Art. 2 Modifiche al titolo II 1. Al titolo II, prima del capo I, e' inserito il seguente articolo: «Art. 19-bis (Principi generali). - 1. La gestione finanziaria degli istituti avviene secondo i principi della gestione di cassa. 2. L'elaborazione, la trasmissione, l'archiviazione e la conservazione dei documenti e delle comunicazioni relative alla gestione avvengono, di regola, in coerenza con i principi dell'amministrazione digitale stabiliti dalla legislazione vigente, secondo le modalita' ed i criteri per la gestione elettronica dei flussi documentali e per la dematerializzazione degli atti amministrativi e contabili del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.». 2. All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 dopo le parole «Entro trenta giorni la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare» sono aggiunte le seguenti «, d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate negli eventuali altri Paesi nei quali opera l'istituto,» e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente «In mancanza di intesa tra le rappresentanze diplomatiche competenti, le osservazioni di ciascuna di esse sono trasmesse al Ministero.»; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Contestualmente all'approvazione, il Ministero da' comunicazione del bilancio preventivo o l'eventuale assestamento all'ufficio centrale del bilancio mediante evidenze informatiche.». 3. All'articolo 21, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «lire italiane» sono sostituite dalla parola «euro»; b) in fine, aggiungere le parole «quale risulta dal sito web della Banca d'Italia». 4. All'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono soppresse le parole «Fondo di riserva ed»; b) al comma 3, le parole «, il cui numero puo' essere ridotto o integrato in relazione alle peculiari esigenze dei singoli istituti e le cui» sono sostituite dalle seguenti parole: «che possono essere modificati in relazione ad esigenze sopravvenute, con provvedimento del Ministero degli affari esteri e dello cooperazione internazionale. Le». 5. All'articolo 25, comma 1 le parole «della locale rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente» sono sostituite dalle seguenti «delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari competenti». 6. L'articolo 26 e' abrogato. 7. All'articolo 27, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le variazioni di bilancio che comportano storni da un titolo all'altro sono disposte dal direttore con proprio atto e comunicate immediatamente all'ufficio o agli uffici competenti per l'indirizzo e la vigilanza a norma dell'articolo 5, comma 2, che, nel termine di dieci giorni, possono formulare osservazioni. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.». 8. All'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola «Ministro» e' sostituita da «Ministero»; b) al comma 2, le parole «lire italiane» sono sostituite dalla parola «euro». 9. All'articolo 29, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo la parola «Riscossione» sono aggiunte «e registrazione»; b) al comma 3, la parola «sono» e' sostituita da «possono essere»; c) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma: «6-bis. Le entrate sono annotate nei pertinenti registri, che contengono le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo di bilancio; c) nome e cognome o denominazione del debitore; d) causale della riscossione; e) importo; f) data di esigibilita'; g) data di effettiva riscossione.». 10. L'articolo 30 e' abrogato. 11. L'articolo 33 e' sostituito dal seguente: «Art. 33 (Ordinazione della spesa). - 1. Il pagamento delle spese e' ordinato dal direttore dell'istituto entro i limiti delle previsioni di cassa.». 12. L'articolo 34 e' sostituito dal seguente: «Art. 34 (Documentazione e registrazione delle spese e dei pagamenti). - 1. Gli impegni assunti verso terzi per contratti ed altre obbligazioni e i relativi pagamenti sono corredati della documentazione giustificativa della spesa. 2. Per ogni spesa e per i relativi pagamenti nei pertinenti registri sono annotate le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo del bilancio; c) nome e cognome o denominazione del creditore; d) causale; e) importo; f) modalita' di pagamento; g) data di assunzione dell'impegno; h) data dei pagamenti.». 13. All'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, sono soppresse le parole «di estinzione dei mandati»; b) all'alinea del comma 1, le parole «mandati di pagamento siano estinti» sono sostituite dalla seguenti: «pagamenti siano effettuati»; c) al comma 2, le parole «sul mandato di pagamento» sono soppresse; d) il comma 3 e' abrogato. 14. All'articolo 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «un Paese limitrofo» sono sostituite da «altro Paese»; b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. In aggiunta al conto corrente di cui al comma 1, l'istituto puo', se necessario, accendere un conto corrente in ciascuno dei Paesi diversi da quello nel quale abbia la sede e per i quali esso sia competente. La convenzione e' approvata con decreto emanato, d'intesa tra loro, dalle rappresentanze diplomatiche cui compete la vigilanza sull'istituto a norma dell'articolo 5, comma 2.»; c) il comma 3 e' abrogato. 15. L'articolo 37 e' sostituito dal seguente: «Art. 37 (Gestione del fondo per piccole spese). - 1. Il direttore puo' dotare un dipendente dell'istituto di un fondo economale, di importo non superiore a euro 3.000 reintegrabile durante l'esercizio per non piu' di tre volte, previa approvazione del relativo rendiconto da parte del direttore. 2. Con il fondo il dipendente di cui al comma 1 provvede autonomamente al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali, delle spese postali, di locomozione e per l'acquisto di giornali nonche' di pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna di importo non superiore a euro 500. 3. I pagamenti sono immediatamente annotati dal dipendente di cui al comma 1 su apposito registro e imputati sui pertinenti capitoli del bilancio dell'istituto. 4. Al termine dell'esercizio o quando il direttore dispone la fine della gestione economale, il dipendente di cui al comma 1, previa approvazione del rendiconto del fondo da parte del direttore, restituisce all'Istituto l'eventuale importo residuo. 5. Il dipendente di cui al comma 1 risponde in proprio delle spese non approvate dal direttore.». 16. All'articolo 38, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, le parole «possono avvalersi, in relazione alle effettive esigenze,» sono sostituite dalle seguenti «si avvalgono»; b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Il direttore dell'istituto o altro dipendente di ruolo dell'istituto da lui delegato e' responsabile della tenuta delle scritture di cui al presente articolo. E' coadiuvato dal dipendente dell'istituto incaricato delle funzioni amministrativo-contabili, cui sono attribuite le responsabilita' dell'istruttoria dei relativi procedimenti.». 17. All'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il libro giornale»; 2) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti: «a-bis) il registro di cassa; a-ter) il registro conti correnti bancari;»; 3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) le scritture patrimoniali previste per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari»; 4) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) un registro per la rilevazione delle entrate proprie accertate sulla base di contratti ed altri tipi di obbligazioni di terzi»; b) il comma 2 e' abrogato. 18. All'articolo 40, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il conto consuntivo e' redatto in euro e si compone del rendiconto finanziario, del riassunto generale del movimento amministrativo e del prospetto riepilogativo di gestione del fondo scorta, stilati secondo i modelli allegati al presente regolamento, utilizzando per la conversione delle poste in valuta straniera il cambio vigente alla data di chiusura del bilancio stesso quale risulta dal sito web della Banca d'Italia.». 19. All'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole «almeno trenta giorni prima del termine di cui al successivo comma 3 del presente articolo e' sottoposto all'esame del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed e' sottoposto all'esame»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Entro il 30 aprile, la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare trasmettono al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il conto consuntivo dell'esercizio precedente, esprimendo il proprio parere d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate negli eventuali altri Paesi nei quali l'istituto opera. Della trasmissione e' data comunicazione, mediante evidenze informatiche, all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»; c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Entro novanta giorni dalla ricezione del conto consuntivo il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica l'approvazione o le proprie osservazioni all'istituto e alla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente, che forniscono riscontro entro trenta giorni. 3-ter. Il conto consuntivo approvato dal Ministero e' trasmesso all'ufficio centrale del bilancio entro dieci giorni dall'approvazione, per i successivi controlli di regolarita' amministrativa e contabile, espletati per mezzo di adeguati strumenti informatici, avvalendosi anche delle attestazioni delle verifiche di cui all'articolo 78. 3-quater. Gli istituti inoltrano, conformemente ai principi dell'amministrazione digitale, la documentazione giustificativa a corredo dei consuntivi inclusi nei programmi di controllo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o della Corte dei conti entro i termini indicati dai programmi stessi. 3-quinquies. La documentazione giustificativa in originale delle entrate e delle spese e' conservata agli atti della sede per un periodo di cinque anni. La stessa e' trasmessa, conformemente ai principi dell'amministrazione digitale, entro tale termine a richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'Ufficio centrale del bilancio o della Corte dei conti.». 20. Al capo VII la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Capo VII - Finanziamenti a destinazione vincolata». 21. L'articolo 45 e' abrogato e, successivamente, e' inserito il seguente: «Art. 45-bis (Erogazione di spese su finanziamenti dell'Unione europea o di Stati membri). - 1. Le somme diverse dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 7, comma 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, finanziate da parte dell'Unione europea o da Stati membri dell'Unione agli Istituti italiani di cultura, sono gestite e rendicontate secondo le istruzioni fornite dal soggetto finanziatore. 2. Il direttore dell'istituto dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto mediante ordini di pagamento a valere sui finanziamenti. 3. Le entrate e le uscite relative sono imputate sul bilancio dell'istituto in una voce specifica delle partite di giro.».
Note all'art. 2: - Il titolo II del citato decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «TITOLO II Gestione finanziaria degli istituti Capo I Bilancio di previsione Art. 20 (Esercizio finanziario e bilancio di previsione). - 1. L'esercizio finanziario degli istituti ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione elaborato dagli istituti, entro il 10 ottobre dell'anno precedente cui si riferisce il bilancio stesso. Salvo diverse comunicazioni del Ministero degli affari esteri che pervengano entro il 30 settembre, il bilancio deve essere redatto prevedendo una dotazione finanziaria pari a quella concessa nell'anno precedente a cui si riferisce il bilancio. 3. Il bilancio preventivo e' trasmesso dagli istituti, entro il 20 ottobre alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare che esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 22 dicembre 1990, n. 401. Entro trenta giorni la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare, d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate negli eventuali altri Paesi nei quali opera l'istituto, deve trasmettere il bilancio corredato del parere favorevole o delle eventuali osservazioni al Ministero degli affari esteri. In mancanza di intesa tra le rappresentanze diplomatiche competenti, le osservazioni di ciascuna di esse sono trasmesse al Ministero. Entro trenta giorni dalla data di ricezione del bilancio il Ministero degli affari esteri comunica l'approvazione o il proprio eventuale difforme parere agli istituti tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare. 4. L'eventuale assestamento di bilancio deve essere presentato entro il 1° marzo dell'anno cui si riferisce il bilancio. Si applicano per il bilancio assestato le stesse procedure relative al bilancio di previsione. 5. Contestualmente all'approvazione, il Ministero da' comunicazione del bilancio preventivo o l'eventuale assestamento all'ufficio centrale del bilancio mediante evidenze informatiche. 6. La gestione finanziaria e' unica come unico e' il relativo bilancio di previsione. 7. La gestione finanziaria delle sezioni costituite ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e' disciplinata nell'art. 22 e nell'art. 73 del presente regolamento. 8. Gli istituti sono tenuti a redigere un preventivo finanziario consolidato per la riassunzione delle previsioni della gestione propria e di quelle delle sezioni. Art. 21 (Criteri di formazione del bilancio di previsione). - 1. Il bilancio di previsione e' formulato in termini finanziari di cassa, secondo lo schema di cui all'allegato A. Esso e' articolato in titoli ed in capitoli ed e' redatto in euro utilizzando, per la conversione delle cifre relative alle spese da sostenere in altra valuta, il cambio vigente il giorno di redazione del bilancio stesso quale risulta dal sito web della Banca d'Italia. 2. Il capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero piu' oggetti strettamente collegati e deve comunque essere omogeneo e chiaramente definito. 3. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio. 4. Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata o della spesa l'avanzo o il disavanzo di cassa presunto al 3l dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio di previsione si riferisce. 5. Gli stanziamenti di spesa che sono iscritti in bilancio devono essere suffragati da programmi definiti e dall'analisi delle concrete capacita' operative degli istituti illustrate nella relazione di cui al seguente comma. 6. Il bilancio di previsione e' predisposto dal direttore o da chi ne fa le veci ed e' accompagnato da apposita relazione illustrativa che evidenzi, tra l'altro, gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti di bilancio ed i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente, nonche' la consistenza del personale in servizio. Art. 22 (Integrita' e universalita' del bilancio). - 1. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate. 2. E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio. I bilanci delle sezioni devono essere allegati al bilancio dell'istituto fondatore ed inseriti nel bilancio consolidato di cui all'art. 20, comma 8. Art. 23 (Classificazione delle entrate e delle spese). - 1. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli: titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano; titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati; titolo III - Entrate diverse; titolo IV - Entrate in conto capitale; titolo V - Anticipazioni e partite di giro. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli: titolo I - Spese di personale; titolo II - Spese di funzionamento; titolo III - Spese per attivita' promozionali; titolo IV - Spese in conto capitale; titolo V - Adeguamento del fondo scorta; titolo VI - Estinzioni di anticipazioni e partite di giro. 2. La classificazione di cui al precedente comma e' basata sullo schema di bilancio di cui all'allegato A al presente regolamento. 3. Tale schema e' vincolante, agli effetti della redazione del bilancio di previsione e dell'autorizzazione di spesa, per la ripartizione in titoli, mentre ha valore indicativo per la specificazione in capitoli, che possono essere modificati in relazione ad esigenze sopravvenute, con provvedimento del Ministero degli affari esteri e dello cooperazione internazionale. Le maggiori o minori spese possono essere compensate all'interno dello stesso titolo, previo atto del direttore dell'istituto non soggetto ad atti formali di autorizzazione. Art. 24 (Pareggio del bilancio di previsione). - 1. Le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio. Art. 25 (Ammontare della dotazione finanziaria degli istituti). - 1. Gli istituti possono ricevere una dotazione finanziaria non superiore a quella indicata nello stesso bilancio. Il Ministero degli affari esteri, nell'assegnare tale dotazione finanziaria, tiene conto, oltre che della relazione di cui all'art. 21 del presente regolamento, anche delle valutazioni delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari competenti per territorio nonche' delle priorita' annesse dallo stesso Ministero all'azione dei singoli istituti. 2. La dotazione finanziaria assegnata per ogni singolo anno non puo' comunque essere inferiore all'ottanta per cento di quella assegnata nell'anno precedente, a meno che non sia intervenuto uno dei seguenti eventi: a) l'istituto abbia indicato nel proprio bilancio preventivo una cifra inferiore a tale limite; b) sia stato emanato un provvedimento di soppressione dell'istituto con decorrenza nell'anno cui la dotazione finanziaria si riferisce; c) sia stato emanato un provvedimento di soppressione di una o piu' sezioni staccate dell'istituto; d) sia stata apportata una decurtazione allo stanziamento del relativo capitolo di bilancio. Art. 26. (Abrogato). Art. 27 (Variazioni e storni di bilancio). - 1. Le variazioni di bilancio che comportano storni da un titolo all'altro sono disposte dal direttore con proprio atto e comunicate immediatamente all'ufficio o agli uffici competenti per l'indirizzo e la vigilanza a norma dell'art. 5, comma 2, che, nel termine di dieci giorni, possono formulare osservazioni. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Capo II E n t r a t e Art. 28 (Riscossione della dotazione finanziaria). - 1. Per gli istituti che abbiano provveduto all'invio del bilancio preventivo per l'anno cui si riferisce la dotazione finanziaria, l'assegnazione e' disposta, di regola entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione dello Stato mediante ordinativo diretto speciale. In caso di variazioni in diminuzione del fabbisogno dell'istituto risultanti dall'assestamento di bilancio di cui all'art. 20, comma 4, del presente regolamento, il Ministero degli affari esteri puo' disporre il trasferimento della somma eccedente quella disposta in sede di prima assegnazione ad altro istituto, anche di nuova istituzione. In caso di aumento dello stanziamento sul relativo capitolo rispetto a quello dell'anno precedente, la maggiore disponibilita' puo' essere utilizzata per istituti di nuova istituzione o per integrazioni agli istituti gia' operanti all'inizio dell'anno sulla base delle esigenze risultanti dall'assestamento dei relativi bilanci, di cui al prima richiamato art. 20, comma 4, del presente regolamento. 2. La dotazione finanziaria e' accreditata sul conto indicato dal direttore dell'istituto, che puo' essere aperto presso una banca in Italia o all'estero. Nel caso che tale conto non sia tenuto in euro, il direttore dell'istituto puo' richiedere che la dotazione finanziaria venga trasferita, al cambio del giorno, nella valuta in cui e' tenuto il conto. Art. 29 (Riscossione e registrazione delle entrate). - 1. Le entrate sono riscosse di regola dall'istituto bancario incaricato del servizio di cassa, secondo gli usi locali. Eventuali deroghe sulla base di particolari esigenze locali possono essere consentite solo dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero del tesoro. 2. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire alla banca di cui al comma precedente entro la fine di ogni trimestre. 3. Per eventuali servizi forniti direttamente dagli istituti, ivi compresi i corsi di lingua o di cultura, le relative entrate possono essere incassate dall'ufficio amministrativo e contabile dell'istituto che le versa sul conto corrente bancario, previa annotazione nell'apposito registro entro e non oltre dieci giorni. 4. Ai terzi debitori che corrispondono direttamente per i servizi offerti e' rilasciata quietanza liberatoria di avvenuto pagamento. 5. E' vietato disporre pagamenti di spese con disponibilita' esistenti sul conto sul quale e' depositato il fondo scorta. 6. Per la tenuta di conti bancari in Paesi terzi e per le entrate in valuta diversa da quella locale si applicano le disposizioni vigenti per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. 6-bis. Le entrate sono annotate nei pertinenti registri, che contengono le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo di bilancio; c) nome e cognome o denominazione del debitore; d) causale della riscossione; d) importo; e) data di esigibilita'; g) data di effettiva riscossione. Art. 30. - (Abrogato). Capo III S p e s e Art. 31 (Gestione delle spese). - 1. Il direttore dell'istituto e' legittimato ad assumere, in ogni esercizio, impegni di spesa di importo non superiore agli stanziamenti iscritti sui capitoli di bilancio di previsione cui la spesa e' imputata. 2. Per gli impegni di spesa pluriennali, i pagamenti afferenti a ciascuno degli esercizi successivi non possono comunque superare l'importo di quelli disposti per il primo esercizio. 3. Ogni atto che comporti un impegno di spesa deve indicare l'esistenza della relativa copertura finanziaria in termini di cassa. Art. 32 (Liquidazione della spesa). - 1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, e' effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno nonche' della regolarita' della fornitura di beni, opere, servizi, nonche' sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. Art. 33 (Ordinazione della spesa). - 1. Il pagamento delle spese e' ordinato dal direttore dell'istituto entro i limiti delle previsioni di cassa. Art. 34 (Documentazione e registrazione delle spese e dei pagamenti). - 1. Gli impegni assunti verso terzi per contratti ed altre obbligazioni e i relativi pagamenti sono corredati della documentazione giustificativa della spesa. 2. Per ogni spesa e per i relativi pagamenti nei pertinenti registri sono annotate le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo del bilancio; c) nome e cognome o denominazione del creditore; d) causale; e) importo; f) modalita' di pagamento; g) data di assunzione dell'impegno; h) data dei pagamenti. Art. 35 (Modalita' particolari di pagamento). - 1. L'istituto puo' disporre, con espressa annotazione sui titoli, che i pagamenti siano effettuati anche mediante: a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonche' mediante vaglia postale o telegrafico; in quest'ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale; b) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore, salvo per le spese accessorie relative al personale dipendente; c) assegno bancario all'ordine del creditore; d) pagamento in contanti contro regolare quietanza; e) altra forma autorizzata dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente con proprio decreto motivato dalla particolare situazione locale. 2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare da idoneo documento bancario o dell'ufficio postale oppure da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni. 3. (Abrogato). Capo IV Servizio di cassa Art. 36 (Affidamento del servizio). - 1. Il servizio di cassa e' affidato, in base ad apposita convenzione approvata con decreto della rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente dell'istituto, ad un unico istituto di credito. Qualora esigenze particolari non possono consentire o far ritenere opportuno l'affidamento del suddetto servizio ad un istituto bancario locale, il direttore dell'istituto puo' affidare il servizio di cassa ad un istituto bancario di altro Paese. 2. La convenzione di cui al precedente comma deve altresi' prevedere le modalita' per l'autonomo espletamento del servizio di cassa delle sezioni distaccate costituite dagli istituti. 2-bis. In aggiunta al conto corrente di cui al comma 1, l'istituto puo', se necessario, accendere un conto corrente in ciascuno dei Paesi diversi da quello nel quale abbia la sede e per i quali esso sia competente. La convenzione e' approvata con decreto emanato, d'intesa tra loro, dalle rappresentanze diplomatiche cui compete la vigilanza sull'istituto a norma dell'art. 5, comma 2. 3. (Abrogato). Art. 37 (Gestione del fondo per piccole spese). - 1. Il direttore puo' dotare un dipendente dell'istituto di un fondo economale, di importo non superiore a euro 3.000 reintegrabile durante l'esercizio per non piu' di tre volte, previa approvazione del relativo rendiconto da parte del direttore. 2. Con il fondo il dipendente di cui al comma 1 provvede autonomamente al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali, delle spese postali, di locomozione e per l'acquisto di giornali nonche' di pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna di importo non superiore a euro 500. 3. I pagamenti sono immediatamente annotati dal dipendente di cui al comma 1 su apposito registro e imputati sui pertinenti capitoli del bilancio dell'istituto. 4. Al termine dell'esercizio o quando il direttore dispone la fine della gestione economale, il dipendente di cui al comma 1, previa approvazione del rendiconto del fondo da parte del direttore, restituisce all'Istituto l'eventuale importo residuo. 5. Il dipendente di cui al comma 1 risponde in proprio delle spese non approvate dal direttore. Capo V Scritture contabili Art. 38 (Scritture finanziarie e patrimoniali). - 1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo la situazione delle somme riscosse e pagate a fronte dei relativi stanziamenti. Esse sono tenute nelle valute nelle quali avvengono le operazioni. 2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione di bilancio o per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. 3. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali, e dei sistemi di scritture di cui al successivo art. 39, gli istituti si avvalgono di sistemi di elaborazione automatica dei dati, utilizzando programmi forniti dal Ministero degli affari esteri. 3-bis. Il direttore dell'istituto o altro dipendente di ruolo dell'istituto da lui delegato e' responsabile della tenuta delle scritture di cui al presente articolo. E' coadiuvato dal dipendente dell'istituto incaricato delle funzioni amministrativo-contabili, cui sono attribuite le responsabilita' dell'istruttoria dei relativi procedimenti. Art. 39 (Sistemi di scritture). - 1. L'istituto tiene le seguenti scritture: a) il libro giornale; a-bis) il registro di cassa; a-ter) il registro conti correnti bancari; b) le scritture patrimoniali previste per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari; c) un partitario delle somme riscosse per ciascun capitolo di entrata; d) un partitario delle somme pagate per ciascun capitolo di spesa; d-bis) un registro per la rilevazione delle entrate proprie accertate sulla base di contratti ed altri tipi di obbligazioni di terzi; e) un registro per la rilevazione degli impegni assunti per contratti ed altri tipi di obbligazioni; f) il registro dei beni di facile consumo; g) il registro della piccola cassa. 2. (Abrogato). Capo VI Conto consuntivo Art. 40 (Composizione del conto consuntivo). - 1. Il conto consuntivo e' redatto in euro e si compone del rendiconto finanziario, del riassunto generale del movimento amministrativo e del prospetto riepilogativo di gestione del fondo scorta, stilati secondo i modelli allegati al presente regolamento, utilizzando per la conversione delle poste in valuta straniera il cambio vigente alla data di chiusura del bilancio stesso quale risulta dal sito web della Banca d'Italia. Art. 41 (Approvazione del conto consuntivo). - 1. Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione illustrativa del direttore dell'istituto e dagli allegati, e' predisposto entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed e' sottoposto all'esame dei revisori dei conti, che redige l'apposita relazione, di cui al successivo art. 78, da allegare al predetto conto. 2. La relazione del direttore illustra l'andamento della gestione finanziaria dell'istituto ed i fatti economicamente rilevanti verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio. 3. Entro il 30 aprile, la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare trasmettono al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il conto consuntivo dell'esercizio precedente, esprimendo il proprio parere d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate negli eventuali altri Paesi nei quali l'istituto opera. Della trasmissione e' data comunicazione, mediante evidenze informatiche, all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3-bis. Entro novanta giorni dalla ricezione del conto consuntivo il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica l'approvazione o le proprie osservazioni all'istituto e alla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente, che forniscono riscontro entro trenta giorni. 3-ter. Il conto consuntivo approvato dal Ministero e' trasmesso all'ufficio centrale del bilancio entro dieci giorni dall'approvazione, per i successivi controlli di regolarita' amministrativa e contabile, espletati per mezzo di adeguati strumenti informatici, avvalendosi anche delle attestazioni delle verifiche di cui all'art. 78. 3-quater. Gli istituti inoltrano, conformemente ai principi dell'amministrazione digitale, la documentazione giustificativa a corredo dei consuntivi inclusi nei programmi di controllo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o della Corte dei conti entro i termini indicati dai programmi stessi. 3-quinquies. La documentazione giustificativa in originale delle entrate e delle spese e' conservata agli atti della sede per un periodo di cinque anni. La stessa e' trasmessa, conformemente ai principi dell'amministrazione digitale, entro tale termine a richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'Ufficio centrale del bilancio o della Corte dei conti. Art. 42 (Rendiconto finanziario). - 1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione finanziaria per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli e capitoli; esso e' redatto sulla base dell'allegato B al presente regolamento. Art. 43 (Allegato al conto consuntivo). - 1. Al conto consuntivo e' allegato il riassunto generale del movimento amministrativo di cui al successivo art. 44. Art. 44 (Riassunto generale del movimento amministrativo). - 1. Il riassunto generale del movimento amministrativo, redatto secondo lo schema di cui all'allegato C, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio, ponendo in evidenza le variazioni intervenute nei singoli elementi. Capo VII Finanziamenti a destinazione vincolata Art. 45. (Abrogato).». - Il testo dell'art. 7, comma 4 della citata legge 22 dicembre 1990, n. 401, e' il seguente: «Art. 7 (Istituti). - (Omissis). 4. Il Ministro assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun Istituto, a tal fine ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio.».