Art. 5 
 
 
                        Modifiche al titolo V 
 
  1. All'articolo 63 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 le parole «di importo non superiore a 50  milioni  di
lire si  provvede,  di  regola,  mediante  trattativa  privata»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «si  provvede   mediante   stipula   di
contratti, secondo le disposizioni  applicabili  alle  rappresentanze
diplomatiche e agli uffici consolari»; 
  b) il comma 2 e' abrogato. 
  2. Gli articoli 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 sono abrogati. 
  3. All'articolo 72, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1, in fine, sono soppresse le parole: «,  salvo  quanto
previsto nel successivo comma 2 del presente articolo»; 
  b) il comma 2 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il titolo V del decreto ministeriale 27 aprile  1995,
          n.  392,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente: 
 
                                   «TITOLO V 
                               C o n t r a t t i 
 
 
                                    Capo I 
                            Normativa contrattuale 
 
              Art.  63  (Norme  generali).  -  1.  Ai  lavori,   agli
          acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute,  alle
          locazioni ed ai servizi  in  genere  si  provvede  mediante
          stipula di contratti, secondo le  disposizioni  applicabili
          alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari. 
              2. (Abrogato). 
              3. Si applicano  anche  ai  contratti  stipulati  dagli
          istituti le  disposizioni  dell'art.  86  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e
          successive modificazioni. 
              Art. 64. - (Abrogato). 
              Art. 65. - (Abrogato). 
              Art. 66. - (Abrogato). 
              Art. 67. - (Abrogato). 
              Art. 68. - (Abrogato). 
              Art. 69. - (Abrogato). 
              Art. 70. - (Abrogato). 
              Art. 71. - (Abrogato). 
              Art. 72 (Pagamenti conseguenti ai contratti). -  1.  Il
          pagamento dei contratti di cui al presente  titolo  V  deve
          essere effettuato nelle forme  previste  dall'art.  35  del
          presente regolamento sulla base della  presentazione  della
          relativa  documentazione  giustificativa  e   dell'avvenuta
          esecuzione,  cosi'  come  previsto  dal  contratto,   delle
          prestazioni, lavori e servizi. Nei casi in cui sia previsto
          il collaudo il pagamento deve essere  corrisposto  solo  su
          esito positivo del collaudo stesso. 
              2. La corresponsione di  anticipi  puo'  avvenire  solo
          sulla base di quanto previsto dal contratto e deve  restare
          nei limiti previsti dall'art. 12, commi  sesto  e  settimo,
          del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,  e  successive
          modificazioni,  secondo  le  modalita'  e  la   percentuale
          fissata annualmente con decreto del  Ministro  del  tesoro,
          previa prestazione di idonea garanzia ai sensi della  legge
          10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.».