Art. 7 Modalita' di richiesta ed erogazione 1. La domanda dell'ASDI e' presentata all'INPS in via telematica, a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di fruizione della NASpI ed entro il termine di decadenza di trenta giorni. I moduli e le modalita' di presentazione della domanda sono resi noti dall'INPS entro quindici giorni dall' entrata in vigore del presente decreto. 2. L'ASDI e' erogata mediante l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico gia' previsti per la NASpI, fatta salva la possibilita' di prevedere, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nuove modalita' di pagamento che possano risultare piu' efficaci ed efficienti. 3. L'INPS, ai sensi dell'art. 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, riconosce il beneficio nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2015 e di 198 per l'anno 2016, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Il finanziamento di attivita' di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonche' per iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza degli interventi, ai sensi dell'art. 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015, e' limitato a 2 milioni di euro per l'anno 2016.