Art. 6 
 
 
                         Obblighi e sanzioni 
 
  1. Il beneficiario decade dalla fruizione dell'ASDI nei casi di cui
all'art. 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e nel caso in  cui
non effettui le comunicazioni di cui all'art. 4. 
  2.  Oltre  che  per  gli   appuntamenti   previsti   nel   progetto
personalizzato  di  cui  all'art.  5,  comma  2,   lettera   e),   il
beneficiario puo' essere convocato nei giorni feriali dai  competenti
servizi per l'impiego con un preavviso di almeno 24 ore e di non piu'
di  72  ore,   secondo   le   modalita'   concordate   nel   progetto
personalizzato. La mancata presentazione, in assenza di  giustificato
motivo, alle convocazioni o  agli  appuntamenti  di  cui  al  periodo
precedente, comporta la decurtazione di un quarto di  una  mensilita'
dell'ASDI, fermi restando gli incrementi per  carichi  familiari.  In
caso di seconda mancata presentazione  non  giustificata,  l'ASDI  e'
sospesa per una mensilita' e sono  concessi  i  soli  incrementi  per
carichi familiari. In caso di  ulteriore  mancata  presentazione  non
giustificata, il lavoratore decade dalla fruizione dell'ASDI. 
  3. La mancata partecipazione, in assenza  di  giustificato  motivo,
alle iniziative di orientamento di cui all'art. 5, comma  3,  lettera
a), comporta  la  sospensione  dell'ASDI  per  una  mensilita'  e  la
concessione dei soli incrementi per carichi  familiari.  In  caso  di
ulteriore mancata  partecipazione  non  giustificata,  il  lavoratore
decade dalla fruizione dell'ASDI. 
  4. La mancata partecipazione alle iniziative  di  cui  all'art.  5,
comma 3, lettera b), o  la  mancata  accettazione  di  un'offerta  di
lavoro congrua di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), in assenza  di
giustificato motivo, comportano la decadenza dall'ASDI. 
  5. Le mensilita' di ASDI non usufruite per effetto della  decadenza
dal beneficio ai sensi del presente articolo sono computate  ai  fini
della eventuale concessione futura, nonche' per la definizione  della
durata massima della prestazione, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
lettera e).