Art. 2
Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa
1. All'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, le parole: "dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti:
"dal 1° luglio 2016".
2. All'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. In
attuazione del criterio di graduale introduzione del processo
telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla
sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali
amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione
delle concrete modalita' attuative della sperimentazione e' demandata
agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto
previsto nel predetto decreto.".