Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per : 
    a)  "sistema  di  riqualificazione  elettrica":  un  sistema  che
consente di trasformare un  veicolo  con  motore  endotermico  in  un
veicolo con esclusiva trazione elettrica e che sia costituito  almeno
da: 
      1.   un   motopropulsore   (macchina   elettrica   e   relativo
convertitore  di  potenza),  montato  a   monte   degli   organi   di
trasmissione; 
      2. un  pacco  batterie  (comprensivo  di  sistema  di  gestione
elettrica e termica degli accumulatori e di sistema di sezionamento e
protezione) inteso a fornire in modo esclusivo l'energia e la potenza
di trazione; 
      3. un'interfaccia  con  la  rete  per  la  ricarica  del  pacco
batterie; 
      4.  eventuali  altri   sottosistemi   necessari   al   corretto
funzionamento del veicolo trasformato; 
    b) "pacco batterie": un  gruppo  di  accumulatori  elettrochimici
collegati tra loro o racchiusi, come un'unita' singola e a se stante,
in un involucro esterno, non destinato ad essere  lacerato  o  aperto
dall'utilizzatore; 
    c) "tipo  di  veicolo":  l'insieme  dei  veicoli  quali  definiti
dall'articolo 3, comma 17, della direttiva  2007/46/CE  e  successive
modificazioni; 
    d) "famiglia di veicoli": sottoinsieme di versioni  di  varianti,
quali definite dall'allegato II, parte B, della direttiva  2007/46/CE
e successive modificazioni, appartenenti allo stesso tipo di veicolo,
che  non  differiscano  per   caratteristiche   dimensionali   e   di
prestazioni funzionalmente connesse al  sistema  di  riqualificazione
elettrica; 
    e) "campo d'impiego": le  famiglie  di  veicoli  sulle  quali  il
"sistema  di  riqualificazione  elettrica"  puo'  essere  installato,
secondo i  criteri  tecnici  indicati  nell'allegato  C  al  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  3,  comma  17,  della
          direttiva 5 settembre 2007, n.  2007/46/CE  (Direttiva  del
          Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro
          per  l'omologazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei   loro
          rimorchi,  nonche'  dei  sistemi,  componenti  ed   entita'
          tecniche destinati a tali veicoli, "direttiva quadro"): 
              "Art. 3 (Definizioni). - (Omissis). 
              17) "tipo di veicolo", i  veicoli  di  una  determinata
          categoria identici almeno per quanto riguarda  gli  aspetti
          essenziali specificati nella parte B dell'allegato  II;  un
          tipo  di  veicolo  puo'  comprendere  diverse  varianti   e
          versioni anch'esse specificate nella parte B  dell'allegato
          II; 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo dell'allegato II, parte B,  della
          citata direttiva 5 settembre 2007, n. 2007/46/CE: 
              "Allegato  II   (Definizioni   generali,   criteri   di
          classificazione dei veicoli, tipi  di  veicoli  e  tipi  di
          carrozzeria) 
              (Omissis). 
              PARTE B "Criteri per i tipi, le varianti e le  versioni
          di veicoli" 
              1. Categoria M1 
              1.1. Tipo di veicolo 
              1.1.1. Un "tipo di veicolo" e'  costituito  da  veicoli
          che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire: 
              a) il nome del costruttore. 
              Se cambia la forma giuridica  della  societa',  non  e'
          necessario rilasciare una nuova omologazione; 
              b)  nel  caso  di  una   struttura   autoportante,   la
          progettazione e  l'assemblaggio  delle  parti  fondamentali
          della struttura della carrozzeria. 
              Lo stesso si applica mutatis mutandis ai veicoli la cui
          carrozzeria e' imbullonata o saldata ad un telaio separato; 
              c) nel caso di  veicoli  costruiti  in  piu'  fasi,  il
          costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente. 
              1.1.2. In deroga alle  prescrizioni  di  cui  al  punto
          1.1.1, lettera b), quando il costruttore usa  il  pavimento
          della  struttura   della   carrozzeria   e   gli   elementi
          costitutivi fondamentali che  formano  la  parte  anteriore
          della struttura della carrozzeria situata immediatamente di
          fronte all'alloggiamento del parabrezza  nella  costruzione
          di diversi tipi di carrozzerie (ad esempio  una  berlina  e
          una coupe'), tali veicoli possono considerarsi appartenenti
          allo stesso tipo. Spetta al costruttore  comprovare  quanto
          sopra. 
              1.1.3. Un tipo e' costituito almeno da una  variante  e
          da una versione. 
              1.2. Variante 
              1.2.1.  Una  "variante",  all'interno  di  un  tipo  di
          veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune  tutte  le
          caratteristiche costruttive a seguire: 
              a) il numero di porte laterali o il tipo di carrozzeria
          come  definito  nella  sezione  1,  parte  C,   quando   il
          costruttore applica il criterio di cui al punto 1.1.2; 
              b) il motopropulsore per quanto  riguarda  le  seguenti
          caratteristiche costruttive: 
              i) il  tipo  di  alimentazione  di  energia  (motore  a
          combustione interna, motore elettrico o altro); 
              ii)   il   principio   di   funzionamento   (accensione
          comandata, accensione spontanea o altro); 
              iii) il numero e la disposizione dei cilindri nel  caso
          di motore a combustione interna (L4, V6 o altro); 
              c) il numero di assi; 
              d) il numero e l'interconnessione degli assi motore; 
              e) il numero di assi sterzanti; 
              f)   la   fase   di    completamento    (ad    esempio:
          completo/incompleto). 
              1.3. Versione 
              1.3.1. Una "versione",  all'interno  di  una  variante,
          raggruppa  i  veicoli  che  hanno  in   comune   tutte   le
          caratteristiche a seguire: 
              a)  la  massa  massima  a  pieno  carico   tecnicamente
          ammissibile; 
              b) la cilindrata, nel  caso  di  motore  a  combustione
          interna; 
              c) la potenza massima del motore o la potenza  nominale
          continua massima (motore elettrico); 
              d)  il  tipo  di  carburante  (benzina,  gasolio,  GPL,
          bicarburante o altro); 
              e) il numero massimo di posti a sedere; 
              f) il livello sonoro in marcia; 
              g) il livello delle emissioni dei gas  di  scarico  (ad
          esempio Euro 5, Euro 6 o altro); 
              h) ciclo misto o  ponderato,  emissioni  di  CO2  ciclo
          misto; 
              i) il consumo di energia elettrica (ponderato, misto); 
              j) ciclo misto o ponderato, consumo di carburante ciclo
          misto; 
              k)  l'esistenza  di  una  tecnologia  innovativa,  come
          definita all'articolo 12, del regolamento (CE) n.  443/2009
          . 
              2. Categorie M2 e M3 
              2.1. Tipo di veicolo 
              2.1.1. Un "tipo di veicolo" e'  costituito  da  veicoli
          che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire: 
              a) il nome del costruttore. 
              Se cambia la forma giuridica  della  societa',  non  e'
          necessario rilasciare una nuova omologazione; 
              b) la categoria; 
              c)   i   seguenti   aspetti   di   costruzione   e   di
          progettazione: 
              i) la progettazione e  la  costruzione  degli  elementi
          costitutivi fondamentali del telaio; 
              ii)  nel  caso  di  una  struttura   autoportante,   la
          progettazione e la costruzione degli  elementi  costitutivi
          fondamentali della struttura della carrozzeria; 
              d) il numero di piani (uno o due); 
              e) il numero di unita' (rigido/snodato); 
              f) il numero di assi; 
              g) la modalita' di alimentazione di energia (a bordo  o
          esterna); 
              h) nel caso di  veicoli  costruiti  in  piu'  fasi,  il
          costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente. 
              2.1.2. Un tipo e' costituito almeno da una  variante  e
          da una versione. 
              2.2. Variante 
              2.2.1.  Una  "variante",  all'interno  di  un  tipo  di
          veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune  tutte  le
          caratteristiche costruttive a seguire: 
              a) il tipo di carrozzeria come definito  nella  sezione
          2, parte C; 
              b) la classe o la combinazione di classi  dei  veicoli,
          come  definita  al  punto  2.1.1,  dell'allegato  I,  della
          direttiva 2001/85/CE (solo nel caso di veicoli  completi  e
          completati); 
              c)   la   fase   di    completamento    (ad    esempio:
          completo/incompleto/completato); 
              d) il motopropulsore per quanto  riguarda  le  seguenti
          caratteristiche costruttive: 
              i) il  tipo  di  alimentazione  di  energia  (motore  a
          combustione interna, motore elettrico o altro); 
              ii)   il   principio   di   funzionamento   (accensione
          comandata, accensione spontanea o altro); 
              iii) il numero e la disposizione dei cilindri nel  caso
          di motore a combustione interna (L6, V8 o altro). 
              2.3. Versione 
              2.3.1. Una "versione",  all'interno  di  una  variante,
          raggruppa  i  veicoli  che  hanno  in   comune   tutte   le
          caratteristiche a seguire: 
              a)  la  massa  massima  a  pieno  carico   tecnicamente
          ammissibile; 
              b) la capacita' o  meno  del  veicolo  di  trainare  un
          rimorchio; 
              c) la cilindrata, nel  caso  di  motore  a  combustione
          interna; 
              d) la potenza massima del motore o la potenza  nominale
          continua massima (motore elettrico); 
              e)  il  tipo  di  carburante  (benzina,  gasolio,  GPL,
          bicarburante o altro); 
              f) il livello sonoro in marcia; 
              g) il livello delle emissioni dei gas  di  scarico  (ad
          esempio Euro IV, Euro V o altro). 
              3. Categoria N1 
              3.1. Tipo di veicolo 
              3.1.1. Un "tipo di veicolo" e'  costituito  da  veicoli
          che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire: 
              a) il nome del costruttore. 
              Se cambia la forma giuridica  della  societa',  non  e'
          necessario rilasciare una nuova omologazione; 
              b)  nel  caso  di  una   struttura   autoportante,   la
          progettazione e  l'assemblaggio  delle  parti  fondamentali
          della struttura della carrozzeria; 
              c) nel caso  di  una  struttura  non  autoportante,  la
          progettazione e la costruzione degli  elementi  costitutivi
          fondamentali del telaio; 
              d) nel caso di  veicoli  costruiti  in  piu'  fasi,  il
          costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente. 
              3.1.2. In deroga alle  prescrizioni  di  cui  al  punto
          3.1.1, lettera b), quando il costruttore usa  il  pavimento
          della  struttura   della   carrozzeria   e   gli   elementi
          costitutivi fondamentali che  formano  la  parte  anteriore
          della struttura della carrozzeria situata immediatamente di
          fronte all'alloggiamento del parabrezza  nella  costruzione
          di diversi tipi di carrozzerie (ad esempio un furgone e  un
          cabinato, interassi diversi e altezze del  tetto  diverse),
          tali veicoli possono considerarsi appartenenti allo  stesso
          tipo. Spetta al costruttore comprovare quanto sopra. 
              3.1.3. Un tipo e' costituito almeno da una  variante  e
          da una versione. 
              3.2. Variante 
              3.2.1.  Una  "variante",  all'interno  di  un  tipo  di
          veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune  tutte  le
          caratteristiche costruttive a seguire: 
              a) il numero di porte laterali o il tipo di carrozzeria
          come definito nella sezione  3,  parte  C  (per  i  veicoli
          completi e completati), quando il  costruttore  applica  il
          criterio di cui al punto 3.1.2; 
              b)   la   fase   di    completamento    (ad    esempio:
          completo/incompleto/completato); 
              c) il motopropulsore per quanto  riguarda  le  seguenti
          caratteristiche costruttive: 
              i) il  tipo  di  alimentazione  di  energia  (motore  a
          combustione interna, motore elettrico o altro); 
              ii)   il   principio   di   funzionamento   (accensione
          comandata, accensione spontanea o altro); 
              iii) il numero e la disposizione dei cilindri nel  caso
          di motore a combustione interna (L6, V8 o altro); 
              d) il numero di assi; 
              e) il numero e l'interconnessione degli assi motore; 
              f) il numero di assi sterzanti. 
              3.3. Versione 
              3.3.1. Una "versione",  all'interno  di  una  variante,
          raggruppa  i  veicoli  che  hanno  in   comune   tutte   le
          caratteristiche a seguire: 
              a)  la  massa  massima  a  pieno  carico   tecnicamente
          ammissibile; 
              b) la cilindrata, nel  caso  di  motore  a  combustione
          interna; 
              c) la potenza massima del motore o la potenza  nominale
          continua massima (motore elettrico); 
              d)  il  tipo  di  carburante  (benzina,  gasolio,  GPL,
          bicarburante o altro); 
              e) il numero massimo di posti a sedere; 
              f) il livello sonoro in marcia; 
              g) il livello delle emissioni dei gas  di  scarico  (ad
          esempio Euro 5, Euro 6 o altro); 
              h) ciclo misto o  ponderato,  emissioni  di  CO2  ciclo
          misto; 
              i) il consumo di energia elettrica (ponderato, misto); 
              j) ciclo misto o ponderato, consumo di carburante ciclo
          misto. 
              4. Categorie N2 e N3 
              4.1. Tipo di veicolo 
              4.1.1. Un "tipo di veicolo" e'  costituito  da  veicoli
          che hanno in comune tutte le caratteristiche fondamentali a
          seguire: 
              a) il nome del costruttore. 
              Se cambia la forma giuridica  della  societa',  non  e'
          necessario rilasciare una nuova omologazione; 
              b) la categoria; 
              c) la progettazione e la costruzione del telaio  comuni
          ad un'unica linea di prodotto; 
              d) il numero di assi; 
              e) nel caso di  veicoli  costruiti  in  piu'  fasi,  il
          costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente. 
              4.1.2. Un tipo e' costituito almeno da una  variante  e
          da una versione. 
              4.2. Variante 
              4.2.1.  Una  "variante",  all'interno  di  un  tipo  di
          veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune  tutte  le
          caratteristiche costruttive a seguire: 
              a) la concezione della struttura della carrozzeria o il
          tipo di carrozzeria di  cui  alla  sezione  3,  parte  C  e
          all'appendice 2 (solo per i veicoli completi e completati); 
              b)   la   fase   di    completamento    (ad    esempio:
          completo/incompleto/completato); 
              c) il motopropulsore per quanto  riguarda  le  seguenti
          caratteristiche costruttive: 
              i) il  tipo  di  alimentazione  di  energia  (motore  a
          combustione interna, motore elettrico o altro); 
              ii)   il   principio   di   funzionamento   (accensione
          comandata, accensione spontanea o altro); 
              iii) il numero e la disposizione dei cilindri nel  caso
          di motore a combustione interna (L6, V8 o altro); 
              d) il numero e l'interconnessione degli assi motore; 
              e) il numero di assi sterzanti. 
              4.3. Versione 
              4.3.1. Una "versione",  all'interno  di  una  variante,
          raggruppa  i  veicoli  che  hanno  in   comune   tutte   le
          caratteristiche a seguire: 
              a)  la  massa  massima  a  pieno  carico   tecnicamente
          ammissibile; 
              b) la capacita' o meno di trainare un  rimorchio,  come
          segue: 
              i) un rimorchio non frenato; 
              ii) un rimorchio con un sistema di frenatura a inerzia,
          come definito al punto 2.12 del regolamento UNECE n. 13; 
              iii) un rimorchio con un sistema di frenatura  continuo
          o semicontinuo, come definiti  ai  punti  2.9  e  2.10  del
          regolamento UNECE n. 13; 
              iv) un rimorchio della categoria O4  che  comporta  una
          massa  massima  ammissibile  del  veicolo   combinato   non
          superiore alle 44 tonnellate; 
              v) un rimorchio della categoria  O4  che  comporta  una
          massa massima ammissibile del veicolo  combinato  superiore
          alle 44 tonnellate; 
              c) la cilindrata; 
              d) la potenza massima del motore; 
              e)  il  tipo  di  carburante  (benzina,  gasolio,  GPL,
          bicarburante o altro); 
              f) il livello sonoro in marcia; 
              g) il livello delle emissioni dei gas  di  scarico  (ad
          esempio Euro IV, Euro V o altro). 
              5. Categorie O1 e O2 
              5.1. Tipo di veicolo 
              5.1.1. Un "tipo di veicolo" e'  costituito  da  veicoli
          che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire: 
              a) il nome del costruttore. 
              Se cambia la forma giuridica  della  societa',  non  e'
          necessario rilasciare una nuova omologazione; 
              b) la categoria; 
              c) la concezione, come definita nella sezione 4,  parte
          C; 
              d)   i   seguenti   aspetti   di   costruzione   e   di
          progettazione: 
              i) la progettazione e  la  costruzione  degli  elementi
          costitutivi fondamentali del telaio; 
              ii)  nel  caso  di  una  struttura   autoportante,   la
          progettazione e la costruzione degli  elementi  costitutivi
          fondamentali della struttura della carrozzeria; 
              e) il numero di assi; 
              f) nel caso di  veicoli  costruiti  in  piu'  fasi,  il
          costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente. 
              5.1.2. Un tipo e' costituito almeno da una  variante  e
          da una versione. 
              5.2. Variante 
              5.2.1.  Una  "variante",  all'interno  di  un  tipo  di
          veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune  tutte  le
          caratteristiche costruttive a seguire: 
              a) il tipo di carrozzeria di cui all'appendice 2 (per i
          veicoli completi e completati); 
              b)   la   fase   di    completamento    (ad    esempio:
          completo/incompleto/completato); 
              c) il tipo di sistema di  frenatura  (per  esempio  non
          frenato/a inerzia/assistito). 
              5.3. Versione 
              5.3.1. Una "versione",  all'interno  di  una  variante,
          raggruppa  i  veicoli  che  hanno  in   comune   tutte   le
          caratteristiche a seguire: 
              a)  la  massa  massima  a  pieno  carico   tecnicamente
          ammissibile; 
              b) la concezione  delle  sospensioni  (pneumatiche,  di
          acciaio o di gomma, barra di torsione o altro); 
              c) la concezione del timone  (triangolare,  tubolare  o
          altro). 
              6. Categorie O3 e O4 
              6.1. Tipo di veicolo 
              6.1.1. Un "tipo di veicolo" e'  costituito  da  veicoli
          che hanno in comune tutte le caratteristiche a seguire: 
              a) nome del costruttore. 
              Se cambia la forma giuridica  della  societa',  non  e'
          necessario rilasciare una nuova omologazione; 
              b) la categoria; 
              c)  la  concezione  del  rimorchio  relativamente  alle
          definizioni di cui alla sezione 4, parte C; 
              d)   i   seguenti   aspetti   di   costruzione   e   di
          progettazione: 
              i) la progettazione e  la  costruzione  degli  elementi
          costitutivi fondamentali del telaio; 
              ii)  nel   caso   di   rimorchi   con   una   struttura
          autoportante,  la  progettazione  e  la  costruzione  degli
          elementi costitutivi  fondamentali  della  struttura  della
          carrozzeria; 
              e) il numero di assi; 
              f) nel caso di  veicoli  costruiti  in  piu'  fasi,  il
          costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente. 
              6.1.2. Un tipo e' costituito almeno da una  variante  e
          da una versione. 
              6.2. Varianti 
              6.2.1.  Una  "variante",  all'interno  di  un  tipo  di
          veicolo, raggruppa i veicoli che hanno in comune  tutte  le
          caratteristiche costruttive e di progettazione a seguire: 
              a) il tipo di carrozzeria di cui all'appendice 2 (per i
          veicoli completi e completati); 
              b)   la   fase   di    completamento    (ad    esempio:
          completo/incompleto/completato); 
              c)  la  concezione  delle  sospensioni   (di   acciaio,
          pneumatiche o idrauliche); 
              d) le seguenti caratteristiche tecniche: 
              i) la capacita' o meno del telaio di estendersi; 
              ii) l'altezza del  piano  (normale,  caricatore  basso,
          caricatore semi-basso, ecc.). 
              6.3. Versioni 
              6.3.1. Una "versione",  all'interno  di  una  variante,
          raggruppa  i  veicoli  che  hanno  in   comune   tutte   le
          caratteristiche a seguire: 
              a)  la  massa  massima  a  pieno  carico   tecnicamente
          ammissibile; 
              b) le suddivisioni o le combinazioni di suddivisioni di
          cui ai punti 3.2 e 3.3, dell'allegato  I,  della  direttiva
          96/53/CE  in  cui  rientra  la  distanza   tra   due   assi
          consecutivi che costituiscono un gruppo; 
              c) la definizione degli assi relativamente a: 
              i) gli assi sollevabili (numero e posizione); 
              ii) gli assi scaricabili (numero e posizione); 
              iii) gli assi sterzanti (numero e posizione). 
              7. Prescrizioni comuni a tutte le categorie di veicoli 
              7.1. Se un veicolo  rientra  in  diverse  categorie  in
          virtu' della sua massa massima o  del  numero  di  posti  a
          sedere o di entrambi,  il  costruttore  puo'  scegliere  di
          usare i criteri dell'una o dell'altra categoria di  veicoli
          per la definizione delle varianti e delle versioni. 
              7.1.1. Esempi: 
              a) un veicolo "A" puo' essere omologato  come  N1  (3,5
          tonnellate) e N2 (4,2 tonnellate)  in  relazione  alla  sua
          massa massima. In tal caso,  i  parametri  riportati  nella
          categoria N1 si possono usare  anche  per  il  veicolo  che
          rientra nella categoria N2 (o viceversa); 
              b) un veicolo "B" puo' essere omologato come M1 e M2 in
          relazione al numero di posti  a  sedere  (7+1  o  10+1),  i
          parametri riportati nella categoria  M1  si  possono  usare
          anche per il veicolo che  rientra  nella  categoria  M2  (o
          viceversa). 
              7.2. Un veicolo della categoria N puo' essere omologato
          in riferimento alle prescrizioni delle categorie M1 o M2  ,
          secondo i casi, se e' destinato ad essere trasformato in un
          veicolo di una di tali categorie nella fase  successiva  di
          una procedura di omologazione in piu' fasi. 
              7.2.1. Questa  possibilita'  e'  prevista  solo  per  i
          veicoli incompleti. 
              Tali veicoli devono essere identificati  da  un  codice
          variante specifico attribuito dal costruttore  del  veicolo
          base. 
              7.3. Denominazioni dei tipi,  delle  varianti  e  delle
          versioni. 
              7.3.1.   Il   costruttore   attribuisce    un    codice
          alfanumerico, composto da lettere romane e/o numeri  arabi,
          a ciascun tipo, a ciascuna variante e a  ciascuna  versione
          del veicolo. 
              L'uso di parentesi e trattini e' consentito purche' non
          sostituiscano una lettera o un numero. 
              7.3.2.    Il    codice    completo    e'    denominato:
          Tipo-Variante-Versione o "TVV". 
              7.3.3.    Il    TVV    identifica     chiaramente     e
          inequivocabilmente    una     combinazione     unica     di
          caratteristiche tecniche in relazione ai  criteri  definiti
          nella parte B del presente allegato. 
              7.3.4. Lo  stesso  costruttore  puo'  usare  lo  stesso
          codice per definire un tipo di veicolo che rientra in due o
          piu' categorie. 
              7.3.5. Lo stesso costruttore non puo' usare  lo  stesso
          codice per definire un tipo di  veicolo  per  piu'  di  una
          omologazione all'interno della stessa categoria di veicoli. 
              7.4. Numero di caratteri che compongono il TVV 
              7.4.1. Il numero di caratteri non deve superare: 
              a) 15 per il codice relativo al tipo di veicolo; 
              b) 25 per il codice relativo a una variante; 
              c) 35 per il codice relativo a una versione. 
              7.4.2. Il codice alfanumerico "TVV" completo  non  deve
          contenere piu' di 75 caratteri. 
              7.4.3. Quando si usa il TVV completo, si deve  lasciare
          uno spazio tra il tipo, la variante e la versione. 
              Esempio                     di                     TVV:
          159AF[...spazio]0054[...spazio]977K(BE). 
              (Omissis).".