Art. 4 Compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorativa e decadenza 1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce l'ASDI instaura un rapporto di lavoro subordinato o intraprende un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale e' soggetto ai limiti di compatibilita' e agli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015. 2. Le comunicazioni di inizio di un'attivita' lavorativa subordinata, di una attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, di cui, rispettivamente, all'art. 9, comma 2, e all'art. 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 22 del 2015, sono rese nei medesimi termini ivi previsti anche nel caso in cui l'attivita' sia avviata da altri componenti il nucleo familiare. 3. Fermi restando i limiti di compatibilita' di cui al comma 1, il reddito annuo previsto comunicato all'INPS ai sensi del comma 2 e' utilizzato ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). Esclusivamente a tal fine, il valore dell'ISEE, di cui al medesimo art. 2, comma 1, lettera d), e' aggiornato dall'INPS sostituendo il reddito annuo previsto oggetto della comunicazione a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.