Art. 2 
 
 
                       Modifiche al titolo II 
 
  1. Al titolo  II,  prima  del  capo  I,  e'  inserito  il  seguente
articolo: 
  «Art. 19-bis (Principi generali).  -  1.  La  gestione  finanziaria
degli istituti avviene secondo i principi della gestione di cassa. 
  2.  L'elaborazione,   la   trasmissione,   l'archiviazione   e   la
conservazione dei  documenti  e  delle  comunicazioni  relative  alla
gestione  avvengono,  di  regola,  in   coerenza   con   i   principi
dell'amministrazione digitale stabiliti dalla  legislazione  vigente,
secondo le modalita' ed i criteri per  la  gestione  elettronica  dei
flussi  documentali  e  per   la   dematerializzazione   degli   atti
amministrativi e contabili del Ministero degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale.». 
  2. All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3 dopo le parole «Entro trenta giorni la rappresentanza
diplomatica o l'ufficio  consolare»  sono  aggiunte  le  seguenti  «,
d'intesa,  per  la  parte  di  competenza,  con   le   rappresentanze
diplomatiche accreditate negli eventuali altri Paesi nei quali  opera
l'istituto,» e dopo il secondo periodo e' aggiunto  il  seguente  «In
mancanza di intesa tra le rappresentanze diplomatiche competenti,  le
osservazioni di ciascuna di esse sono trasmesse al Ministero.»; 
  b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5.   Contestualmente   all'approvazione,    il    Ministero    da'
comunicazione del  bilancio  preventivo  o  l'eventuale  assestamento
all'ufficio centrale del bilancio mediante evidenze informatiche.». 
  3.  All'articolo  21,  comma   1   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) le parole «lire italiane» sono sostituite dalla parola «euro»; 
  b) in fine, aggiungere le parole «quale risulta dal sito web  della
Banca d'Italia». 
  4. All'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 sono soppresse le parole «Fondo di riserva ed»; 
  b) al comma 3, le parole «, il cui numero  puo'  essere  ridotto  o
integrato in relazione alle peculiari esigenze dei singoli istituti e
le cui» sono sostituite dalle seguenti parole:  «che  possono  essere
modificati in relazione ad esigenze sopravvenute,  con  provvedimento
del   Ministero   degli   affari   esteri   e   dello    cooperazione
internazionale. Le». 
  5. All'articolo 25, comma 1 le parole «della locale  rappresentanza
diplomatica o  dell'ufficio  consolare  competente»  sono  sostituite
dalle seguenti «delle  rappresentanze  diplomatiche  o  degli  uffici
consolari competenti». 
  6. L'articolo 26 e' abrogato. 
  7. All'articolo 27, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le variazioni di bilancio che comportano storni  da  un  titolo
all'altro sono disposte dal direttore con proprio atto  e  comunicate
immediatamente all'ufficio o agli uffici competenti per l'indirizzo e
la vigilanza a norma dell'articolo 5, comma 2, che,  nel  termine  di
dieci giorni, possono formulare osservazioni. Resta comunque precluso
l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  spesa  in  conto  capitale   per
finanziare spese correnti.». 
  8. All'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, la parola «Ministro» e' sostituita da «Ministero»; 
  b) al comma 2, le parole  «lire  italiane»  sono  sostituite  dalla
parola «euro». 
  9. All'articolo 29, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nella rubrica, dopo la parola  «Riscossione»  sono  aggiunte  «e
registrazione»; 
  b) al comma 3, la parola «sono» e' sostituita da «possono essere»; 
  c) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma: 
  «6-bis. Le entrate  sono  annotate  nei  pertinenti  registri,  che
contengono le seguenti indicazioni: 
  a) esercizio finanziario; 
  b) capitolo di bilancio; 
  c) nome e cognome o denominazione del debitore; 
  d) causale della riscossione; 
  e) importo; 
  f) data di esigibilita'; 
  g) data di effettiva riscossione.». 
  10. L'articolo 30 e' abrogato. 
  11. L'articolo 33 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 33 (Ordinazione della spesa). - 1. Il pagamento  delle  spese
e'  ordinato  dal  direttore  dell'istituto  entro  i  limiti   delle
previsioni di cassa.». 
  12. L'articolo 34 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  34  (Documentazione  e  registrazione  delle  spese  e   dei
pagamenti). - 1. Gli impegni assunti verso  terzi  per  contratti  ed
altre obbligazioni  e  i  relativi  pagamenti  sono  corredati  della
documentazione giustificativa della spesa. 
  2. Per ogni  spesa  e  per  i  relativi  pagamenti  nei  pertinenti
registri sono annotate le seguenti indicazioni: 
  a) esercizio finanziario; 
  b) capitolo del bilancio; 
  c) nome e cognome o denominazione del creditore; 
  d) causale; 
  e) importo; 
  f) modalita' di pagamento; 
  g) data di assunzione dell'impegno; 
  h) data dei pagamenti.». 
  13. All'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nella rubrica, sono  soppresse  le  parole  «di  estinzione  dei
mandati»; 
  b) all'alinea del comma 1, le parole «mandati  di  pagamento  siano
estinti»   sono   sostituite   dalla   seguenti:   «pagamenti   siano
effettuati»; 
  c) al comma 2, le parole «sul mandato di pagamento» sono soppresse; 
  d) il comma 3 e' abrogato. 
  14. All'articolo 36, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole «un Paese limitrofo»  sono  sostituite  da
«altro Paese»; 
  b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. In aggiunta al conto corrente di cui al comma 1, l'istituto
puo', se necessario, accendere un  conto  corrente  in  ciascuno  dei
Paesi diversi da quello nel quale abbia la sede e per  i  quali  esso
sia competente. La convenzione  e'  approvata  con  decreto  emanato,
d'intesa tra loro, dalle rappresentanze diplomatiche cui  compete  la
vigilanza sull'istituto a norma dell'articolo 5, comma 2.»; 
    c) il comma 3 e' abrogato. 
  15. L'articolo 37 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 37 (Gestione del fondo per piccole spese). - 1. Il  direttore
puo' dotare un dipendente dell'istituto di  un  fondo  economale,  di
importo non superiore a euro 3.000 reintegrabile durante  l'esercizio
per  non  piu'  di  tre  volte,  previa  approvazione  del   relativo
rendiconto da parte del direttore. 
  2.  Con  il  fondo  il  dipendente  di  cui  al  comma  1  provvede
autonomamente al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle  spese
per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di  locali,  delle
spese postali, di locomozione e per l'acquisto di giornali nonche' di
pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna di importo non  superiore
a euro 500. 
  3. I pagamenti sono immediatamente annotati dal dipendente  di  cui
al comma 1 su apposito registro e imputati  sui  pertinenti  capitoli
del bilancio dell'istituto. 
  4. Al termine dell'esercizio o quando il direttore dispone la  fine
della gestione economale, il dipendente di cui  al  comma  1,  previa
approvazione  del  rendiconto  del  fondo  da  parte  del  direttore,
restituisce all'Istituto l'eventuale importo residuo. 
  5. Il dipendente di cui al comma 1 risponde in proprio delle  spese
non approvate dal direttore.». 
  16. All'articolo 38, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 3, le parole  «possono  avvalersi,  in  relazione  alle
effettive esigenze,» sono sostituite dalle seguenti «si avvalgono»; 
  b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma: 
  «3-bis. Il direttore dell'istituto  o  altro  dipendente  di  ruolo
dell'istituto da lui delegato  e'  responsabile  della  tenuta  delle
scritture di cui al presente articolo. E' coadiuvato  dal  dipendente
dell'istituto incaricato delle funzioni amministrativo-contabili, cui
sono attribuite  le  responsabilita'  dell'istruttoria  dei  relativi
procedimenti.». 
  17. All'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) il libro giornale»; 
      2) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti: 
    «a-bis) il registro di cassa; 
    a-ter) il registro conti correnti bancari;»; 
      3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) le scritture  patrimoniali  previste  per  le  rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari»; 
  4) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
    «d-bis) un registro per  la  rilevazione  delle  entrate  proprie
accertate sulla base di contratti ed altri tipi  di  obbligazioni  di
terzi»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  18. All'articolo 40, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il conto consuntivo  e'  redatto  in  euro  e  si  compone  del
rendiconto  finanziario,  del  riassunto   generale   del   movimento
amministrativo e del prospetto riepilogativo di  gestione  del  fondo
scorta, stilati secondo i modelli allegati al  presente  regolamento,
utilizzando per la conversione delle poste  in  valuta  straniera  il
cambio vigente alla  data  di  chiusura  del  bilancio  stesso  quale
risulta dal sito web della Banca d'Italia.». 
  19. All'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 le parole «almeno trenta giorni prima del termine  di
cui al  successivo  comma  3  del  presente  articolo  e'  sottoposto
all'esame del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il  31
marzo successivo  alla  chiusura  dell'esercizio  finanziario  ed  e'
sottoposto all'esame»; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Entro il 30 aprile, la rappresentanza diplomatica  o  l'ufficio
consolare trasmettono  al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale  il  conto   consuntivo   dell'esercizio
precedente, esprimendo il proprio parere d'intesa, per  la  parte  di
competenza, con  le  rappresentanze  diplomatiche  accreditate  negli
eventuali altri Paesi nei quali l'istituto opera. Della  trasmissione
e' data comunicazione, mediante  evidenze  informatiche,  all'ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.»; 
    c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. Entro novanta giorni dalla ricezione del  conto  consuntivo
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale
comunica l'approvazione o le proprie osservazioni all'istituto e alla
rappresentanza  diplomatica  o  ufficio  consolare  competente,   che
forniscono riscontro entro trenta giorni. 
  3-ter. Il conto consuntivo approvato  dal  Ministero  e'  trasmesso
all'ufficio   centrale    del    bilancio    entro    dieci    giorni
dall'approvazione,  per  i  successivi   controlli   di   regolarita'
amministrativa e contabile, espletati per mezzo di adeguati strumenti
informatici, avvalendosi anche delle attestazioni delle verifiche  di
cui all'articolo 78. 
  3-quater.  Gli  istituti  inoltrano,  conformemente   ai   principi
dell'amministrazione digitale,  la  documentazione  giustificativa  a
corredo  dei  consuntivi  inclusi  nei  programmi  di  controllo  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  o
della Corte dei conti entro i termini indicati dai programmi stessi. 
  3-quinquies. La documentazione giustificativa  in  originale  delle
entrate e delle spese e' conservata  agli  atti  della  sede  per  un
periodo di cinque anni. La  stessa  e'  trasmessa,  conformemente  ai
principi  dell'amministrazione  digitale,  entro   tale   termine   a
richiesta del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, dell'Ufficio centrale del bilancio o della Corte  dei
conti.». 
  20. Al capo VII la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Capo  VII
- Finanziamenti a destinazione vincolata». 
  21. L'articolo 45 e' abrogato e, successivamente,  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 45-bis (Erogazione  di  spese  su  finanziamenti  dell'Unione
europea o di Stati membri). - 1. Le  somme  diverse  dalla  dotazione
finanziaria di cui all'articolo 7, comma 4 della  legge  22  dicembre
1990, n. 401, finanziate da parte  dell'Unione  europea  o  da  Stati
membri dell'Unione agli Istituti italiani di cultura, sono gestite  e
rendicontate secondo le istruzioni fornite dal soggetto finanziatore. 
  2. Il direttore dell'istituto dispone i pagamenti  a  favore  degli
aventi  diritto  mediante  ordini   di   pagamento   a   valere   sui
finanziamenti. 
  3. Le entrate e le  uscite  relative  sono  imputate  sul  bilancio
dell'istituto in una voce specifica delle partite di giro.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il titolo  II  del  citato  decreto  ministeriale  27
          aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente  decreto,
          e' il seguente: 
 
                                  «TITOLO II 
                      Gestione finanziaria degli istituti 
 
 
                                    Capo I 
                            Bilancio di previsione 
 
              Art.  20   (Esercizio   finanziario   e   bilancio   di
          previsione). - 1. L'esercizio finanziario degli istituti ha
          la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 
              2.  La  gestione  finanziaria  si  svolge  in  base  al
          bilancio annuale di previsione  elaborato  dagli  istituti,
          entro il 10 ottobre dell'anno precedente cui  si  riferisce
          il  bilancio  stesso.  Salvo  diverse   comunicazioni   del
          Ministero degli affari esteri che pervengano  entro  il  30
          settembre, il bilancio deve essere redatto  prevedendo  una
          dotazione finanziaria  pari  a  quella  concessa  nell'anno
          precedente a cui si riferisce il bilancio. 
              3. Il bilancio preventivo e' trasmesso dagli  istituti,
          entro il  20  ottobre  alla  rappresentanza  diplomatica  o
          all'ufficio consolare  che  esercita  le  funzioni  di  cui
          all'art. 3, comma 1, lettera d), della  legge  22  dicembre
          1990,  n.  401.  Entro  trenta  giorni  la   rappresentanza
          diplomatica o l'ufficio consolare, d'intesa, per  la  parte
          di   competenza,   con   le   rappresentanze   diplomatiche
          accreditate negli eventuali altri  Paesi  nei  quali  opera
          l'istituto, deve  trasmettere  il  bilancio  corredato  del
          parere  favorevole  o  delle  eventuali   osservazioni   al
          Ministero degli affari esteri. In mancanza di intesa tra le
          rappresentanze diplomatiche competenti, le osservazioni  di
          ciascuna di esse sono trasmesse al Ministero. Entro  trenta
          giorni dalla data di ricezione del  bilancio  il  Ministero
          degli affari esteri comunica l'approvazione  o  il  proprio
          eventuale  difforme  parere  agli   istituti   tramite   la
          rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare. 
              4. L'eventuale assestamento  di  bilancio  deve  essere
          presentato entro il 1° marzo dell'anno cui si riferisce  il
          bilancio. Si applicano per il bilancio assestato le  stesse
          procedure relative al bilancio di previsione. 
              5. Contestualmente all'approvazione, il  Ministero  da'
          comunicazione  del  bilancio   preventivo   o   l'eventuale
          assestamento all'ufficio  centrale  del  bilancio  mediante
          evidenze informatiche. 
              6. La gestione finanziaria e' unica come  unico  e'  il
          relativo bilancio di previsione. 
              7. La gestione finanziaria delle sezioni costituite  ai
          sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 22  dicembre  1990,
          n. 401, e' disciplinata nell'art. 22  e  nell'art.  73  del
          presente regolamento. 
              8. Gli istituti sono tenuti a  redigere  un  preventivo
          finanziario   consolidato   per   la   riassunzione   delle
          previsioni  della  gestione  propria  e  di  quelle   delle
          sezioni. 
              Art.  21  (Criteri  di  formazione  del   bilancio   di
          previsione). - 1. Il bilancio di previsione e' formulato in
          termini finanziari di  cassa,  secondo  lo  schema  di  cui
          all'allegato A. Esso e' articolato in titoli ed in capitoli
          ed e' redatto in euro utilizzando, per la conversione delle
          cifre relative alle spese da sostenere in altra valuta,  il
          cambio vigente il giorno di redazione del  bilancio  stesso
          quale risulta dal sito web della Banca d'Italia. 
              2. Il capitolo  comprende  un  solo  oggetto  di  spesa
          ovvero piu' oggetti strettamente collegati e deve  comunque
          essere omogeneo e chiaramente definito. 
              3. Per ciascun  capitolo  di  entrata  e  di  spesa  il
          bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di
          incassare e delle spese che  si  prevede  di  pagare  nello
          stesso esercizio. 
              4. Nel bilancio di previsione e'  iscritto  come  prima
          posta dell'entrata o della spesa l'avanzo o il disavanzo di
          cassa presunto al 3l dicembre dell'esercizio  precedente  a
          quello cui il bilancio di previsione si riferisce. 
              5. Gli stanziamenti  di  spesa  che  sono  iscritti  in
          bilancio devono essere suffragati da programmi  definiti  e
          dall'analisi  delle  concrete  capacita'  operative   degli
          istituti illustrate nella  relazione  di  cui  al  seguente
          comma. 
              6.  Il  bilancio  di  previsione  e'  predisposto   dal
          direttore o da chi ne fa le  veci  ed  e'  accompagnato  da
          apposita relazione illustrativa che evidenzi, tra  l'altro,
          gli obiettivi dell'azione da  svolgere  mediante  l'impiego
          degli stanziamenti di bilancio ed i motivi delle variazioni
          proposte   rispetto    alle    previsioni    dell'esercizio
          precedente,  nonche'  la  consistenza  del   personale   in
          servizio. 
              Art. 22 (Integrita' e universalita' del bilancio). - 1.
          Tutte le entrate e tutte le spese debbono  essere  iscritte
          in  bilancio  nel  loro  importo  integrale  senza   alcuna
          riduzione per effetto di correlative spese o entrate. 
              2. E' vietata ogni gestione di fondi al  di  fuori  del
          bilancio. I bilanci delle sezioni devono essere allegati al
          bilancio dell'istituto fondatore ed inseriti  nel  bilancio
          consolidato di cui all'art. 20, comma 8. 
              Art. 23 (Classificazione delle entrate e delle  spese).
          -  1.  Le  entrate  del   bilancio   di   previsione   sono
          classificate nei seguenti titoli: 
              titolo I - Entrate  derivanti  da  trasferimenti  dello
          Stato italiano; 
              titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti da enti,
          da istituzioni e da privati; 
              titolo III - Entrate diverse; 
              titolo IV - Entrate in conto capitale; 
              titolo V - Anticipazioni e partite di giro. 
              Le spese sono ripartite nei seguenti titoli: 
              titolo I - Spese di personale; 
              titolo II - Spese di funzionamento; 
              titolo III - Spese per attivita' promozionali; 
              titolo IV - Spese in conto capitale; 
              titolo V - Adeguamento del fondo scorta; 
              titolo VI - Estinzioni di anticipazioni  e  partite  di
          giro. 
              2. La classificazione di cui  al  precedente  comma  e'
          basata sullo schema di bilancio di cui  all'allegato  A  al
          presente regolamento. 
              3.  Tale  schema  e'  vincolante,  agli  effetti  della
          redazione del bilancio di previsione e  dell'autorizzazione
          di spesa, per la ripartizione in titoli, mentre  ha  valore
          indicativo per la specificazione in capitoli,  che  possono
          essere modificati in relazione  ad  esigenze  sopravvenute,
          con provvedimento del Ministero degli affari esteri e dello
          cooperazione internazionale. Le  maggiori  o  minori  spese
          possono essere compensate all'interno dello stesso  titolo,
          previo atto del direttore  dell'istituto  non  soggetto  ad
          atti formali di autorizzazione. 
              Art. 24 (Pareggio del bilancio di previsione). - 1.  Le
          spese indicate in bilancio  devono  essere  contenute,  nel
          loro complessivo ammontare, entro i  limiti  delle  entrate
          previste  e,  pertanto,  il  bilancio  deve  risultare   in
          pareggio. 
              Art. 25 (Ammontare della  dotazione  finanziaria  degli
          istituti). - 1. Gli istituti possono ricevere una dotazione
          finanziaria non superiore a quella  indicata  nello  stesso
          bilancio. Il Ministero degli affari esteri,  nell'assegnare
          tale dotazione finanziaria, tiene conto,  oltre  che  della
          relazione di cui  all'art.  21  del  presente  regolamento,
          anche delle valutazioni delle rappresentanze diplomatiche o
          degli uffici consolari competenti  per  territorio  nonche'
          delle priorita' annesse dallo stesso  Ministero  all'azione
          dei singoli istituti. 
              2. La dotazione finanziaria assegnata per ogni  singolo
          anno non puo' comunque  essere  inferiore  all'ottanta  per
          cento di quella assegnata nell'anno precedente, a meno  che
          non sia intervenuto uno dei seguenti eventi: 
              a)  l'istituto  abbia  indicato  nel  proprio  bilancio
          preventivo una cifra inferiore a tale limite; 
              b) sia stato emanato un provvedimento  di  soppressione
          dell'istituto con decorrenza  nell'anno  cui  la  dotazione
          finanziaria si riferisce; 
              c) sia stato emanato un provvedimento  di  soppressione
          di una o piu' sezioni staccate dell'istituto; 
              d)  sia   stata   apportata   una   decurtazione   allo
          stanziamento del relativo capitolo di bilancio. 
              Art. 26. (Abrogato). 
              Art. 27 (Variazioni e storni  di  bilancio).  -  1.  Le
          variazioni di bilancio che comportano storni da  un  titolo
          all'altro sono disposte dal direttore con  proprio  atto  e
          comunicate  immediatamente  all'ufficio   o   agli   uffici
          competenti per l'indirizzo e la vigilanza a norma dell'art.
          5, comma 2, che,  nel  termine  di  dieci  giorni,  possono
          formulare osservazioni. Resta comunque precluso  l'utilizzo
          degli  stanziamenti  di  spesa  in   conto   capitale   per
          finanziare spese correnti. 
 
                                    Capo II 
                                 E n t r a t e 
 
              Art. 28 (Riscossione della dotazione finanziaria). - 1.
          Per gli  istituti  che  abbiano  provveduto  all'invio  del
          bilancio  preventivo  per  l'anno  cui  si   riferisce   la
          dotazione  finanziaria,  l'assegnazione  e'  disposta,   di
          regola entro trenta giorni dalla data di  approvazione  del
          bilancio di  previsione  dello  Stato  mediante  ordinativo
          diretto speciale. In caso di variazioni in diminuzione  del
          fabbisogno dell'istituto  risultanti  dall'assestamento  di
          bilancio  di  cui  all'art.  20,  comma  4,  del   presente
          regolamento, il Ministero degli affari esteri puo' disporre
          il trasferimento della somma eccedente quella  disposta  in
          sede di prima assegnazione  ad  altro  istituto,  anche  di
          nuova istituzione. In caso di  aumento  dello  stanziamento
          sul  relativo  capitolo   rispetto   a   quello   dell'anno
          precedente,  la   maggiore   disponibilita'   puo'   essere
          utilizzata  per  istituti  di  nuova  istituzione   o   per
          integrazioni  agli  istituti   gia'   operanti   all'inizio
          dell'anno   sulla   base    delle    esigenze    risultanti
          dall'assestamento dei relativi bilanci,  di  cui  al  prima
          richiamato art. 20, comma 4, del presente regolamento. 
              2. La dotazione finanziaria e'  accreditata  sul  conto
          indicato  dal  direttore  dell'istituto,  che  puo'  essere
          aperto presso una banca in Italia o  all'estero.  Nel  caso
          che tale  conto  non  sia  tenuto  in  euro,  il  direttore
          dell'istituto puo' richiedere che la dotazione  finanziaria
          venga trasferita, al cambio del giorno, nella valuta in cui
          e' tenuto il conto. 
              Art. 29 (Riscossione e registrazione delle entrate).  -
          1.  Le  entrate  sono  riscosse  di  regola   dall'istituto
          bancario incaricato del servizio di cassa, secondo gli  usi
          locali.  Eventuali  deroghe  sulla  base   di   particolari
          esigenze  locali  possono  essere   consentite   solo   dal
          Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero del
          tesoro. 
              2. Le somme introitate tramite il  servizio  dei  conti
          correnti postali devono affluire alla banca di cui al comma
          precedente entro la fine di ogni trimestre. 
              3. Per eventuali  servizi  forniti  direttamente  dagli
          istituti, ivi compresi i corsi di lingua o di  cultura,  le
          relative  entrate  possono  essere  incassate  dall'ufficio
          amministrativo e contabile dell'istituto che le  versa  sul
          conto corrente bancario, previa  annotazione  nell'apposito
          registro entro e non oltre dieci giorni. 
              4. Ai terzi debitori che corrispondono direttamente per
          i servizi offerti e' rilasciata  quietanza  liberatoria  di
          avvenuto pagamento. 
              5.  E'  vietato  disporre  pagamenti   di   spese   con
          disponibilita' esistenti sul conto sul quale e'  depositato
          il fondo scorta. 
              6. Per la tenuta di conti bancari in Paesi terzi e  per
          le entrate in valuta diversa da quella locale si  applicano
          le disposizioni vigenti per le rappresentanze  diplomatiche
          e gli uffici consolari. 
              6-bis.  Le  entrate  sono   annotate   nei   pertinenti
          registri, che contengono le seguenti indicazioni: 
              a) esercizio finanziario; 
              b) capitolo di bilancio; 
              c) nome e cognome o denominazione del debitore; 
              d) causale della riscossione; 
              d) importo; 
              e) data di esigibilita'; 
              g) data di effettiva riscossione. 
              Art. 30. - (Abrogato). 
 
                                   Capo III 
                                   S p e s e 
 
              Art. 31 (Gestione  delle  spese).  -  1.  Il  direttore
          dell'istituto  e'  legittimato   ad   assumere,   in   ogni
          esercizio, impegni di spesa di importo non  superiore  agli
          stanziamenti  iscritti  sui   capitoli   di   bilancio   di
          previsione cui la spesa e' imputata. 
              2. Per gli impegni di spesa  pluriennali,  i  pagamenti
          afferenti a ciascuno degli esercizi successivi non  possono
          comunque superare l'importo di quelli disposti per il primo
          esercizio. 
              3. Ogni atto che comporti  un  impegno  di  spesa  deve
          indicare l'esistenza della relativa  copertura  finanziaria
          in termini di cassa. 
              Art.  32  (Liquidazione   della   spesa).   -   1.   La
          liquidazione della spesa, consistente nella  determinazione
          dell'esatto  importo  dovuto  e   nell'individuazione   del
          soggetto  creditore,  e'  effettuata  previo   accertamento
          dell'esistenza dell'impegno nonche' della regolarita' della
          fornitura di beni, opere, servizi, nonche' sulla  base  dei
          titoli  e  dei  documenti  giustificativi  comprovanti   il
          diritto dei creditori. 
              Art. 33 (Ordinazione della spesa). -  1.  Il  pagamento
          delle spese e' ordinato dal direttore dell'istituto entro i
          limiti delle previsioni di cassa. 
              Art. 34 (Documentazione e registrazione delle  spese  e
          dei pagamenti). - 1. Gli impegni assunti  verso  terzi  per
          contratti ed altre obbligazioni e i relativi pagamenti sono
          corredati della documentazione giustificativa della spesa. 
              2. Per ogni  spesa  e  per  i  relativi  pagamenti  nei
          pertinenti registri sono annotate le seguenti indicazioni: 
              a) esercizio finanziario; 
              b) capitolo del bilancio; 
              c) nome e cognome o denominazione del creditore; 
              d) causale; 
              e) importo; 
              f) modalita' di pagamento; 
              g) data di assunzione dell'impegno; 
              h) data dei pagamenti. 
              Art. 35 (Modalita'  particolari  di  pagamento).  -  1.
          L'istituto puo'  disporre,  con  espressa  annotazione  sui
          titoli, che i pagamenti siano effettuati anche mediante: 
              a) accreditamento in conto corrente  postale  a  favore
          del  creditore,   nonche'   mediante   vaglia   postale   o
          telegrafico; in quest'ultimo caso deve essere  allegata  al
          titolo la ricevuta del versamento  rilasciata  dall'ufficio
          postale; 
              b) accreditamento in conto corrente bancario, intestato
          al creditore, salvo per le  spese  accessorie  relative  al
          personale dipendente; 
              c) assegno bancario all'ordine del creditore; 
              d) pagamento in contanti contro regolare quietanza; 
              e)  altra  forma   autorizzata   dalla   rappresentanza
          diplomatica o dall'ufficio consolare competente con proprio
          decreto motivato dalla particolare situazione locale. 
              2.   Le   dichiarazioni   di   accreditamento   o    di
          commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore,
          devono   risultare   da   idoneo   documento   bancario   o
          dell'ufficio postale  oppure  da  annotazione  recante  gli
          estremi relativi alle operazioni. 
              3. (Abrogato). 
 
                                    Capo IV 
                               Servizio di cassa 
 
              Art. 36 (Affidamento del servizio). - 1. Il servizio di
          cassa  e'  affidato,  in  base  ad   apposita   convenzione
          approvata con decreto della  rappresentanza  diplomatica  o
          ufficio consolare competente  dell'istituto,  ad  un  unico
          istituto  di  credito.  Qualora  esigenze  particolari  non
          possono consentire o far ritenere  opportuno  l'affidamento
          del suddetto servizio ad un istituto  bancario  locale,  il
          direttore dell'istituto puo' affidare il servizio di  cassa
          ad un istituto bancario di altro Paese. 
              2. La convenzione  di  cui  al  precedente  comma  deve
          altresi' prevedere le modalita' per l'autonomo espletamento
          del servizio di cassa delle sezioni  distaccate  costituite
          dagli istituti. 
              2-bis. In aggiunta al conto corrente di cui al comma 1,
          l'istituto puo', se necessario, accendere un conto corrente
          in ciascuno dei Paesi diversi da quello nel quale abbia  la
          sede e per i quali esso sia competente. La  convenzione  e'
          approvata con decreto emanato,  d'intesa  tra  loro,  dalle
          rappresentanze  diplomatiche  cui  compete   la   vigilanza
          sull'istituto a norma dell'art. 5, comma 2. 
              3. (Abrogato). 
              Art. 37 (Gestione del fondo per piccole spese). - 1. Il
          direttore puo' dotare un  dipendente  dell'istituto  di  un
          fondo economale, di importo  non  superiore  a  euro  3.000
          reintegrabile durante  l'esercizio  per  non  piu'  di  tre
          volte, previa approvazione del relativo rendiconto da parte
          del direttore. 
              2. Con il  fondo  il  dipendente  di  cui  al  comma  1
          provvede autonomamente  al  pagamento  delle  minute  spese
          d'ufficio,  delle   spese   per   piccole   riparazioni   e
          manutenzione di mobili e di locali, delle spese postali, di
          locomozione  e  per  l'acquisto  di  giornali  nonche'   di
          pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna di importo  non
          superiore a euro 500. 
              3.  I  pagamenti  sono  immediatamente   annotati   dal
          dipendente di  cui  al  comma  1  su  apposito  registro  e
          imputati   sui    pertinenti    capitoli    del    bilancio
          dell'istituto. 
              4. Al termine  dell'esercizio  o  quando  il  direttore
          dispone la fine della gestione economale, il dipendente  di
          cui al comma 1,  previa  approvazione  del  rendiconto  del
          fondo da  parte  del  direttore,  restituisce  all'Istituto
          l'eventuale importo residuo. 
              5. Il dipendente di cui al comma 1 risponde in  proprio
          delle spese non approvate dal direttore. 
 
                                    Capo V 
                              Scritture contabili 
 
              Art. 38 (Scritture finanziarie e patrimoniali). - 1. Le
          scritture finanziarie relative alla gestione  del  bilancio
          devono consentire  di  rilevare  per  ciascun  capitolo  la
          situazione delle somme  riscosse  e  pagate  a  fronte  dei
          relativi stanziamenti. Esse sono tenute nelle valute  nelle
          quali avvengono le operazioni. 
              2.  Le  scritture  patrimoniali  devono  consentire  la
          dimostrazione   a   valore   del   patrimonio    all'inizio
          dell'esercizio finanziario, le variazioni  intervenute  nel
          corso dell'anno per effetto della gestione  di  bilancio  o
          per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla
          chiusura dell'esercizio. 
              3.  Per  la  tenuta  delle  scritture   finanziarie   e
          patrimoniali,  e  dei  sistemi  di  scritture  di  cui   al
          successivo art. 39, gli istituti si avvalgono di sistemi di
          elaborazione automatica  dei  dati,  utilizzando  programmi
          forniti dal Ministero degli affari esteri. 
              3-bis. Il direttore dell'istituto o altro dipendente di
          ruolo dell'istituto da lui delegato e'  responsabile  della
          tenuta delle scritture di  cui  al  presente  articolo.  E'
          coadiuvato dal dipendente  dell'istituto  incaricato  delle
          funzioni amministrativo-contabili, cui sono  attribuite  le
          responsabilita' dell'istruttoria dei relativi procedimenti. 
              Art. 39 (Sistemi di scritture). - 1.  L'istituto  tiene
          le seguenti scritture: 
              a) il libro giornale; 
              a-bis) il registro di cassa; 
              a-ter) il registro conti correnti bancari; 
              b)  le   scritture   patrimoniali   previste   per   le
          rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari; 
              c) un  partitario  delle  somme  riscosse  per  ciascun
          capitolo di entrata; 
              d)  un  partitario  delle  somme  pagate  per   ciascun
          capitolo di spesa; 
              d-bis) un registro per  la  rilevazione  delle  entrate
          proprie accertate sulla base di contratti ed altri tipi  di
          obbligazioni di terzi; 
              e) un registro per la rilevazione degli impegni assunti
          per contratti ed altri tipi di obbligazioni; 
              f) il registro dei beni di facile consumo; 
              g) il registro della piccola cassa. 
              2. (Abrogato). 
 
                                    Capo VI 
                               Conto consuntivo 
 
              Art. 40 (Composizione del conto consuntivo).  -  1.  Il
          conto consuntivo e'  redatto  in  euro  e  si  compone  del
          rendiconto  finanziario,   del   riassunto   generale   del
          movimento amministrativo e del prospetto  riepilogativo  di
          gestione  del  fondo  scorta,  stilati  secondo  i  modelli
          allegati  al  presente  regolamento,  utilizzando  per   la
          conversione delle  poste  in  valuta  straniera  il  cambio
          vigente alla data di chiusura  del  bilancio  stesso  quale
          risulta dal sito web della Banca d'Italia. 
              Art. 41 (Approvazione del conto consuntivo).  -  1.  Il
          conto consuntivo, accompagnato dalla relazione illustrativa
          del  direttore   dell'istituto   e   dagli   allegati,   e'
          predisposto entro il  31  marzo  successivo  alla  chiusura
          dell'esercizio finanziario ed e' sottoposto  all'esame  dei
          revisori dei conti, che redige l'apposita relazione, di cui
          al successivo art. 78, da allegare al predetto conto. 
              2. La  relazione  del  direttore  illustra  l'andamento
          della  gestione  finanziaria  dell'istituto  ed   i   fatti
          economicamente  rilevanti  verificatisi   anche   dopo   la
          chiusura dell'esercizio. 
              3. Entro il 30 aprile, la rappresentanza diplomatica  o
          l'ufficio consolare trasmettono al Ministero  degli  affari
          esteri  e  della  cooperazione  internazionale   il   conto
          consuntivo dell'esercizio precedente, esprimendo il proprio
          parere  d'intesa,  per  la  parte  di  competenza,  con  le
          rappresentanze  diplomatiche  accreditate  negli  eventuali
          altri Paesi nei quali l'istituto opera. Della  trasmissione
          e'  data  comunicazione,  mediante  evidenze  informatiche,
          all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale. 
              3-bis. Entro novanta giorni dalla ricezione  del  conto
          consuntivo  il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
          cooperazione internazionale comunica  l'approvazione  o  le
          proprie osservazioni  all'istituto  e  alla  rappresentanza
          diplomatica o ufficio consolare competente, che  forniscono
          riscontro entro trenta giorni. 
              3-ter. Il conto consuntivo approvato dal  Ministero  e'
          trasmesso all'ufficio centrale  del  bilancio  entro  dieci
          giorni dall'approvazione, per  i  successivi  controlli  di
          regolarita' amministrativa e contabile, espletati per mezzo
          di adeguati strumenti informatici, avvalendosi anche  delle
          attestazioni delle verifiche di cui all'art. 78. 
              3-quater.  Gli  istituti  inoltrano,  conformemente  ai
          principi dell'amministrazione digitale,  la  documentazione
          giustificativa  a  corredo  dei  consuntivi   inclusi   nei
          programmi di controllo del Ministero degli affari esteri  e
          della cooperazione internazionale o della Corte  dei  conti
          entro i termini indicati dai programmi stessi. 
              3-quinquies.  La   documentazione   giustificativa   in
          originale delle entrate e delle spese  e'  conservata  agli
          atti della sede per un periodo di cinque anni. La stessa e'
          trasmessa, conformemente ai  principi  dell'amministrazione
          digitale, entro tale  termine  a  richiesta  del  Ministero
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
          dell'Ufficio centrale del bilancio o della Corte dei conti. 
              Art. 42 (Rendiconto finanziario). -  1.  Il  rendiconto
          finanziario   comprende   i   risultati   della    gestione
          finanziaria per l'entrata e per la spesa distintamente  per
          titoli e capitoli; esso e' redatto sulla base dell'allegato
          B al presente regolamento. 
              Art. 43 (Allegato al conto consuntivo). - 1.  Al  conto
          consuntivo e' allegato il riassunto generale del  movimento
          amministrativo di cui al successivo art. 44. 
              Art.   44    (Riassunto    generale    del    movimento
          amministrativo). - 1. Il riassunto generale  del  movimento
          amministrativo,  redatto   secondo   lo   schema   di   cui
          all'allegato  C,  indica  la  consistenza  degli   elementi
          patrimoniali attivi  e  passivi  all'inizio  e  al  termine
          dell'esercizio,   ponendo   in   evidenza   le   variazioni
          intervenute nei singoli elementi. 
 
                                   Capo VII 
                    Finanziamenti a destinazione vincolata 
 
              Art. 45. (Abrogato).». 
              - Il testo dell'art. 7, comma 4 della citata  legge  22
          dicembre 1990, n. 401, e' il seguente: 
              «Art. 7 (Istituti). - (Omissis). 
              4.  Il  Ministro  assegna  annualmente  una   dotazione
          finanziaria a  ciascun  Istituto,  a  tal  fine  ripartendo
          l'apposito stanziamento di bilancio.».