Art. 2 Beneficiari 1. L'ASDI e' concesso, nei limiti delle risorse disponibili, secondo le modalita' di cui all'art. 7, ai lavoratori che: a) abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpI per la sua durata massima, come definita dall'art. 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015; b) siano ancora in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, al termine del periodo di fruizione della NASpI; c) siano, al termine del periodo di fruizione della NASpI, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 o abbiano un'eta' pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; d) siano in possesso di una attestazione dell'ISEE, in corso di validita', dalla quale risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore ad euro 5.000. Ai fini del mantenimento dell'ASDI, la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE e' aggiornata in gennaio, entro il termine del mese. In mancanza di aggiornamento della dichiarazione, il beneficio e' sospeso. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ai fini della richiesta dell'ASDI puo' essere utilizzata una attestazione dell'ISEE corrente; e) non abbiano usufruito dell'ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine; f) abbiano sottoscritto un progetto personalizzato di cui all'art. 5. 2. Nel caso l'ammontare dei trattamenti ai fini NASpI percepiti prima della richiesta dell'ASDI sia valorizzato in tutto o in parte nella componente reddituale dell'ISEE o dell'ISEE corrente, tale ammontare, diviso per il valore della scala di equivalenza applicata nel calcolo dell'ISEE, e' sottratto dall'INPS dal valore dell'ISEE medesimo ai soli fini della valutazione del possesso del requisito per la concessione dell'ASDI di cui al comma 1, lettera d).