Art. 5 Progetto personalizzato 1. Ai fini della concessione dell'ASDI e' necessario che il richiedente abbia sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico redatto dal competente servizio per l'impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o piu' colloqui individuali. Ai fini del presente decreto, il servizio per l'impiego competente e' quello nel cui ambito territoriale e' stabilita la residenza del richiedente l'ASDI. 2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguenti elementi: a) l'individuazione di un responsabile del progetto; b) la definizione del profilo personale di occupabilita', ai sensi del decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014, in materia di politiche attive per l'impiego; c) la valutazione della condizione di bisogno del richiedente nel supporto alla ricerca attiva di lavoro, tenuto conto del profilo personale di cui alla lettera b), nonche' dei carichi familiari, delle responsabilita' di cura, dello stato di salute, dell'eventuale disabilita', di altri fattori che richiedano l'attivazione di servizi sociali, sanitari, formativi, al fine di favorire una presa in carico integrata; d) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti in ciascuna settimana; e) la frequenza ordinaria degli appuntamenti con il responsabile del progetto, che di regola e' bisettimanale, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del richiedente o delle modalita' organizzative dell'ufficio; f) le modalita' con le quali il lavoratore e' tenuto a comprovare la ricerca attiva di lavoro al responsabile del progetto. A tal fine, il lavoratore e' tenuto a tener traccia degli atti compiuti secondo le modalita' concordate nel progetto. 3. Il progetto di cui al comma 1 contiene l'impegno del richiedente, quale condizione necessaria all'erogazione dell'ASDI, a: a) partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento; b) partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, nonche', ove occorra, ai tirocini di cui all'Accordo tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" del 22 gennaio 2015; c) accettare congrue offerte di lavoro, come definite dall'art. 4, commi 41, lettera b), e 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 4. Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al comma 1 e' sufficiente aver sottoscritto analogo progetto di presa in carico con i competenti servizi nel periodo di fruizione della NASpI o aver stipulato un contratto di ricollocazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 2015. La precedente sottoscrizione del progetto puo' essere autodichiarata al momento della richiesta dell'ASDI ed e' successivamente verificata dal servizio competente. Nel caso in cui il progetto o il contratto di cui al primo periodo non contengano gli elementi di cui al comma 1, l'erogazione dell'ASDI e' comunque disposta, fatto salvo l'aggiornamento del progetto o del contratto nei 45 giorni successivi alla richiesta dell'ASDI. 5. Ai fini dell'erogazione del beneficio i servizi competenti comunicano all'INPS l'avvenuta sottoscrizione del progetto di cui al comma 1, con le modalita' indicate al comma 6. In assenza di comunicazione, non si da' corso all'erogazione del beneficio. Nel caso in cui sia necessario l'aggiornamento del progetto o del contratto di cui al comma 4, in assenza di comunicazione l'erogazione e' sospesa a partire dalla terza mensilita'. 6. I servizi competenti comunicano le caratteristiche dei progetti di cui al comma 1, gli eventuali aggiornamenti di cui al comma 4, nonche' l'esito dei medesimi progetti e i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'art. 6, secondo modalita' definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'alimentazione del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21 della legge n. 328 del 2000, per il tramite del Casellario dell'assistenza, di cui al decreto n. 206 del 2014. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i servizi competenti comunicano la sottoscrizione del progetto personalizzato o il suo aggiornamento, secondo modalita' definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, esclusivamente per via telematica secondo gli standard tecnici e le modalita' di trasmissione definite nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007. I servizi competenti comunicano con le stesse modalita', in tempo utile, i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni.