Art. 3 
 
 
                       Modifiche al titolo III 
 
  1. L'articolo 50, comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Nella gestione dei beni mobili e immobili l'istituto applica le
disposizioni vigenti in materia per le rappresentanze diplomatiche  e
gli uffici consolari, avvalendosi di un programma informatico fornito
dal   Ministero   degli   affari   esteri   e   della    cooperazione
internazionale. Relativamente  ai  beni  immobili  appartenenti  allo
Stato  ubicati  all'estero,  il  programma  informatico  assicura  la
coerenza e la  fruibilita'  dei  dati  con  quanto  previsto  per  le
scritture  patrimoniali  informatizzate  inerenti  ai  beni  immobili
statali gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze.». 
  2. Gli articoli 51, 52 e 53 sono abrogati. 
  3. All'articolo 54 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a.  la   rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:   «Scritture
patrimoniali»; 
  b. sono abrogati i commi da 1 a 3; 
  c. al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Oltre
alle  scritture   patrimoniali   previste   per   le   rappresentanze
diplomatiche  e  gli  uffici  consolari,   l'istituto   iscrive   gli
audiovisivi, nonche' i libri ed il materiale bibliografico in  genere
in registri sussidiari separati.». 
  4. L'articolo 55 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 55 (Consegnatari). - 1. Il  direttore  e'  consegnatario  dei
beni immobili e nomina tra i dipendenti  di  ruolo  dell'istituto  il
consegnatario dei beni mobili. In mancanza  di  altro  dipendente  di
ruolo, le funzioni di consegnatario dei beni mobili sono  svolte  dal
direttore. Se nell'istituto non presta servizio alcun  dipendente  di
ruolo,  il  capo  della  rappresentanza  diplomatica  o  dell'ufficio
consolare  attribuisce   tali   funzioni   al   consegnatario   della
rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare. 
  2. In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna ha  luogo
previa materiale  ricognizione  dei  beni.  Il  relativo  verbale  e'
sottoscritto dal cessante e dal subentrante. 
  3. Si applica, in quanto compatibile,  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.». 
  5. All'articolo 56, comma 3,  sono  soppresse  le  parole  «vistato
dalla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare  competente»  e,
dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente «Si applica l'articolo
7 del decreto legislativo 15 dicembre  2006,  n.  307,  e  successive
modificazioni.». 
  6. All'articolo 58, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Il direttore provvede alla rendicontazione annuale dei beni
iscritti nel registro di  facile  consumo  ed  alla  redazione  della
relazione illustrativa.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il titolo III  del  decreto  ministeriale  27  aprile
          1995, n. 392, come modificato dal presente decreto,  e'  il
          seguente: 
 
                                  «TITOLO III 
                        Gestione economico-patrimoniale 
                           dell'istituto di cultura 
 
 
                                    Capo I 
                              Gestione economica 
 
              Art. 46 (Locazioni attive e  passive  dei  locali,  uso
          delle attrezzature da parte di altre istituzioni e  polizze
          assicurative). - 1. Gli istituti possono concedere in uso i
          locali e le attrezzature in dotazione a titolo gratuito per
          la realizzazione  di  iniziative  inerenti  alle  finalita'
          della diffusione della  cultura  e  della  lingua  italiana
          realizzate da istituzioni senza fini di lucro. Negli  altri
          casi tale uso puo' essere concesso solo a titolo oneroso ai
          prezzi locali di mercato. 
              2. Qualora richiesto dalla normativa locale  o  qualora
          la situazione locale  lo  faccia  ritenere  opportuno,  gli
          istituti possono stipulare polizze  assicurative  contro  i
          danni ai  beni  dell'istituto  ed  ai  frequentatori  dello
          stesso. 
              Art.  47  (Convenzioni   con   universita'   ed   altre
          istituzioni   locali).   -   1.   Gli   istituti,    previa
          autorizzazione ministeriale, possono concludere convenzioni
          con  universita'  ed  altre  istituzioni  locali   operanti
          nell'area  di  propria  competenza  territoriale  per   gli
          interventi previsti dall'art. 20, comma 2, della  legge  22
          dicembre 1990, n. 401. 
              2.   Gli   istituti   possono,   altresi',   concludere
          convenzioni con le  istituzioni  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo per l'organizzazione  di  iniziative  nel
          settore  per  la  diffusione  della  lingua  italiana,  ivi
          compresi i corsi dell'art. 17 del presente regolamento. 
              Art. 48 (Spese di rappresentanza degli istituti). -  1.
          Le  spese   di   rappresentanza   finalizzate   a   singole
          manifestazioni culturali organizzate dagli istituti,  anche
          congiuntamente  ad  altre  istituzioni,  sono  imputate  al
          bilancio degli istituti stessi se esse sono necessarie  per
          una maggiore efficacia delle manifestazioni stesse, se sono
          commisurate  all'evento  e  se   trovano   capienza   nelle
          disponibilita' dei fondi all'uopo stanziati. 
              2. E' esclusa la possibilita' di imputare  al  bilancio
          degli istituti spese di rappresentanza  per  l'espletamento
          delle funzioni proprie del personale degli istituti. 
              Art. 49 (Collaborazione degli  istituti  ad  iniziative
          culturali della rappresentanza diplomatica  e  dell'ufficio
          consolare). -  1.  Gli  istituti  possono  collaborare,  su
          richiesta della rappresentanza diplomatica  o  dell'ufficio
          consolare competente nel territorio in  cui  operano,  alla
          realizzazione di  iniziative  culturali  e  socio-culturali
          finanziate dalla rappresentanza diplomatica o  dall'ufficio
          consolare stesso. I fondi relativi alle predette iniziative
          affluiscono  alla  contabilita'  degli  istituti   mediante
          imputazione agli appositi capitoli delle partite di giro. 
              2. A fronte dei  suddetti  finanziamenti  il  direttore
          dell'istituto  presenta   il   relativo   rendiconto   alla
          rappresentanza diplomatica o ufficio consolare dalla  quale
          ha ricevuto i fondi. La  gestione  dei  predetti  fondi  da
          parte degli istituti deve comunque svolgersi  nel  rispetto
          delle norme che regolano le spese  imputabili  al  capitolo
          dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
          sul quale gravano i fondi stessi. 
 
                                    Capo II 
                             Gestione patrimoniale 
 
              Art. 50 (Beni). - 1. Nella gestione dei beni  mobili  e
          immobili l'istituto  applica  le  disposizioni  vigenti  in
          materia per le rappresentanze  diplomatiche  e  gli  uffici
          consolari, avvalendosi di un programma informatico  fornito
          dal Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale. Relativamente ai beni immobili appartenenti
          allo Stato ubicati  all'estero,  il  programma  informatico
          assicura la coerenza e la fruibilita' dei dati  con  quanto
          previsto  per  le  scritture  patrimoniali   informatizzate
          inerenti ai beni immobili  statali  gestite  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              Art. 51. - (Abrogato). 
              Art. 52. - (Abrogato). 
              Art. 53. - (Abrogato). 
              Art. 54 (Scritture patrimoniali). - 1. (Abrogato). 
              2. (Abrogato). 
              3. (Abrogato). 
              4. Oltre alle scritture patrimoniali  previste  per  le
          rappresentanze  diplomatiche  e   gli   uffici   consolari,
          l'istituto iscrive gli audiovisivi, nonche' i libri  ed  il
          materiale bibliografico in genere  in  registri  sussidiari
          separati. I libri singoli, le collezioni dei  libri  e  gli
          audiovisivi sono inventariati al loro prezzo di  copertina,
          anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di  stima  se
          non e' segnato alcun prezzo.  Le  riviste  e  pubblicazioni
          periodiche sono iscritte sotto un  solo  numero  all'inizio
          della raccolta annuale. 
              Art.  55  (Consegnatari).  -   1.   Il   direttore   e'
          consegnatario dei beni immobili e nomina tra  i  dipendenti
          di ruolo dell'istituto il consegnatario dei beni mobili. In
          mancanza di altro  dipendente  di  ruolo,  le  funzioni  di
          consegnatario dei beni mobili sono svolte dal direttore. Se
          nell'istituto  non  presta  servizio  alcun  dipendente  di
          ruolo,  il  capo   della   rappresentanza   diplomatica   o
          dell'ufficio  consolare  attribuisce   tali   funzioni   al
          consegnatario   della    rappresentanza    diplomatica    o
          dell'ufficio consolare. 
              2.  In  caso  di  sostituzione  del  consegnatario,  la
          consegna ha luogo previa materiale ricognizione  dei  beni.
          Il relativo verbale e'  sottoscritto  dal  cessante  e  dal
          subentrante. 
              3. Si applica, in quanto compatibile,  il  decreto  del
          Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. 
              Art. 56 (Carico e scarico dei beni mobili). - 1. I beni
          mobili sono inventariati dal consegnatario. 
              2. Non sono iscritti negli  inventari  gli  oggetti  di
          rapido consumo e facilmente deteriorabili. 
              3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per
          fuori uso, cessione od altri motivi e'  disposta  con  atto
          del  direttore,  sulla  base  di  motivata   proposta   del
          consegnatario. Si applica l'art. 7 del decreto  legislativo
          15 dicembre 2006, n. 307, e successive  modificazioni.  Gli
          introiti per la vendita dei suddetti beni vengono acquisiti
          all'apposito capitolo di entrata. 
              4. L'atto di cui al precedente comma indica l'eventuale
          obbligo di reintegro o di risarcimento di  danni  a  carico
          dei responsabili nei casi in cui  ricorrano  dolo  o  colpa
          grave nella custodia. 
              5. Sulla scorta degli atti  o  documenti  di  carico  e
          scarico si  provvede  al  conseguente  aggiornamento  delle
          scritture patrimoniali. 
              6.  Gli  inventari  sono  chiusi  al  termine  di  ogni
          esercizio finanziario. 
              Art. 57 (Ricognizione dei  beni  mobili).  -  1.  Fermo
          restando  quanto  previsto  dall'art.   55   del   presente
          regolamento, si provvede alla ricognizione dei beni  mobili
          ed al rinnovo degli inventari almeno ogni cinque anni. 
              Art. 58 (Materiali di consumo). -  1.  Il  responsabile
          dell'ufficio amministrazione e contabilita'  provvede  alla
          tenuta di idonea contabilita' - per quantita' e per  specie
          - degli oggetti di cancelleria, stampati, schede,  supporti
          meccanografici ed altri materiali di  consumo  nonche'  dei
          libri acquisiti per donazione ai  sensi  dell'art.  18  del
          presente regolamento. 
              2. Il carico di  detto  materiale  avviene  sulla  base
          delle ordinazioni del competente ufficio  e  delle  fatture
          dei fornitori. 
              3.  Il  prelevamento  per  il  fabbisogno  dei  singoli
          servizi avviene contro la firma per ricevuta  sul  registro
          da parte del ricevente. 
              3-bis.  Il  direttore  provvede  alla   rendicontazione
          annuale dei beni iscritti nel registro di facile consumo ed
          alla redazione della relazione illustrativa. 
              Art.  59  (Automezzi).  -  1.  I   consegnatari   degli
          automezzi ne controllano l'uso accertando che: 
              a) la loro utilizzazione sia  conforme  ai  servizi  di
          istituto; 
              b)  il  rifornimento  dei  carburanti  ed  i   percorsi
          effettuati vengano registrati in appositi moduli. 
              2. Il consegnatario e' tenuto, mensilmente,  a  fornire
          al   competente   ufficio   amministrativo   i    documenti
          giustificativi di spesa o, nel caso  la  situazione  locale
          non lo permetta, dichiarazioni sostitutive per  il  consumo
          dei carburanti e  dei  lubrificanti,  per  la  manutenzione
          ordinaria e per le piccole riparazioni. 
              Art. 60 (Magazzini di  deposito  e  scorta).  -  1.  Il
          direttore dell'istituto, con proprio atto, ove  ne  ravvisi
          l'utilita',  puo'  istituire  appositi  magazzini  per   il
          deposito  e  la  conservazione  di  materiali   costituenti
          scorta. 
              2. Alla relativa  disciplina  si  provvede  secondo  le
          modalita' di cui all'art. 84 del presente regolamento.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   4
          settembre  2002,  n.  254,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 novembre 2002, n. 266, supplemento ordinario. 
              - Il testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 2006, n. 307, e' il seguente: 
              «Art. 7 (Dismissione dei  beni  all'estero).  -  1.  Il
          titolare dell'ufficio all'estero autorizza la  dismissione,
          dei beni mobili di pertinenza dell'ufficio,  ad  esclusione
          delle autovetture di  rappresentanza,  degli  automezzi  di
          servizio,  degli  oggetti  d'arte,  d'antiquariato   o   da
          collezione e degli altri beni di particolare pregio  per  i
          quali    e'     necessaria     specifica     autorizzazione
          dell'Amministrazione centrale. 
              2.  Le  modalita'  di  vendita  dei  beni  dismessi   o
          l'eventuale  distruzione  sono  disciplinate  con  apposito
          decreto del Ministero degli affari esteri.».