Art. 2 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento individua i  parametri  fisici  unici  e
omogenei - differenziati in relazione al sesso maschile  o  femminile
del candidato - che sono applicati quali requisiti,  in  sostituzione
di quello generale del limite di altezza, a tutte le procedure per il
reclutamento e per l'accesso ai ruoli del  personale  militare  delle
Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e  civile
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  2. Le disposizioni recate  dal  presente  regolamento  non  trovano
applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai  ruoli
del personale militare delle Forze armate, delle Forze di  polizia  a
ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco da destinare ai gruppi sportivi in  qualita'  di  atleti  o  di
istruttori.