Art. 6
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) sono abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive
modificazioni;
b) all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, le parole: «, escluso quello di
cui al comma 1, lettera e)» sono soppresse;
c) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, e il n. 9) della
lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 287 del 2004 sono soppressi;
d) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, le parole:
«statura determinata ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 dicembre
1986, n. 874» sono soppresse.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, non e' piu'
applicabile, altresi', nessuna disposizione di natura regolamentare o
amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di
reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai
ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e
civile e del Corpo dei vigili del fuoco.
Note all'art. 6:
- Per i riferimenti al citato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411,
modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002,
n. 316 (Regolamento concernente la disciplina per il
reclutamento e la dismissione dall'attivita' agonistica dei
militari atleti della Guardia di finanza), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2003, n. 71, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2. (Reclutamento). - 1. (Omissis).
2. Gli aspiranti al reclutamento devono svolgere
attivita' agonistica nelle discipline praticate dai gruppi
sportivi «Fiamme Gialle» ed essere in possesso dei
requisiti previsti dall' articolo 6 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287
(Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad
altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo
della Guardia di finanza), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° dicembre 2004, n. 282, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 2. (Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la
nomina a maestro direttore e vice direttore) - 1. Ai
concorsi per il reclutamento del maestro direttore e vice
direttore possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai
corsi di laurea;
b) avere un'eta' non inferiore ad anni 18 e non
superiore ad anni 40. Per i concorrenti che siano
componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si
prescinde dal predetto limite di eta';
c) essere riconosciuti in possesso della idoneita'
psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente;
d) essere in possesso dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito
viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di
finanza;
g) non essere imputati, condannati, ovvero aver
richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale per delitti non colposi,
ne' essere o essere stati sottoposti a misure di
prevenzione;
h) (abrogata).
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesto,
per la partecipazione al concorso per la nomina a:
a) maestro direttore, il possesso del diploma in
composizione e strumentazione per Banda conseguiti in un
conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente
riconosciuto;
b) maestro vice direttore, il possesso del diploma in
strumentazione per Banda conseguito in un conservatorio di
Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto.
3. I candidati gia' in servizio nella Guardia di
finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli
appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati
e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale.
Art. 3. (Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la
nomina ad esecutore ed archivista) - Ai concorsi per la
nomina ad esecutori ed archivista, possono partecipare:
a) i militari in servizio nel Corpo della guardia di
finanza, di eta' non superiore a 45 anni, che:
1) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai
corsi di laurea;
2) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio,
non idonei all'avanzamento;
3) non risultino imputati in un procedimento penale
per delitto non colposo ovvero sottoposti a procedimento
disciplinare per l'irrogazione di una sanzione piu' grave
della consegna ovvero sospesi dal servizio o in
aspettativa;
4) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', da
corsi allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi
vicebrigadieri della Guardia di finanza;
b) i cittadini italiani che:
1) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai
corsi di laurea;
2) abbiano eta' non inferiore ad anni 18 e non
superiore ad anni 40. Tale limite e' elevato di cinque anni
per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attivita' di
servizio;
3) siano riconosciuti in possesso della idoneita'
psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
maresciallo;
4) godano dei diritti politici;
5) non siano stati espulsi dalle Forze armate,
dalle Forze di polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
6) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', da
corsi di formazione della Guardia di finanza;
7) siano in possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito
viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di
finanza;
8) non siano imputati, condannati ovvero non
abbiano richiesto l'applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per
delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a
misure di prevenzione;
9) (abrogato).
2. Oltre ai requisiti di cui al precedente comma, e'
richiesto, per la partecipazione al concorso per la nomina
ad:
a) esecutore, il possesso del diploma nello strumento
per il quale si concorre o per strumento affine, come da
tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 79, conseguito in un conservatorio di Stato o
altro analogo istituto legalmente riconosciuto;
b) archivista, il compimento inferiore di
composizione conseguito in un conservatorio di Stato o
altro analogo istituto legalmente riconosciuto.
3. I candidati gia' in servizio nel Corpo della guardia
di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli
appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e
finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
1991, n. 132 (Regolamento sui requisiti psico-attitudinali
di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli
del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di
polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli
del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta
funzioni di polizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 aprile 1991, n. 94, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1. (Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai
concorsi) - 1. I requisiti psico-fisici di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad
allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello
Stato sono i seguenti:
a). (Omissis).;
b) il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza
delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo
adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a
configurare la robusta costituzione e l'efficienza e
l'agilita' indispensabili per l'espletamento del servizio;
c) - f). (Omissis).».