Art. 3
Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato
1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di cui
all'art. 2, un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che
verra' svolto al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione
composta dal direttore del corso, che svolge la funzione di
presidente, e da due membri del corpo istruttori di cui uno svolge
anche la funzione di segretario.
2. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta
(test di 30 domande a risposta multipla con cinque risposte) ed una
prova pratica (erogazione di una breve lezione).
3. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un
punto e, la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio
minimo di 21 punti (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di
valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata in
allegato «B» e si intende superata se si raggiunge il giudizio di
sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame si intende
superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.
4. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, e'
rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato
«C» del presente decreto.