Art. 8 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Gli articoli 2, 3, 4 e 7 si applicano dall'esercizio finanziario
successivo alla pubblicazione del presente regolamento. 
  2. Il bilancio preventivo relativo al primo  esercizio  finanziario
di vigenza della nuova disciplina  e'  redatto  secondo  il  presente
regolamento. I  bilanci  preventivi  eventualmente  presentati  prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento sono conseguentemente
adeguati. 
  3. Il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario in  corso
alla data  di  pubblicazione  del  presente  regolamento  e'  redatto
secondo la disciplina previgente. 
  4. Gli inventari sono adeguati entro la fine del secondo  esercizio
finanziario successivo alla pubblicazione del presente regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 3 dicembre 2015 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                 e della cooperazione internazionale 
                          Gentiloni Silveri 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
                 Il Ministro per la semplificazione 
                    e la pubblica amministrazione 
                                Madia 
 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2015 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne - prev. n. 3203