Art. 7 
 
 
     Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti 
 
  1. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,
n. 11, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle  seguenti:
"31 luglio 2016". 
  2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9-bis,  primo  e  secondo  periodo,  le  parole:  "31
dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016"; 
    b) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2015" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 luglio 2016". 
  3. All'articolo 189, comma 5, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, le parole: "31 dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 luglio 2016". 
  4. Il termine di cui all'articolo 357, comma 27,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,  come  modificato
dall'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.  11,
e' prorogato al 31 luglio 2016. 
  5. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73,  le
parole: "31  dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2016". 
  6. All'articolo 15, comma 3-quinquies del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, le  parole:  "30  giugno  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 luglio 2016". 
  7. All'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, le parole: "dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle  seguenti:
" dal 1° gennaio 2017". 
  8. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole: "31  dicembre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "31  dicembre  2016".   Restano   fermi   i   termini   di
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente. 
  9. All'articolo 15, comma 1,  del  decreto  legislativo  15  luglio
2015, n. 112, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle  more
della stipula  dei  nuovi  contratti  di  programma  per  il  periodo
2016-2020  e  sino  all'efficacia  degli  stessi,  il  contratto   di
programma parte servizi  2012-2014,  stipulato  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana  S.p.A.,
e' prorogato, ai medesimi patti e condizioni gia'  previste,  per  il
periodo necessario alla stipula del nuovo contratto  e  comunque  non
oltre  il  31  dicembre  2016  con  l'aggiornamento  delle   relative
Tabelle.". 
  10. All'articolo 1, comma 165, sesto periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107, le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:  "il  30
aprile 2016". 
  11. Per gli interventi di edilizia scolastica di  cui  all'articolo
10 del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2013,  n.  128,  il  termine
previsto  ai  sensi  del  predetto  articolo   per   l'aggiudicazione
provvisoria dei lavori e' prorogato al 29 febbraio 2016.