Art. 4 
 
Disposizioni  di  adeguamento  del  decreto  del   Presidente   della
  Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, discendenti dalla legge 12 gennaio
  2015, n. 2 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 586, comma 1, lettera b), la  parola:  «statura,»
e' soppressa; 
    b) al libro quarto, titolo II, capo II, la rubrica della  sezione
III e' sostituita dalla seguente: «Requisiti fisici»; 
    c) l'articolo 587 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 587 (Parametri fisici). - 1. Per l'ammissione ai concorsi per
il reclutamento del personale delle Forze armate i concorrenti devono
rientrare nei  valori  limite  di  ciascuno  dei  seguenti  parametri
fisici: 
    a)   composizione   corporea:   percentuale   di   massa   grassa
nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore  al  12  per
cento e non superiore al 30 per  cento  per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
    b) forza muscolare: non inferiore a 40  kg  per  i  candidati  di
sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
    c) massa  metabolicamente  attiva:  percentuale  di  massa  magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento  per  i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento  per  le
candidate di sesso femminile. 
  2. Al fine di  tener  conto  di  eventuali  condizioni  tecniche  o
individuali,  e'   considerata   ammissibile   una   percentuale   di
adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino  a
un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite indicati  al
comma 1.»; 
    d) dall'articolo 957, comma 2, lettera a), le parole: «, e per  i
quali  non  si  applicano  i  limiti  di  altezza  previsti  per   il
reclutamento» sono soppresse; 
    e) all'articolo 958, comma 2, lettera a), le parole: «, e  per  i
quali  non  si  applicano  i  limiti  di  altezza  previsti  per   il
reclutamento» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  lettera  b),
          dell'art. 586  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 90 del 2010,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 586. (Imperfezioni e infermita' che sono causa di
          non idoneita' ai servizi di navigazione  aerea) -  1.  Sono
          causa di non idoneita' ai servizi di navigazione  aerea  le
          seguenti imperfezioni e infermita': 
                a) (Omissis); 
                b) costituzione e stato di nutrizione: 
                  (Omissis).». 
              - Si riporta il testo della rubrica della  sezione  III
          del Capo II, titolo II, libro quarto del citato decreto del
          Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Capo II - Requisiti fisici». 
              - Si riporta il testo dell'art. 957, comma  2,  lettera
          a), del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          90 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 957. (Reclutamento degli atleti) - 1. (Omissis). 
              2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1: 
                a) per  i  gruppi  sportivi  dell'Esercito  italiano,
          della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare,   i
          giovani che, anche senza aver effettuato il servizio  quali
          volontari in ferma prefissata di un anno, sono in  possesso
          dei requisiti previsti per l'arruolamento  quali  volontari
          in ferma prefissata quadriennale; 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 958, comma  2,  lettera
          a), del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          90 del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  958.  (Reclutamento  degli  istruttori)   -   1.
          (Omissis). 
              2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1: 
                a) per  i  gruppi  sportivi  dell'Esercito  italiano,
          della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare,   i
          giovani che, anche senza aver effettuato il servizio  quali
          volontari in ferma prefissata di un anno, sono in  possesso
          dei requisiti previsti per l'arruolamento  quali  volontari
          in ferma prefissata quadriennale; 
              (Omissis).».