Art. 3
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello
sviluppo economico
1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2016".
2. All'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3,
convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, dopo
il comma 3-bis e' inserito il seguente: "3-ter. Per esigenze di
sicurezza nelle isole maggiori, il servizio di cui al comma 1 e'
prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre
2017. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
provvede:
a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio,
per quantita' massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e
con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio
stesso pari a 170.000 €/MW.";
b) ad adeguare, in tutto il territorio nazionale, per le medesime
utenze connesse in alta e altissima tensione, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, la struttura delle componenti tariffarie relative agli
oneri generali di sistema elettrico in modo da rispecchiare la
struttura degressiva della tariffa di rete per i servizi di
trasmissione, distribuzione e misura, in vigore dal 2014, nonche'
applicando esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegno
delle energie rinnovabili la rideterminazione degli oneri di sistema
elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012.".