Art. 3 
 
 
       Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato 
 
  1. Ogni candidato  sostiene,  a  completamento  del  corso  di  cui
all'art. 2, un esame, consistente in una prova  teorico-pratica,  che
verra' svolto al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione
composta  dal  direttore  del  corso,  che  svolge  la  funzione   di
presidente, e da due membri del corpo istruttori di  cui  uno  svolge
anche la funzione di segretario. 
  2. L'esame di cui al comma 1, si  articola  in  una  prova  scritta
(test di 30 domande a risposta multipla con cinque risposte)  ed  una
prova pratica (erogazione di una breve lezione). 
  3. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta  e'  assegnato  un
punto e, la prova si intende superata se si  raggiunge  il  punteggio
minimo di 21 punti (21/30). Per la  prova  pratica,  il  giudizio  di
valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata  in
allegato «B» e si intende superata se si  raggiunge  il  giudizio  di
sufficiente  (voto  nella  scala  numerica  6).  L'esame  si  intende
superato se entrambe le prove avranno esito favorevole. 
  4. Al  candidato  che  supera  con  esito  favorevole  l'esame,  e'
rilasciato un attestato, secondo il  modello  indicato  nell'allegato
«C» del presente decreto.