Art. 10
Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2016".
2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: "31 dicembre 2015", sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2016".
3. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
come modificato dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11, le parole: "negli anni 2013, 2014 e 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016".
4. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre
2007, n. 164, le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite
dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016".
5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: "Sino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "Sino al 31 dicembre 2016".
6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole: "e 2015" sono sostituite dalle seguenti: ", 2015 e 2016".
7. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
2012, n. 178, dopo le parole: "di previsione 2013, 2014 e 2015," sono
aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente
strumentale alla Croce Rossa Italiana,".
8. All'articolo 8, comma 30, terzo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2016".