Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. Le amministrazioni interessate verificano l'adeguatezza dei
valori parametrali individuati nel presente regolamento in relazione
allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, al fine di promuovere e
attivare gli eventuali correttivi.
2. Con apposite direttive tecniche, soggette a eventuale
aggiornamento anche in relazione allo sviluppo delle conoscenze
tecnico-scientifiche, approvate dai competenti organi delle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia a
ordinamento militare e civile, nonche' del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, sentito il Ministero della salute, previe intese tra gli
stessi, sono definite in modo omogeneo le modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al presente
regolamento.
3. Le disposizioni recate dal presente regolamento si applicano ai
concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per
l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento
militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco i cui bandi sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data
successiva alla sua entrata in vigore.