Art. 3 
 
 
                    Accertamento delle competenze 
                      e rilascio dell'attestato 
 
  1. Ogni candidato  sostiene,  a  completamento  del  corso  di  cui
all'art. 2, un esame, consistente in una prova  teorico-pratica,  che
verra' svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione
presieduta da un Ufficiale  ovvero  da  un  Sottufficiale  del  ruolo
marescialli appartenente al  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e
composta dal direttore del corso e da due membri del corpo istruttori
di cui uno svolge anche le funzioni di segretario. 
  2. L'esame di cui al comma  1,  relativo  agli  argomenti  indicati
negli allegati A e B, si articola in una prova scritta  (test  di  30
domande  a  risposta  multipla  con  cinque  differenti  ipotesi   di
risposta) ed una prova pratica (es: caso di studio). 
  3. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta  e'  assegnato  un
punto e la prova si intende superata se  si  raggiunge  il  punteggio
minimo di 21 punti (21/30). Per la  prova  pratica,  il  giudizio  di
valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata  in
allegato E, e si intende superata se  si  raggiunge  il  giudizio  di
sufficiente (voto nella scala numerica 6).  L'esame  e'  superato  se
entrambe le prove avranno esito favorevole. 
  4. Al  candidato  che  supera  con  esito  favorevole  l'esame,  e'
rilasciato un attestato, secondo i modelli indicati negli allegati  F
(personale di coperta) e  G  (personale  di  macchina)  del  presente
decreto. 
  5. L'attestato ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori
cinque anni al marittimo che ha  navigato  per  almeno  un  anno  nel
quinquennio di validita' dello stesso. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 dicembre 2015 
 
                                       Il comandante generale: Melone