Art. 4
Disposizioni transitorie
1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli istruttori gia' impiegati nell'erogazione di corsi di
addestramento per il personale marittimo presso centri di formazione
riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto, per mantenere
l'incarico di istruttore, devono frequentare il corso di formazione
per formatore di cui al presente decreto.
2. Gli istruttori che abbiano conseguito l'abilitazione
all'insegnamento sono esentati dalla frequenza del corso di
formazione per formatore.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2015
Il comandante generale:
Melone