Art. 10 
 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8  aprile  2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2016". 
  2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: "31 dicembre 2015", sono sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2016". 
  3. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
come modificato dall'articolo  10,  comma  6,  del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, le parole: "negli anni 2013, 2014 e 2015"  sono
sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016". 
  4. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17  settembre
2007, n. 164, le parole: "Fino al 31 dicembre 2015"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016". 
  5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: "Sino al 31  dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Sino al 31 dicembre 2016". 
  6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole: "e 2015" sono sostituite dalle seguenti: ", 2015 e 2016". 
  7. All'articolo 3, comma 3, del decreto  legislativo  28  settembre
2012, n. 178, dopo le parole: "di previsione 2013, 2014 e 2015," sono
aggiunte le seguenti: "e per l'anno  2016  con  riferimento  all'Ente
strumentale alla Croce Rossa Italiana,". 
  8. All'articolo 8, comma 30, terzo  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2014" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2016".