Art. 2 
 
 
      Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa 
 
  1. All'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114, le parole: "dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti:
"dal 1° luglio 2016". 
  2. All'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2  luglio
2010, n. 104, dopo il comma 1 e' aggiunto  il  seguente:  "1-bis.  In
attuazione  del  criterio  di  graduale  introduzione  del   processo
telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  decreto
di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla
sperimentazione  delle  nuove   disposizioni   presso   i   Tribunali
amministrativi regionali ed il Consiglio di  Stato.  L'individuazione
delle concrete modalita' attuative della sperimentazione e' demandata
agli Organi della Giustizia Amministrativa  nel  rispetto  di  quanto
previsto nel predetto decreto.".