Art. 2 
 
                             Beneficiari 
 
  1. L'ASDI  e'  concesso,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,
secondo le modalita' di cui all'art. 7, ai lavoratori che: 
    a) abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpI per  la
sua durata massima, come definita dall'art. 5 del decreto legislativo
n. 22 del 2015; 
    b) siano ancora in stato di disoccupazione ai sensi dell'art.  1,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo  n.  181  del  2000,  al
termine del periodo di fruizione della NASpI; 
    c) siano, al  termine  del  periodo  di  fruizione  della  NASpI,
componenti di un nucleo familiare  in  cui  sia  presente  almeno  un
minore di anni 18 o abbiano un'eta' pari a 55 anni o superiore e  non
abbiano maturato i requisiti per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o
anticipato; 
    d) siano in possesso di una attestazione dell'ISEE, in  corso  di
validita', dalla quale  risulti  un  valore  dell'indicatore  pari  o
inferiore ad euro 5.000.  Ai  fini  del  mantenimento  dell'ASDI,  la
dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE e' aggiornata in gennaio,
entro il  termine  del  mese.  In  mancanza  di  aggiornamento  della
dichiarazione,  il  beneficio  e'  sospeso.  Qualora   ricorrano   le
condizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 159 del 2013, ai fini della richiesta dell'ASDI  puo'
essere utilizzata una attestazione dell'ISEE corrente; 
    e)  non  abbiano  usufruito  dell'ASDI  per  un  periodo  pari  o
superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del  periodo  di
fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24
mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine; 
    f)  abbiano  sottoscritto  un  progetto  personalizzato  di   cui
all'art. 5. 
  2. Nel caso l'ammontare dei trattamenti  ai  fini  NASpI  percepiti
prima della richiesta dell'ASDI sia valorizzato in tutto o  in  parte
nella componente reddituale  dell'ISEE  o  dell'ISEE  corrente,  tale
ammontare, diviso per il valore della scala di equivalenza  applicata
nel calcolo dell'ISEE, e' sottratto dall'INPS  dal  valore  dell'ISEE
medesimo ai soli fini della valutazione del  possesso  del  requisito
per la concessione dell'ASDI di cui al comma 1, lettera d).