Art. 2 Clausola di invarianza 1. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 novembre 2015 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri De Vincenti Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri reg.ne - prev. n. 3016