Art. 7
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,
n. 11, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti:
"31 luglio 2016".
2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31
dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016";
b) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite
dalle seguenti: "31 luglio 2016".
3. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "31 luglio 2016".
4. Il termine di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato
dall'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 11,
e' prorogato al 31 luglio 2016.
5. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le
parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2016".
6. All'articolo 15, comma 3-quinquies del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "31 luglio 2016".
7. All'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, le parole: "dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti:
" dal 1° gennaio 2017".
8. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2016". Restano fermi i termini di
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
9. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio
2015, n. 112, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more
della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo
2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi, il contratto di
programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.,
e' prorogato, ai medesimi patti e condizioni gia' previste, per il
periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non
oltre il 31 dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative
Tabelle.".
10. All'articolo 1, comma 165, sesto periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107, le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30
aprile 2016".
11. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo
10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il termine
previsto ai sensi del predetto articolo per l'aggiudicazione
provvisoria dei lavori e' prorogato al 29 febbraio 2016.