Art. 3 Durata e misura del beneficio 1. L'ASDI e' erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI per una durata massima di sei mesi. Qualora il lavoratore abbia gia' fruito dell'ASDI nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della NASpI, l'ASDI e' erogato per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi e la durata dell'ASDI fruito in tale periodo di tempo e comunque per un numero massimo di mesi pari alla differenza tra 24 e i mesi di ASDI fruiti nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della NASpI. 2. L'importo dell'ASDI e' pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3. L'importo di cui al comma 2 e' incrementato di un ammontare pari ad un quinto dell'assegno sociale per il primo figlio a carico. Nel caso in cui i figli a carico siano in numero superiore a uno, gli incrementi complessivi dell'importo dell'ASDI sono quelli indicati nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. In ogni caso l'ammontare dell'ASDI comprensivo degli incrementi per carichi familiari non puo' essere inferiore all'ammontare del beneficio mensile attribuito mediante la Carta acquisti sperimentale, di cui alla Tabella 2 allegata al decreto interministeriale 10 gennaio 2013. 4. Per effetto degli incrementi per carichi familiari di cui al comma 3, l'ASDI non puo' essere superiore al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, fatto salvo il livello minimo di cui al comma 3. 5. Gli importi di cui alla Tabella 1 sono aumentati annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.