Art. 6
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della
salute
1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio
2015, n. 71, le parole: "sono rinnovati entro 8 mesi", sono
sostituite dalle seguenti: "sono rinnovati entro 18 mesi".
2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole: "Entro il 1°gennaio 2016", sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 1°gennaio 2017".
3. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il
comma 16, e' sostituito dal seguente:
"16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza
ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15,
nonche' le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza
protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, costituiscono riferimento fino alla data del 30
settembre 2016, per la valutazione della congruita' delle risorse a
carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di
coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime delle
strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15,
valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino alla
data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruita' delle
risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di
coordinamento della finanza pubblica".
4. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, quinto periodo, dopo le parole: "Per l'anno 2014", sono inserite
le seguenti: "e per l'anno 2015".