Art. 4
Disposizioni di adeguamento del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, discendenti dalla legge 12 gennaio
2015, n. 2
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 586, comma 1, lettera b), la parola: «statura,»
e' soppressa;
b) al libro quarto, titolo II, capo II, la rubrica della sezione
III e' sostituita dalla seguente: «Requisiti fisici»;
c) l'articolo 587 e' sostituito dal seguente:
«Art. 587 (Parametri fisici). - 1. Per l'ammissione ai concorsi per
il reclutamento del personale delle Forze armate i concorrenti devono
rientrare nei valori limite di ciascuno dei seguenti parametri
fisici:
a) composizione corporea: percentuale di massa grassa
nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per
cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso
femminile;
b) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di
sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso
femminile;
c) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le
candidate di sesso femminile.
2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o
individuali, e' considerata ammissibile una percentuale di
adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a
un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite indicati al
comma 1.»;
d) dall'articolo 957, comma 2, lettera a), le parole: «, e per i
quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il
reclutamento» sono soppresse;
e) all'articolo 958, comma 2, lettera a), le parole: «, e per i
quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il
reclutamento» sono soppresse.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo del comma 1, lettera b),
dell'art. 586 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 586. (Imperfezioni e infermita' che sono causa di
non idoneita' ai servizi di navigazione aerea) - 1. Sono
causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea le
seguenti imperfezioni e infermita':
a) (Omissis);
b) costituzione e stato di nutrizione:
(Omissis).».
- Si riporta il testo della rubrica della sezione III
del Capo II, titolo II, libro quarto del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Capo II - Requisiti fisici».
- Si riporta il testo dell'art. 957, comma 2, lettera
a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 957. (Reclutamento degli atleti) - 1. (Omissis).
2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1:
a) per i gruppi sportivi dell'Esercito italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i
giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali
volontari in ferma prefissata di un anno, sono in possesso
dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari
in ferma prefissata quadriennale;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 958, comma 2, lettera
a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 958. (Reclutamento degli istruttori) - 1.
(Omissis).
2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1:
a) per i gruppi sportivi dell'Esercito italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i
giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali
volontari in ferma prefissata di un anno, sono in possesso
dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari
in ferma prefissata quadriennale;
(Omissis).».