Art. 6 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento: 
    a) sono abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22  luglio  1987,  n.  411,  e  successive
modificazioni; 
    b) all'articolo 2, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, le parole: «, escluso quello  di
cui al comma 1, lettera e)» sono soppresse; 
    c) la lettera h) del comma 1  dell'articolo  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, e il n. 9) della
lettera b) del  comma  1  dell'articolo  3  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 287 del 2004 sono soppressi; 
    d)  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 27 febbraio  1991,  n.  132,  le  parole:
«statura determinata ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 dicembre
1986, n. 874» sono soppresse. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,  fermo
restando quanto previsto  dall'articolo  5,  comma  3,  non  e'  piu'
applicabile, altresi', nessuna disposizione di natura regolamentare o
amministrativa,  che  preveda  limiti  di  altezza  in   materia   di
reclutamenti del personale delle Forze  armate  e  per  l'accesso  ai
ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento  militare  e
civile e del Corpo dei vigili del fuoco. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  22  luglio  1987,  n.   411,
          modificato dal presente decreto, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 18  dicembre  2002,
          n.  316  (Regolamento  concernente  la  disciplina  per  il
          reclutamento e la dismissione dall'attivita' agonistica dei
          militari atleti della Guardia di finanza), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2003, n.  71,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 2. (Reclutamento). - 1. (Omissis). 
              2.  Gli  aspiranti  al  reclutamento  devono   svolgere
          attivita' agonistica nelle discipline praticate dai  gruppi
          sportivi  «Fiamme  Gialle»  ed  essere  in   possesso   dei
          requisiti previsti dall' articolo 6 del decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 199. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 12  ottobre  2004,  n.  287
          (Disposizioni per il reclutamento ed  il  trasferimento  ad
          altri ruoli del personale della Banda  musicale  del  Corpo
          della  Guardia  di  finanza),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 1° dicembre 2004, n.  282,  come  modificati  dal
          presente decreto: 
              «Art. 2. (Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la
          nomina a maestro  direttore  e  vice  direttore)  -  1.  Ai
          concorsi per il reclutamento del maestro direttore  e  vice
          direttore  possono  partecipare  i  cittadini  italiani  in
          possesso dei seguenti requisiti: 
                a)  aver  conseguito   un   diploma   di   istruzione
          secondaria di secondo grado che  consenta  l'iscrizione  ai
          corsi di laurea; 
                b) avere un'eta' non  inferiore  ad  anni  18  e  non
          superiore  ad  anni  40.  Per  i  concorrenti   che   siano
          componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si
          prescinde dal predetto limite di eta'; 
                c) essere riconosciuti in  possesso  della  idoneita'
          psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
          ufficiale in servizio permanente; 
                d) essere in possesso dei diritti civili e politici; 
                e)  non  essere  stati   destituiti,   dispensati   o
          dichiarati  decaduti  dall'impiego  presso   una   pubblica
          amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
          da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; 
                f) essere in possesso  delle  qualita'  morali  e  di
          condotta  stabilite  per  l'ammissione  ai  concorsi  della
          magistratura ordinaria. L'accertamento  di  tale  requisito
          viene effettuato  d'ufficio  dal  Corpo  della  guardia  di
          finanza; 
                g)  non  essere  imputati,  condannati,  ovvero  aver
          richiesto l'applicazione della pena ai sensi  dell'articolo
          444 del codice di procedura penale per delitti non colposi,
          ne'  essere  o  essere  stati  sottoposti   a   misure   di
          prevenzione; 
                h) (abrogata). 
              2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, e'  richiesto,
          per la partecipazione al concorso per la nomina a: 
                a) maestro direttore,  il  possesso  del  diploma  in
          composizione e strumentazione per Banda  conseguiti  in  un
          conservatorio di Stato o altro analogo istituto  legalmente
          riconosciuto; 
                b) maestro vice direttore, il possesso del diploma in
          strumentazione per Banda conseguito in un conservatorio  di
          Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto. 
              3. I  candidati  gia'  in  servizio  nella  Guardia  di
          finanza  non  sono  sottoposti  alla  visita  medica.   Gli
          appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati
          e  finanzieri  sostengono   l'accertamento   dell'idoneita'
          attitudinale. 
              Art. 3. (Requisiti per l'ammissione ai concorsi per  la
          nomina ad esecutore ed archivista) -  Ai  concorsi  per  la
          nomina ad esecutori ed archivista, possono partecipare: 
                a) i militari in servizio nel Corpo della guardia  di
          finanza, di eta' non superiore a 45 anni, che: 
                  1) siano in  possesso  del  diploma  di  istruzione
          secondaria di secondo grado che  consenta  l'iscrizione  ai
          corsi di laurea; 
                  2) non siano stati giudicati, nell'ultimo  biennio,
          non idonei all'avanzamento; 
                  3) non risultino imputati in un procedimento penale
          per delitto non colposo ovvero  sottoposti  a  procedimento
          disciplinare per l'irrogazione di una sanzione  piu'  grave
          della  consegna  ovvero   sospesi   dal   servizio   o   in
          aspettativa; 
                  4) non siano gia' stati rinviati,  d'autorita',  da
          corsi allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi
          vicebrigadieri della Guardia di finanza; 
                b) i cittadini italiani che: 
                  1) siano in  possesso  del  diploma  di  istruzione
          secondaria di secondo grado che  consenta  l'iscrizione  ai
          corsi di laurea; 
                  2) abbiano eta' non inferiore  ad  anni  18  e  non
          superiore ad anni 40. Tale limite e' elevato di cinque anni
          per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia e
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  in  attivita'  di
          servizio; 
                  3) siano riconosciuti in possesso  della  idoneita'
          psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
          maresciallo; 
                  4) godano dei diritti politici; 
                  5) non siano  stati  espulsi  dalle  Forze  armate,
          dalle Forze di polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco; 
                  6) non siano gia' stati rinviati,  d'autorita',  da
          corsi di formazione della Guardia di finanza; 
                  7) siano in possesso delle  qualita'  morali  e  di
          condotta  stabilite  per  l'ammissione  ai  concorsi  della
          magistratura ordinaria. L'accertamento  di  tale  requisito
          viene effettuato  d'ufficio  dal  Corpo  della  guardia  di
          finanza; 
                  8)  non  siano  imputati,  condannati  ovvero   non
          abbiano  richiesto  l'applicazione  della  pena  ai   sensi
          dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale  per
          delitti non colposi, ne' siano o siano stati  sottoposti  a
          misure di prevenzione; 
                  9) (abrogato). 
              2. Oltre ai requisiti di cui al  precedente  comma,  e'
          richiesto, per la partecipazione al concorso per la  nomina
          ad: 
                a) esecutore, il possesso del diploma nello strumento
          per il quale si concorre o per strumento  affine,  come  da
          tabella «H» allegata al  decreto  legislativo  27  febbraio
          1991, n. 79, conseguito in  un  conservatorio  di  Stato  o
          altro analogo istituto legalmente riconosciuto; 
                b)   archivista,   il   compimento    inferiore    di
          composizione conseguito in  un  conservatorio  di  Stato  o
          altro analogo istituto legalmente riconosciuto. 
              3. I candidati gia' in servizio nel Corpo della guardia
          di finanza non sono  sottoposti  alla  visita  medica.  Gli
          appartenenti  ai  ruoli  sovrintendenti   e   appuntati   e
          finanzieri   sostengono    l'accertamento    dell'idoneita'
          attitudinale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
          b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
          1991, n. 132 (Regolamento sui requisiti  psico-attitudinali
          di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai  ruoli
          del Corpo forestale dello Stato che espletano  funzioni  di
          polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli
          del personale del Corpo forestale dello Stato  che  espleta
          funzioni di polizia), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          22  aprile  1991,  n.  94,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 1. (Requisiti psico-fisici  per  l'ammissione  ai
          concorsi) - 1.  I  requisiti  psico-fisici  di  cui  devono
          essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad
          allievo guardia e ad ufficiale del  Corpo  forestale  dello
          Stato sono i seguenti: 
                a). (Omissis).; 
                b) il rapporto altezza-peso, il tono  e  l'efficienza
          delle  masse  muscolari,  la  distribuzione  del  pannicolo
          adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a
          configurare  la  robusta  costituzione  e  l'efficienza   e
          l'agilita' indispensabili per l'espletamento del servizio; 
              c) - f). (Omissis).».