Art. 6 Obblighi e sanzioni 1. Il beneficiario decade dalla fruizione dell'ASDI nei casi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e nel caso in cui non effettui le comunicazioni di cui all'art. 4. 2. Oltre che per gli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato di cui all'art. 5, comma 2, lettera e), il beneficiario puo' essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per l'impiego con un preavviso di almeno 24 ore e di non piu' di 72 ore, secondo le modalita' concordate nel progetto personalizzato. La mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti di cui al periodo precedente, comporta la decurtazione di un quarto di una mensilita' dell'ASDI, fermi restando gli incrementi per carichi familiari. In caso di seconda mancata presentazione non giustificata, l'ASDI e' sospesa per una mensilita' e sono concessi i soli incrementi per carichi familiari. In caso di ulteriore mancata presentazione non giustificata, il lavoratore decade dalla fruizione dell'ASDI. 3. La mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), comporta la sospensione dell'ASDI per una mensilita' e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari. In caso di ulteriore mancata partecipazione non giustificata, il lavoratore decade dalla fruizione dell'ASDI. 4. La mancata partecipazione alle iniziative di cui all'art. 5, comma 3, lettera b), o la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo, comportano la decadenza dall'ASDI. 5. Le mensilita' di ASDI non usufruite per effetto della decadenza dal beneficio ai sensi del presente articolo sono computate ai fini della eventuale concessione futura, nonche' per la definizione della durata massima della prestazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e).