Art. 8 
 
 
                     Monitoraggio e valutazione 
 
  1. I dati relativi ai beneficiari dell'ASDI raccolti dal Casellario
dell'assistenza, di cui al decreto n. 206 del 2014,  anche  ai  sensi
dell'art. 5, comma 6, sono trasmessi, secondo le  modalita'  previste
per il Casellario medesimo, con frequenza mensile  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione
e le politiche sociali, e al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  ai  fini  del
monitoraggio  e   della   valutazione   della   sperimentazione.   La
valutazione e'  operata  secondo  un  apposito  progetto  di  ricerca
redatto in conformita' all'art. 3 del Codice di deontologia  e  buona
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi  statistici  e
scientifici, allegato A4 al decreto legislativo n. 196 del 2003. 
  2. Ai  fini  della  valutazione  possono  essere  somministrati  ai
beneficiari  dell'ASDI  questionari  predisposti  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, con l'assenso del  Garante  per  la
protezione dei dati personali. La somministrazione dei questionari ai
beneficiari avviene secondo le modalita' stabilite dal Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  fermo  restando  che  gli  scopi
scientifici  devono  essere  chiaramente  determinati  e  resi   noti
all'interessato  ai  sensi  dell'art.  105,  comma  2   del   decreto
legislativo n. 196 del 2003. Per il beneficiario  vige  l'obbligo  di
risposta al questionario, ad eccezione delle domande riferite a  dati
sensibili e giudiziari. Tale obbligo deve essere previsto nel  modulo
di richiesta dell'ASDI. Il disegno della valutazione, le  metodologie
e gli strumenti di rilevazione sono messi a punto dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  3. I dati raccolti con i questionari di cui al comma 2 sono inviati
all'INPS, il quale integra le informazioni con i dati di cui al comma
1 e con quelli presenti  nei  propri  archivi  riferiti  alla  storia
professionale del beneficiario. I dati individuali  cosi'  integrati,
sono resi anonimi e sono  messi  a  disposizione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e cancellati dagli archivi dell'INPS
al termine della valutazione. Le informazioni sono utilizzate al solo
fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivita' di
valutazione previste dal progetto di ricerca. 
  4. Per le attivita' di valutazione il Ministero del lavoro e  delle
politiche  sociali  puo'  avvalersi  della  collaborazione  di  altre
amministrazioni, enti o organismi, sulla base di specifici protocolli
di intesa o accordi di collaborazione. I dati anonimi  sono  altresi'
messi a disposizione di universita' e enti di  ricerca  su  richiesta
motivata, per finalita' di ricerca e valutazione. 
  5. All'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, l'INPS e
le Amministrazioni  interessate  provvedono  con  le  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.