Art. 5 Modifiche al titolo V 1. All'articolo 63 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole «di importo non superiore a 50 milioni di lire si provvede, di regola, mediante trattativa privata» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante stipula di contratti, secondo le disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari»; b) il comma 2 e' abrogato. 2. Gli articoli 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 sono abrogati. 3. All'articolo 72, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, in fine, sono soppresse le parole: «, salvo quanto previsto nel successivo comma 2 del presente articolo»; b) il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 5: - Il titolo V del decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «TITOLO V C o n t r a t t i Capo I Normativa contrattuale Art. 63 (Norme generali). - 1. Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede mediante stipula di contratti, secondo le disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari. 2. (Abrogato). 3. Si applicano anche ai contratti stipulati dagli istituti le disposizioni dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Art. 64. - (Abrogato). Art. 65. - (Abrogato). Art. 66. - (Abrogato). Art. 67. - (Abrogato). Art. 68. - (Abrogato). Art. 69. - (Abrogato). Art. 70. - (Abrogato). Art. 71. - (Abrogato). Art. 72 (Pagamenti conseguenti ai contratti). - 1. Il pagamento dei contratti di cui al presente titolo V deve essere effettuato nelle forme previste dall'art. 35 del presente regolamento sulla base della presentazione della relativa documentazione giustificativa e dell'avvenuta esecuzione, cosi' come previsto dal contratto, delle prestazioni, lavori e servizi. Nei casi in cui sia previsto il collaudo il pagamento deve essere corrisposto solo su esito positivo del collaudo stesso. 2. La corresponsione di anticipi puo' avvenire solo sulla base di quanto previsto dal contratto e deve restare nei limiti previsti dall'art. 12, commi sesto e settimo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, secondo le modalita' e la percentuale fissata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, previa prestazione di idonea garanzia ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.».