Art. 12
Credito d'imposta per promuovere la tracciabilita' delle vendite dei
giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita
della stampa quotidiana e periodica
1. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della
rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica,
previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n.
103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il
credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale e'
obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle vendite e delle rese,
e' prorogato al 31 dicembre 2016. Il credito d'imposta previsto al
medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli
operatori della rete, distributori ed edicolanti, e' conseguentemente
riconosciuto per l'anno 2016, a valere sulle risorse stanziate per
tale finalita' dal medesimo comma 1, come integrate dall'articolo 1,
comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e'
ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2016.