Art. 5 
 
                       Progetto personalizzato 
 
  1. Ai  fini  della  concessione  dell'ASDI  e'  necessario  che  il
richiedente abbia sottoscritto un progetto personalizzato di presa in
carico  redatto   dal   competente   servizio   per   l'impiego,   in
collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o  piu'  colloqui
individuali. Ai fini del presente decreto, il servizio per  l'impiego
competente e' quello nel cui  ambito  territoriale  e'  stabilita  la
residenza del richiedente l'ASDI. 
  2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere almeno  i  seguenti
elementi: 
    a) l'individuazione di un responsabile del progetto; 
    b) la definizione del  profilo  personale  di  occupabilita',  ai
sensi del decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 4, della legge
n. 183 del 2014, in materia di politiche attive per l'impiego; 
    c) la valutazione della condizione di bisogno del richiedente nel
supporto alla ricerca attiva di  lavoro,  tenuto  conto  del  profilo
personale di cui alla lettera  b),  nonche'  dei  carichi  familiari,
delle responsabilita' di cura, dello stato di salute,  dell'eventuale
disabilita', di altri fattori che richiedano l'attivazione di servizi
sociali, sanitari, formativi, al fine di favorire una presa in carico
integrata; 
    d) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono  essere
compiuti in ciascuna settimana; 
    e) la frequenza ordinaria degli appuntamenti con il  responsabile
del progetto, che di regola e'  bisettimanale,  se  non  diversamente
specificato   nel   progetto   personalizzato   in   ragione    delle
caratteristiche  del  richiedente  o  delle  modalita'  organizzative
dell'ufficio; 
    f) le modalita' con le quali il lavoratore e' tenuto a comprovare
la ricerca attiva di lavoro al responsabile del progetto. A tal fine,
il lavoratore e' tenuto a tener traccia degli atti  compiuti  secondo
le modalita' concordate nel progetto. 
  3.  Il  progetto  di  cui  al  comma  1  contiene   l'impegno   del
richiedente, quale condizione necessaria all'erogazione dell'ASDI, a: 
    a) partecipare a iniziative e  laboratori  per  il  rafforzamento
delle competenze  nella  ricerca  attiva  di  lavoro  quali,  in  via
esemplificativa, la stesura del curriculum vitae  e  la  preparazione
per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento; 
    b)  partecipare  a  iniziative  di  carattere  formativo   o   di
riqualificazione  o  altra  iniziativa  di  politica  attiva   o   di
attivazione, nonche', ove occorra, ai tirocini di cui all'Accordo tra
il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano
sul documento recante "Linee guida per i  tirocini  di  orientamento,
formazione  e  inserimento/reinserimento  finalizzati  all'inclusione
sociale, all'autonomia delle persone e alla  riabilitazione"  del  22
gennaio 2015; 
    c) accettare congrue offerte di lavoro, come  definite  dall'art.
4, commi 41, lettera b), e 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  4. Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al comma  1  e'
sufficiente aver sottoscritto analogo progetto di presa in carico con
i competenti servizi nel periodo di  fruizione  della  NASpI  o  aver
stipulato un contratto di ricollocazione,  di  cui  all'art.  17  del
decreto legislativo n. 22 del 2015. La precedente sottoscrizione  del
progetto  puo'  essere  autodichiarata  al  momento  della  richiesta
dell'ASDI ed e' successivamente verificata dal  servizio  competente.
Nel caso in cui il progetto o il contratto di cui  al  primo  periodo
non contengano gli elementi di cui al comma 1, l'erogazione dell'ASDI
e' comunque disposta, fatto salvo l'aggiornamento del progetto o  del
contratto nei 45 giorni successivi alla richiesta dell'ASDI. 
  5. Ai fini  dell'erogazione  del  beneficio  i  servizi  competenti
comunicano all'INPS l'avvenuta sottoscrizione del progetto di cui  al
comma 1, con  le  modalita'  indicate  al  comma  6.  In  assenza  di
comunicazione, non si da' corso  all'erogazione  del  beneficio.  Nel
caso in  cui  sia  necessario  l'aggiornamento  del  progetto  o  del
contratto di cui al comma 4, in assenza di comunicazione l'erogazione
e' sospesa a partire dalla terza mensilita'. 
  6. I servizi competenti comunicano le caratteristiche dei  progetti
di cui al comma 1, gli eventuali aggiornamenti di  cui  al  comma  4,
nonche' l'esito dei medesimi progetti e i fatti suscettibili  di  dar
luogo alle sanzioni di cui all'art. 6, secondo modalita' definite con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, ai fini dell'alimentazione del sistema
informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21  della  legge  n.
328 del 2000, per il tramite del Casellario dell'assistenza,  di  cui
al decreto n. 206 del 2014. Nelle more dell'adozione del  decreto  di
cui  al  primo  periodo,   i   servizi   competenti   comunicano   la
sottoscrizione del progetto personalizzato o  il  suo  aggiornamento,
secondo modalita' definite dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali entro quindici giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, nel rispetto della disciplina in materia di  protezione  dei
dati personali e, in ogni caso,  esclusivamente  per  via  telematica
secondo gli standard tecnici e le modalita' di trasmissione  definite
nel decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  30
ottobre  2007.  I  servizi  competenti  comunicano  con   le   stesse
modalita', in tempo utile, i fatti suscettibili  di  dar  luogo  alle
sanzioni.