Art. 4 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Entro 12 mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto gli istruttori gia' impiegati  nell'erogazione  di  corsi  di
addestramento per il personale marittimo presso centri di  formazione
riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando
generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  per   mantenere
l'incarico di istruttore, devono frequentare il corso  di  formazione
per formatore di cui al presente decreto. 
  2.   Gli   istruttori   che   abbiano   conseguito   l'abilitazione
all'insegnamento  sono  esentati  dalla  frequenza   del   corso   di
formazione per formatore. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 dicembre 2015 
 
                                              Il comandante generale: 
                                                               Melone