Art. 6 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento: a) sono abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni; b) all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, le parole: «, escluso quello di cui al comma 1, lettera e)» sono soppresse; c) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, e il n. 9) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2004 sono soppressi; d) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, le parole: «statura determinata ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874» sono soppresse. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, non e' piu' applicabile, altresi', nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316 (Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall'attivita' agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2003, n. 71, come modificato dal presente decreto: «Art. 2. (Reclutamento). - 1. (Omissis). 2. Gli aspiranti al reclutamento devono svolgere attivita' agonistica nelle discipline praticate dai gruppi sportivi «Fiamme Gialle» ed essere in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. (Omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287 (Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2004, n. 282, come modificati dal presente decreto: «Art. 2. (Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e vice direttore) - 1. Ai concorsi per il reclutamento del maestro direttore e vice direttore possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea; b) avere un'eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per i concorrenti che siano componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di eta'; c) essere riconosciuti in possesso della idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente; d) essere in possesso dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza; g) non essere imputati, condannati, ovvero aver richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione; h) (abrogata). 2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesto, per la partecipazione al concorso per la nomina a: a) maestro direttore, il possesso del diploma in composizione e strumentazione per Banda conseguiti in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto; b) maestro vice direttore, il possesso del diploma in strumentazione per Banda conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto. 3. I candidati gia' in servizio nella Guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. Art. 3. (Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad esecutore ed archivista) - Ai concorsi per la nomina ad esecutori ed archivista, possono partecipare: a) i militari in servizio nel Corpo della guardia di finanza, di eta' non superiore a 45 anni, che: 1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea; 2) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento; 3) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa; 4) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', da corsi allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi vicebrigadieri della Guardia di finanza; b) i cittadini italiani che: 1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea; 2) abbiano eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Tale limite e' elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attivita' di servizio; 3) siano riconosciuti in possesso della idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo; 4) godano dei diritti politici; 5) non siano stati espulsi dalle Forze armate, dalle Forze di polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 6) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', da corsi di formazione della Guardia di finanza; 7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza; 8) non siano imputati, condannati ovvero non abbiano richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 9) (abrogato). 2. Oltre ai requisiti di cui al precedente comma, e' richiesto, per la partecipazione al concorso per la nomina ad: a) esecutore, il possesso del diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto; b) archivista, il compimento inferiore di composizione conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto. 3. I candidati gia' in servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132 (Regolamento sui requisiti psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1991, n. 94, come modificato dal presente decreto: «Art. 1. (Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi) - 1. I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato sono i seguenti: a). (Omissis).; b) il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e l'efficienza e l'agilita' indispensabili per l'espletamento del servizio; c) - f). (Omissis).».