Art. 3 Modifiche al titolo III 1. L'articolo 50, comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nella gestione dei beni mobili e immobili l'istituto applica le disposizioni vigenti in materia per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, avvalendosi di un programma informatico fornito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Relativamente ai beni immobili appartenenti allo Stato ubicati all'estero, il programma informatico assicura la coerenza e la fruibilita' dei dati con quanto previsto per le scritture patrimoniali informatizzate inerenti ai beni immobili statali gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze.». 2. Gli articoli 51, 52 e 53 sono abrogati. 3. All'articolo 54 sono apportate le seguenti modificazioni: a. la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Scritture patrimoniali»; b. sono abrogati i commi da 1 a 3; c. al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Oltre alle scritture patrimoniali previste per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, l'istituto iscrive gli audiovisivi, nonche' i libri ed il materiale bibliografico in genere in registri sussidiari separati.». 4. L'articolo 55 e' sostituito dal seguente: «Art. 55 (Consegnatari). - 1. Il direttore e' consegnatario dei beni immobili e nomina tra i dipendenti di ruolo dell'istituto il consegnatario dei beni mobili. In mancanza di altro dipendente di ruolo, le funzioni di consegnatario dei beni mobili sono svolte dal direttore. Se nell'istituto non presta servizio alcun dipendente di ruolo, il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare attribuisce tali funzioni al consegnatario della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare. 2. In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale e' sottoscritto dal cessante e dal subentrante. 3. Si applica, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.». 5. All'articolo 56, comma 3, sono soppresse le parole «vistato dalla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente» e, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente «Si applica l'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, e successive modificazioni.». 6. All'articolo 58, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il direttore provvede alla rendicontazione annuale dei beni iscritti nel registro di facile consumo ed alla redazione della relazione illustrativa.».
Note all'art. 3: - Il titolo III del decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «TITOLO III Gestione economico-patrimoniale dell'istituto di cultura Capo I Gestione economica Art. 46 (Locazioni attive e passive dei locali, uso delle attrezzature da parte di altre istituzioni e polizze assicurative). - 1. Gli istituti possono concedere in uso i locali e le attrezzature in dotazione a titolo gratuito per la realizzazione di iniziative inerenti alle finalita' della diffusione della cultura e della lingua italiana realizzate da istituzioni senza fini di lucro. Negli altri casi tale uso puo' essere concesso solo a titolo oneroso ai prezzi locali di mercato. 2. Qualora richiesto dalla normativa locale o qualora la situazione locale lo faccia ritenere opportuno, gli istituti possono stipulare polizze assicurative contro i danni ai beni dell'istituto ed ai frequentatori dello stesso. Art. 47 (Convenzioni con universita' ed altre istituzioni locali). - 1. Gli istituti, previa autorizzazione ministeriale, possono concludere convenzioni con universita' ed altre istituzioni locali operanti nell'area di propria competenza territoriale per gli interventi previsti dall'art. 20, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401. 2. Gli istituti possono, altresi', concludere convenzioni con le istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo per l'organizzazione di iniziative nel settore per la diffusione della lingua italiana, ivi compresi i corsi dell'art. 17 del presente regolamento. Art. 48 (Spese di rappresentanza degli istituti). - 1. Le spese di rappresentanza finalizzate a singole manifestazioni culturali organizzate dagli istituti, anche congiuntamente ad altre istituzioni, sono imputate al bilancio degli istituti stessi se esse sono necessarie per una maggiore efficacia delle manifestazioni stesse, se sono commisurate all'evento e se trovano capienza nelle disponibilita' dei fondi all'uopo stanziati. 2. E' esclusa la possibilita' di imputare al bilancio degli istituti spese di rappresentanza per l'espletamento delle funzioni proprie del personale degli istituti. Art. 49 (Collaborazione degli istituti ad iniziative culturali della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare). - 1. Gli istituti possono collaborare, su richiesta della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente nel territorio in cui operano, alla realizzazione di iniziative culturali e socio-culturali finanziate dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare stesso. I fondi relativi alle predette iniziative affluiscono alla contabilita' degli istituti mediante imputazione agli appositi capitoli delle partite di giro. 2. A fronte dei suddetti finanziamenti il direttore dell'istituto presenta il relativo rendiconto alla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare dalla quale ha ricevuto i fondi. La gestione dei predetti fondi da parte degli istituti deve comunque svolgersi nel rispetto delle norme che regolano le spese imputabili al capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri sul quale gravano i fondi stessi. Capo II Gestione patrimoniale Art. 50 (Beni). - 1. Nella gestione dei beni mobili e immobili l'istituto applica le disposizioni vigenti in materia per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, avvalendosi di un programma informatico fornito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Relativamente ai beni immobili appartenenti allo Stato ubicati all'estero, il programma informatico assicura la coerenza e la fruibilita' dei dati con quanto previsto per le scritture patrimoniali informatizzate inerenti ai beni immobili statali gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Art. 51. - (Abrogato). Art. 52. - (Abrogato). Art. 53. - (Abrogato). Art. 54 (Scritture patrimoniali). - 1. (Abrogato). 2. (Abrogato). 3. (Abrogato). 4. Oltre alle scritture patrimoniali previste per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, l'istituto iscrive gli audiovisivi, nonche' i libri ed il materiale bibliografico in genere in registri sussidiari separati. I libri singoli, le collezioni dei libri e gli audiovisivi sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non e' segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio della raccolta annuale. Art. 55 (Consegnatari). - 1. Il direttore e' consegnatario dei beni immobili e nomina tra i dipendenti di ruolo dell'istituto il consegnatario dei beni mobili. In mancanza di altro dipendente di ruolo, le funzioni di consegnatario dei beni mobili sono svolte dal direttore. Se nell'istituto non presta servizio alcun dipendente di ruolo, il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare attribuisce tali funzioni al consegnatario della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare. 2. In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale e' sottoscritto dal cessante e dal subentrante. 3. Si applica, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. Art. 56 (Carico e scarico dei beni mobili). - 1. I beni mobili sono inventariati dal consegnatario. 2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili. 3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, cessione od altri motivi e' disposta con atto del direttore, sulla base di motivata proposta del consegnatario. Si applica l'art. 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, e successive modificazioni. Gli introiti per la vendita dei suddetti beni vengono acquisiti all'apposito capitolo di entrata. 4. L'atto di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili nei casi in cui ricorrano dolo o colpa grave nella custodia. 5. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali. 6. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario. Art. 57 (Ricognizione dei beni mobili). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 55 del presente regolamento, si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo degli inventari almeno ogni cinque anni. Art. 58 (Materiali di consumo). - 1. Il responsabile dell'ufficio amministrazione e contabilita' provvede alla tenuta di idonea contabilita' - per quantita' e per specie - degli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo nonche' dei libri acquisiti per donazione ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento. 2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente ufficio e delle fatture dei fornitori. 3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene contro la firma per ricevuta sul registro da parte del ricevente. 3-bis. Il direttore provvede alla rendicontazione annuale dei beni iscritti nel registro di facile consumo ed alla redazione della relazione illustrativa. Art. 59 (Automezzi). - 1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che: a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto; b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano registrati in appositi moduli. 2. Il consegnatario e' tenuto, mensilmente, a fornire al competente ufficio amministrativo i documenti giustificativi di spesa o, nel caso la situazione locale non lo permetta, dichiarazioni sostitutive per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni. Art. 60 (Magazzini di deposito e scorta). - 1. Il direttore dell'istituto, con proprio atto, ove ne ravvisi l'utilita', puo' istituire appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta. 2. Alla relativa disciplina si provvede secondo le modalita' di cui all'art. 84 del presente regolamento.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2002, n. 266, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, e' il seguente: «Art. 7 (Dismissione dei beni all'estero). - 1. Il titolare dell'ufficio all'estero autorizza la dismissione, dei beni mobili di pertinenza dell'ufficio, ad esclusione delle autovetture di rappresentanza, degli automezzi di servizio, degli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e degli altri beni di particolare pregio per i quali e' necessaria specifica autorizzazione dell'Amministrazione centrale. 2. Le modalita' di vendita dei beni dismessi o l'eventuale distruzione sono disciplinate con apposito decreto del Ministero degli affari esteri.».