Art. 8 
 
 
Riconoscimento dei  sistemi  omologati  da  altri  Stati  dell'Unione
              europea e dello Spazio economico europeo 
 
  1. I sistemi equivalenti al sistema di riqualificazione  elettrica,
omologati da Stati appartenenti all'Unione  europea  ed  allo  Spazio
economico europeo, sono  soggetti  a  verifica  delle  condizioni  di
sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti. 
  2. La verifica di cui al comma  1  e'  effettuata  da  un  Servizio
tecnico,  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  sulla  base   di   idonea
documentazione,   rilasciata   dallo   Stato   che   ha    provveduto
all'omologazione. Quest'ultima e' riconosciuta  in  ambito  nazionale
solo se, dall'esame documentale,  si  evince  che  le  condizioni  di
sicurezza del sistema e di protezione degli utenti sono equivalenti o
superiori a quelle richieste dal presente decreto.