art. 1 (commi 801-900)
  801. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il  comma
671 e' sostituito dal seguente: 
  «671. Al fine di accelerare e  semplificare  l'iter  dei  pagamenti
riguardanti gli interventi cofinanziati  dall'Unione  europea  e  gli
interventi di azione e  coesione  complementari  alla  programmazione
dell'Unione europea, a  titolarita'  delle  Amministrazioni  centrali
dello Stato ovvero di agenzie dalle  stesse  vigilate,  il  Fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,
provvede alle erogazioni a proprio  carico,  riguardanti  i  predetti
interventi, anche mediante  versamenti  nelle  apposite  contabilita'
speciali istituite presso ciascuna amministrazione o agenzia titolare
degli interventi stessi». 
  802. All'articolo 1, comma 243, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, dopo le parole: «a titolarita'  delle  Amministrazioni  centrali
dello Stato» sono inserite le  seguenti:  «nonche'  delle  regioni  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano».  Alle  anticipazioni
concesse dalle amministrazioni titolari  di  interventi  cofinanziati
dall'Unione europea in favore di soggetti  privati,  a  valere  sulle
quote  di  cofinanziamento  nazionale,   si   applica   il   disposto
dell'articolo 131, paragrafo 4, lettera a), del regolamento  (UE)  n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica.
L'articolo 56, comma 2, della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  e'
abrogato. 
  803. Al recupero delle somme  dovute  da  beneficiari  situati  sul
territorio  italiano  riguardanti   i   programmi   di   cooperazione
territoriale europea aventi Autorita' di gestione estera si  provvede
ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge  16  aprile  1987,  n.
183. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabilite le modalita' di recupero di cui  al  precedente
periodo. 
  804. Al fine di assicurare il completamento dei  progetti  inseriti
nella programmazione dei fondi  strutturali  europei  2007/2013,  non
conclusi alla data del 31 dicembre 2015,  sentita  l'Agenzia  per  la
coesione territoriale, la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  previa  ricognizione  delle
esigenze di finanziamento  presso  le  amministrazioni  titolari  dei
progetti stessi, presenta al CIPE, entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, una proposta  di  utilizzo
delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 10/2015 del 28  gennaio
2015,  per  l'attuazione  dei  programmi  di   azione   e   coesione,
complementari alla programmazione europea. L'assegnazione disposta in
favore  di  amministrazioni  che  non  dispongono  di   risorse   per
l'attuazione dei programmi di azione e coesione e'  reintegrata  alla
dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a  valere  sulle
risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  per  gli  anni
successivi al 2016. 
  805. All'articolo 4 del decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.
229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE,  sono  stabiliti  i
criteri per la definizione di un sistema  di  verifica  dell'utilizzo
dei finanziamenti per la  realizzazione  di  interventi  e  programmi
pubblici.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  32   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  con  il  medesimo  decreto  si
provvede altresi' alla definizione delle procedure e delle  modalita'
di  definanziamento  degli  interventi  e  dei  programmi   pubblici,
considerando anche parametri temporali di  riferimento  distinti  per
livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione  di
opere,  costo  complessivo,  procedura  di  spesa  sin   dall'impegno
contabile, volti  a  incentivare  una  maggiore  tempestivita'  delle
procedure di spesa relative ai finanziamenti. Il  definanziamento  si
applica esclusivamente alle  quote  di  finanziamento  a  carico  del
bilancio dello Stato»; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Le quote annuali dei limiti di impegno,  dei  contributi  e
delle somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del  comma  1
sono versate, previo versamento all'entrata del bilancio dello  Stato
qualora iscritte in conto residui,  a  uno  specifico  fondo  per  la
riprogrammazione degli investimenti per  la  crescita,  da  istituire
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Le disposizioni di cui  al  comma  1  non  si  applicano  ai
residui perenti. Nell'ambito del fondo di cui  al  primo  periodo  e'
istituita una apposita  sezione  in  cui  sono  iscritte  le  risorse
finanziarie provenienti dal Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,  a
cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo  10,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  1-ter.  Le  risorse  del  fondo  per  la   riprogrammazione   degli
investimenti per la crescita, di cui al comma 1-bis,  sono  assegnate
dal CIPE per spese in conto capitale, su proposta del Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
senza vincoli programmatici, settoriali o territoriali  ad  eccezione
delle risorse provenienti dal Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione
territoriale,  che  rimangono  vincolate  alla  chiave   di   riparto
territoriale  vigente  al  momento  della  nuova  assegnazione  delle
risorse. L'assegnazione delle somme revocate puo' svilupparsi  su  un
arco  temporale  pluriennale,  in  modo  tale   da   assicurarne   la
neutralita' rispetto  ai  saldi  di  finanza  pubblica.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  anche  in   conto
residui»; 
    c) al comma 2, le parole: «opere pubbliche  nei  tempi  previsti»
sono sostituite dalle seguenti: «interventi e programmi pubblici»; 
    d) al comma 3, le parole: «singole opere» sono  sostituite  dalle
seguenti: «singoli interventi e programmi pubblici». 
  806. Al fine di migliorare il funzionamento del CIPE: 
    a)  all'articolo  18,  comma  1,  alinea,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, le parole: «presieduto in maniera non  delegabile
dal Presidente del Consiglio dei ministri,» sono soppresse; 
    b) all'articolo 4, comma 142, della legge 24  dicembre  2003,  n.
350, le parole: «presieduto in maniera non delegabile dal  Presidente
del Consiglio dei ministri» sono soppresse; 
    c) all'articolo 60, comma 1, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, e all'articolo 1, comma 355, alinea,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, le parole: «presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri in maniera non delegabile» sono soppresse; 
    d) l'articolo 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' abrogato. 
  807. Qualora nell'ambito della  programmazione  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione 2007-2013 si renda  necessaria  l'approvazione
di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure VAS o
VIA, il termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni
giuridicamente vincolanti e' prorogato al 31 dicembre 2016. 
  808. Il regime di proroga di cui al comma 807 non comporta sanzioni
qualora l'obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il
termine  del   30   giugno   2016.   L'assunzione   di   obbligazioni
giuridicamente vincolanti nel semestre  1º  luglio-31  dicembre  2016
comporta, invece, la sanzione  complessiva  dell'1,5  per  cento  del
finanziamento totale concesso. 
  809.  La  mancata   assunzione   di   obbligazioni   giuridicamente
vincolanti nel termine prorogato di cui al  comma  807  determina  la
definitiva revoca del finanziamento. 
  810. La dotazione del fondo di cui all'articolo  41-bis,  comma  1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e' incrementata di  50  milioni
di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo
2017-2020. 
  811. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  13,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come  modificata  dall'articolo
1, comma 674, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  a  valere  sulle
dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, relativa agli interventi a  favore  dello  sviluppo  delle  aree
interne, e' incrementata di  10  milioni  di  euro  per  il  triennio
2016-2018. 
  812. Per effetto di quanto disposto dal comma 811, l'autorizzazione
di spesa a favore delle aree interne, a valere  sulle  dotazioni  del
Fondo di rotazione della citata legge  n.  183  del  1987,  e'  pari,
complessivamente, a 190 milioni di euro,  ripartiti  come  segue:  16
milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno  2016,
94 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di  euro  per  l'anno
2018. 
  813. All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma
9-bis e' sostituito dal seguente: 
  «9-bis. Ai fini  della  tempestiva  esecuzione  delle  sentenze  di
condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea  ai  sensi
dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, al pagamento degli  oneri  finanziari  derivanti
dalle predette sentenze  si  provvede  a  carico  del  fondo  di  cui
all'articolo 41-bis,  comma  1,  della  presente  legge,  nel  limite
massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e  di  100  milioni  di
euro  annui  per  il  periodo  2017-2020.  A  fronte  dei   pagamenti
effettuati, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  attiva  il
procedimento di rivalsa a carico delle  amministrazioni  responsabili
delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche
con compensazione con i trasferimenti da effettuare  da  parte  dello
Stato in favore delle amministrazioni stesse». 
  814. All'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo  il
comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Nel caso di violazione della  normativa  europea  accertata
con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna
al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove  per
provvedere  ai  dovuti  adempimenti  si  renda  necessario  procedere
all'adozione di una molteplicita' di atti anche collegati  tra  loro,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
competente per materia, sentiti  gli  enti  inadempienti,  assegna  a
questi  ultimi  termini  congrui  per  l'adozione  di  ciascuno   dei
provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di
tali  termini,  il  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il   soggetto
interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri  e
del  Ministro  competente  per  materia,   adotta   i   provvedimenti
necessari, anche normativi, ovvero nomina  un  apposito  commissario.
Alla riunione del Consiglio dei ministri e'  invitato  il  Presidente
della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento. Le
disposizioni di  cui  al  presente  comma  si  applicano  anche  agli
inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in  data  anteriore
alla data di entrata in vigore della  presente  disposizione  che  si
fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al  primo
periodo. 
  2-ter. Il commissario di cui al comma 2-bis esercita le facolta'  e
i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 116. 
  2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti  si  applicano
anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione». 
  815. Il Commissario delegato di cui  all'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede entro il
30 giugno 2016 ad avviare, sulla base di appositi bandi di gara,  gli
interventi  finalizzati  alle  attivita'  di  bonifica  e  messa   in
sicurezza del sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino», secondo
le priorita' e gli scopi di reindustrializzazione di cui all'articolo
2, comma 3-octies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
utilizzando a tale fine le risorse  destinate  al  medesimo  sito  di
interesse nazionale «Bussi sul Tirino»  giacenti  sulla  contabilita'
speciale di cui alla citata ordinanza n. 3614 del  2007.  Decorso  il
predetto termine, il capo del Dipartimento della  protezione  civile,
con propria ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter
e 4-quater, della legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  disciplina  le
modalita' della cessazione delle funzioni del  Commissario  delegato,
fissando altresi' un  termine  per  la  chiusura  della  contabilita'
speciale intestata al medesimo Commissario. Eventuali risorse residue
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate ad apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  al  fine  di  essere
utilizzate,  sulla  base  di  apposito  accordo  di  programma,   per
interventi di bonifica del sito di  interesse  nazionale  «Bussi  sul
Tirino», individuati anche ai sensi e  con  il  procedimento  di  cui
all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  816. In deroga all'articolo 1, commi 424  e  425,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e' autorizzato ad assumere  nell'anno  2016,  a
tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, un contingente
di  personale  di  complessive  30  unita',  mediante  l'utilizzo  di
graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, con validita'
in corso, banditi dall'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA). Terminato il  periodo  di  tre  mesi,  il
medesimo Ministero ha la facolta' di assumere il  suddetto  personale
mediante contratti a tempo  indeterminato,  da  inquadrare  nell'Area
III, posizione economica F,  nel  rispetto  della  propria  dotazione
organica. 
  817. Al fine di garantire il  necessario  supporto  alle  attivita'
istituzionali, anche in deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e' autorizzato nell'anno  2016
ad assumere a tempo indeterminato  un  contingente  di  personale  di
complessive 11 unita' nel rispetto della propria dotazione  organica,
mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici  nazionali  a
tempo indeterminato banditi ed  espletati  dall'ISPRA,  in  corso  di
validita'. Il  suddetto  personale,  corrispondente  a  6  unita'  di
collaboratore amministrativo e 5 unita' di collaboratore tecnico,  e'
inquadrato nell'Area II, posizione economica F1. 
  818. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' procedere al reclutamento di cui ai commi 816 e  817  senza
il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  819. Piena e diretta esecuzione e' data alla decisione 2014/335/UE,
Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema  delle
risorse proprie dell'Unione europea, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11,
terzo comma, della decisione stessa. 
  820. All'articolo 36, comma 1, della legge  24  dicembre  2012,  n.
234, le parole: 
  «decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro  competente  per  materia»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «decreto  del  Ministro  competente  per
materia». 
  821. I Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE)  e
del Fondo europeo di  sviluppo  regionale  (FESR),  rientranti  nella
programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si  intendono
estesi anche ai liberi  professionisti,  in  quanto  equiparati  alle
piccole  e  medie  imprese  come  esercenti  attivita'  economica,  a
prescindere  dalla  forma   giuridica   rivestita,   dal   titolo   I
dell'allegato alla raccomandazione 2013/  361/CE  della  Commissione,
del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre
2013, ed espressamente  individuati,  dalle  Linee  d'azione  per  le
libere professioni del Piano d'azione imprenditorialita'  2020,  come
destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati  fino  al
2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni. 
  822. Al fine di contribuire alla costituzione delle piattaforme  di
investimento previste dal regolamento (UE) 2015/1017  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  25  giugno  2015,   le   operazioni
finanziarie delle piattaforme di investimento  ammissibili  al  Fondo
europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse dall'istituto
nazionale di promozione di cui al comma 826, possono essere assistite
dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello  Stato  e'  onerosa,  a
prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. 
  823. Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello
Stato sono approvate con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con i Ministri interessati. 
  824. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
stabiliti criteri, modalita' e condizioni per  la  concessione  della
garanzia di cui ai commi da 822 a 829. 
  825.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo  a  copertura  delle  garanzie
dello Stato concesse ai sensi  dei  commi  da  822  a  829,  con  una
dotazione iniziale di  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2016.  E'
autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di
tesoreria. La dotazione del fondo puo' essere  incrementata  mediante
versamento di contributi da parte  delle  amministrazioni  statali  e
degli enti territoriali secondo modalita' stabilite con il decreto di
cui al comma 824, ovvero attraverso la procedura prevista  dal  comma
876. 
  826. La Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  ha  la  qualifica  di
istituto nazionale di  promozione,  come  definito  dall'articolo  2,
numero 3), del citato regolamento (UE) 2015/1017, relativo  al  FEIS,
secondo quanto previsto nella comunicazione (COM  (2015)  361  final)
della Commissione, del 22 luglio 2015. 
  827. In ragione della qualifica di  cui  al  comma  826,  la  Cassa
depositi e prestiti S. p.A. e'  abilitata  a  svolgere  le  attivita'
degli istituti nazionali di promozione previste dal regolamento  (UE)
2015/1017, nonche' i compiti previsti dal regolamento (UE)  n.  1303/
2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  dicembre  2013,
recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e  di  investimento
europei (Fondi SIE), e dal regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012,  recante  le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. 
  828. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' impiegare le  risorse
della  gestione  separata  di  cui  all'articolo  5,  comma  8,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per  contribuire
a realizzare  gli  obiettivi  del  FEIS,  tra  l'altro,  mediante  il
finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti  ai
sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto  della  disciplina
dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. 
  829. La Cassa depositi e prestiti S.p.A.  o  le  societa'  da  essa
controllate  possono  esercitare  i  compiti  di   esecuzione   degli
strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al regolamento
(UE, EURATOM) n. 966/2012 e al  regolamento  (UE)  n.  1303/2013,  in
forza di un mandato della Commissione  europea  ovvero  su  richiesta
delle autorita' di gestione. 
  830. Le attivita' di cui al comma 829 possono essere condotte anche
con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti  pubblici
o privati, anche a  valere  su  risorse  europee.  Le  risorse  delle
amministrazioni statali possono essere individuate  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   sentito   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse  disponibili
a legislazione vigente. 
  831. E' istituito presso Terna Spa un fondo di garanzia  nel  quale
confluiscono le somme, determinate in misura pari a  1  euro/MWh  per
anno, che i soggetti aggiudicatari ovvero  cessionari  della  potenza
assegnata  che  abbiano  assunto   l'impegno   con   Terna   Spa   di
finanziamento delle opere di  cui  all'articolo  32  della  legge  23
luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono tenuti a versare
fino all'entrata in servizio di ciascun interconnector,  in  aggiunta
ai corrispettivi, determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma 6,  della
legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a  Terna  Spa
per l'esecuzione dei contratti  di  approvvigionamento.  Detto  fondo
interviene esclusivamente a garanzia degli  impegni  assunti  per  il
finanziamento di ciascun interconnector. Le somme versate  nel  fondo
di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista,
ne' essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative  da
parte dei creditori dei soggetti di cui al presente comma  ovvero  di
Terna Spa. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e
giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione volontaria. In
caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al  termine
del periodo di esenzione, lo stesso e' redistribuito,  per  la  parte
residua, ai soggetti di cui al presente comma,  in  proporzione  alle
quote di rispettiva competenza. I criteri e le modalita' di  gestione
del fondo sono disciplinati con decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico. 
  832.  Al  fine  di  completare   la   realizzazione   delle   nuove
infrastrutture  di  interconnessione  con  l'estero  nella  forma  di
interconnector di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009,  n.
99, e successive modificazioni, il periodo fissato al comma  6  dello
stesso articolo e' esteso al 31 dicembre 2021, secondo  le  modalita'
di cui ai commi da 833 a 836, a  favore  dei  soggetti  aggiudicatari
ovvero  cessionari,  di  cui  al  comma  831,  a  prescindere   dalla
originaria  frontiera  di   assegnazione,   per   la   capacita'   di
interconnessione di cui all'articolo 32,  comma  1,  della  legge  23
luglio 2009, n. 99, come incrementata ai sensi  dell'articolo  2  del
decretolegge 25 gennaio 2010, n. 3,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 marzo 2010, n.  41,  e  limitatamente  alla  quota  di
capacita' non ancora in esercizio. 
  833. I soggetti di cui al comma 831 sono tenuti a sottoscrivere  il
contratto   di   mandato   per   la   costruzione    e    l'esercizio
dell'interconnector di cui al medesimo comma entro novanta giorni dal
rilascio dell'esenzione, ai sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive  21  ottobre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, a pena di decadenza dal diritto
di cui al comma 832, con obbligo di restituire quanto goduto e  ferme
restando le eventuali obbligazioni assunte  nei  confronti  di  Terna
Spa. 
  834. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge 21 luglio 2009, n. 99,
le parole: «durata pari a venti anni» sono sostituite dalle seguenti:
«durata fino a venti anni». Al comma 6 dello stesso articolo  32,  la
parola: «ventennale» e' soppressa. 
  835. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99,
le  parole:  «trentasei  mesi»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«quarantotto mesi». 
  836. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 831 a
835, trova applicazione l'articolo 32 della legge n. 99 del  2009,  e
successive modificazioni. 
  837. L'organo commissariale  di  ILVA  S.p.A.,  al  fine  esclusivo
dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e  delle
attivita'  di  tutela  ambientale   e   sanitaria   dell'impresa   in
amministrazione straordinaria  e,  nei  limiti  delle  disponibilita'
residue, di interventi volti alla  tutela  della  sicurezza  e  della
salute, nonche' di ripristino e di bonifica ambientale, nel  rispetto
della normativa dell'Unione europea  in  materia,  e'  autorizzato  a
contrarre finanziamenti per  un  ammontare  complessivo  fino  a  800
milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello  Stato.  Il  predetto
finanziamento  costituisce  anticipazione   finanziaria   sui   fondi
raccolti a seguito della emissione del  prestito  obbligazionario  di
cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  5  gennaio  2015,   n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,  n.  20,  in
prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo  111,
primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e
successive modificazioni. La garanzia dello Stato e' onerosa, a prima
richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Allo  scopo,  la
dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma  1-ter,  del  citato
decreto-legge n. 1 del 2015 e' incrementata di 400  milioni  di  euro
mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui del fondo  di
cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
La disposizione di cui al presente comma entra in  vigore  il  giorno
stesso della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  presente
legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  anche  in  conto
residui. 
  838. Le risorse assegnate al Ministero dello sviluppo  economico  e
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
con il decreto interministeriale n. 231 del  26  settembre  2014,  ai
sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, sono destinate, nei limiti  delle  somme  non  impegnate
alla data di entrata in vigore del presente comma, ai fini di cui  al
comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge  20  maggio  2010,  n.  72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  2010,  n.  111.
Con i decreti  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,  si  provvede  negli  esercizi
successivi ad operare gli opportuni conguagli al fine  di  assicurare
complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel  predetto
articolo 19 del citato decreto legislativo  n.  30  del  2013  e  del
vincolo di  destinazione  a  investimenti  con  finalita'  ambientali
derivante dalla direttiva 2009/29/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in  vigore
il giorno stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  839. La dotazione del fondo, di  cui  all'articolo  1,  comma  113,
della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica
delle  discariche  abusive  individuate  dalle  competenti  autorita'
statali in relazione alla  procedura  di  infrazione  comunitaria  n.
2003/2007, e' aumentata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018. Il Ministero provvede  ad  individuare  e  rendere
pubblico nel sito  internet  istituzionale  un  cronoprogramma  degli
interventi  attuativi  previsti  nel  piano  e  provvede  a  indicare
progressivamente quelli effettivamente realizzati. 
  840. All'articolo-2-bis, comma 2-bis, del decreto-legge  5  gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo  2015,
n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo sono premessi i seguenti:  «Con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  possono  essere  definiti,  ai  fini
dell'accesso alla garanzia del Fondo, appositi criteri di valutazione
economico-finanziaria delle piccole e medie imprese di cui  al  comma
1,  che  tengano  conto  delle  caratteristiche  e  dei   particolari
fabbisogni  delle  predette  imprese.  Gli   specifici   criteri   di
valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le  imprese
che non presentino adeguate capacita' di rimborso  del  finanziamento
bancario da garantire nonche' per le imprese in difficolta' ai  sensi
di quanto previsto dalla vigente disciplina dell'Unione europea, sono
applicati per un periodo non superiore a dodici mesi  dalla  data  di
pubblicazione del citato decreto, fermo restando il  limite  di  euro
35.000.000 di cui al comma 1»; 
    b) l'ultimo periodo e' soppresso. 
  841. All'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «2-bis. Per  le  imprese  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  del
decreto-legge   23   dicembre   2003,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39,  la  durata  dei
programmi di cui  al  comma  2  del  presente  articolo  puo'  essere
autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico fino ad un  massimo
di quattro anni». 
  842. Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del  23  novembre
2015,  quattro  societa'  per  azioni,  denominate  Nuova  Cassa   di
risparmio di Ferrara Spa, Nuova Banca delle Marche Spa,  Nuova  Banca
dell'Etruria e del Lazio Spa, Nuova Cassa di risparmio di Chieti Spa,
di seguito denominate «le societa'», tutte  con  sede  in  Roma,  via
Nazionale, 91, aventi per oggetto lo  svolgimento  dell'attivita'  di
ente-ponte ai sensi  dell'articolo  42  del  decreto  legislativo  16
novembre 2015, n. 180, con riguardo  rispettivamente  alla  Cassa  di
risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle  Marche  Spa,  alla  Banca
popolare dell'Etruria e del Lazio - Societa' cooperativa e alla Cassa
di risparmio della provincia  di  Chieti  Spa,  in  risoluzione,  con
l'obiettivo di mantenere la  continuita'  delle  funzioni  essenziali
precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le  condizioni
di mercato  sono  adeguate,  cedere  a  terzi  le  partecipazioni  al
capitale o i diritti, le attivita' o  le  passivita'  acquistate,  in
conformita' con le disposizioni del medesimo decreto legislativo. 
  843. Alle societa' di cui al comma 842  possono  essere  trasferiti
azioni, partecipazioni, diritti, nonche' attivita' e passivita' delle
banche sottoposte a  risoluzione  di  cui  al  comma  842,  ai  sensi
dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. 
  844. Il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di  Ferrara
Spa e' stabilito in euro 191.000.000 ed e' ripartito in dieci milioni
di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca delle Marche Spa  e'
stabilito in euro 1.041.000.000 ed e' ripartito in dieci  milioni  di
azioni; il capitale sociale della  Nuova  Banca  dell'Etruria  e  del
Lazio Spa e' stabilito in euro 442.000.000 ed e' ripartito  in  dieci
milioni di azioni; il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio
di Chieti Spa e' stabilito in euro 141.000.000  ed  e'  ripartito  in
dieci milioni di azioni. Le azioni sono interamente sottoscritte  dal
Fondo di risoluzione nazionale; nel rispetto dell'articolo 42,  comma
2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il  capitale  di
nuova emissione della societa' potra' essere  sottoscritto  anche  da
soggetti diversi dal Fondo di risoluzione nazionale. 
  845. La Banca d'Italia con proprio provvedimento adotta lo  statuto
delle  societa',  nomina  i  primi   componenti   degli   organi   di
amministrazione e controllo e ne determina i compensi.  Resta  fermo,
per  la  fase  successiva   alla   costituzione,   quanto   stabilito
dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre  2015,
n. 180.  Se  gia'  adottati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 22 novembre  2015,  n.  183,  tali  atti  si  intendono
convalidati. 
  846. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 22
novembre 2015, n. 183, tiene luogo di tutti gli adempimenti di  legge
richiesti per la costituzione delle societa'. Dalla medesima data per
le obbligazioni  sociali  rispondono  soltanto  le  societa'  con  il
proprio patrimonio. 
  847. Fermo restando quanto disposto dal comma 846, gli  adempimenti
societari sono perfezionati dagli amministratori delle  societa'  nel
piu' breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento. 
  848. Dopo l'avvio del Meccanismo  di  risoluzione  unico  ai  sensi
dell'articolo 99 del regolamento  (UE)  n.  806/2014  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  15  luglio  2014,  fermi  restando  gli
obblighi di contribuzione al  Fondo  di  risoluzione  unico  previsti
dagli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento (UE) n. 806/2014,  le
banche aventi sede legale in  Italia  e  le  succursali  italiane  di
banche extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari
gia' versati al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi
derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non
siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e
altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in  relazione
alle misure previste dai Provvedimenti di  avvio  della  risoluzione,
versano contribuzioni addizionali al Fondo di  risoluzione  nazionale
nella misura determinata dalla  Banca  d'Italia,  comunque  entro  il
limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di
risoluzione unico, previsto dagli articoli 70 e  71  del  regolamento
(UE) n. 806/2014. Solo per l'anno 2016, tale  limite  complessivo  e'
incrementato  di  due  volte   l'importo   annuale   dei   contributi
determinati in conformita' all'articolo 70 del  regolamento  (UE)  n.
806/2014 e al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81  del
Consiglio, del 19 dicembre 2014. 
  849. In caso di inadempimento dell'obbligo di versare al  Fondo  di
risoluzione nazionale le risorse ai sensi del comma 848, si applicano
le sanzioni previste dall'articolo  96  del  decreto  legislativo  16
novembre 2015, n. 180, per la violazione degli articoli 82 e  83  del
medesimo decreto legislativo. 
  850. Nel caso in cui siano adottate  azioni  di  risoluzione,  come
definite  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera   f),   del   decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la  trasformazione  in  credito
d'imposta  delle  attivita'  per  imposte  anticipate   relative   ai
componenti  negativi  di  cui  al  comma  55  dell'articolo   2   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  iscritte  nella
situazione  contabile   di   riferimento   dell'ente   sottoposto   a
risoluzione decorre dalla data di avvio  della  risoluzione  e  opera
sulla  base  dei  dati  della  medesima  situazione  contabile.   Con
decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data  di  avvio  della
risoluzione non sono deducibili i componenti negativi  corrispondenti
alle  attivita'  per  imposte  anticipate  trasformate   in   credito
d'imposta ai sensi del presente comma. 
  851. Il comma 850 si applica a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. 
  852. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno  2015,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
132, le parole: «in corso al 31 dicembre 2015» sono sostituite  dalle
seguenti: «successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014». 
  853. Ai fini delle imposte sui redditi, i versamenti effettuati dal
Fondo di risoluzione  nazionale  all'ente-ponte  non  si  considerano
sopravvenienze attive. 
  854. Il decreto-legge  22  novembre  2015,  n.  183,  e'  abrogato.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge n. 183 del 2015. 
  855. E' istituito il Fondo  di  solidarieta'  per  l'erogazione  di
prestazioni in favore degli investitori che alla data di  entrata  in
vigore  del  decreto-legge  22  novembre  2015,  n.  183,  detenevano
strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa,
dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Societa' cooperativa,
dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla  Cassa  di  risparmio
della  provincia  di  Chieti  Spa.  L'accesso  alle  prestazioni   e'
riservato agli investitori che siano  persone  fisiche,  imprenditori
individuali, nonche' imprenditori agricoli o coltivatori diretti. 
  856. Il Fondo di  solidarieta'  e'  alimentato,  sulla  base  delle
esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni e
sino ad un massimo di 100 milioni di euro, dal Fondo interbancario di
tutela dei depositi istituito ai sensi  dell'articolo  96  del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n.  385,  secondo  le  modalita'  e  i
termini definiti con i decreti di cui  al  comma  857.  Il  Fondo  di
solidarieta'  opera  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  e   in
conformita' al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato. 
  857. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il  Ministro  della  giustizia,  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sono definiti: 
    a) le modalita' di gestione del Fondo di solidarieta'; 
    b)  le  modalita'  e  le  condizioni  di  accesso  al  Fondo   di
solidarieta',  ivi  inclusi  le  modalita'  e  i   termini   per   la
presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni; 
    c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in
importi corrispondenti alla  perdita  subita,  fino  a  un  ammontare
massimo; 
    d) le procedure da esperire, che possono essere  in  tutto  o  in
parte anche di natura arbitrale; 
    e) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dei commi da 855  a
858. 
  858. In caso di ricorso a procedura  arbitrale,  la  corresponsione
delle   prestazioni    e'    subordinata    all'accertamento    della
responsabilita'  per  violazione  degli  obblighi  di   informazione,
diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  nella  prestazione  dei
servizi   e   delle   attivita'   di   investimento   relativi   alla
sottoscrizione  o  al   collocamento   degli   strumenti   finanziari
subordinati di cui al comma 855. 
  859. Nei casi di cui al comma 858, con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
sentite le competenti Commissioni  parlamentari,  sono  nominati  gli
arbitri,   scelti   tra   persone   di   comprovata    imparzialita',
indipendenza, professionalita' e onorabilita', ovvero possono  essere
disciplinati i criteri e le modalita' di nomina dei medesimi  e  sono
disciplinate le modalita' di funzionamento  del  collegio  arbitrale,
nonche'  quelle  per  il  supporto   organizzativo   alle   procedure
arbitrali, che puo' essere prestato anche avvalendosi di organismi  o
camere arbitrali gia' esistenti, e per la copertura dei  costi  delle
medesime procedure a carico del Fondo di solidarieta'. 
  860. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fondo  di
solidarieta'   e'   surrogato   nel   diritto   dell'investitore   al
risarcimento del danno, nel limite dell'ammontare  della  prestazione
corrisposta. 
  861. La gestione del Fondo di solidarieta' e' attribuita  al  Fondo
interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo
96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º  settembre  1993,
n.  385.  Ai  relativi  oneri  e  spese  di  gestione   si   provvede
esclusivamente con le risorse finanziarie del Fondo di solidarieta'. 
  862. Al fine di  favorire  il  miglioramento  delle  condizioni  di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con effetto dal  1º  gennaio
2016, presso l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e' istituito un fondo con  la  dotazione
di 45 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2017. Il fondo  e'  destinato  a  finanziare  gli
investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto  di  acquisto  di
trattori agricoli o forestali o di  macchine  agricole  e  forestali,
caratterizzati  da  soluzioni  innovative  per  l'abbattimento  delle
emissioni  inquinanti,  la   riduzione   del   rischio   rumore,   il
miglioramento del rendimento e  della  sostenibilita'  globali  delle
aziende agricole, nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione, del 25 giugno 2014, e vi possono accedere le micro e  le
piccole  imprese  operanti  nel  settore  della  produzione  agricola
primaria dei prodotti agricoli. 
  863. Nel primo  semestre  di  ciascun  anno  l'INAIL  pubblica  nel
proprio sito istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione  delle
modalita', dei  termini  e  delle  condizioni  di  ammissibilita'  di
presentazione delle domande e rende noti i  parametri  associati  sia
all'oggetto  della   domanda   sia   alle   caratteristiche   proprie
dell'impresa, nel rispetto della normativa  europea  sugli  aiuti  di
Stato. Nello stesso avviso sono definiti gli obblighi dei beneficiari
e le cause di decadenza e di revoca del contributo. 
  864. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 862 si provvede: 
    a) quanto a 20 milioni di euro annui  a  decorrere  dal  2016,  a
valere sulle risorse gia' previste dall'articolo 1, comma  60,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247; 
    b) quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro
annui a decorrere  dal  2017,  mediante  quota  parte  delle  risorse
programmate dall'INAIL per  il  finanziamento  dei  progetti  di  cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81, e  successive  modificazioni,  fermo  restando  l'equilibrio  del
bilancio dell'ente. 
  865. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il  comma
60 e' abrogato. 
  866. Per il concorso dello Stato al raggiungimento  degli  standard
europei del parco mezzi destinato  al  trasporto  pubblico  locale  e
regionale, e  in  particolare  per  l'accessibilita'  per  persone  a
mobilita' ridotta, presso il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e' istituito un  Fondo  finalizzato  all'acquisto  diretto,
ovvero  per  il  tramite  di  societa'  specializzate,  nonche'  alla
riqualificazione  elettrica  o  al  noleggio  dei  mezzi  adibiti  al
trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono,  previa
intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo  1,
comma 83,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e  successivi
rifinanziamenti. Al Fondo sono altresi' assegnati,  per  le  medesime
finalita', 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019  e  2020,
130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro  per  l'anno
2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
sono individuate  modalita'  innovative  e  sperimentali,  anche  per
garantire l'accessibilita' alle  persone  a  mobilita'  ridotta,  per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  effettuare  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  867.  In  considerazione   della   grave   situazione   finanziaria
concernente  la   societa'   Ferrovie   del   Sud   Est   e   servizi
automobilistici, con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, e' disposto  il  commissariamento  della
suddetta  societa'  e  sono  nominati  il  commissario  ed  eventuali
sub-commissari. Il commissario provvede, entro novanta giorni dal suo
insediamento, a predisporre un piano industriale per  il  risanamento
che preveda, tra l'altro, la riduzione dei costi di funzionamento. Il
commissario e' incaricato altresi' di  predisporre  e  presentare  al
socio unico, nel predetto termine di novanta giorni, una  dettagliata
e documentata relazione, pubblicata nel sito web del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, nel sito web della medesima  societa'
nonche' in quello dell'Agenzia per il trasporto e la mobilita'  della
regione Puglia, in merito allo stato finanziario e patrimoniale della
societa',  nonche'  alle  cause  che  hanno  determinato   la   grave
situazione finanziaria della medesima  societa',  anche  al  fine  di
consentire al socio unico di valutare le condizioni  per  l'esercizio
dell'azione di responsabilita' ai sensi dell'articolo 2393 del codice
civile. Il  commissario,  a  seguito  della  ricognizione  contabile,
provvede, se necessario, dandone preventiva comunicazione al socio  e
al Ministero dell'economia e delle finanze, ad attivare le  procedure
di ristrutturazione dei debiti di cui al regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267. Su proposta del  commissario,  la  societa'  puo',  altresi',
essere trasferita o alienata secondo criteri e modalita'  individuati
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  Nelle
more dell'attuazione del predetto piano di risanamento,  al  fine  di
assicurare la  continuita'  operativa  della  predetta  societa',  e'
autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2016. 
  868. Al fine di migliorare la  capacita'  di  programmazione  e  di
spesa per investimenti dell'ANAS Spa e per  garantire  un  flusso  di
risorse in linea con le esigenze  finanziarie,  a  decorrere  dal  1º
gennaio  2016  le  risorse  iscritte  nel  bilancio  dello  Stato,  a
qualunque titolo destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un  apposito
fondo da iscrivere nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di  quanto  previsto
al primo periodo,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro competente, le opportune variazioni di bilancio  in  termini
di residui, competenza e cassa. 
  869. Le risorse del fondo di cui  al  comma  868  confluiscono  sul
conto di tesoreria intestato  all'ANAS  Spa,  in  quanto  societa'  a
totale partecipazione pubblica, entro il  decimo  giorno  di  ciascun
trimestre sulla base delle previsioni di spesa. Le risorse del  conto
di  tesoreria  sono  utilizzate  per  il  pagamento   diretto   delle
obbligazioni relative ai quadri  economici  delle  opere  previste  e
finanziate nel contratto di programma - parte investimenti di cui  al
comma 870, sulla base dell'effettivo avanzamento  del  cronoprogramma
delle  stesse.  Gli  utilizzi   delle   risorse   sono   rendicontati
trimestralmente dall'ANAS Spa al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, anche con specifica indicazione degli stati di avanzamento
delle opere realizzate, riscontrabili dal monitoraggio sullo stato di
attuazione delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, e dalla relazione di  cui  al  comma  871  del
presente articolo. Il bilancio annuale  dell'ANAS  Spa  da'  evidenza
della gestione del conto  di  tesoreria.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  definite  le  modalita'  di
attuazione del presente comma, anche al fine  di  prevedere  adeguati
meccanismi  di  supervisione  e   controllo,   anche   di   carattere
preventivo, da parte dell'amministrazione. 
  870. Il contratto di programma tra l'ANAS Spa e il Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ha durata quinquennale e  riguarda  le
attivita' di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale
e autostradale non a pedaggio nella diretta  gestione  dell'ANAS  Spa
nonche' di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e
sicurezza  del  traffico  che  l'ANAS  Spa  garantisce  in  tutto  il
territorio  nazionale.  Il  contratto  di  programma   definisce   il
corrispettivo annuale a  fronte  delle  opere  da  realizzare  e  dei
servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere  e  di
un  programma  di  servizi  sulla  rete  stradale.  Il  contratto  di
programma  stabilisce,  altresi',  gli  standard  qualitativi  e   le
priorita',  il  cronoprogramma  di  realizzazione  delle  opere,   le
sanzioni e le modalita' di verifica  da  parte  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di contratto  di  programma
e' approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari. 
  871. Entro il 30 settembre di ciascun anno l'ANAS Spa trasmette  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  una  relazione  sullo
stato di attuazione del contratto di programma di cui al  comma  870,
ivi compreso lo stato di  avanzamento  delle  opere,  sulla  relativa
situazione  finanziaria  complessiva,  nonche'  sulla  qualita'   dei
servizi resi. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
validata la suddetta relazione, la trasmette tempestivamente al CIPE,
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  alle   competenti
Commissioni parlamentari. 
  872. Entro il 31 gennaio di ciascun anno del periodo  contrattuale,
il CIPE,  su  proposta  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma
di cui al comma 870 e,  in  particolare,  del  piano  pluriennale  di
opere, in coerenza con l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 228, sulla  base  delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente, dell'andamento delle  opere  e  dell'evoluzione
della programmazione di settore, nonche' del  piano  dei  servizi  in
relazione all'andamento della qualita' degli stessi. 
  873. Qualora dovessero sorgere impedimenti nelle diverse  fasi  del
processo realizzativo delle opere o eventi ed emergenze che  incidano
sulla programmazione prevista dal contratto di programma, sulla  base
di motivate esigenze, l'ANAS Spa puo' utilizzare le risorse del fondo
di cui al comma 868  in  relazione  agli  effettivi  fabbisogni,  per
realizzare le opere incluse nel piano pluriennale di opere ovvero  le
ulteriori opere aventi carattere di emergenza. A tal fine l'ANAS  Spa
da' preventiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, che rilascia la  relativa  autorizzazione  nei  successivi
trenta  giorni,  decorrenti  dalla  ricezione  della   comunicazione.
Decorso infruttuosamente  tale  termine,  l'ANAS  Spa  puo'  comunque
procedere, dandone tempestiva comunicazione al predetto Ministero. Le
variazioni  confluiscono   nell'aggiornamento   annuale   del   piano
pluriennale di opere. 
  874. Nelle more della stipula del contratto di programma  2016-2020
in attuazione dei commi da 868 a 873, le disposizioni dei commi 868 e
869 si applicano alle opere gia' approvate  o  finanziate  nonche'  a
quelle  contenute  nel  contratto  di  programma  per   l'anno   2015
sottoposto al CIPE nella riunione del 6 agosto 2015. 
  875. Nei territori per i quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza ed e' stata completata  la  procedura  di  ricognizione  ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge  24  febbraio
1992, n. 225, l'ANAS Spa e' autorizzata, mediante  apposita  delibera
del  Consiglio  dei  ministri  adottata  su  proposta  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, sentita la Protezione civile, ad effettuare interventi
di  manutenzione  straordinaria  sulle   strade   provinciali,   come
classificate dall'articolo 2, commi 5 e 6, del codice  della  strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  876. Al fine di assicurare il piu' efficiente e tempestivo utilizzo
delle risorse pubbliche, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentito  il  Ministro  o  i  Ministri  competenti  in   materia,   e'
autorizzato, con propri decreti, a disporre  variazioni  compensative
tra capitoli del bilancio dello Stato, anche in conto residui,  o  ad
autorizzare il trasferimento di risorse mediante giro fondo tra conti
aperti presso la tesoreria dello Stato, relativi a fondi di garanzia.
I predetti decreti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi
o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica  nonche'  delle  esigenze
attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione. 
  877. L'articolo 11-bis del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e'
abrogato. 
  878. Il fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, e' rifinanziato per l'importo di 350  milioni  di
euro per l'anno 2016, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017, di 1,7
miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro  per  l'anno
2019. 
  879. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'  incrementata
di 150 milioni di euro per l'anno 2016. 
  880. Il Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a
stipulare con il Comitato di risoluzione unico di cui al  regolamento
(UE) n. 806/2014 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15
luglio  2014,  gli  accordi  necessari   a   dare   attuazione   alla
dichiarazione dell'Ecofin del  18  dicembre  2013  che  prevede,  tra
l'altro,  che  durante  il   periodo   transitorio,   come   definito
dall'articolo 3, paragrafo 1, numero 37),  del  regolamento  (UE)  n.
806/2014,  gli  Stati   membri   partecipanti   all'Unione   bancaria
assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto
dal predetto regolamento, nel caso  di  insufficienza  delle  risorse
dello stesso. 
  881.  Al  fine  di  assicurare  la  disponibilita'  delle   risorse
eventualmente richieste, in conformita' agli accordi di cui al  comma
880, dal Comitato di risoluzione  unico,  con  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle   finanze   e'   disposta   l'erogazione   di
finanziamenti ponte  al  Fondo  di  risoluzione  unico  previsto  dal
regolamento (UE) n. 806/2014 fino all'importo complessivo massimo  di
5.753 milioni di euro. 
  882. Qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie
procedure  di  gestione  dei  pagamenti,  i  decreti   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  che  dispongono  l'erogazione   dei
predetti finanziamenti autorizzano il  ricorso  ad  anticipazioni  di
tesoreria la cui regolarizzazione e' effettuata mediante emissione di
ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. 
  883. Per le finalita' di cui al comma 881, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito
fondo con una dotazione iniziale di 2.500 milioni di euro per  l'anno
2016.  A  tal  fine  e'   autorizzata   l'istituzione   di   apposita
contabilita' speciale. 
  884.  Le  somme  giacenti  sulla  contabilita'  speciale   di   cui
all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non
utilizzate per le finalita' di cui al medesimo articolo, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2016, per un  importo
pari a 1.500 milioni di euro. 
  885.  I  rimborsi  del  capitale  derivanti  dalle  operazioni   di
finanziamento di cui  al  comma  881  sono  versati  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato,   per   essere   destinati   al   Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato. I relativi interessi sono versati
all'entrata del bilancio  dello  Stato,  per  essere  riassegnati  ai
pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi
passivi sui titoli di Stato. 
  886. Una  quota  non  inferiore  al  20  per  cento  delle  risorse
disponibili del fondo di garanzia di cui all'articolo 2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  riservata  alle
imprese localizzate  nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. 
  887. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n.  27,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2016»; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «30  giugno  2015»   sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»; 
    c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2016». 
  888. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non  negoziate  in
mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o  con  destinazione
agricola, rideterminati con le modalita' e nei termini  indicati  nel
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.  27,
come modificato dal comma 887  del  presente  articolo,  le  aliquote
delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono  pari  entrambe  all'8  per  cento,  e
l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della  medesima  legge  e'
raddoppiata. 
  889. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,  lettere  a)  e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che  non
adottano i principi  contabili  internazionali  nella  redazione  del
bilancio, possono, anche  in  deroga  all'articolo  2426  del  codice
civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in  materia,
rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui  alla  sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000,  n.  342,  ad  esclusione
degli immobili alla cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta
l'attivita' di impresa, risultanti  dal  bilancio  dell'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2014. 
  890.  La  rivalutazione  deve  essere  eseguita  nel   bilancio   o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui  al  comma  889,
per il quale il termine di approvazione  scade  successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti
i beni appartenenti alla stessa  categoria  omogenea  e  deve  essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. 
  891. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in
tutto o in  parte,  con  l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di
un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento, da versare  con  le  modalita'  indicate  al
comma 894. 
  892. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di  rivalutazione
si considera  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  a  decorrere  dal
terzo esercizio successivo a  quello  con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura  del  16
per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non
ammortizzabili. 
  893. Nel caso di cessione a  titolo  oneroso,  di  assegnazione  ai
soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare  dell'imprenditore  dei  beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto  esercizio
successivo a quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata
eseguita,  ai  fini  della   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze  si  ha  riguardo  al  costo  del   bene   prima   della
rivalutazione. 
  894. Le imposte sostitutive di cui ai commi 891 e 892 sono  versate
in un'unica rata entro il  termine  di  versamento  del  saldo  delle
imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con  riferimento
al quale la rivalutazione e' eseguita. Gli importi da versare possono
essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241. 
  895. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  13
aprile 2001, n. 162, nonche' le disposizioni del regolamento  di  cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002,
n. 86, e dei commi 475, 477 e 478  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. 
  896. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti  in
bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre  2000,  n.
342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in
corso alla data del 1º dicembre 2017. 
  897. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge  21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con  riferimento  alle  partecipazioni,  in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie  ai  sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.   917.   Per   tali   soggetti,   per   l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di  cui  al  comma  892,  e'  vincolata  una
riserva in sospensione di imposta ai fini  fiscali  che  puo'  essere
affrancata ai sensi del comma 891. 
  898. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21  novembre
2007, n. 231, le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti:
«euro tremila» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  il
servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  11,  la
soglia e' di euro mille». 
  899. All'articolo 49,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231, le parole: «e' di 2.500 euro» sono  sostituite
dalle seguenti: «e' di euro tremila». 
  900. All'articolo 15 del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, dopo le parole: «carte di debito» sono inserite le
seguenti: «e carte di credito; tale obbligo  non  trova  applicazione
nei casi di oggettiva impossibilita' tecnica»; 
    b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Al fine di  promuovere  l'effettuazione  di  operazioni  di
pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per
i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo  inferiore
a 5 euro, entro il 1º febbraio 2016,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col Ministero
dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, ad assicurare la
corretta e integrale applicazione del regolamento  (UE)  n.  751/2015
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  23  aprile   2015,
esercitando in particolare le  opzioni  di  cui  all'articolo  3  del
regolamento stesso. Tale decreto prevede altresi': 
    a) in  conformita'  alle  definizioni,  alla  disciplina  e  alle
finalita'  del  regolamento   (UE)   n.   751/2015,   le   modifiche,
abrogazioni, integrazioni e semplificazioni  alla  normativa  vigente
necessarie a realizzare un pieno coordinamento del regolamento stesso
con ogni altra disposizione vigente in materia; 
    b)  la  designazione  della  Banca   d'Italia   quale   autorita'
competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento
(UE) n. 751/2015 e dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del
mercato quale autorita' competente a  verificare  il  rispetto  degli
obblighi posti  dal  medesimo  regolamento  in  materia  di  pratiche
commerciali. 
  4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di
carte  di  pagamento   e   ogni   altro   soggetto   che   interviene
nell'effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole
e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare  l'efficace
traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto  di  cui  al
comma 4-bis, tenuto conto della necessita' di assicurare trasparenza,
chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e  la  loro
stretta  correlazione  e  proporzionalita'  ai  costi  effettivamente
sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento  e  dai  gestori  di
circuiti e di schemi di pagamento, nonche' di promuovere l'efficienza
dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte  nel  rispetto
delle regole  di  concorrenza  e  dell'autonomia  contrattuale  delle
parti»; 
    c) al comma 5, le  parole:  «gli  eventuali  importi  minimi,  le
modalita' e i termini» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita',
i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie» e  le
parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle  seguenti:
«di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti
illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative».