Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua i parametri fisici unici e
omogenei - differenziati in relazione al sesso maschile o femminile
del candidato - che sono applicati quali requisiti, in sostituzione
di quello generale del limite di altezza, a tutte le procedure per il
reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle
Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano
applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli
del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a
ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di
istruttori.