Art. 2 Organizzazione del corso 1. Il corso di formazione di cui all'art. 1 ha una durata non inferiore alle 28 ore, articolate in quattro giorni. 2. Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi che abbiano effettuato almeno sei mesi di navigazione in attivita' di addestramento e siano in possesso della certificazione relativa all'addestramento di base (Basic Training), in numero non superiore a 20, anche provenienti da Stati esteri. 3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto secondo i programmi contenuti negli allegati A e B al presente decreto rispettivamente per il personale di coperta e di macchina. 4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 3, gli istituti, enti o societa' devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato C al presente decreto e devono predisporre un sistema di valutazione della qualita' dell'addestramento fornito. 5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato D al presente decreto.