexies  del  codice  di  procedura
civile, rimette la causa al collegio  fissando  l'udienza  collegiale
per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale. 
  2. L'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di
depositare,  personalmente  o  a  mezzo  di   procuratore   speciale,
un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi
i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. 
  3.  Nei  giudizi  dinanzi  al  giudice  amministrativo  costituisce
rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo  di  cui
all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo,  di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  almeno  sei  mesi
prima che siano trascorsi i termini  di  cui  all'articolo  2,  comma
2-bis. 
  4. Nel procedimento contabile  davanti  alla  Corte  dei  conti  il
presunto responsabile ha diritto di  depositare,  personalmente  o  a
mezzo di procuratore speciale, un'istanza  di  accelerazione,  almeno
sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui  all'articolo  2,
comma 2-bis. 
  5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla  Corte
dei conti ha diritto  di  depositare,  personalmente  o  a  mezzo  di
procuratore speciale, un'istanza di accelerazione,  almeno  sei  mesi
prima che siano trascorsi i termini  di  cui  all'articolo  2,  comma
2-bis. 
  6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto
a depositare un'istanza di accelerazione almeno due  mesi  prima  che
siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. 
  7. Restano  ferme  le  disposizioni  che  determinano  l'ordine  di
priorita' nella trattazione dei procedimenti»; 
    b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. E' inammissibile la domanda di equa  riparazione  proposta  dal
soggetto che non ha esperito i  rimedi  preventivi  all'irragionevole
durata del processo di cui all'articolo 1-ter»; 
    c)  all'articolo  2,  il  comma  2-quinquies  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo: 
    a) in favore della parte che ha agito  o  resistito  in  giudizio
consapevole  della  infondatezza  originaria  o  sopravvenuta   delle
proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96
del codice di procedura civile; 
    b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo,
del codice di procedura civile; 
    c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo  periodo,  del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
    d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali  che  abbia
determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento»; 
    d) all'articolo 2, dopo il  comma  2-quinquies  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole
durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: 
    a)  dichiarazione  di   intervenuta   prescrizione   del   reato,
limitatamente all'imputato; 
    b) contumacia della parte; 
    c) estinzione del processo per rinuncia o inattivita' delle parti
ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di  procedura  civile  e
dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo,  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 
    d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli  81  e  82  del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104; 
    e) mancata presentazione della domanda di riunione  nel  giudizio
amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte
introdotti e ricorrendo le condizioni  di  cui  all'articolo  70  del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104; 
    f)  introduzione  di  domande  nuove,  connesse  con  altre  gia'
proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i  presupposti  per  i
motivi aggiunti di  cui  all'articolo  43  del  codice  del  processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,
salvo che il  giudice  amministrativo  disponga  la  separazione  dei
processi; 
    g) irrisorieta' della pretesa o del valore della causa,  valutata
anche in relazione alle condizioni personali della parte. 
  2-septies. Si presume parimenti insussistente il  danno  quando  la
parte ha conseguito,  per  effetto  della  irragionevole  durata  del
processo, vantaggi  patrimoniali  eguali  o  maggiori  rispetto  alla
misura dell'indennizzo altrimenti dovuto»; 
    e) all'articolo 2-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una
somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a  euro  800
per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede
il termine ragionevole di durata del  processo.  La  somma  liquidata
puo' essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi
al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo»; 
    f) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. La somma puo' essere diminuita fino al 20 per cento  quando
le parti del processo presupposto sono piu' di dieci e fino al 40 per
cento quando le parti del processo sono piu' di cinquanta. 
  1-ter. La somma puo' essere diminuita fino a un terzo  in  caso  di
integrale  rigetto  delle  richieste  della  parte   ricorrente   nel
procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. 
  1-quater. L'indennizzo e' riconosciuto una sola volta  in  caso  di
riunione di piu' giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte.
La somma liquidata puo' essere incrementata fino al 20 per cento  per
ciascun ricorso riunito, quando la riunione e' disposta su istanza di
parte»; 
    g) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. La domanda di  equa  riparazione  si  propone  con  ricorso  al
presidente della corte d'appello del distretto  in  cui  ha  sede  il
giudice innanzi al quale si e' svolto il  primo  grado  del  processo
presupposto. Si  applica  l'articolo  125  del  codice  di  procedura
civile»; 
    h) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo e' inserito  il
seguente:  «Non  puo'  essere  designato  il  giudice  del   processo
presupposto»; 
    i) al comma 7 dell'articolo 3, dopo  le  parole:  «delle  risorse
disponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel relativo capitolo, fatto
salvo il ricorso al conto sospeso»; 
    l) dopo l'articolo 5-quinquies e' inserito il seguente: 
  «Art. 5-sexies. -  (Modalita'  di  pagamento).  -  1.  Al  fine  di
ricevere il pagamento delle somme liquidate a  norma  della  presente
legge,  il  creditore  rilascia  all'amministrazione  debitrice   una
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,
attestante la mancata riscossione di somme per  il  medesimo  titolo,
l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito,  l'ammontare
degli importi che l'amministrazione e' ancora tenuta a corrispondere,
la modalita' di riscossione  prescelta  ai  sensi  del  comma  9  del
presente articolo, nonche' a trasmettere la documentazione necessaria
a norma dei decreti di cui al comma 3. 
  2. La dichiarazione di cui al comma 1  ha  validita'  semestrale  e
deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione. 
  3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle  finanze  e  del
Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016,  sono
approvati i modelli  di  dichiarazione  di  cui  al  comma  1  ed  e'
individuata  la  documentazione  da  trasmettere  all'amministrazione
debitrice  ai  sensi  del  predetto  comma  1.   Le   amministrazioni
pubblicano nei propri siti istituzionali la  modulistica  di  cui  al
periodo precedente. 
  4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione  della
dichiarazione o della documentazione  di  cui  ai  commi  precedenti,
l'ordine di pagamento non puo' essere emesso. 
  5. L'amministrazione effettua il pagamento  entro  sei  mesi  dalla
data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi
precedenti. Il termine di cui al  periodo  precedente  non  inizia  a
decorrere in caso di mancata, incompleta  o  irregolare  trasmissione
della dichiarazione ovvero  della  documentazione  di  cui  ai  commi
precedenti. 
  6. L'amministrazione esegue, ove  possibile,  i  provvedimenti  per
intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei
limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio,
fatto  salvo  il  ricorso  ad  anticipazioni  di  tesoreria  mediante
pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a  carico
del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di  cui  all'articolo
26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i  creditori
non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto
di  precetto,   ne'   proporre   ricorso   per   l'ottemperanza   del
provvedimento. 
  8. Qualora i creditori di somme liquidate a  norma  della  presente
legge propongano l'azione di ottemperanza di  cui  al  titolo  I  del
libro quarto del  codice  del  processo  amministrativo,  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice  amministrativo
nomina,   ove   occorra,   commissario   ad   acta    un    dirigente
dell'amministrazione soccombente,  con  esclusione  dei  titolari  di
incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono
incarichi  dirigenziali  generali.   I   compensi   riconosciuti   al
commissario   ad   acta   rientrano   nell'onnicomprensivita'   della
retribuzione dei dirigenti. 
  9. Le operazioni di pagamento delle  somme  dovute  a  norma  della
presente  legge  si  effettuano  mediante  accreditamento  sui  conti
correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per  cassa  o  per
vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se  di  importo
non superiore a 1.000 euro. 
  10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il
creditore puo' delegare all'incasso un legale rappresentante  con  il
rilascio di procura speciale. 
  11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in  corso,  non  puo'
essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti  in
favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente  legge
in  caso  di  mancato,  incompleto  o  irregolare  adempimento  degli
obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al  presente  comma
si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta. 
  12.  I  creditori   di   provvedimenti   notificati   anteriormente
all'emanazione  dei  decreti  di  cui  al  comma  3  trasmettono   la
dichiarazione  e  la  documentazione  di  cui  ai  commi   precedenti
avvalendosi della modulistica presente nei siti  istituzionali  delle
amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, gia' trasmesse
alla data di entrata in  vigore  del  presente  articolo,  conservano
validita' anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10»; 
    m) all'articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Nei processi la cui durata al  31  ottobre  2016  ecceda  i
termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e  in  quelli
assunti in decisione alla stessa data  non  si  applica  il  comma  1
dell'articolo 2. 
  2-ter. Il comma 2 dell'articolo  54  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008,  n.  133,  come   modificato   dall'articolo   3,   comma   23,
dell'allegato 4 al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  si
applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31  ottobre
2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis». 
  778. A decorrere dall'anno 2016, entro il limite di  spesa  massimo
di 10 milioni di euro annui,  i  soggetti  che  vantano  crediti  per
spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi  degli  articoli
82 e seguenti  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,  e  successive
modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati,  sono
ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta
e tassa, compresa l'imposta sul valore  aggiunto  (IVA),  nonche'  al
pagamento dei contributi  previdenziali  per  i  dipendenti  mediante
cessione, anche  parziale,  dei  predetti  crediti  entro  il  limite
massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato  dell'IVA  e
del contributo previdenziale per gli avvocati  (CPA).  Tali  cessioni
sono esenti da ogni imposta di bollo e di  registro.  Ai  fini  della
presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per
i quali non e' stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo  170
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La  compensazione  o
la cessione dei crediti puo' essere effettuata anche parzialmente  ed
entro un  limite  massimo  pari  all'ammontare  dei  crediti  stessi,
aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale  per  gli  avvocati
(CPA). 
  779. Per le finalita' di cui al comma 778 e' autorizzata  la  spesa
di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
  780. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della giustizia, da emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabiliti criteri,  priorita'  e  modalita'  per  l'attuazione  delle
misure di cui al comma 778 e per garantire il rispetto del limite  di
spesa di cui al comma 779. 
  781. Al codice del  processo  amministrativo,  di  cui  al  decreto
legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 114, comma 4, lettera e), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad  oggetto
il pagamento di somme di denaro, la penalita' di mora di cui al primo
periodo  decorre  dal  giorno  della  comunicazione  o  notificazione
dell'ordine di pagamento disposto  nella  sentenza  di  ottemperanza;
detta penalita' non puo' considerarsi manifestamente iniqua quando e'
stabilita in misura pari agli interessi legali»; 
    b) dopo l'articolo 71 e' inserito il seguente: 
  «Art. 71-bis. - (Effetti dell'istanza di prelievo). - 1. A  seguito
dell'istanza  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  71,  il  giudice,
accertata la  completezza  del  contraddittorio  e  dell'istruttoria,
sentite sul punto le parti costituite, puo' definire,  in  camera  di
consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata». 
  782. Al decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 62, comma 2, dopo le  parole:  «in  unico  grado»
sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per quelli di cui  alla
legge 24 marzo 2001, n. 89»; 
    b) all'articolo 68, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Il decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della  legge  24
marzo 2001, n.  89,  e'  computato  nella  misura  di  un  ottavo  di
provvedimento ai fini del  raggiungimento  della  soglia  di  cui  al
periodo precedente»; 
    c) all'articolo 72, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Quando il provvedimento e' costituito dal  decreto  di  cui
all'articolo  3,  comma  5,  della  legge  24  marzo  2001,  n.   89,
l'indennita' e' dovuta nella misura di euro 25 per ciascun decreto». 
  783. All'articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
  «3-bis.  Il  decreto   di   pagamento   e'   emesso   dal   giudice
contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude  la  fase
cui si riferisce la relativa richiesta». 
  784. Al fine di consentire la realizzazione e la piena operativita'
di   sistemi   informatici   idonei   ad   assicurare   la   completa
automatizzazione di tutte le  attivita'  amministrative  relative  ai
settori  del  pagamento  delle  spese  di  giustizia  e  dei  crediti
liquidati a norma della legge 24 marzo 2001,  n.  89,  i  capi  degli
uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate
dal Ministero della giustizia e senza oneri a  carico  della  finanza
pubblica,  con  i  consigli  dell'ordine  circondariale  forense  per
consentire che alcune  unita'  di  personale  dei  predetti  consigli
dell'ordine  vengano  distaccate  presso  gli  uffici  giudiziari   a
supporto   delle   attivita'   di   cancelleria   o   di   segreteria
esclusivamente nei settori di cui al presente comma.  Le  convenzioni
sono stipulate in conformita' e nei limiti di una convenzione quadro,
previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e il Consiglio
nazionale forense. La convenzione quadro individua  le  procedure  di
controllo necessarie a impedire che i soggetti  di  cui  al  presente
comma siano  adibiti  a  supporto  di  attivita'  diverse  da  quelle
previste  dal  presente  comma  e  che  agli  stessi  sia  consentito
l'accesso a dati sensibili e giudiziari diversi e ulteriori  rispetto
a quelli strettamente connessi  con  lo  svolgimento  delle  predette
attivita' di supporto. La convenzione quadro  prevede  l'obbligo  dei
consigli dell'ordine  circondariale  forense  di  stipulare  adeguate
polizze di assicurazione per la responsabilita'  per  danno  erariale
con  massimale  non  inferiore  a  quello  stabilito  dalla  medesima
convenzione, al fine di tutelare il personale  di  cancelleria  o  di
segreteria dalle eventuali conseguenze derivanti dalle  condotte  del
personale distaccato presso l'ufficio giudiziario. 
  785. Per tutta la durata del periodo durante il quale i soggetti di
cui al comma 784 sono distaccati  presso  gli  uffici  giudiziari,  i
consigli dell'ordine dai quali dipendono sono tenuti a  corrispondere
loro  i  trattamenti   retributivi,   i   contributi   previdenziali,
assicurativi e  assistenziali  previsti  dalle  vigenti  disposizioni
legislative. Per l'intera durata del medesimo  periodo,  agli  stessi
soggetti non compete alcuna forma  di  compenso,  di  indennita',  di
rimborso  spese  o  di  trattamento  previdenziale,  assistenziale  o
assicurativo da parte della pubblica amministrazione,  con  la  quale
non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo. 
  786. Le disposizioni di cui ai commi 784 e 785 hanno efficacia  per
i tre anni successivi alla data della  loro  entrata  in  vigore.  Le
convenzioni stipulate a norma dei predetti  commi  cessano  di  avere
efficacia decorso il termine di cui al periodo precedente. 
  787. Le convenzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 784  e
785,  stipulate   dai   capi   degli   uffici   giudiziari   con   le
amministrazioni pubbliche devono essere preventivamente  autorizzate,
a pena di inefficacia, dal Ministero della giustizia e devono  essere
realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  788. All'articolo 1, comma 250, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «All'esecuzione
delle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro emesse nei
confronti delle amministrazioni dello Stato per mancato  o  ritardato
recepimento nell'ordinamento di direttive o  di  altri  provvedimenti
dell'Unione europea provvede ciascuna delle predette amministrazioni,
in relazione alla soccombenza nel giudizio, nell'ambito delle risorse
iscritte in bilancio a legislazione vigente». 
  789.  All'articolo  10,  comma  12-vicies,  del  decreto-legge   31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, le parole: «dalla conclusione del  procedimento
penale instaurato per  i  medesimi  fatti  e  definito  con  sentenza
anteriore alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  29
marzo 2010,  n.  48,  non  risulti  il  coinvolgimento  del  medesimo
soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal procedimento penale instaurato per  i  medesimi  fatti
accaduti anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia derivata  una  sentenza  di
condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto  dolo  o  colpa
grave per il medesimo soggetto obbligato». 
  790. In attuazione dei principi di cui  alla  direttiva  29/2012/UE
del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  ottobre  2012,  in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime  di  reato,
in  attuazione  della  Convenzione  del  Consiglio   d'Europa   sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica, ratificata ai  sensi  della  legge  27  giugno
2013, n. 77, nonche' in attuazione del decreto-legge 14 agosto  2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.
119, e' istituito, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, un percorso
di  protezione  denominato  «Percorso  di  tutela  delle  vittime  di
violenza», con  la  finalita'  di  tutelare  le  persone  vulnerabili
vittime della  altrui  violenza,  con  particolare  riferimento  alle
vittime di  violenza  sessuale,  maltrattamenti  o  atti  persecutori
(stalking). All'istituzione del Percorso di tutela delle  vittime  di
violenza si provvede con le risorse finanziarie, umane e  strumentali
previste a legislazione vigente. 
  791. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri della giustizia, della salute e dell'interno,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  tenuto  conto
delle esperienze gia' operative  a  livello  locale,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definite a livello nazionale le linee guida volte a rendere operativo
il Percorso di tutela delle vittime di violenza, di cui al comma 790,
anche in raccordo con le previsioni del Piano d'azione  straordinario
contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5, comma
1,  del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  ottobre  2013,  n.  119.  L'attuazione
delle  linee  guida  avviene  attraverso  l'istituzione   di   gruppi
multidisciplinari  finalizzati  a  fornire  assistenza   giudiziaria,
sanitaria e  sociale,  riguardo  ad  ogni  possibile  aspetto  legato
all'emersione e al tempestivo riconoscimento della violenza e a  ogni
tipo di abuso commesso ai danni dei soggetti di  cui  al  comma  790,
garantendo contestualmente la rapida attivazione del citato  Percorso
di tutela delle vittime di violenza,  nel  caso  in  cui  la  vittima
intenda procedere a denuncia, e la presa  in  carico,  da  parte  dei
servizi di assistenza, in collaborazione con i  centri  antiviolenza.
La partecipazione ai  gruppi  multidisciplinari  di  cui  al  secondo
periodo non comporta l'erogazione di indennita', gettoni, rimborsi di
spese o altri emolumenti. 
  792.  Per  favorire  la  gestione  finanziaria   degli   interventi
finanziati dalle risorse europee, dal 1º gennaio 2016 le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un proprio
organismo strumentale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  dotato  di  autonomia
gestionale e contabile, denominato  «organismo  strumentale  per  gli
interventi europei», avente ad oggetto esclusivo  la  gestione  degli
interventi europei. 
  793. La legge regionale e provinciale che provvede  all'istituzione
dell'organismo strumentale per gli interventi  europei  disciplina  i
rapporti tra la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano
e l'organismo strumentale nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo n. 118 del 2011 e dispone il trasferimento  all'organismo
di tutti i crediti regionali riguardanti  le  risorse  europee  e  di
cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali  agli  aventi
diritto   riguardanti   gli   interventi   europei,   risultanti   da
obbligazioni  giuridicamente  perfezionate.  L'eventuale   differenza
positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della
regione o  della  provincia  autonoma  nei  confronti  dell'organismo
regionale. 
  794. Il patrimonio degli organismi strumentali di cui al comma  792
e' costituito solo dall'eventuale fondo di cassa,  da  crediti  e  da
debiti concernenti gli interventi europei. Per lo  svolgimento  della
propria attivita' gli organismi strumentali si avvalgono dei  beni  e
del  personale  delle  regioni  o   delle   province   autonome   che
garantiscono l'equilibrio finanziario, economico e  patrimoniale  del
proprio organismo strumentale per gli interventi europei. 
  795. La gestione degli organismi  strumentali  per  gli  interventi
europei  si  avvale  di  conti  di  tesoreria   unica   appositamente
istituiti,  intestati  agli  organismi  e  funzionanti   secondo   le
modalita' di cui all'articolo 7  del  decreto  legislativo  7  agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni, e di  corrispondenti  conti
correnti istituiti presso i tesorieri delle regioni e delle  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  796.  Il  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche
comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
versa le  risorse  europee  e  quelle  di  cofinanziamento  nazionale
destinate alle regioni o  alle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nonche' le altre risorse a  proprio  carico,  nei  conti  di
tesoreria unica  di  cui  al  comma  795.  Fino  al  perdurare  della
sospensione della tesoreria unica mista, disposta  dall'articolo  35,
comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  e  prorogata
dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei
medesimi conti di tesoreria unica affluiscono le risorse relative  al
cofinanziamento regionale degli stessi interventi. 
  797.  Gli  organismi  strumentali  per   gli   interventi   europei
trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE di cui all'articolo
14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tramite  i  propri
tesorieri, i dati  codificati  concernenti  tutti  gli  incassi  e  i
pagamenti effettuati, secondo le modalita' previste per le regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano. I tesorieri non  possono
accettare  disposizioni  di  pagamento  prive   della   codificazione
uniforme. 
  798. In attuazione della legge regionale e provinciale  di  cui  al
comma 793, la  regione  e  la  provincia  autonoma  registrano  nelle
proprie scritture patrimoniali e  finanziarie  il  trasferimento  dei
debiti e dei crediti trasferiti  all'organismo  strumentale  per  gli
interventi  europei.  Il  trasferimento  dei  crediti  e  dei  debiti
esigibili  al  31  dicembre  2015  e'  registrato  nel  bilancio   di
previsione  2016-2018,  iscrivendo  tra  gli  stanziamenti   relativi
all'esercizio 2016 le entrate e le spese per trasferimenti da e verso
l'organismo strumentale, per  lo  stesso  importo,  pari  al  maggior
valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed  effettuando  le
necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi.
L'eventuale differenza tra i residui passivi e attivi  concorre  alla
determinazione del  debito  o  del  credito  della  regione  o  della
provincia  autonoma   nei   confronti   dell'organismo   strumentale,
esigibile nell'esercizio 2016. Al fine di garantire il  rispetto  del
principio della competenza  finanziaria  di  cui  all'allegato  1  al
decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  il  trasferimento  dei
crediti e dei debiti regionali esigibili nell'esercizio  2016  e  nei
successivi  e'  registrato  cancellando  dalle  scritture   contabili
riguardanti ciascun esercizio i relativi  accertamenti  e  impegni  e
registrando l'impegno per trasferimenti all'organismo strumentale per
gli interventi europei, di  importo  pari  alla  differenza  tra  gli
impegni e gli accertamenti cancellati nell'esercizio. I crediti  e  i
debiti cancellati dalla  regione  o  dalla  provincia  autonoma  sono
registrati dall'organismo strumentale  per  gli  interventi  europei.
L'organismo strumentale per gli interventi europei accerta le entrate
derivanti dai trasferimenti dalla regione e dalla provincia  autonoma
a seguito dei correlati  impegni  della  regione  e  della  provincia
autonoma. 
  799. I controlli delle sezioni  regionali  della  Corte  dei  conti
previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
si estendono anche agli organismi strumentali delle  regioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118. 
  800. I fondi esistenti sulle contabilita' aperte ai sensi del comma
795, nonche' sulle contabilita' presso la tesoreria statale intestate
al Ministero dell'economia e delle finanze, destinati in favore degli
interventi  cofinanziati  dall'Unione   europea,   degli   interventi
complementari alla programmazione europea, ivi compresi quelli di cui
al Piano di azione coesione, degli interventi finanziati con il Fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 703, della
legge n. 190 del 2014, nonche' i fondi depositati sulle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 1, comma 671, della  predetta  legge  23
dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni  centrali
dello Stato e delle agenzie dalle stesse vigilate, non sono  soggetti
ad esecuzione forzata. Sui fondi depositati sui conti di tesoreria  e
sulle contabilita' speciali, come individuati dal comma 795, non sono
ammessi atti di sequestro o di  pignoramento  presso  le  sezioni  di
tesoreria dello Stato, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio.
Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati  non
determinano  obbligo  di  accantonamento  da  parte   delle   sezioni
medesime.