Art. 3
Parametri fisici
1. I candidati dei concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai
ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno
dei parametri fisici indicati nella tabella in allegato "A",
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla
massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso
maschile o femminile del candidato. Il predetto allegato "A"
costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o
individuali, e' considerata ammissibile una percentuale di
adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a
un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti
nella tabella di cui al comma 1.