IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 10  dicembre  2014,  n.  183,  recante  "Deleghe  al
Governo in materia  di  riforma  degli  ammortizzatori  sociali,  dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di
riordino della disciplina dei rapporti  di  lavoro  e  dell'attivita'
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro" e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera b), numero
5),  che  prevede  l'eventuale  introduzione,   dopo   la   fruizione
dell'ASpI, di  una  prestazione,  eventualmente  priva  di  copertura
figurativa, limitata ai lavoratori, in  disoccupazione  involontaria,
che  presentino  valori  ridotti  dell'indicatore  della   situazione
economica equivalente, con previsione di obblighi  di  partecipazione
alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,   recante
"Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione  involontaria  e  di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della  legge
10  dicembre  2014,  n.  183"  e,  in  particolare,  l'art.  16,  che
istituisce,  a  decorrere  dal   1°   maggio   2015,   l'assegno   di
disoccupazione (ASDI) e,  al  comma  6,  demanda  a  un  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, di definire i criteri e le modalita'
di concessione dell'assegno; 
  Visto il decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,  recante
"Disposizioni per agevolare l'incontro  fra  domanda  ed  offerta  di
lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della  legge
17 maggio 1999, n. 144"; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali" e , in particolare, l'art.  21  che  istituisce  il  sistema
informativo dei servizi sociali; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed, in particolare,
l'art. 81, comma 29, che istituisce un Fondo  speciale  destinato  al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura  alimentare
e successivamente anche energetiche e sanitarie  dei  cittadini  meno
abbienti; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,   n.   122,   recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria" e, in particolare, l'art. 13 che  istituisce
il Casellario dell'assistenza; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" e,
in particolare, l'art. 60, comma 1, che  stabilisce  l'avvio  di  una
sperimentazione nei comuni  con  piu'  di  250.000  abitanti  di  uno
strumento di contrasto alla poverta' assoluta; 
  Vista la legge 28 giugno  2012,  n.  92  recante  "Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita" e, in particolare, l'art. 4, commi 41 e 42,  che  prevedono
ipotesi  di  decadenza  dai  trattamenti  collegati  allo  stato   di
disoccupazione; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  10
gennaio 2013, adottato ai sensi del citato  art.  60,  comma  2,  del
decreto-legge n. 5 del 2012, che specifica le modalita' di attuazione
della sperimentazione e  indica,  alla  Tabella  2,  l'ammontare  del
beneficio mensile, articolato in ragione della numerosita' del nucleo
familiare beneficiario; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la  revisione
delle  modalita'  di  determinazione  e  i  campi   di   applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  16
dicembre  2014,  n.  206,  recante  "Regolamento  recante   modalita'
attuative del Casellario dell'assistenza, a norma  dell'art.  13  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella  riunione
del 30 luglio 2015; 
  Considerato che l'art. 16, comma 1, del decreto legislativo  n.  22
del 2015 istituisce l'ASDI in via sperimentale per  l'anno  2015  con
riferimento ai lavoratori beneficiari  della  prestazione  NASpI  che
abbiano usufruito di questa per  l'intera  sua  durata  entro  il  31
dicembre 2015 nei limiti di spesa indicati per ciascun  anno  2015  e
2016 al comma 7 del medesimo articolo e che il comma 8  del  medesimo
articolo prevede che  all'eventuale  riconoscimento  dell'ASDI  negli
anni successivi al 2015  si  provvede  con  le  risorse  previste  da
successivi  provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le  occorrenti
risorse finanziarie e in particolare con  le  risorse  derivanti  dai
decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge
n. 183 del 2014; 
  Ritenuto di dover procedere, ai sensi del citato art. 16, comma  8,
del decreto legislativo n. 22 del 2015, alla definizione di modalita'
attuative dell'ASDI che permettano continuita' nell'erogazione  della
misura in caso  di  eventuale  riconoscimento  dell'ASDI  negli  anni
successivi al 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) «ASDI»: l'Assegno di disoccupazione, di cui  all'art.  16  del
decreto legislativo n. 22 del 2015; 
    b) «NASpI»: la Nuova prestazione  di  Assicurazione  Sociale  per
l'Impiego di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015; 
    c) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  159  del
2013; 
    d) «ISEE corrente»: l'ISEE calcolato secondo le modalita' di  cui
all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.
159 del 2013; 
    e)  «Nucleo  familiare»:  il  nucleo  familiare  del  richiedente
l'ASDI, come definito ai fini ISEE e risultante  nella  dichiarazione
sostitutiva unica di cui all'art. 10 del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, utilizzata per  l'accesso  al
beneficio dell'ASDI; 
    f) «Figli a carico»: i figli minorenni che  risultano  componenti
il nucleo familiare e per i quali il  genitore  non  richiedente  non
percepisca assegni per il nucleo familiare; 
    g) «Carta  acquisti  sperimentale»:  la  carta  acquisti  di  cui
all'art. 60 del citato decreto-legge n. 5 del 2012, con le specifiche
caratteristiche definite dal  decreto  interministeriale  10  gennaio
2013.