Art. 2 
 
                       Clausola di invarianza 
 
  1. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate svolgono  le  attivita'  previste  dal
presente articolo con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 5 novembre 2015 
 
                                                p. Il Presidente      
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                   De Vincenti        

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2015 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri  giustizia  e  affari  esteri
reg.ne - prev. n. 3016