Art. 3 
 
 
                            Omologazione 
 
  1. La domanda di omologazione di  un  sistema  di  riqualificazione
elettrica e' presentata presso un Servizio  tecnico,  quale  definito
dall'articolo 3, comma 1, lettera ll) del decreto 28 aprile 2008  del
Ministro delle infrastrutture e trasporti, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  162  del  12  luglio   2008,   in   conformita'   alle
disposizioni, di cui all'articolo 4  del  decreto  del  Ministro  dei
trasporti e della navigazione 2 maggio 2001,  n.  277,  e  successive
modificazioni. La domanda e'  corredata  da  una  scheda  informativa
conforme al modello, di cui all'allegato A al presente decreto. 
  2. Ogni sistema di riqualificazione elettrica  e'  omologato  dalla
Direzione generale per  la  motorizzazione  -  Divisione  3,  con  le
eventuali estensioni di omologazione di cui all'articolo 7, comma  5,
lettera  c),  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione 2 maggio 2001, n. 277,  e  successive  modificazioni,  in
relazione ad una o piu' famiglie di  veicoli,  a  seguito  dell'esito
favorevole della verifica di idoneita' dello stesso, esperita in base
ai criteri e con le procedure riportate nell'allegato C  al  presente
decreto. 
  3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, a  ciascun  sistema
di riqualificazione elettrica e' assegnato un numero di omologazione,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3,  lettera  a),
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  2  maggio
2001, n. 277, e successive modificazioni. 
  4.  La  Direzione  generale  per  la  motorizzazione  rilascia   il
certificato  di  omologazione   del   sistema   di   riqualificazione
elettrica, recante le eventuali estensioni, in conformita' al modello
di cui all'allegato B al presente decreto. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art.  3,  comma  1,  lettera
          ll),  del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
          trasporti  28  aprile  2008,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 12 luglio 2008, n. 162, (per l'argomento v. nelle
          note alle premesse): 
              "Art. 3  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto e degli atti normativi elencati  nell'allegato  IV,
          salvo altrimenti in essi disposto, si intende per: 
              a) «atto normativo»: una  direttiva  particolare  o  un
          regolamento  CE  oppure  un   regolamento   UNECE   annesso
          all'accordo del 1958 riveduto; 
              b) «direttiva particolare o regolamento»: una direttiva
          o un regolamento CE elencato nell'allegato IV, parte I.  La
          definizione include anche  i  rispettivi  provvedimenti  di
          esecuzione; 
              c)  «omologazione»:   la   procedura   con   la   quale
          l'autorita'  di  omologazione  certifica  che  un  tipo  di
          veicolo, sistema, componente o entita' tecnica e'  conforme
          alle pertinenti disposizioni amministrative e  prescrizioni
          tecniche; 
              d) «omologazione  nazionale»:  l'omologazione  prevista
          dalla legislazione nazionale la cui validita'  e'  limitata
          al territorio nazionale; 
              e)  «omologazione  CE»:  la  procedura  con  la   quale
          l'autorita'  di  omologazione  certifica  che  un  tipo  di
          veicolo, sistema, componente o entita' tecnica e'  conforme
          alle  disposizioni  amministrative  ed  alle   prescrizioni
          tecniche pertinenti  del  presente  decreto  o  degli  atti
          normativi elencati negli allegati IV o XI; 
              f) «omologazione  individuale»:  la  procedura  con  la
          quale  l'autorita'  di  omologazione   certifica   che   un
          determinato  veicolo,  unico  o  meno,  e'  conforme   alle
          pertinenti  disposizioni  amministrative   e   prescrizioni
          tecniche; 
              g) «omologazione in piu' fasi»:  la  procedura  con  la
          quale una o piu'  autorita'  di  omologazione  degli  Stati
          membri della Comunita' europea certificano che,  a  seconda
          dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto
          o  completato  e'  conforme  alle  pertinenti  disposizioni
          amministrative  e  prescrizioni  tecniche  della  direttiva
          2007/46/CE, ovvero del presente decreto; 
              h) «omologazione a tappe»: la procedura di omologazione
          di un veicolo  consistente  nell'ottenere  gradualmente  la
          serie completa  delle  schede  di  omologazione  CE  per  i
          sistemi, i componenti e le  entita'  tecniche  relativi  al
          veicolo e che conduce, nella fase finale,  all'omologazione
          del veicolo completo; 
              i) «omologazione in un'unica tappa»:  la  procedura  di
          omologazione di un veicolo completo per mezzo  di  un'unica
          operazione; 
              l) «omologazione mista»: la procedura di omologazione a
          tappe per la quale sono effettuate una o piu'  omologazioni
          di sistemi durante la  fase  finale  dell'omologazione  del
          veicolo completo, senza che sia  necessario  rilasciare  le
          schede CE per tali sistemi; 
              m) «veicolo a motore»:  ogni  veicolo  azionato  da  un
          motore che si muova con mezzi propri, abbia almeno  quattro
          ruote, completo, completato o incompleto, con una velocita'
          massima di progetto superiore a 25 km/h; 
              n) «rimorchio»: ogni veicolo  su  ruote  non  semovente
          progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a
          motore; 
              o) «veicolo»: ogni veicolo a motore o il suo  rimorchio
          quali definiti ai punti m) ed n); 
              p) «veicolo a motore ibrido»: veicolo munito di  almeno
          due diversi convertitori d'energia e di due diversi sistemi
          di accumulazione, sul  veicolo,  dell'energia  per  la  sua
          propulsione; 
              q) «veicolo elettrico ibrido»: veicolo ibrido che,  per
          la  sua  propulsione  meccanica,  trae  energia  dalle  due
          seguenti fonti di accumulazione dell'energia  installate  a
          bordo: 
              1) un carburante di consumo; 
              2)  un  dispositivo   di   accumulazione   dell'energia
          elettrica quale, ad esempio, la batteria, il  condensatore,
          il volano/generatore, o altro; 
              r)   «macchina   mobile»:   ogni   veicolo    semovente
          specificamente progettato e fabbricato per eseguire  lavori
          e, per le sue caratteristiche costruttive,  non  idoneo  al
          trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate  su
          un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine
          mobili; 
              s) «tipo di veicolo»:  i  veicoli  di  una  determinata
          categoria identici almeno per quanto riguarda  gli  aspetti
          essenziali specificati nella parte B dell'allegato  II;  un
          tipo  di  veicolo  puo'  comprendere  diverse  varianti   e
          versioni anch'esse specificate nella parte B  dell'allegato
          II; 
              t) «veicolo base»: qualsiasi veicolo  utilizzato  nella
          fase iniziale di un procedimento di  omologazione  in  piu'
          fasi; 
              u)  «veicolo   incompleto»:   un   veicolo   che,   per
          conformarsi  alle  pertinenti  prescrizioni  tecniche   del
          presente decreto, deve essere completato in almeno una fase
          successiva; 
              v) «veicolo completato»: un  veicolo  che  risulta  dal
          procedimento di omologazione in piu' fasi e che e' conforme
          alle prescrizioni tecniche del presente decreto; 
              z) «veicolo completo»: un veicolo che non  deve  essere
          completato per essere conforme alle pertinenti prescrizioni
          tecniche del presente decreto; 
              aa) «veicolo di fine serie»: un veicolo  parte  di  una
          scorta, che non  puo'  essere  immatricolato  o  venduto  o
          immesso in circolazione a causa dell'entrata in  vigore  di
          nuovi requisiti tecnici per i quali non e' stato omologato; 
              bb) «sistema»: un insieme di dispositivi  combinati  in
          modo da eseguire una  o  piu'  funzioni  specifiche  in  un
          veicolo e soggetto alle prescrizioni degli atti normativi; 
              cc)  «componente»:   un   dispositivo   soggetto   alle
          prescrizioni di un atto normativo e destinato a  far  parte
          di   un   veicolo,   il   quale   puo'   essere   omologato
          indipendentemente dal veicolo qualora l'atto  normativo  lo
          preveda espressamente; 
              dd) «entita' tecnica»:  un  dispositivo  soggetto  alle
          prescrizioni di un atto normativo destinato a far parte  di
          un veicolo, il quale puo' essere omologato separatamente ma
          soltanto in  relazione  ad  uno  o  piu'  tipi  di  veicoli
          determinati   qualora   l'atto   normativo    lo    preveda
          espressamente; 
              ee)  «parti  o  apparecchiature  originali»   parti   o
          apparecchiature costruite conformemente alle  specifiche  e
          alle  norme  di  produzione  fornite  dal  costruttore  del
          veicolo per la produzione di parti  o  apparecchiature  per
          l'assemblaggio del veicolo in questione. Esse includono  le
          parti o le apparecchiature costruite nella stessa linea  di
          produzione di tali parti o le apparecchiature. Salvo  prova
          contraria, si presume  che  le  parti  costituiscono  parti
          originali se il costruttore delle stesse certifica che esse
          hanno qualita' equivalenti  ai  componenti  utilizzati  per
          l'assemblaggio  del  veicolo  in  questione  e  sono  state
          costruite conformemente alle specifiche  e  alle  norme  di
          produzione del costruttore del veicolo; 
              ff) «costruttore», la persona  o  l'ente  responsabile,
          verso l'autorita' di omologazione, di tutti gli aspetti del
          procedimento di  omologazione  e  della  conformita'  della
          produzione; non e' indispensabile che detta persona o  ente
          partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del
          veicolo, del sistema, del componente o dell'entita' tecnica
          soggetti all'omologazione; 
              gg)  «rappresentante  del  costruttore»,  una   persona
          fisica  o  giuridica  stabilita  nella  Comunita'  europea,
          debitamente designata dal  costruttore  per  rappresentarlo
          presso l'autorita' di omologazione e per agire in suo nome,
          ai fini del presente decreto; quando e'  fatto  riferimento
          al termine «costruttore», esso deve indicare il costruttore
          stesso o il suo rappresentante; 
              hh)  «autorita'  di  omologazione,  ovvero  l'autorita'
          responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione  di  un
          tipo di veicolo, sistema, componente o  entita'  tecnica  o
          dell'omologazione  individuale  di  un  veicolo   e   della
          procedura  di   autorizzazione;   essa   rilascia   e,   se
          necessario, revoca le schede di omologazione,  assicura  il
          collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri
          della  Comunita'  europea,  designa  i  servizi  tecnici  e
          assicura che il  costruttore  rispetti  i  propri  obblighi
          relativi alla conformita' della produzione»:  la  Direzione
          generale  per  la  motorizzazione  -  Dipartimento  per   i
          trasporti terrestri - Ministero dei trasporti; 
              ii) «autorita' competente di cui  all'art.  40,  ovvero
          l'autorita' di valutazione  delle  competenze  dei  servizi
          tecnici  per  le  attivita'  di  cui   all'art.   39»:   il
          Dipartimento per i  trasporti  terrestri  -  Ministero  dei
          trasporti; 
              ll) «servizio  tecnico,  ovvero  l'organismo  o  l'ente
          designato dall'autorita' di omologazione  come  laboratorio
          di prova per l'esecuzione di  prove  o  come  organismo  di
          valutazione  della  conformita'  per   l'esecuzione   della
          valutazione iniziale, o di altre  prove  o  ispezioni,  per
          conto dell'autorita' di omologazione»: i  seguenti  servizi
          tecnici  del  Dipartimento  dei   trasporti   terrestri   -
          Ministero dei trasporti: 
              1) Direzione generale per la motorizzazione - Roma; 
              2) Centro superiore  ricerche  e  prove  autoveicoli  e
          dispositivi (CSRPAD) - Roma; 
              3) Centro prove autoveicoli (CPA) - Torino; 
              4) Centro prove autoveicoli (CPA) - Milano; 
              5) Centro prove autoveicoli (CPA) - Brescia; 
              6) Centro prove autoveicoli (CPA) - Verona; 
              7) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bolzano; 
              8) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bologna; 
              9) Centro prove autoveicoli (CPA) - Pescara; 
              10) Centro prove autoveicoli (CPA) - Napoli; 
              11) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bari; 
              12) Centro prove autoveicoli (CPA) - Palermo; 
              13) Centro prove autoveicoli (CPA) - Catania; 
              mm) «metodo di prova virtuale», simulazioni su computer
          comprendenti calcoli che dimostrano se un veicolo, sistema,
          componente o entita' tecnica soddisfa i  requisiti  tecnici
          di  un  atto  normativo.  Ai  fini  della  prova,  non   e'
          necessario che un  metodo  virtuale  utilizzi  un  veicolo,
          sistema, componente o entita' tecnica reali; 
              nn) «scheda di  omologazione»,  il  documento  con  cui
          l'autorita'  di  omologazione  certifica  che  un  tipo  di
          veicolo,  sistema,  componente   o   entita'   tecnica   e'
          omologato; 
              oo) «scheda di omologazione CE», la scheda  che  figura
          nell'allegato VI, o  nell'allegato  corrispondente  di  una
          direttiva particolare, ovvero in un decreto di  recepimento
          della medesima, o  in  un  regolamento  CE;  il  modulo  di
          comunicazione figurante nel pertinente allegato di uno  dei
          regolamenti  UNECE  elencati  nella  parte  I  o  parte  II
          dell'allegato  IV  del  presente  decreto  e'   considerato
          equivalente ad essa; 
              pp) «scheda di omologazione individuale», il  documento
          con  cui  l'autorita'  di  omologazione  certifica  che  un
          singolo veicolo e' omologato; 
              qq) «certificato di conformita'», il documento  di  cui
          all'allegato IX, rilasciato dal  costruttore  e  attestante
          che un veicolo appartenente alla serie del tipo omologato a
          norma del presente decreto e' conforme  a  tutti  gli  atti
          normativi al momento della sua produzione; 
              rr) «scheda informativa»,  le  schede  figuranti  negli
          allegati I o III  o  nel  corrispondente  allegato  di  una
          direttiva particolare, ovvero di un decreto di  recepimento
          della stessa, o in un regolamento in cui sono prescritte le
          informazioni che il richiedente e'  tenuto  a  fornire;  la
          scheda informativa  puo'  essere  fornita  sotto  forma  di
          documento elettronico; 
              ss)  «documentazione  informativa»,  la  documentazione
          completa,  comprendente  la   scheda   informativa,   dati,
          disegni,  fotografie  ecc.  forniti  dal  richiedente;   la
          documentazione informativa puo' essere fornita sotto  forma
          di documento elettronico; 
              tt)  «fascicolo  di  omologazione»,  la  documentazione
          informativa accompagnata dai verbali di prova  e  da  tutti
          gli altri documenti che il servizio tecnico  o  l'autorita'
          di  omologazione   hanno   aggiunto   alla   documentazione
          informativa nello svolgimento delle  proprie  funzioni;  il
          fascicolo di omologazione puo' essere fornito  sotto  forma
          di documento elettronico; 
              uu)  «indice  del  fascicolo   di   omologazione»,   il
          documento in cui e' elencato il contenuto del fascicolo  di
          omologazione,   opportunamente   numerato   o    altrimenti
          contrassegnato in modo  che  ogni  pagina  sia  chiaramente
          identificabile; in tale documento devono essere  registrate
          le tappe successive nella gestione dell'omologazione CE, in
          particolare   le   date    delle    revisioni    e    degli
          aggiornamenti.". 
              - Si riporta il testo degli articoli  4,  6,  comma  3,
          lettera a), 7, comma 5, lettera c), del citato decreto  del
          Ministro dei trasporti e della navigazione 2  maggio  2001,
          n. 277: 
              "Art. 4 (Domanda e documentazione). - 1.  Le  richieste
          di omologazione di un tipo di veicolo, sistema,  componente
          ed  entita'   tecnica   possono   essere   presentate   dal
          costruttore o da un suo rappresentante  accreditato  presso
          il Ministero dei trasporti e della  navigazione  presso  un
          qualsiasi Centro. 
              2. Nel caso di veicoli, sistemi, componenti od  entita'
          tecniche prodotti da costruttori esteri non aventi sede nel
          territorio comunitario o negli stati  aderenti  all'Accordo
          sullo Spazio economico europeo stipulato  ad  Oporto  il  2
          maggio 1992, la domanda va corredata anche di un  atto  che
          attribuisca a persona, residente in uno Stato membro  della
          Unione  europea,  o  in  uno  Stato  aderente  al  suddetto
          Accordo, i  poteri  a  gestire  l'omologazione  nell'ambito
          delle responsabilita' che la definizione  di  «costruttore»
          implica. Gli atti di cui sopra debbono essere conformi alle
          norme  vigenti  sulla   documentazione   amministrativa   e
          sull'autenticazione delle firme. Qualora gli  atti  di  cui
          trattasi  siano  stati  presentati  in  occasione  di   una
          precedente omologazione, e' sufficiente fare riferimento  a
          quest'ultima. 
              3. Alla domanda, redatta in triplice copia di  cui  una
          in  bollo,  devono  essere  allegate  le  attestazioni  dei
          versamenti effettuati in base alle tariffe  indicate  nelle
          tabelle allegate alla legge 1° dicembre  1986,  n.  870,  e
          successive  modificazioni.   Nel   caso   di   omologazione
          nazionale o temporanea di veicoli,  e  di  omologazione  di
          sistemi, sulla copia che verra'  successivamente  trasmessa
          all'Ufficio del Ministero deve essere apposto, a  cura  del
          Centro,  il  timbro  relativo   all'avvenuto   assolvimento
          virtuale dell'imposta  di  bollo,  il  numero  della  marca
          operativa e il codice della tariffa applicata. 
              4. Alla domanda, redatta secondo lo  schema  indicativo
          riportato nell'allegato II va  allegata  la  documentazione
          informativa di cui: 
              a) all'art. 3 del predetto  decreto  8  maggio  1995  e
          successive  modifiche  per  i  veicoli  appartenenti   alle
          categorie M, N ed O; 
              b) all'art.  3  del  predetto  decreto  ministeriale  5
          aprile 1994 e successive modifiche,  per  i  veicoli  della
          categoria L; 
              c) all'articolo 1 del predetto decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11  gennaio  1980,  n.  76,  e  successive
          modifiche per le macchine agricole ed operatrici; 
              d) alla scheda informativa relativa  a  ciascuna  delle
          direttive particolari CE,  ovvero  ai  regolamenti  ECE-ONU
          applicabili in alternativa, per la omologazione di sistemi,
          componenti ed entita' tecniche. 
              5. La documentazione informativa di cui  al  precedente
          comma 4 deve essere presentata in triplice copia  in  carta
          semplice, secondo il formato A4 o ad esso riconducibile, ed
          includere un  indice  del  contenuto.  In  alternativa,  la
          scheda informativa e le schede di omologazione  relative  a
          ciascuna  delle  direttive  particolari  CE  o  regolamenti
          ECE-ONU, previste al successivo  comma  6,  possono  essere
          fornite  su  supporto  magnetico,  secondo  una   procedura
          informatica da  concordare  con  i  competenti  Uffici  del
          Ministero. 
              6. In caso di richiesta di omologazione di veicoli,  e'
          facolta'  del  Centro  richiedere,  ad  integrazione  della
          documentazione,    la    specificazione    di     ulteriori
          caratteristiche tecniche illustrative, o  la  presentazione
          di calcoli di verifica di determinate strutture. 
              7. In deroga al precedente  comma  4,  se  una  o  piu'
          schede  di  omologazione  relative   a   direttive   CE   o
          regolamenti ECE/ONU non sono disponibili al  momento  della
          richiesta, in quanto in corso di  emanazione  da  parte  di
          altra Autorita' che rilascia l'omologazione, esse  potranno
          essere presentate successivamente al Centro,  ma  comunque,
          nel caso di  omologazione  nazionale  e  temporanea,  prima
          della  trasmissione  del  fascicolo  di   omologazione   al
          competente     Ufficio     del      Ministero.      Laddove
          l'indisponibilita'   di   tali   documenti   derivi   dalla
          circostanza che il costruttore intende effettuare tutte  le
          verifiche di omologazione in unica soluzione, alla  domanda
          deve  essere  allegata  una  documentazione  contenente  le
          notizie delle schede informative  allegate  ai  decreti  di
          recepimento delle direttive particolari. 
              8. Nel caso in cui il  costruttore  intenda  richiedere
          contestualmente all'omologazione del tipo di veicolo  anche
          le  omologazioni  particolari  di  sistemi,  componenti  od
          entita' tecniche, per ognuna di esse deve essere presentata
          apposita domanda." 
              "Art. 6 (Rilascio delle omologazioni). - (Omissis). 
              3. L'Ufficio del Ministero,  accertata  la  regolarita'
          della pratica, procede ai seguenti adempimenti: 
              a) per i veicoli  assegna  un  numero  di  omologazione
          conformemente all'allegato IV; 
              (Omissis)." 
              "Art. 7 (Modifiche delle omologazioni). - (Omissis). 
              5. Nel caso di omologazione di  veicoli,  le  modifiche
          introdotte per diversificare o aggiornare la produzione del
          tipo omologato danno luogo a: 
              (Omissis). 
              c) estensione di omologazione  (variante  del  tipo  di
          veicolo), che differisce da un tipo gia' omologato per  uno
          o piu' elementi definiti essenziali negli  allegati  I/a  e
          I/b; 
              (Omissis).".