Art. 4 
 
                  Compatibilita' con lo svolgimento 
                 di attivita' lavorativa e decadenza 
 
  1. Il lavoratore che durante il periodo in  cui  percepisce  l'ASDI
instaura un rapporto di lavoro subordinato o intraprende un'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale e' soggetto ai limiti di
compatibilita'  e  agli  obblighi  di  comunicazione  previsti  dagli
articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015. 
  2.  Le  comunicazioni  di   inizio   di   un'attivita'   lavorativa
subordinata, di  una  attivita'  lavorativa  autonoma  o  di  impresa
individuale, di cui, rispettivamente, all'art. 9, comma 2, e all'art.
10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 22  del  2015,
sono rese nei medesimi termini ivi previsti anche  nel  caso  in  cui
l'attivita' sia avviata da altri componenti il nucleo familiare. 
  3. Fermi restando i limiti di compatibilita' di cui al comma 1,  il
reddito annuo previsto comunicato all'INPS ai sensi del  comma  2  e'
utilizzato ai fini della  verifica  della  permanenza  del  requisito
della condizione economica di bisogno, di cui all'art.  2,  comma  1,
lettera d). Esclusivamente a tal fine, il valore dell'ISEE, di cui al
medesimo art.  2,  comma  1,  lettera  d),  e'  aggiornato  dall'INPS
sostituendo il reddito annuo previsto oggetto della  comunicazione  a
quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE  in  via
ordinaria.