Art. 7 
 
 
                Modalita' di richiesta ed erogazione 
 
  1. La domanda dell'ASDI e' presentata all'INPS in via telematica, a
partire dal  primo  giorno  successivo  al  termine  del  periodo  di
fruizione della NASpI ed entro il  termine  di  decadenza  di  trenta
giorni. I moduli e le modalita' di presentazione della  domanda  sono
resi noti dall'INPS entro quindici giorni dall' entrata in vigore del
presente decreto. 
  2.  L'ASDI  e'  erogata  mediante  l'utilizzo  degli  strumenti  di
pagamento elettronico gia' previsti per  la  NASpI,  fatta  salva  la
possibilita' di prevedere, con decreto del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, nuove modalita'  di  pagamento  che  possano
risultare piu' efficaci ed efficienti. 
  3. L'INPS, ai sensi dell'art. 16, comma 7, del decreto  legislativo
n. 22 del 2015, riconosce il beneficio  nel  limite  massimo  di  200
milioni di euro per l'anno 2015 e di 198 per  l'anno  2016,  in  base
all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso  di
insufficienza delle risorse, valutata anche su base  pluriennale  con
riferimento alla durata  della  prestazione,  l'INPS  non  prende  in
considerazione ulteriori domande,  fornendo  immediata  comunicazione
anche attraverso  il  proprio  sito  internet.  Il  finanziamento  di
attivita' di assistenza tecnica  per  il  supporto  dei  servizi  per
l'impiego, per il monitoraggio e  la  valutazione  degli  interventi,
nonche' per iniziative  di  comunicazione  per  la  diffusione  della
conoscenza degli interventi, ai  sensi  dell'art.  16,  comma  7  del
decreto legislativo n. 22 del 2015, e' limitato a 2 milioni  di  euro
per l'anno 2016.