Art. 3 
 
                    Durata e misura del beneficio 
 
  1. L'ASDI e' erogato mensilmente a decorrere dal giorno  successivo
a quello del termine di fruizione della NASpI per una durata  massima
di sei mesi. Qualora il lavoratore abbia gia' fruito dell'ASDI nei 12
mesi precedenti il  termine  di  fruizione  della  NASpI,  l'ASDI  e'
erogato per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi  e  la
durata dell'ASDI fruito in tale periodo di tempo e  comunque  per  un
numero massimo di mesi pari alla differenza tra 24 e i mesi  di  ASDI
fruiti nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della NASpI. 
  2.  L'importo  dell'ASDI  e'  pari  al  75  per  cento  dell'ultima
indennita' NASpI percepita, e,  comunque,  in  misura  non  superiore
all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  3. L'importo di cui al comma 2 e' incrementato di un ammontare pari
ad un quinto dell'assegno sociale per il primo figlio a  carico.  Nel
caso in cui i figli a carico siano in numero  superiore  a  uno,  gli
incrementi complessivi dell'importo dell'ASDI  sono  quelli  indicati
nella Tabella  1,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.  In  ogni  caso  l'ammontare  dell'ASDI  comprensivo   degli
incrementi  per  carichi  familiari   non   puo'   essere   inferiore
all'ammontare del beneficio  mensile  attribuito  mediante  la  Carta
acquisti sperimentale, di cui alla  Tabella  2  allegata  al  decreto
interministeriale 10 gennaio 2013. 
  4. Per effetto degli incrementi per carichi  familiari  di  cui  al
comma 3, l'ASDI non puo' essere superiore al 75 per cento dell'ultima
indennita' NASpI percepita, comprensiva degli assegni per  il  nucleo
familiare, fatto salvo il livello minimo di cui al comma 3. 
  5. Gli importi di cui alla Tabella  1  sono  aumentati  annualmente
della misura percentuale prevista per la perequazione automatica  dei
trattamenti pensionistici  dell'assicurazione  generale  obbligatoria
dei lavoratori dipendenti.