Art. 8 Monitoraggio e valutazione 1. I dati relativi ai beneficiari dell'ASDI raccolti dal Casellario dell'assistenza, di cui al decreto n. 206 del 2014, anche ai sensi dell'art. 5, comma 6, sono trasmessi, secondo le modalita' previste per il Casellario medesimo, con frequenza mensile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, e al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del monitoraggio e della valutazione della sperimentazione. La valutazione e' operata secondo un apposito progetto di ricerca redatto in conformita' all'art. 3 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, allegato A4 al decreto legislativo n. 196 del 2003. 2. Ai fini della valutazione possono essere somministrati ai beneficiari dell'ASDI questionari predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'assenso del Garante per la protezione dei dati personali. La somministrazione dei questionari ai beneficiari avviene secondo le modalita' stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermo restando che gli scopi scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato ai sensi dell'art. 105, comma 2 del decreto legislativo n. 196 del 2003. Per il beneficiario vige l'obbligo di risposta al questionario, ad eccezione delle domande riferite a dati sensibili e giudiziari. Tale obbligo deve essere previsto nel modulo di richiesta dell'ASDI. Il disegno della valutazione, le metodologie e gli strumenti di rilevazione sono messi a punto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. I dati raccolti con i questionari di cui al comma 2 sono inviati all'INPS, il quale integra le informazioni con i dati di cui al comma 1 e con quelli presenti nei propri archivi riferiti alla storia professionale del beneficiario. I dati individuali cosi' integrati, sono resi anonimi e sono messi a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e cancellati dagli archivi dell'INPS al termine della valutazione. Le informazioni sono utilizzate al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivita' di valutazione previste dal progetto di ricerca. 4. Per le attivita' di valutazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni, enti o organismi, sulla base di specifici protocolli di intesa o accordi di collaborazione. I dati anonimi sono altresi' messi a disposizione di universita' e enti di ricerca su richiesta motivata, per finalita' di ricerca e valutazione. 5. All'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, l'INPS e le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.