Art. 4
Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri
dell'interno e della difesa
1. E' prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo
2005, n. 26.
2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione
incendi previste dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, e' completato entro sei mesi dalla data di
adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre
il 31 dicembre 2016.
3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2014,
n. 35, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2016".
4. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre
2016.
5. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, le parole: " 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2016".
6. All'articolo 1, comma 3, della legge 1º ottobre 2012, n. 177, le
parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".