art. 1 note (parte 5)

           	
				
 
              Note al comma 138 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  48-bis  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del
          1973: 
              "Art.  48-bis.  (Disposizioni   sui   pagamenti   delle
          pubbliche amministrazioni) 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,   e   le   societa'   a   prevalente
          partecipazione pubblica, prima di effettuare,  a  qualunque
          titolo, il pagamento di un importo  superiore  a  diecimila
          euro,  verificano,  anche  in   via   telematica,   se   il
          beneficiario  e'  inadempiente  all'obbligo  di  versamento
          derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'  cartelle   di
          pagamento per un ammontare complessivo pari almeno  a  tale
          importo e, in caso affermativo, non procedono al  pagamento
          e segnalano la  circostanza  all'agente  della  riscossione
          competente   per   territorio,   ai   fini   dell'esercizio
          dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
          La presente disposizione non  si  applica  alle  aziende  o
          societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o  la
          confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge
          8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge  31  maggio
          1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione  del
          pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto. 
              2. Con regolamento del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          1. 
              2-bis. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
          comma 1 puo'  essere  aumentato,  in  misura  comunque  non
          superiore al doppio, ovvero diminuito.". 
              Note al comma 139 
              Si riporta il testo dell'articolo  22  della  legge  16
          febbraio  1913,   n.   89,   e   successive   modificazioni
          (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 22. 1. Il patrimonio del Fondo e'  costituto  dai
          contributi dei notai, dalle  somme  ottenute  a  titolo  di
          rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua
          del  fondo  volontario  temporaneo  di  solidarieta',  gia'
          istituito dal consiglio nazionale  del  notariato  e  dagli
          incrementi conseguenti alla gestione del Fondo. 
              2.   I   contributi   dei    notai    sono    acquisiti
          definitivamente al patrimonio del Fondo e non danno diritto
          a restituzione. 
              3. L'erogazione dell'indennizzo a favore  dei  soggetti
          danneggiati e', comunque, subordinata: 
              a) al passaggio in giudicato della sentenza che accerta
          la responsabilita' del  notaio  o  della  sentenza  di  cui
          all'articolo 444 del codice di procedura penale; 
              b)  alla  surrogazione  del  consiglio  nazionale   del
          notariato nel credito  vantato  nei  confronti  del  notaio
          responsabile  del  danno,  nei  limiti   dell'importo   del
          contributo erogato, ai sensi dell'articolo 1201 del  codice
          civile. 
              3-bis. In caso  di  mancato  versamento  da  parte  del
          notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti  da  lui
          rogati o autenticati, se il danno non e' coperto da polizza
          assicurativa, l'agente della riscossione  puo'  richiederne
          il  pagamento  direttamente  al  Fondo.   L'erogazione   e'
          subordinata: 
              a) all'esercizio dell'azione penale nei  confronti  del
          notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio; 
              b) all'emissione, per il pagamento dei tributi  di  cui
          al primo periodo, di un atto esecutivo  dell'Agenzia  delle
          entrate,   non   sospeso   dall'autorita'   giudiziaria   o
          dall'Amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio. 
              3-ter. Il  Fondo,  quando  provvede  al  pagamento  dei
          tributi di cui al comma 3-bis, e' legalmente surrogato  nei
          confronti  del  notaio  in  tutte  le  ragioni,  azioni   e
          privilegi  spettanti  all'Amministrazione  finanziaria.  Il
          Fondo puo',  esibendo  il  documento  attestante  la  somma
          pagata, richiedere all'autorita' giudiziaria  l'ingiunzione
          di pagamento. L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a
          norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non
          e' ammissibile l'opposizione  fondata  sul  motivo  che  le
          imposte pagate non erano dovute o erano  dovute  in  misura
          minore. Il Fondo puo' agire esecutivamente  sull'indennita'
          dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al  notaio  alla
          sua  cessazione,  nel  limite  di  cui  al   quarto   comma
          dell'articolo 545 del codice  di  procedura  civile,  e,  a
          tutela del proprio credito, puo' notificare alla  Cassa  un
          atto  di  opposizione  al  pagamento  diretto   al   notaio
          dell'indennita' nello stesso limite. 
              3-quater. Con decreto non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentito   il   Consiglio
          nazionale del notariato,  sono  disciplinate  le  modalita'
          procedurali e l'erogazione delle somme da parte  del  Fondo
          all'Amministrazione  finanziaria,  e  per   la   successiva
          surroga ad essa del Fondo medesimo. 
              3-quinquies. Se e' accertato con decisione  passata  in
          giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che
          il fatto non costituisce  reato,  l'Agenzia  delle  entrate
          rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo  o,  se  il
          Fondo  ha  recuperato  le  somme  dal  notaio,  al   notaio
          medesimo. 
              4. Il danno patrimoniale  deve  risultare  da  sentenza
          passata in giudicato  ovvero  puo'  essere  dimostrato  con
          prova scritta da valutare con  le  procedure  definite  dal
          consiglio nazionale del notariato con il regolamento di cui
          all'articolo 21, fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis,
          nel quale il danno e' dimostrato con l'esibizione dell'atto
          esecutivo ed e' quantificato sulla  base  delle  risultanze
          dello stesso atto. 
              5. Il contributo corrisposto dal Fondo copre unicamente
          i danni relativi a fatti verificatisi successivamente  alla
          data della costituzione del fondo. ". 
              Si riporta il testo dell'articolo 93-bis  della  citata
          legge n. 89 del 1913, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 93-bis. 1.  Il  Consiglio  notarile  distrettuale
          vigila sull'osservanza, da  parte  dei  notai  iscritti  al
          collegio,  dei  principi  e  delle  norme  di   deontologia
          professionale  elaborati  dal   Consiglio   nazionale   del
          notariato secondo quanto previsto  dall'articolo  2,  comma
          primo, lettera f), della legge 3 agosto  1949,  n.  577,  e
          successive modificazioni. 
              2.  Al  fine  di  controllare  il  regolare   esercizio
          dell'attivita' notarile, i consigli notarili  distrettuali,
          tramite il presidente o un loro  componente,  delegato  dal
          consiglio, possono: 
              a) effettuare accessi agli  studi  ed  esaminare  atti,
          repertori, indici, registri, libri  e  documenti  contabili
          del  notaio  nonche'  richiedere,   anche   periodicamente,
          informazioni  e   l'esibizione   di   documenti,   estratti
          repertoriali,  atti,  registri  e  libri  anche  di  natura
          fiscale; 
              b)  esaminare  gli  estratti  repertoriali   conservati
          presso gli archivi notarili distrettuali  con  facolta'  di
          ottenerne  copia,  dandone  preventivo  avviso   ai   notai
          interessati; 
              c) assumere informazioni presso  le  amministrazioni  e
          gli uffici pubblici. 
              2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette  al  Consiglio
          nazionale  del  notariato,  esclusivamente  con   modalita'
          telematiche entro il secondo mese successivo  a  quello  di
          scadenza,  le  informazioni  sugli   omessi   e   ritardati
          versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione. 
              3.  Il  Consiglio  nazionale   del   notariato   vigila
          sull'applicazione dei suddetti principi e  norme  da  parte
          dei  consigli  notarili  distrettuali  e  adotta  tutte  le
          iniziative opportune per la loro applicazione.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 19 della citata legge
          n. 89 del 1913, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 19.  1.  Il  consiglio  nazionale  del  notariato
          provvede  a  forme  collettive  di  assicurazione  per   la
          responsabilita'     civile     derivante     dall'esercizio
          dell'attivita' notarile, uniformi per tutti  i  notai,  con
          separata contribuzione obbligatoria a carico di  tutti  gli
          iscritti al ruolo, da versare al  Consiglio  nazionale  del
          notariato.  Il  contributo  e'   riscosso   dal   Consiglio
          nazionale  del  notariato   con   le   modalita'   di   cui
          all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n.  220,  entro
          il 28 febbraio di ciascun anno. L'impresa assicuratrice  e'
          scelta con procedure  ad  evidenza  pubblica  nel  rispetto
          della normativa comunitaria e nazionale in materia. 
              1-bis. La misura  dei  contributi  e'  determinata  dal
          Consiglio nazionale del notariato entro il  31  ottobre  di
          ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente
          ai premi ed agli oneri da esso pagati ed e' ragguagliata ai
          parametri soggetti ad annotamento nei repertori di  ciascun
          notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto  conto
          del numero e  dell'ammontare  dei  sinistri  liquidati  per
          ciascun notaio a partire dal 1º febbraio 1999. 
              2.  Nell'ipotesi  di  ricorso  a  forme  collettive  di
          copertura assicurativa,  e'  fatta  salva  la  facolta'  di
          ciascun notaio di stipulare polizza  aggiuntiva  a  proprie
          spese. 
              3. Gli estremi della polizza  collettiva  o  di  quelle
          individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai
          terzi senza alcuna formalita' presso il consiglio  notarile
          distrettuale al quale il notaio e' iscritto. 
              4. Il Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il
          Ministro delle attivita' produttive, sentito  il  consiglio
          nazionale del notariato, individua con decreto il massimale
          minimo   delle   polizze   assicurative   indivi-duali    e
          collettive.". 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  142-bis
          della citata legge n. 89 del 1913,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 142-bis. 1. Il notaio che ha  commesso  un  fatto
          che  integra  gli  estremi  di  uno  dei   reati   previsti
          dall'articolo  5,  primo  comma,  numero  3°,   e'   punito
          disciplinarmente con una delle sanzioni di cui all'articolo
          147,   quando   la   sua   condotta   viola    quest'ultima
          disposizione. Il notaio e'  punito  in  ogni  caso  con  la
          destituzione  quando  commette   un   reato   omettendo   o
          ritardando il versamento di  tributi  dovuti  in  relazione
          agli atti da lui rogati o autenticati. 
              2. Sono fatte salve le disposizioni della legge  penale
          che prevedono pene accessorie comportanti interdizione  dai
          pubblici uffici o sospensione dall'esercizio dell'attivita'
          professionale del notaio.". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 144 della
          citata legge n. 89 del 1913, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art.  144.  1.  Se  nel  fatto  addebitato  al  notaio
          ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando  il  notaio,
          dopo  aver  commesso  l'infrazione,  si  e'  adoperato  per
          eliminare le conseguenze  dannose  della  violazione  o  ha
          riparato  interamente  il  danno  prodotto,   la   sanzione
          pecuniaria e' diminuita  di  un  sesto  e  sono  sostituite
          l'avvertimento  alla  censura,  la   sanzione   pecuniaria,
          applicata  nella  misura  prevista  dall'articolo  138-bis,
          comma  1,  alla   sospensione   e   la   sospensione   alla
          destituzione. 
              1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma
          1 dell'articolo 142-bis, la  sospensione  per  un  anno  e'
          sostituita alla destituzione solo se il notaio ha  riparato
          interamente  il  danno  e  non  e'  recidivo  nella  stessa
          infrazione. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 141 
              Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 14  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537  (Interventi  correttivi  di
          finanza pubblica), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  14.   (Razionalizzazione   e   soppressione   di
          agevolazioni tributarie e recupero di  imposte  e  di  base
          imponibile) 
              1. - 3. (Omissis). 
              4. Nelle categorie di reddito di  cui  all'articolo  6,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con D.P.R.  22  dicembre  1986,  n.  917,  devono
          intendersi  ricompresi,  se  in  esse   classificabili,   i
          proventi derivanti da fatti, atti o attivita' qualificabili
          come illecito civile, penale o amministrativo se  non  gia'
          sottoposti  a  sequestro  o  confisca  penale.  I  relativi
          redditi   sono   determinati   secondo   le    disposizioni
          riguardanti ciascuna categoria. In caso di  violazione  che
          comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del
          codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa
          derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto,
          le competenti autorita' inquirenti ne danno  immediatamente
          notizia all'Agenzia delle  entrate,  affinche'  proceda  al
          conseguente accertamento.". 
              (Omissis).". 
                
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  167  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,  e
          successive modificazioni, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 167. Disposizioni in materia  di  imprese  estere
          controllate 
              1.  Se  un  soggetto  residente  in   Italia   detiene,
          direttamente  o  indirettamente,  anche  tramite   societa'
          fiduciarie  o  per  interposta  persona,  il  controllo  di
          un'impresa, di una  societa'  o  altro  ente,  residente  o
          localizzato  in  Stati  o  territori   a   regime   fiscale
          privilegiato  di  cui  al  comma  4,  diversi   da   quelli
          appartenenti all'Unione europea ovvero da  quelli  aderenti
          allo Spazio economico europeo con i  quali  l'Italia  abbia
          stipulato un accordo che assicuri un effettivo  scambio  di
          informazioni, i  redditi  conseguiti  dal  soggetto  estero
          controllato  sono  imputati,  a  decorrere  dalla  chiusura
          dell'esercizio o periodo di gestione  del  soggetto  estero
          controllato, ai  soggetti  residenti  in  proporzione  alle
          partecipazioni  da  essi  detenute.  Tale  disposizione  si
          applica  anche  per  le  partecipazioni  di  controllo   in
          soggetti non residenti relativamente ai  redditi  derivanti
          da loro stabili  organizzazioni  assoggettati  ai  predetti
          regimi fiscali privilegiati. 
              2. Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano  alle
          persone  fisiche  residenti  e  ai  soggetti  di  cui  agli
          articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c). 
              3.  Ai  fini  della  determinazione  del   limite   del
          controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del
          codice  civile,  in  materia  di  societa'  controllate   e
          societa' collegate. 
              4.  I  regimi  fiscali,  anche  speciali,  di  Stati  o
          territori si considerano privilegiati  laddove  il  livello
          nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di
          quello applicabile in Italia. 
              5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano  se  il
          soggetto residente dimostra, alternativamente, che: 
              a) la  societa'  o  altro  ente  non  residente  svolga
          un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come  sua
          principale attivita', nel mercato dello Stato o  territorio
          di insediamento; per le attivita' bancarie,  finanziarie  e
          assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta
          quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi  o  dei
          ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento; 
              b)  dalle  partecipazioni  non  consegue  l'effetto  di
          localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale
          privilegiato di cui al comma 4. Ai fini del presente comma,
          il  contribuente  puo'  interpellare  l'amministrazione  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27
          luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti  del
          contribuente. 
              5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5
          non si applica qualora i proventi della  societa'  o  altro
          ente non  residente  provengono  per  piu'  del  50%  dalla
          gestione, dalla detenzione o dall'investimento  in  titoli,
          partecipazioni,  crediti  o  altre  attivita'  finanziarie,
          dalla cessione  o  dalla  concessione  in  uso  di  diritti
          immateriali   relativi   alla    proprieta'    industriale,
          letteraria  o  artistica,  nonche'  dalla  prestazione   di
          servizi  nei  confronti  di  soggetti  che  direttamente  o
          indirettamente  controllano  la  societa'  o   l'ente   non
          residente, ne sono controllati  o  sono  controllati  dalla
          stessa societa' che controlla  la  societa'  o  l'ente  non
          residente, ivi compresi i servizi finanziari. 
              6. I redditi del soggetto non  residente,  imputati  ai
          sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione  separata
          con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo  del
          soggetto residente e, comunque, non inferiore  all'aliquota
          ordinaria  dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'.   I
          redditi  sono  determinati  in   base   alle   disposizioni
          applicabili  ai  soggetti  residenti  titolari  di  reddito
          d'impresa,  ad  eccezione  dell'articolo   86,   comma   4.
          Dall'imposta cosi' determinata sono ammesse in  detrazione,
          ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate  all'estero  a
          titolo definitivo. 
              7. Gli  utili  distribuiti,  in  qualsiasi  forma,  dai
          soggetti non residenti di cui al  comma  1  non  concorrono
          alla formazione del reddito  dei  soggetti  residenti  fino
          all'ammontare del reddito  assoggettato  a  tassazione,  ai
          sensi  del  medesimo  comma   1,   anche   negli   esercizi
          precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli  utili  che
          non concorrono alla formazione del  reddito  ai  sensi  del
          primo  periodo  del  presente  comma,   sono   ammesse   in
          detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino  a  concorrenza
          delle imposte applicate ai sensi  del  comma  6,  diminuite
          degli importi ammessi in detrazione per effetto  del  terzo
          periodo del predetto comma. 
              8. Con decreto del Ministro delle finanze,  da  emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative  del
          presente articolo. 
              8-bis.  La  disciplina  di  cui  al   comma   1   trova
          applicazione  anche  nell'ipotesi   in   cui   i   soggetti
          controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in
          Stati o territori diversi da quelli  ivi  richiamati  o  in
          Stati  appartenenti  all'Unione  europea  ovvero  a  quelli
          aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia
          abbia  stipulato  un  accordo  che  assicuri  un  effettivo
          scambio di informazioni, qualora  ricorrono  congiuntamente
          le seguenti condizioni: 
              a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a
          piu' della meta' di quella a cui sarebbero  stati  soggetti
          ove residenti in Italia; 
              b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50%
          dalla gestione, dalla  detenzione  o  dall'investimento  in
          titoli,   partecipazioni,   crediti   o   altre   attivita'
          finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in  uso  di
          diritti immateriali relativi alla  proprieta'  industriale,
          letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi
          nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente
          controllano la societa' o l'ente  non  residente,  ne  sono
          controllati o sono controllati dalla  stessa  societa'  che
          controlla la societa' o l'ente non residente, ivi  compresi
          i  servizi  finanziari.  Con  provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate  sono  indicati  i  criteri  per
          determinare con modalita' semplificate l'effettivo  livello
          di tassazione di cui alla precedente lettera  a),  tra  cui
          quello dell'irrilevanza  delle  variazioni  non  permanenti
          della base imponibile. 
              8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano
          se  il  soggetto  residente  dimostra  che   l'insediamento
          all'estero  non  rappresenta  una  costruzione  artificiosa
          volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.  Ai  fini
          del  presente  comma  il  contribuente  puo'   interpellare
          l'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate
          nel comma 5. Per i contribuenti che  aderiscono  al  regime
          dell'adempimento  collaborativo  l'interpello  di  cui   al
          precedente periodo puo' essere presentato indipendentemente
          dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b)
          del comma 8-bis. 
              8-quater.  L'Amministrazione  finanziaria,   prima   di
          procedere   all'emissione   dell'avviso   di   accertamento
          d'imposta  o   di   maggiore   imposta,   deve   notificare
          all'interessato un  apposito  avviso  con  il  quale  viene
          concessa  al  medesimo  la  possibilita'  di  fornire,  nel
          termine di novanta giorni, le prove per la  disapplicazione
          delle disposizioni del comma  1  o  del  comma  8-bis.  Ove
          l'Amministrazione finanziaria non ritenga idonee  le  prove
          addotte, dovra' darne specifica motivazione nell'avviso  di
          accertamento. Fatti salvi i casi in cui la  disciplina  del
          presente articolo sia stata applicata  ovvero  non  lo  sia
          stata  per  effetto  dell'ottenimento   di   una   risposta
          favorevole all'interpello, il socio residente  controllante
          deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi  la
          detenzione di partecipazioni in imprese estere  controllate
          di cui al comma 1 e al comma 8-bis.  In  tale  ultimo  caso
          l'obbligo di segnalazione sussiste solo al ricorrere  delle
          condizioni di cui alle lettere a) e b) del  medesimo  comma
          8-bis. 
              8-quinquies. Le esimenti previste nel  comma  5  e  nel
          comma  8-ter  non  devono  essere  dimostrate  in  sede  di
          controllo qualora il contribuente abbia  ottenuto  risposta
          positiva al relativo interpello, fermo restando  il  potere
          dell'Amministrazione   finanziaria   di   controllare    la
          veridicita'  e  completezza  delle  informazioni  e   degli
          elementi di prova forniti in tale sede.". 
              Note al comma 143 
              Per il riferimento al testo del comma  4  dell'articolo
          167 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917  del
          1986 vedasi in Note al comma 142. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 73 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,  e
          successive modificazioni: 
              "Art. 73. Soggetti passivi 
              1.  Sono  soggetti  all'imposta   sul   reddito   delle
          societa': 
              a) le societa' per azioni e in accomandita per  azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
              b) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato,  che
          hanno per oggetto esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
          attivita' commerciali; 
              c) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          i trust che non hanno per oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli  organismi
          di investimento collettivo  del  risparmio,  residenti  nel
          territorio dello Stato; 
              d) le societa' e gli enti  di  ogni  tipo,  compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
              2. Tra gli enti diversi dalle  societa',  di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
          associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi  in  cui  i
          beneficiari  del  trust  siano   individuati,   i   redditi
          conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso   ai
          beneficiari in proporzione  alla  quota  di  partecipazione
          individuata nell'atto di costituzione del trust o in  altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 
              3. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello  Stato.  Si  considerano   altresi'   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  gli  organismi  di   investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
          contraria, i trust e gli istituti aventi analogo  contenuto
          istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi dell'articolo  168-bis,  in  cui  almeno  uno  dei
          disponenti ed almeno uno dei beneficiari  del  trust  siano
          fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello  Stato.   Si
          considerano, inoltre, residenti nel territorio dello  Stato
          i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi  dell'articolo  168-bis,  quando,  successivamente
          alla  loro  costituzione,   un   soggetto   residente   nel
          territorio  dello  Stato  effettui  in  favore  del   trust
          un'attribuzione che importi il trasferimento di  proprieta'
          di beni immobili o la costituzione o  il  trasferimento  di
          diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
          di destinazione sugli stessi. 
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e' determinato in base alla legge, all'atto  costitutivo  o
          allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico  o  di
          scrittura privata autenticata  o  registrata.  Per  oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente  gli  scopi  primari  indicati  dalla   legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
              5. In mancanza dell'atto costitutivo  o  dello  statuto
          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
          residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'
          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
          residenti. 
              5-bis. Salvo prova contraria,  si  considera  esistente
          nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di
          societa'  ed  enti,   che   detengono   partecipazioni   di
          controllo, ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  del
          codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1, se, in alternativa: 
              a) sono controllati,  anche  indirettamente,  ai  sensi
          dell'articolo 2359, primo  comma,  del  codice  civile,  da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato; 
              b)   sono   amministrati    da    un    consiglio    di
          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
          territorio dello Stato. 
              5-ter. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  del
          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
          spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5. 
              5-quater.  Salvo  prova   contraria,   si   considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il
          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
          o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio immobiliari, e siano controllati  direttamente  o
          indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
          interposta persona, da soggetti  residenti  in  Italia.  Il
          controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
          primo   e   secondo,   del   codice   civile,   anche   per
          partecipazioni  possedute   da   soggetti   diversi   dalle
          societa'. 
              5-quinquies. I redditi degli organismi di  investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
          organismi  di   investimento   collettivo   del   risparmio
          immobiliari, e di quelli  con  sede  in  Lussemburgo,  gia'
          autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato,  di
          cui all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30  settembre
          1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
          novembre 1983, n. 649,  e  successive  modificazioni,  sono
          esenti dalle imposte sui redditi  purche'  il  fondo  o  il
          soggetto incaricato della gestione sia sottoposto  a  forme
          di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate  sui  redditi
          di capitale sono a titolo definitivo. Non si  applicano  le
          ritenute previste dai commi 2  e  3  dell'articolo  26  del
          D.P.R.   29   settembre   1973,   n.   600   e   successive
          modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei  conti
          correnti e depositi bancari, e  le  ritenute  previste  dai
          commi 3-bis e 5 del medesimo articolo  26  e  dall'articolo
          26-quinquies del  predetto  decreto  nonche'  dall'articolo
          10-ter della legge 23  marzo  1983,  n.  77,  e  successive
          modificazioni.". 
              Note al comma 148 
              Si riporta il testo del comma 39 dell'articolo 1  della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "39. I  redditi  dei  soggetti  indicati  al  comma  37
          derivanti dall'utilizzo di software protetto da  copyright,
          da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni  e
          modelli,  nonche'  da  processi,  formule  e   informazioni
          relativi ad esperienze  acquisite  nel  campo  industriale,
          commerciale o scientifico  giuridicamente  tutelabili,  non
          concorrono a  formare  il  reddito  complessivo  in  quanto
          esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso
          di  utilizzo  diretto  dei  beni  indicati,  il  contributo
          economico  di  tali  beni  alla  produzione   del   reddito
          complessivo beneficia dell'esclusione di  cui  al  presente
          comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base
          di  un  apposito  accordo  conforme   a   quanto   previsto
          dall'articolo 8 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni. In  tali  ipotesi
          la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione,  in
          via preventiva e in  contraddittorio  con  l'Agenzia  delle
          entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di  reddito
          impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti
          negativi riferibili ai predetti  componenti  positivi.  Nel
          caso in cui  i  redditi  siano  realizzati  nell'ambito  di
          operazioni  intercorse  con  societa'  che  direttamente  o
          indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o
          sono  controllate  dalla  stessa  societa'  che   controlla
          l'impresa, gli stessi possono essere determinati sulla base
          di  un  apposito  accordo  conforme   a   quanto   previsto
          dall'articolo 8 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni.". 
              Note al comma 149 
              Si riporta il testo vigente del comma  8  dell'articolo
          24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  (Attuazione
          della  direttiva  2009/28/CE  sulla   promozione   dell'uso
          dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e
          successiva  abrogazione  delle   direttive   2001/77/CE   e
          2003/30/CE): 
              "Art. 24. Meccanismi di incentivazione 
              1. - 7. (Omissis). 
              8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 del
          decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in materia  di
          partecipazione al mercato elettrico  dell'energia  prodotta
          da fonti rinnovabili, entro il 31 dicembre 2012, sulla base
          di  indirizzi  stabiliti  dal   Ministro   dello   sviluppo
          economico, l'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas
          provvede  a  definire  prezzi  minimi   garantiti,   ovvero
          integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione  al
          mercato elettrico, per la produzione da  impianti  a  fonti
          rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di
          incentivi e per i  quali,  in  relazione  al  perseguimento
          degli obiettivi di  cui  all'articolo  3,  la  salvaguardia
          della produzione non e' assicurata dalla partecipazione  al
          mercato elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del Ministro
          dello sviluppo economico  e  le  conseguenti  deliberazioni
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  mirano  ad
          assicurare  l'esercizio  economicamente  conveniente  degli
          impianti, con particolare riguardo agli impianti alimentati
          da biomasse,  biogas  e  bioliquidi,  fermo  restando,  per
          questi ultimi, il requisito della sostenibilita'. 
              (Omissis).". 
              La Comunicazione della Commissione 2014/C 200/01 del 28
          giugno 2014 recante " Disciplina in  materia  di  aiuti  di
          Stato a favore dell'ambiente e dell'energia  2014-2020"  e'
          pubblicata nella GUUE n. C 200 del 28.6.2014, pagg. 1-55. 
                
              Note all'art. 152 
              Il  regio  decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.  246,
          convertito dalla  legge  4  giugno  1938,  n.  880  recante
          "Disciplina  degli  abbonamenti  alle  radioaudizioni"   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 1938, n. 78. 
              Note al comma 153 
              Si riporta il testo dell'articolo 1  del  citato  regio
          decreto-legge  n.  246  del  1938,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. Dell'abbonamento alle radioaudizioni. 
              Chiunque  detenga  uno  o  piu'  apparecchi   atti   od
          adattabili alla ricezione delle radioaudizioni e' obbligato
          al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme  di
          cui al presente decreto. 
              La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o
          trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo  idoneo
          a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne  per
          il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere
          la detenzione o l'utenza di un apparecchio  radioricevente.
          La detenzione di un apparecchio  si  presume  altresi'  nel
          caso in cui esista un'utenza per la  fornitura  di  energia
          elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua  residenza
          anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai
          precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016, e'  ammessa
          esclusivamente una dichiarazione rilasciata  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  la  cui  mendacia
          comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo  76
          del medesimo testo unico. Tale dichiarazione e'  presentata
          all'Agenzia delle entrate  -  Direzione  provinciale  I  di
          Torino - Ufficio  territoriale  di  Torino  I  -  Sportello
          S.A.T., con le modalita'  definite  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate, e  ha  validita'  per
          l'anno in cui e' stata presentata. 
              Il canone di abbonamento e', in ogni caso,  dovuto  una
          sola volta in relazione agli apparecchi  di  cui  al  primo
          comma detenuti, nei luoghi adibiti a  propria  residenza  o
          dimora, dallo stesso soggetto e dai  soggetti  appartenenti
          alla   stessa   famiglia   anagrafica,   come   individuata
          dall'articolo 4 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3  del  citato  regio
          decreto-legge  n.  246  del  1938,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 3. Il pagamento del canone  di  abbonamento  alle
          radioaudizioni  per  uso  privato  deve  essere  effettuato
          esclusivamente a mezzo  del  servizio  dei  conti  correnti
          postali, giusta le norme seguenti: 
              a) per il primo pagamento da parte dei nuovi  abbonati:
          col versamento del canone, sia esso annuale che  semestrale
          o del rateo relativo, a favore del conto  corrente  postale
          del Primo Ufficio Bollo di Torino,  a  mezzo  dell'apposito
          modulo di versamento in conto corrente da ritirarsi  presso
          qualsiasi  ufficio  postale,  che  e'  tenuto  a   fornirlo
          gratuitamente; 
              b) per le rinnovazioni dell'abbonamento: con versamento
          del  canone  sia  esso  annuale  che  semestrale   mediante
          speciali moduli allegati al «Libretto  di  iscrizione  alle
          radioaudizioni» di  cui  al  successivo  art.  6  a  favore
          dell'apposito  conto  corrente  dell'Ufficio  del  Registro
          nella cui circoscrizione si trova il  Comune  di  residenza
          dell'utente. 
              Per i  titolari  di  utenza  di  fornitura  di  energia
          elettrica di cui all'articolo  1,  secondo  comma,  secondo
          periodo, il pagamento del  canone  avviene  in  dieci  rate
          mensili,  addebitate  sulle  fatture  emesse   dall'impresa
          elettrica aventi scadenza  del  pagamento  successiva  alla
          scadenza delle rate. Le rate, ai fini  dell'inserimento  in
          fattura, s'intendono scadute il primo  giorno  di  ciascuno
          dei mesi da gennaio ad ottobre.  L'importo  delle  rate  e'
          oggetto di distinta indicazione nel contesto della  fattura
          emessa dall'impresa elettrica e non e' imponibile  ai  fini
          fiscali. Le  somme  riscosse  sono  riversate  direttamente
          all'Erario mediante versamento unitario di cui all'articolo
          17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e
          successive  modificazioni.  Le  imprese  elettriche  devono
          effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20  del
          mese successivo a quello di incasso e,  comunque,  l'intero
          canone  deve  essere  riscosso  e  riversato  entro  il  20
          dicembre.  Sono  in   ogni   caso   esclusi   obblighi   di
          anticipazione da parte delle imprese elettriche.". 
              Note al comma 155 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5, e  del
          comma  1  dell'articolo  13  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 471 e successive  modificazioni  (Riforma
          delle sanzioni tributarie non penali in materia di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              "Art.  5.  Violazioni   relative   alla   dichiarazione
          dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi 
              1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione
          annuale dell'imposta sul  valore  aggiunto  si  applica  la
          sanzione amministrativa dal centoventi al  duecentoquaranta
          per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il  periodo
          d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto  formare
          oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta  dovuta
          sono computati in detrazione tutti i versamenti  effettuati
          relativi al periodo, il credito  dell'anno  precedente  del
          quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le  imposte
          detraibili  risultanti  dalle   liquidazioni   regolarmente
          eseguite. Nel caso di omessa o tardiva presentazione  della
          dichiarazione cui sono tenuti i soggetti  che  applicano  i
          regimi  speciali  di  cui  agli  articoli  74-quinquies   e
          74-septies del decreto del Presidente della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,   la   sanzione   e'   commisurata
          all'ammontare  dell'imposta  dovuta  nel  territorio  dello
          Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di  dichiarazione.
          La sanzione non puo' essere comunque inferiore a euro  250.
          Se la dichiarazione omessa e' presentata entro  il  termine
          di presentazione della dichiarazione  relativa  al  periodo
          d'imposta successivo  e,  comunque,  prima  dell'inizio  di
          qualunque attivita' amministrativa di accertamento  di  cui
          il soggetto passivo  abbia  avuto  formale  conoscenza,  si
          applica  la  sanzione  amministrativa   dal   sessanta   al
          centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto  per
          il periodo d'imposta o  per  le  operazioni  che  avrebbero
          dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un  minimo  di
          euro 200. 
              (Omissis)." 
              "Art. 13. Ritardati  od  omessi  versamenti  diretti  e
          altre violazioni in materia di compensazione 
              1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
          scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti  periodici,
          il  versamento  di  conguaglio  o  a   saldo   dell'imposta
          risultante dalla dichiarazione,  detratto  in  questi  casi
          l'ammontare  dei  versamenti  periodici   e   in   acconto,
          ancorche'  non   effettuati,   e'   soggetto   a   sanzione
          amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
          versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
          materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo  della
          dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta  o  una
          minore eccedenza detraibile. Per  i  versamenti  effettuati
          con un ritardo non superiore a novanta giorni, la  sanzione
          di cui al  primo  periodo  e'  ridotta  alla  meta'.  Salva
          l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati  con  un
          ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui
          al secondo periodo e' ulteriormente ridotta  a  un  importo
          pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 156 
              Si riporta il testo vigente del comma  8  dell'articolo
          38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti
          in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e    di
          competitivita' economica), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              "Art. 38. Altre disposizioni in materia tributaria 
              1. - 7. (Omissis). 
              8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione  di
          cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  a
          richiesta degli interessati il cui reddito di pensione  non
          superi 18.000 euro, trattengono  l'importo  del  canone  di
          abbonamento Rai in un numero massimo di undici  rate  senza
          applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio  e
          non oltre quello relativamente al quale  le  ritenute  sono
          versate  nel  mese  di  dicembre.  Con  provvedimento   del
          Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro  60
          giorni dalla entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto,  sono  individuati  i  termini  e  le
          modalita'  di  versamento  delle  somme  trattenute  e   le
          modalita' di certificazione. La richiesta  da  parte  degli
          interessati deve essere presentata  entro  il  15  novembre
          dell'anno   precedente   a   quello   cui   si    riferisce
          l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del  rapporto,  il
          sostituto comunica al contribuente, o ai  suoi  eredi,  gli
          importi  residui  da  versare.  Le  predette  modalita'  di
          trattenuta mensile possono essere  applicate  dai  medesimi
          soggetti, a richiesta degli  interessati,  con  reddito  di
          pensione non superiore a 18.000 euro,  con  riferimento  ad
          altri tributi, previa apposita convenzione con il  relativo
          ente percettore. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 158 
              Si riporta il testo del primo  comma  dell'articolo  10
          del citato regio decreto-legge n. 246 del 1938: 
              "Art. 10. Ove l'abbonato non intenda o non  possa,  per
          qualsiasi  ragione,  piu'  usufruire  delle  radioaudizioni
          circolari e continui a  detenere  l'apparecchio  presso  di
          se', deve presentare al  competente  Ufficio  del  Registro
          apposita denunzia su carta semplice non oltre  il  mese  di
          novembre di ciascun anno, indicando il numero di iscrizione
          nel ruolo e specificando il tipo dell'apparecchio di cui e'
          in possesso, il quale deve  essere  racchiuso  in  apposito
          involucro in modo da impedirne il funzionamento. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 159 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  1-bis  del
          decreto-legge 8 luglio 2010,  n.  105  (Misure  urgenti  in
          materia di energia), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 agosto 2010, n. 129: 
              "Art.  1-bis.  Sistema  informatico  integrato  per  la
          gestione  dei  flussi  informativi  relativi   ai   mercati
          dell'energia elettrica e del gas 
              1.  Al  fine  di  sostenere  la  competitivita'  e   di
          incentivare la migliore funzionalita' delle attivita' delle
          imprese operanti nel settore dell'energia elettrica  e  del
          gas naturale, e' istituito presso l'Acquirente unico S.p.a.
          un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi
          informativi relativi ai mercati  dell'energia  elettrica  e
          del gas, basato su una banca dati dei punti di  prelievo  e
          dei dati identificativi dei clienti finali.  Entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto l'Autorita' per  l'energia
          elettrica  e  il  gas  emana  i  criteri  generali  per  il
          funzionamento del Sistema. 
              2. Le modalita'  di  gestione  dei  flussi  informativi
          attraverso il Sistema  sono  stabilite  dall'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il  gas.  Tali   flussi   potranno
          comprendere  anche   informazioni   concernenti   eventuali
          inadempimenti contrattuali  da  parte  dei  clienti  finali
          sulla base di indirizzi  generali  definiti  dall'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas,  sentite  le  Commissioni
          parlamentari  competenti  che  si  esprimono  entro  trenta
          giorni dalla data di trasmissione,  trascorsi  i  quali  il
          parere si intende acquisito. 
              3. Nel rispetto delle norme stabilite dal  Garante  per
          la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
          il trattamento dei dati personali e sensibili. 
              4. Le informazioni scambiate nell'ambito  del  Sistema,
          in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
          dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  sono
          valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
          all'adozione  di  misure  volte  alla   sospensione   della
          fornitura nei confronti dei  clienti  finali  inadempienti,
          nel rispetto  delle  delibere  dell'Autorita'  medesima  in
          materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
          dei clienti finali per i quali, ai  sensi  della  normativa
          vigente, non possa essere  prevista  la  sospensione  della
          fornitura.  Nelle  more  dell'effettiva  operativita'   del
          Sistema, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          definisce in via transitoria le  modalita'  di  gestione  e
          trasmissione delle informazioni relative ai clienti  finali
          inadempienti all'atto  del  passaggio  a  nuovo  fornitore.
          Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  La  misura
          del corrispettivo a remunerazione dei costi  relativi  alle
          attivita'   svolte   dall'Acquirente   unico   S.p.A.    e'
          determinata dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il
          gas, a carico  degli  operatori  dei  settori  dell'energia
          elettrica e del gas naturale e  senza  che  questi  possano
          trasferire i relativi  oneri  sulle  tariffe  applicate  ai
          consumatori.". 
              Note al comma 160 
              Si riporta il testo vigente del comma 132 dell'articolo
          1 della citata legge n. 244 del 2007: 
              "132. A decorrere dall'anno 2008,  per  i  soggetti  di
          eta' pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio  e
          del coniuge non superiore complessivamente  a  euro  516,46
          per tredici mensilita', senza  conviventi,  e'  abolito  il
          pagamento del canone  di  abbonamento  alle  radioaudizioni
          esclusivamente per  l'apparecchio  televisivo  ubicato  nel
          luogo di residenza. Per l'abuso e'  irrogata  una  sanzione
          amministrativa,  in  aggiunta  al  canone  dovuto  e   agli
          interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed  euro
          2.000 per ciascuna annualita' evasa.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 431 dell'articolo
          1  della  citata  legge  n.  147  del  2013  e   successive
          modificazioni: 
              "431.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  un   fondo
          denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale»
          cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il
          conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  le
          seguenti risorse: 
              a) l'ammontare dei risparmi di  spesa  derivanti  dalla
          razionalizzazione della spesa pubblica di cui  all'articolo
          49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98,  al
          netto della quota gia' considerata nei commi da 427 a  430,
          delle risorse  da  destinare  a  programmi  finalizzati  al
          conseguimento di esigenze prioritarie di equita' sociale  e
          ad impegni inderogabili; 
              b) l'ammontare di risorse permanenti che,  in  sede  di
          Nota di aggiornamento del Documento di economia e  finanza,
          si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto  alle
          previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso  e
          a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente
          derivanti   dall'attivita'   di   contrasto   dell'evasione
          fiscale, al netto di  quelle  derivanti  dall'attivita'  di
          recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai
          comuni.". 
                
              Note al comma 161 
              Si riporta il testo vigente del comma  7  dell'articolo
          34 della citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 34. Impegni 
              1. - 6. (Omissis). 
              7.  Alla  chiusura  dell'esercizio  finanziario  il  31
          dicembre, nessun  impegno  puo'  essere  assunto  a  carico
          dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio  e
          le  ragionerie  territoriali  dello  Stato  per  le   spese
          decentrate si astengono dal ricevere atti  di  impegno  che
          dovessero pervenire dopo  tale  data,  fatti  salvi  quelli
          direttamente conseguenti all'applicazione di  provvedimenti
          legislativi     pubblicati     nell'ultimo     quadrimestre
          dell'anno.". 
              Note al comma 163 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  2  e  4-bis
          dell'articolo 17 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive  modificazioni  (Disciplina  dell'attivita'   di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), e successive modificazioni: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. - 4. (Omissis). 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 167 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          27 del regolamento di  cui  all'allegato  A  alla  delibera
          dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  n.
          353/11/Cons del 23 giugno 2011 (Nuovo Regolamento  relativo
          alla  Radiodiffusione  televisiva  terrestre   in   tecnica
          digitale): 
              "Art. 27.(Modalita' e condizioni della  cessione  della
          capacita' trasmissiva delle reti televisive locali ai sensi
          dell'art. 4 del decreto-legge n.  34/2011,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 75/2011) 
              1. - 2. (Omissis). 
              3.  Entro  quindici  giorni  dalla  pubblicazione,  per
          ciascuna regione, delle graduatorie di cui  al  comma  1  i
          soggetti assegnatari dei diritti  di  uso  delle  frequenze
          sono tenuti a comunicare  all'Autorita'  il  listino  della
          cessione della capacita' trasmissiva  di  cui  al  presente
          articolo, le cui tariffe non  possono  essere  inferiori  a
          euro 0,010 e superiori a 0,016 per 1 M/bits  per  abitante,
          prevedendo comunque condizioni di favore per i fornitori di
          servizi di media audiovisivi a carattere comunitario.  Tali
          listini sono resi pubblici dall'Autorita' sul proprio  sito
          web entro cinque giorni dalla ricezione. Le tariffe di  cui
          al presente comma sono soggette ad aggiornamento annuale in
          base agli indici ISTAT. 
              (Omissis)." 
              Note al comma 170 
              Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 recante
          "Attuazione  della  direttiva  2014/59/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce
          un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi
          e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva
          82/891/CEE  del  Consiglio,  e  le  direttive   2001/24/CE,
          2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
          2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n.  1093/2010
          e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio"
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 2015, n. 267. 
              Il capo II del Titolo IV del citato decreto legislativo
          n. 180 del 2015 reca "Riduzione o conversione di azioni, di
          altre  partecipazioni  e  di  strumenti  di   capitale"   e
          comprende gli articoli da 27 a 31. 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          52 del citato decreto legislativo n. 180 del 2015: 
              "Art. 52. Trattamento degli azionisti e dei creditori 
              1.  Il   bail-in   e'   attuato   allocando   l'importo
          determinato ai sensi dell'articolo 51 secondo  l'ordine  di
          seguito indicato: 
              a) sono ridotti, fino alla  concorrenza  delle  perdite
          quantificate dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione
          II: 
              i) le riserve e il capitale  rappresentato  da  azioni,
          anche non computate  nel  capitale  regolamentare,  nonche'
          dagli altri strumenti finanziari computabili  nel  capitale
          primario  di  classe  1,  con  conseguente  estinzione  dei
          relativi diritti amministrativi e patrimoniali; 
              ii) il valore  nominale  degli  strumenti  di  capitale
          aggiuntivo di classe 1, anche per la  parte  non  computata
          nel capitale regolamentare; 
              iii) il valore nominale degli  elementi  di  classe  2,
          anche   per   la   parte   non   computata   nel   capitale
          regolamentare; 
              iv) il valore nominale dei debiti  subordinati  diversi
          dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o  dagli
          elementi di classe 2; 
              v)  il  valore  nominale  delle   restanti   passivita'
          ammissibili; 
              b) una volta assorbite le  perdite,  o  in  assenza  di
          perdite, gli strumenti di capitale aggiuntivo di  classe  1
          sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili
          nel capitale primario di classe 1; 
              c) se le misure precedenti non  sono  sufficienti,  gli
          elementi di classe 2 sono convertiti, in tutto o in  parte,
          in azioni computabili nel capitale primario di classe 1; 
              d) se le misure  precedenti  non  sono  sufficienti,  i
          debiti subordinati  diversi  dagli  strumenti  di  capitale
          aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di  classe  2  sono
          convertiti in azioni computabili nel capitale  primario  di
          classe 1; 
              e) se le misure precedenti  non  sono  sufficienti,  le
          restanti passivita' ammissibili sono convertite  in  azioni
          computabili nel capitale primario di classe 1. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 171 
              Si riporta il testo vigente degli  articoli  39  e  49,
          comma 5, del citato decreto legislativo n. 180 del 2015: 
              "Art. 39. Misure di risoluzione 
              1. Sono misure di risoluzione: 
              a) la cessione  di  beni  e  rapporti  giuridici  a  un
          soggetto terzo; 
              b) la cessione  di  beni  e  rapporti  giuridici  a  un
          ente-ponte; 
              c) la cessione di  beni  e  rapporti  giuridici  a  una
          societa' veicolo per la gestione delle attivita'; 
              d) il bail-in. 
              2. La cessione di  beni  e  rapporti  giuridici  a  una
          societa'  veicolo  per  la  gestione  delle  attivita'   e'
          disposta solo  congiuntamente  a  una  delle  altre  misure
          indicate nel comma 1." 
              "Art. 49. Passivita' escluse dal bail-in 
              1. - 4. (Omissis). 
              5. Se e' disposta l'esclusione ai sensi del comma 2, le
          perdite  che  le  passivita'   escluse   avrebbero   dovuto
          assorbire    sono    trasferite,     alternativamente     o
          congiuntamente, su: 
              a) i titolari delle altre passivita' soggette a bail-in
          mediante la loro riduzione o conversione in capitale, fatto
          salvo l'articolo 22, comma 1, lettera c); 
              b) il fondo di risoluzione,  il  quale,  in  tal  caso,
          effettua conferimenti nel capitale dell'ente  sottoposto  a
          risoluzione in misura almeno sufficiente a portare  a  zero
          il patrimonio netto o da ripristinare  il  coefficiente  di
          capitale primario di classe 1. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 86 del citato
          decreto legislativo n. 180 del 2015: 
              "Art.  86.  Intervento  dei  sistemi  di  garanzia  dei
          depositanti nel contesto della risoluzione 
              1. Il sistema di garanzia dei depositanti cui la  banca
          sottoposta a risoluzione aderisce e' tenuto a corrispondere
          all'ente sottoposto a risoluzione una somma in denaro  pari
          a: 
              a) in caso di applicazione del bail-in, l'ammontare  di
          cui i depositi protetti sarebbero  stati  ridotti  ai  fini
          dell'assorbimento delle perdite se a  quei  depositi  fosse
          stato applicato il bail-in; oppure 
              b) in caso di cessione di beni e rapporti  giuridici  a
          un privato, all'ente-ponte o a una societa' veicolo per  la
          gestione delle attivita', l'ammontare delle perdite  che  i
          depositanti protetti avrebbero subito se avessero  ricevuto
          il medesimo trattamento riservato ai creditori  soggetti  a
          perdite aventi lo stesso ordine di priorita'. 
              2. In caso di applicazione del bail-in, il  sistema  di
          garanzia dei depositanti non contribuisce agli oneri per la
          ricapitalizzazione dell'ente o dell'ente-ponte. 
              3. La determinazione dell'importo a carico del  sistema
          di garanzia dei depositanti e'  effettuata  in  conformita'
          della valutazione di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II. 
              4. In ogni caso, quanto dovuto dal sistema di  garanzia
          dei depositanti non puo' eccedere l'ammontare delle perdite
          che  esso  avrebbe  sostenuto  se  la  banca  fosse   stata
          sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. 
              5.  Se  una  valutazione  a  norma   dell'articolo   88
          stabilisce  che  il  contributo  versato  dal  sistema   di
          garanzia dei depositanti per la  risoluzione  e'  superiore
          alle perdite che avrebbe sostenuto in caso di  liquidazione
          coatta amministrativa della banca, il sistema  di  garanzia
          dei depositanti ha diritto a  ricevere  la  differenza  dal
          fondo di risoluzione conformemente all'articolo 89. 
              6. Quando i depositi ammissibili al  rimborso  detenuti
          presso una banca soggetta  a  risoluzione  sono  trasferiti
          solo parzialmente a un ente-ponte o a  un'altra  banca  per
          effetto  della   cessione   dell'attivita'   d'impresa,   i
          depositanti non vantano alcun  diritto  nei  confronti  del
          sistema di  garanzia  dei  depositanti  in  relazione  alla
          porzione non trasferita,  purche'  l'importo  dei  depositi
          trasferiti  sia  pari  o  superiore   a   quanto   previsto
          dall'articolo 96-bis, comma 5, del Testo Unico Bancario. 
              7.  Se  la  dotazione  finanziaria  di  un  sistema  di
          garanzia dei depositanti si riduce  a  meno  di  due  terzi
          dell'importo previsto dalla legge per effetto di interventi
          effettuati ai sensi dei commi 1  e  2,  la  Banca  d'Italia
          provvede affinche' l'importo sia ripristinato  mediante  il
          versamento di contributi ordinari entro sei anni. 
              8. In ogni caso,  quanto  corrisposto  dai  sistemi  di
          garanzia dei depositanti ai  sensi  del  presente  articolo
          nell'ambito di una singola risoluzione non supera il 50 per
          cento della dotazione finanziaria complessiva  del  sistema
          stabilita dalla legge o il maggiore importo stabilito dalla
          Banca d'Italia." 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 84 e 117 del
          citato decreto del Presidente n. 917 del 1986: 
              "Art. 84. Riporto delle perdite 
              1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata  con
          le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito,
          puo'  essere  computata  in  diminuzione  del  reddito  dei
          periodi  d'imposta  successivi  in  misura  non   superiore
          all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di
          essi e per l'intero importo  che  trova  capienza  in  tale
          ammontare. Per i soggetti che fruiscono  di  un  regime  di
          esenzione  dell'utile  la  perdita   e'   riportabile   per
          l'ammontare che eccede l'utile che  non  ha  concorso  alla
          formazione  del  reddito  negli  esercizi  precedenti.   La
          perdita  e'  diminuita  dei  proventi  esenti  dall'imposta
          diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte  del
          loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti
          ai sensi  dell'articolo  109,  comma  5.  Detta  differenza
          potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito
          complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente  al
          reddito imponibile risulti compensata da eventuali  crediti
          di imposta,  ritenute  alla  fonte  a  titolo  di  acconto,
          versamenti  in  acconto,   e   dalle   eccedenze   di   cui
          all'articolo 80. 
              2.  Le  perdite  realizzate  nei  primi   tre   periodi
          d'imposta  dalla  data  di  costituzione  possono,  con  le
          modalita'  previste  al  comma  1,  essere   computate   in
          diminuzione del reddito complessivo dei  periodi  d'imposta
          successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di
          ciascuno di essi e per l'intero importo che trova  capienza
          nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
          si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. 
              3. Le disposizioni del comma 1  non  si  applicano  nel
          caso in cui  la  maggioranza  delle  partecipazioni  aventi
          diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto  che
          riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
          terzi,  anche  a  titolo  temporaneo  e,   inoltre,   venga
          modificata l'attivita' principale in fatto  esercitata  nei
          periodi d'imposta in cui le perdite sono state  realizzate.
          La modifica dell'attivita' assume rilevanza  se  interviene
          nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
          od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.  La
          limitazione non si applica qualora: 
              a); 
              b) le partecipazioni siano relative a societa' che  nel
          biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un
          numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e  per
          le  quali  dal  conto  economico   relativo   all'esercizio
          precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare
          di ricavi e proventi dell'attivita'  caratteristica,  e  un
          ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato
          e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del  codice
          civile, superiore al 40  per  cento  di  quello  risultante
          dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. 
              Al fine di disapplicare le  disposizioni  del  presente
          comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
          dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio  2000,  n.
          212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente." 
              "Art. 117. Soggetti ammessi alla tassazione  di  gruppo
          di imprese controllate residenti 
              1.  La  societa'  o  l'ente  controllante  e   ciascuna
          societa' controllata  rientranti  fra  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettere a)  e  b),  fra  i  quali
          sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359,
          comma 1, numero 1), del codice civile, con i  requisiti  di
          cui all'articolo  120,  possono  congiuntamente  esercitare
          l'opzione per la tassazione di gruppo. 
              2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,  lettera
          d), possono esercitare l'opzione  di  cui  al  comma  1  in
          qualita' di controllanti ed a condizione: 
              a) di essere residenti in  Paesi  con  i  quali  e'  in
          vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; 
              b)   di   esercitare   nel   territorio   dello   Stato
          un'attivita' d'impresa,  come  definita  dall'articolo  55,
          mediante  una   stabile   organizzazione,   come   definita
          dall'articolo 162, che assume la qualifica di consolidante. 
              2-bis. I soggetti di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
          lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b)  del
          comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea
          ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
          europeo con il quale l'Italia abbia  stipulato  un  accordo
          che assicuri un  effettivo  scambio  di  informazioni,  che
          rivestono una forma giuridica  analoga  a  quelle  previste
          dall'articolo  73,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  possono
          designare una societa' residente nel territorio dello Stato
          o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi
          dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del  codice  civile
          con i requisiti di  cui  all'articolo  120,  ad  esercitare
          l'opzione per la tassazione di  gruppo  congiuntamente  con
          ciascuna societa' residente o non residente di cui al comma
          2-ter, su cui parimenti essi  esercitano  il  controllo  ai
          sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero  1),  del  codice
          civile  con  i  requisiti  di  cui  all'articolo  120.   La
          controllata designata non puo' esercitare l'opzione con  le
          societa' da cui e' partecipata. Agli effetti  del  presente
          comma: 
              a)   la   controllata   designata,   in   qualita'   di
          consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
          previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
          controllanti; 
              b) i requisiti del controllo di cui al comma  1  devono
          essere verificati in  capo  al  soggetto  controllante  non
          residente; 
              c)  l'efficacia  dell'opzione   e'   subordinata   alla
          condizione  che  il  soggetto  controllante  non  residente
          designi  la  controllata  residente   assumendo,   in   via
          sussidiaria, le responsabilita' previste dall'articolo  127
          per le societa' o enti controllanti; 
              d) in  ipotesi  di  interruzione  della  tassazione  di
          gruppo prima del  compimento  del  triennio  o  di  mancato
          rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali  risultanti  dalla
          dichiarazione  di  cui  all'articolo  122  sono  attribuite
          esclusivamente alle controllate che le hanno  prodotte,  al
          netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene  meno
          il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti  dai
          soggetti interessati; 
              e) se il requisito del controllo  nei  confronti  della
          controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima  del
          compimento  del  triennio,  il  soggetto  controllante  non
          residente puo' designare, tra le  controllate  appartenenti
          al medesimo  consolidato,  un'altra  controllata  residente
          avente le caratteristiche di cui al  presente  comma  senza
          che  si  interrompa  la  tassazione  di  gruppo.  La  nuova
          controllata designata assume  le  responsabilita'  previste
          dall'articolo 127  per  le  societa'  o  enti  controllanti
          relativamente ai precedenti periodi d'imposta di  validita'
          della tassazione di  gruppo,  in  solido  con  la  societa'
          designata  nei  cui  confronti  cessa  il   requisito   del
          controllo. 
              2-ter. I soggetti di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
          lettera d), controllati ai sensi dell'articolo 2359,  comma
          1,  numero  1),  del  codice  civile,  possono   esercitare
          l'opzione di cui al comma  1  in  qualita'  di  controllata
          mediante una stabile organizzazione come definita dal comma
          1-bis dell'articolo 120. 
              3. Permanendo il requisito  del  controllo  di  cui  al
          comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
          irrevocabile.  Nel  caso  venga  meno  tale  requisito   si
          determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.". 
              Note al comma 174 
              Il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259  e
          successive    modificazioni    recante    "Codice     delle
          comunicazioni elettroniche" e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          15 settembre 2003, n. 214, S.O. 
              L'Allegato n. 10 del citato decreto legislativo n.  259
          del 2003 reca "Determinazione dei diritti amministrativi  e
          dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34  e
          35, comma 2, del Codice) del decreto legislativo 1°  agosto
          2003, n. 259 e successive modificazioni"  e  comprende  gli
          articoli da 1 a 5. 
              Note al comma 175 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          148 della citata legge n. 388 del 2000: 
              "Art. 148. Utilizzo delle somme derivanti  da  sanzioni
          amministrative  irrogate   dall'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato. 
              1. Le entrate derivanti dalle  sanzioni  amministrative
          irrogate dall'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del
          mercato  sono  destinate  ad  iniziative  a  vantaggio  dei
          consumatori. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.". 
              Note al comma 177 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  3  e  4-bis
          dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  194
          (Proroga di termini previsti da disposizioni  legislative),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 25, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.   2.   Proroga   di   termini   in   materia   di
          comunicazione, di riordino di enti e di pubblicita' legale 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni  2010  e  2011  per  la  proroga  della
          convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e  il
          Centro di produzione  S.p.a.,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 1, della legge 11 luglio 1998, n.  224.  Al  relativo
          onere si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2010-2012,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2010,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              3. - 4. (Omissis). 
              4-bis. Al fine di assicurare  le  agevolazioni  per  la
          piccola proprieta' contadina, a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, gli atti di  trasferimento  a  titolo  oneroso  di
          terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base
          a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere  a  favore
          di   coltivatori   diretti   ed    imprenditori    agricoli
          professionali,    iscritti    nella    relativa    gestione
          previdenziale  ed  assistenziale,  nonche'  le   operazioni
          fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi  per  il
          mercato agricolo alimentare  (ISMEA),  sono  soggetti  alle
          imposte di registro ed ipotecaria  nella  misura  fissa  ed
          all'imposta catastale nella misura  dell'1  per  cento.  Le
          agevolazioni previste dal periodo precedente  si  applicano
          altresi' agli atti di trasferimento  a  titolo  oneroso  di
          terreni agricoli e relative pertinenze, posti in  essere  a
          favore di proprietari di masi  chiusi  di  cui  alla  legge
          della provincia autonoma di Bolzano 28  novembre  2001,  n.
          17, da loro abitualmente coltivati. Gli onorari  dei  notai
          per gli atti suindicati sono ridotti alla meta'. I predetti
          soggetti decadono dalle agevolazioni se,  prima  che  siano
          trascorsi cinque anni dalla stipula  degli  atti,  alienano
          volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di
          condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni  di
          cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del  decreto  legislativo
          18 maggio 2001, n. 228, nonche' all'articolo 2 del  decreto
          legislativo  29   marzo   2004,   n.   99,   e   successive
          modificazioni.  All'onere  derivante  dall'attuazione   del
          presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno  2010,
          si provvede mediante utilizzo delle residue  disponibilita'
          del  fondo  per  lo  sviluppo  della   meccanizzazione   in
          agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27  ottobre
          1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato. 
              (Omissis).". 
              Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della  legge  n.
          190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 175. 
              Note al comma 178 
              Si riporta il testo vigente del comma 118 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "118.  Al  fine  di  promuovere  forme  di  occupazione
          stabile, ai datori di lavoro privati,  con  esclusione  del
          settore agricolo, e con riferimento alle  nuove  assunzioni
          con  contratto  di  lavoro  a  tempo   indeterminato,   con
          esclusione dei contratti di apprendistato e  dei  contratti
          di lavoro domestico, decorrenti dal  1°  gennaio  2015  con
          riferimento a contratti stipulati non oltre il 31  dicembre
          2015, e' riconosciuto, per un periodo massimo di  trentasei
          mesi,  ferma   restando   l'aliquota   di   computo   delle
          prestazioni pensionistiche, l'esonero  dal  versamento  dei
          complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
          lavoro,  con  esclusione  dei  premi  e  contributi  dovuti
          all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari
          a 8.060 euro su base annua. L'esonero di  cui  al  presente
          comma spetta ai datori di lavoro in  presenza  delle  nuove
          assunzioni di cui  al  primo  periodo,  con  esclusione  di
          quelle relative a lavoratori che nei  sei  mesi  precedenti
          siano  risultati  occupati  a  tempo  indeterminato  presso
          qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento  a
          lavoratori per i quali il  beneficio  di  cui  al  presente
          comma sia gia' stato usufruito in  relazione  a  precedente
          assunzione a  tempo  indeterminato.  L'esonero  di  cui  al
          presente comma  non  e'  cumulabile  con  altri  esoneri  o
          riduzioni delle aliquote di  finanziamento  previsti  dalla
          normativa vigente. L'esonero di cui al presente  comma  non
          spetta ai  datori  di  lavoro  in  presenza  di  assunzioni
          relative a lavoratori in riferimento ai quali i  datori  di
          lavoro, ivi considerando societa' controllate  o  collegate
          ai sensi dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti
          capo, anche per interposta persona, allo  stesso  soggetto,
          hanno  comunque  gia'  in  essere  un  contratto  a   tempo
          indeterminato nei tre mesi antecedenti la data  di  entrata
          in vigore della presente legge.  L'INPS  provvede,  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione  vigente,  al  monitoraggio  del   numero   di
          contratti incentivati ai sensi del presente comma  e  delle
          conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni
          mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
          al Ministero dell'economia e delle finanze.". 
              . Si riporta il testo vigente  dell'articolo  2359  del
          codice civile: 
              "Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate. 
              Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.". 
              Note al comma 184 
              Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  917  del  1986,  come
          modificato dal comma 190 della presente legge: 
              "Art.  51.  Determinazione  del   reddito   di   lavoro
          dipendente 
              1. Il reddito di lavoro  dipendente  e'  costituito  da
          tutte le somme e i valori in  genere,  a  qualunque  titolo
          percepiti nel  periodo  d'imposta,  anche  sotto  forma  di
          erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si
          considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le  somme
          e i valori in genere,  corrisposti  dai  datori  di  lavoro
          entro  il  giorno  12  del  mese  di  gennaio  del  periodo
          d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. 
              2. Non concorrono a formare il reddito: 
              a) i contributi previdenziali e  assistenziali  versati
          dal datore di lavoro o dal  lavoratore  in  ottemperanza  a
          disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
          versati dal datore di lavoro o dal  lavoratore  ad  enti  o
          casse   aventi   esclusivamente   fine   assistenziale   in
          conformita' a disposizioni di contratto o di accordo  o  di
          regolamento  aziendale,  che  operino   negli   ambiti   di
          intervento stabiliti con  il  decreto  del  Ministro  della
          salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per
          un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
          Ai fini del calcolo del  predetto  limite  si  tiene  conto
          anche dei contributi di  assistenza  sanitaria  versati  ai
          sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter); 
              b) ; 
              c) le somministrazioni di vitto da parte del datore  di
          lavoro, nonche' quelle in  mense  organizzate  direttamente
          dal  datore  di  lavoro  o  gestite  da  terzi,   o,   fino
          all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato
          a euro 7 nel caso in cui le  stesse  siano  rese  in  forma
          elettronica, le prestazioni  e  le  indennita'  sostitutive
          corrisposte  agli  addetti  ai  cantieri  edili,  ad  altre
          strutture lavorative a carattere  temporaneo  o  ad  unita'
          produttive  ubicate  in  zone  dove  manchino  strutture  o
          servizi di ristorazione; 
              d) le prestazioni di servizi  di  trasporto  collettivo
          alla generalita' o a  categorie  di  dipendenti;  anche  se
          affidate  a  terzi  ivi  compresi  gli  esercenti   servizi
          pubblici; 
              e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed  f)
          del comma 1 dell'articolo 47; 
              f)  l'utilizzazione   delle   opere   e   dei   servizi
          riconosciuti dal datore  di  lavoro  volontariamente  o  in
          conformita' a disposizioni di contratto o di accordo  o  di
          regolamento  aziendale,  offerti   alla   generalita'   dei
          dipendenti o a  categorie  di  dipendenti  e  ai  familiari
          indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al  comma
          1 dell'articolo 100; 
              f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal
          datore di  lavoro  alla  generalita'  dei  dipendenti  o  a
          categorie di dipendenti per  la  fruizione,  da  parte  dei
          familiari  indicati  nell'articolo  12,  dei   servizi   di
          educazione e istruzione anche in eta' prescolare,  compresi
          i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi,  nonche'
          per  la  frequenza  di  ludoteche  e  di  centri  estivi  e
          invernali e per borse  di  studio  a  favore  dei  medesimi
          familiari; 
              f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore  di
          lavoro alla generalita' dei dipendenti  o  a  categorie  di
          dipendenti per la fruizione dei servizi  di  assistenza  ai
          familiari   anziani   o   non   autosufficienti    indicati
          nell'articolo 12; 
              g) il valore delle azioni offerte alla generalita'  dei
          dipendenti per un importo  non  superiore  complessivamente
          nel periodo d'imposta a lire 4 milioni,  a  condizione  che
          non siano  riacquistate  dalla  societa'  emittente  o  dal
          datore  di  lavoro  o  comunque  cedute  prima  che   siano
          trascorsi almeno tre  anni  dalla  percezione;  qualora  le
          azioni siano cedute prima del predetto  termine,  l'importo
          che non  ha  concorso  a  formare  il  reddito  al  momento
          dell'acquisto e'  assoggettato  a  tassazione  nel  periodo
          d'imposta in cui avviene la cessione; 
              g-bis) ; 
              h) le somme trattenute al dipendente per oneri  di  cui
          all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche'  le
          erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
          fronte delle spese sanitarie di cui  allo  stesso  articolo
          10, comma 1, lettera b). Gli importi delle  predette  somme
          ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; 
              i) le mance percepite  dagli  impiegati  tecnici  delle
          case da gioco (croupiers) direttamente o  per  effetto  del
          riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
          dell'impresa nella misura del 25 per  cento  dell'ammontare
          percepito nel periodo d'imposta; 
              i-bis)   le    quote    di    retribuzione    derivanti
          dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta'  di
          rinuncia all'accredito contributivo presso  l'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
          della  medesima,  per  il  periodo  successivo  alla  prima
          scadenza utile per il  pensionamento  di  anzianita',  dopo
          aver  maturato  i  requisiti  minimi  secondo  la   vigente
          normativa. 
              2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e  g-bis)
          del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni  emesse
          dall'impresa con la quale il  contribuente  intrattiene  il
          rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
          direttamente  o  indirettamente,  controllano  la  medesima
          impresa, ne  sono  controllate  o  sono  controllate  dalla
          stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
          cui alla lettera g-bis) del comma 2  si  rende  applicabile
          esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le  seguenti
          condizioni: 
              a) che l'opzione sia esercitabile non prima  che  siano
          scaduti tre anni dalla sua attribuzione; 
              b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la
          societa' risulti quotata in mercati regolamentati; 
              c) che il beneficiario mantenga  per  almeno  i  cinque
          anni successivi all'esercizio dell'opzione un  investimento
          nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
          tra il valore delle azioni al momento  dell'assegnazione  e
          l'ammontare  corrisposto  dal  dipendente.  Qualora   detti
          titoli oggetto di  investimento  siano  ceduti  o  dati  in
          garanzia prima che siano trascorsi cinque anni  dalla  loro
          assegnazione, l'importo che non ha concorso  a  formare  il
          reddito di lavoro dipendente al  momento  dell'assegnazione
          e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta  in  cui
          avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. 
              3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
          cui al comma 1, compresi  quelli  dei  beni  ceduti  e  dei
          servizi prestati al coniuge del dipendente  o  a  familiari
          indicati nell'articolo 12 , o il diritto  di  ottenerli  da
          terzi,  si  applicano   le   disposizioni   relative   alla
          determinazione del valore normale dei beni  e  dei  servizi
          contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi  in
          natura prodotti dall'azienda  e  ceduti  ai  dipendenti  e'
          determinato in misura pari al prezzo  mediamente  praticato
          dalla stessa  azienda  nelle  cessioni  al  grossista.  Non
          concorre a formare il reddito il valore dei beni  ceduti  e
          dei servizi prestati se  complessivamente  di  importo  non
          superiore nel periodo  d'imposta  a  lire  500.000;  se  il
          predetto valore e' superiore al citato  limite,  lo  stesso
          concorre interamente a formare il reddito. 
              3-bis. Ai fini  dell'applicazione  dei  commi  2  e  3,
          l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte
          del datore di lavoro puo' avvenire  mediante  documenti  di
          legittimazione,  in   formato   cartaceo   o   elettronico,
          riportanti un valore nominale. 
              4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: 
              a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma
          1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo  30  aprile
          1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi  in  uso
          promiscuo,  si  assume  il  30   per   cento   dell'importo
          corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15  mila
          chilometri calcolato sulla base del costo  chilometrico  di
          esercizio   desumibile   dalle   tabelle   nazionali    che
          l'Automobile club  d'Italia  deve  elaborare  entro  il  30
          novembre di ciascun anno e comunicare  al  Ministero  delle
          finanze  che  provvede  alla  pubblicazione  entro  il   31
          dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo,  al
          netto   degli   ammontari   eventualmente   trattenuti   al
          dipendente; 
              b) in caso di concessione di prestiti si assume  il  50
          per cento della differenza tra  l'importo  degli  interessi
          calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente  al  termine
          di ciascun anno e l'importo degli  interessi  calcolato  al
          tasso applicato sugli  stessi.  Tale  disposizione  non  si
          applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio
          1997,  per  quelli  di  durata  inferiore  ai  dodici  mesi
          concessi, a seguito di accordi  aziendali,  dal  datore  di
          lavoro ai dipendenti in  contratto  di  solidarieta'  o  in
          cassa  integrazione  guadagni  o   a   dipendenti   vittime
          dell'usura ai sensi della legge 7 marzo  1996,  n.  108,  o
          ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro  dei
          danni conseguenti a rifiuto opposto a  richieste  estorsive
          ai sensi  del  decreto-legge  31  dicembre  1991,  n.  419,
          convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
          n. 172; 
              c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o  in
          comodato, si assume la differenza tra la rendita  catastale
          del fabbricato aumentata di  tutte  le  spese  inerenti  il
          fabbricato  stesso,  comprese  le  utenze  non   a   carico
          dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del
          fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione
          all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume  il
          30 per cento della predetta differenza.  Per  i  fabbricati
          che non devono essere iscritti nel  catasto  si  assume  la
          differenza  tra  il  valore   del   canone   di   locazione
          determinato in regime vincolistico o, in  mancanza,  quello
          determinato  in  regime  di  libero   mercato,   e   quanto
          corrisposto per il godimento del fabbricato; 
              c-bis)  per  i  servizi  di  trasporto  ferroviario  di
          persone prestati gratuitamente, si assume, al  netto  degli
          ammontari     eventualmente      trattenuti,      l'importo
          corrispondente        all'introito        medio         per
          passeggero/chilometro,  desunto  dal  Conto  nazionale  dei
          trasporti  e  stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, per una  percorrenza  media
          convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
          al comma 3, di 2.600 chilometri. Il  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
          dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di  imposta
          successivo  a  quello  in  corso  alla   data   della   sua
          emanazione. 
              4-bis. Ai fini della determinazione dei valori  di  cui
          al comma 1, per  gli  atleti  professionisti  si  considera
          altresi' il costo dell'attivita'  di  assistenza  sostenuto
          dalle societa' sportive professionistiche nell'ambito delle
          trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive  degli
          atleti professionisti medesimi, nella  misura  del  15  per
          cento,   al   netto   delle   somme   versate   dall'atleta
          professionista  ai  propri  agenti   per   l'attivita'   di
          assistenza nelle medesime trattative. 
              5. Le  indennita'  percepite  per  le  trasferte  o  le
          missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
          il reddito per la parte eccedente lire  90.000  al  giorno,
          elevate a lire 150.000  per  le  trasferte  all'estero,  al
          netto delle spese di viaggio e di  trasporto;  in  caso  di
          rimborso delle spese  di  alloggio,  ovvero  di  quelle  di
          vitto, o di  alloggio  o  vitto  fornito  gratuitamente  il
          limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di  due
          terzi in caso di rimborso sia delle spese di  alloggio  che
          di quelle di vitto. In caso  di  rimborso  analitico  delle
          spese  per  trasferte  o  missioni  fuori  del   territorio
          comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi  di
          spese  documentate  relative  al  vitto,  all'alloggio,  al
          viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre  spese,
          anche  non  documentabili,  eventualmente   sostenute   dal
          dipendente,  sempre  in  occasione  di  dette  trasferte  o
          missioni, fino  all'importo  massimo  giornaliero  di  lire
          30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte  all'estero.
          Le indennita' o  i  rimborsi  di  spese  per  le  trasferte
          nell'ambito del territorio comunale, tranne i  rimborsi  di
          spese di trasporto comprovate da documenti provenienti  dal
          vettore, concorrono a formare il reddito. (290) 
              6. Le indennita' e  le  maggiorazioni  di  retribuzione
          spettanti    ai    lavoratori    tenuti    per    contratto
          all'espletamento  delle  attivita'  lavorative  in   luoghi
          sempre  variabili  e  diversi,  anche  se  corrisposte  con
          carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
          volo previste dalla legge o  dal  contratto  collettivo,  i
          premi agli ufficiali piloti dell'Esercito  italiano,  della
          Marina  militare  e  dell'Aeronautica   militare   di   cui
          all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento  militare,  i
          premi agli ufficiali piloti  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonche'
          le indennita' di  cui  all'articolo  133  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  15  dicembre  1959,  n.  1229
          concorrono a formare il reddito nella  misura  del  50  per
          cento del loro ammontare . Con decreto del  Ministro  delle
          finanze, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
          lavoratori e condizioni di  applicabilita'  della  presente
          disposizione. 
              7. Le indennita'  di  trasferimento,  quelle  di  prima
          sistemazione  e  quelle  equipollenti,  non  concorrono   a
          formare il reddito nella misura del 50 per cento  del  loro
          ammontare per un importo complessivo annuo non superiore  a
          lire  3  milioni  per  i  trasferimenti   all'interno   del
          territorio nazionale e  9  milioni  per  quelli  fuori  dal
          territorio nazionale o a destinazione in  quest'ultimo.  Se
          le indennita' in questione,  con  riferimento  allo  stesso
          trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la  presente
          disposizione si applica solo per le indennita'  corrisposte
          per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
          dei familiari fiscalmente a carico ai  sensi  dell'articolo
          12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
          sostenuti dal dipendente in  qualita'  di  conduttore,  per
          recesso  dal   contratto   di   locazione   in   dipendenza
          dell'avvenuto  trasferimento  della  sede  di  lavoro,   se
          rimborsate  dal   datore   di   lavoro   e   analiticamente
          documentate, non concorrono a formare il reddito  anche  se
          in  caso  di  contemporanea   erogazione   delle   suddette
          indennita'. 
              8. Gli assegni di sede e le altre indennita'  percepite
          per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
          misura  del  50  per  cento.  Se  per  i  servizi  prestati
          all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali  la
          legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
          maggiorazioni ad  esse  collegate  concorre  a  formare  il
          reddito la sola indennita' base nella  misura  del  50  per
          cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite
          fino alla  concorrenza  di  due  volte  l'indennita'  base.
          Qualora  l'indennita'  per  servizi   prestati   all'estero
          comprenda  emolumenti  spettanti  anche   con   riferimento
          all'attivita'  prestata  nel   territorio   nazionale,   la
          riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
          predetti. L'applicazione  di  questa  disposizione  esclude
          l'applicabilita' di quella di cui al comma 5. 
              8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a  8,
          il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
          continuativa e  come  oggetto  esclusivo  del  rapporto  da
          dipendenti che nell'arco di dodici mesi  soggiornano  nello
          Stato estero per un periodo  superiore  a  183  giorni,  e'
          determinato sulla  base  delle  retribuzioni  convenzionali
          definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma  1,
          del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 
              9.  Gli  ammontari  degli  importi  che  ai  sensi  del
          presente articolo non concorrono a formare  il  reddito  di
          lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del  Consiglio   dei   Ministri,   quando   la   variazione
          percentuale del valore  medio  dell'indice  dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati  relativo  al
          periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il  2
          per cento rispetto al  valore  medio  del  medesimo  indice
          rilevato con  riferimento  allo  stesso  periodo  dell'anno
          1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si  provvede  alla
          ricognizione  della  predetta  percentuale  di  variazione.
          Nella legge finanziaria relativa all'anno per il  quale  ha
          effetto il  suddetto  decreto  si  fara'  fronte  all'onere
          derivante dall'applicazione del medesimo decreto.". 
              Note al comma 187 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  51  del
          decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  (Disciplina
          organica  dei  contratti  di  lavoro  e   revisione   della
          normativa in tema di mansioni,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              "Art. 51. Norme di rinvio ai contratti collettivi 
              1. Salvo  diversa  previsione,  ai  fini  del  presente
          decreto, per contratti collettivi si intendono i  contratti
          collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano   nazionale   e   i   contratti
          collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze
          sindacali aziendali ovvero dalla  rappresentanza  sindacale
          unitaria.". 
              Note al comma 190 
              Il testo dell'articolo 51 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 917 del 1986 e' citato  nelle  Note  al
          comma 184. 
              Note al comma 191 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  25  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80  (Misure  per  la
          conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di  lavoro,
          in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge  10
          dicembre 2014, n.  183),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  25.  Destinazione  di  risorse  alle  misure  di
          conciliazione tra vita professionale e vita privata 
              1. In via sperimentale, per il triennio 2016-2018,  una
          quota pari a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016,  a  36,2
          milioni di euro per l'anno 2017 e a 35,6  milioni  di  euro
          per  l'anno  2018  delle   risorse   del   Fondo   per   il
          finanziamento di sgravi  contributivi  per  incentivare  la
          contrattazione di secondo livello, di cui  all'articolo  1,
          comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          247,  e  successive  modificazioni,   e'   destinata   alla
          promozione della conciliazione  tra  vita  professionale  e
          vita privata, secondo i criteri indicati al comma 2. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  60  e   68
          dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2007,  n.  247  e
          successive   modificazioni   (Norme   di   attuazione   del
          Protocollo del 23  luglio  2007  su  previdenza,  lavoro  e
          competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la   crescita
          sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
          previdenza sociale): 
              "Art. 1. 1. - 59. (Omissis). 
              60. Al fine di promuovere la sicurezza e la salute  nei
          luoghi  di  lavoro,  con  effetto  dal  1º  gennaio   2008,
          l'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro (INAIL) applica,  alle  condizioni  di
          seguito elencate, una riduzione in misura non superiore  al
          20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione  dei
          lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due
          anni di attivita' e comunque nei limiti di  20  milioni  di
          euro annui, le quali: 
              a) siano in regola con tutti gli obblighi  in  tema  di
          sicurezza  e  igiene  del  lavoro  previsti   dal   decreto
          legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e   successive
          modificazioni, e dalle  specifiche  normative  di  settore,
          nonche' con gli adempimenti contributivi e assicurativi; 
              b) abbiano adottato, nell'ambito di  piani  pluriennali
          di prevenzione, misure per l'eliminazione  delle  fonti  di
          rischio  e  per  il  miglioramento  delle   condizioni   di
          sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro; 
              c)  non  abbiano  registrato  infortuni   nel   biennio
          precedente alla  data  della  richiesta  di  ammissione  al
          beneficio o  siano  state  destinatarie  dei  provvedimenti
          sanzionatori di cui all'articolo 5  della  legge  3  agosto
          2007, n. 123. 
              61. - 67. (Omissis). 
              68.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
          di  attuazione  del  comma  67,   anche   con   riferimento
          all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base  dei
          quali debba essere  concessa,  nel  rigoroso  rispetto  dei
          limiti  finanziari  previsti,  l'ammissione  al   beneficio
          contributivo, e con particolare  riguardo  al  monitoraggio
          dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al
          rispetto dei tetti di spesa. A decorrere dall'anno 2012  lo
          sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e  dal  datore
          di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al comma  67
          e con la modalita' di cui al  primo  periodo  del  presente
          comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni  di  euro
          annui,  gia'  presenti  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al
          Fondo per  il  finanziamento  di  sgravi  contributivi  per
          incentivare la contrattazione di secondo livello. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 193 
              La delibera Cipe n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante
          "Definizione  dei  criteri  di   cofinanziamento   pubblico
          nazionale  dei  programmi  europei  per   il   periodo   di
          programmazione   2014-2020   e    relativo    monitoraggio.
          Programmazione  degli  interventi  complementari   di   cui
          all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti
          nell'accordo di partenariato 2014-2020" e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2015. 
              Note al comma 194 
              Il testo della delibera Cipe n. 10/2015 del  28  maggio
          2015 e' citato nelle Note al comma 193. 
              Note al comma 195 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   3-bis
          dell'articolo 51 del codice di procedura penale: 
              " Art. 51. Uffici del pubblico ministero.  Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica distrettuale 
              1. - 3. (Omissis). 
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui  agli  articoli  416,  sesto  e
          settimo comma, 416, realizzato  allo  scopo  di  commettere
          delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600,  601,  602,
          416-bis, 416-ter e 630 del codice  penale,  per  i  delitti
          commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
          articolo 416-bis ovvero al fine  di  agevolare  l'attivita'
          delle associazioni previste dallo stesso articolo,  nonche'
          per i delitti previsti dall'articolo  74  del  testo  unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, dall'articolo  291-quater  del  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43, e  dall'articolo  260  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel
          comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 4
          del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159  (Codice
          delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
          nonche' nuove disposizioni  in  materia  di  documentazione
          antimafia, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  13
          agosto 2010, n. 136): 
              "Art. 4. Soggetti destinatari 
              1.  I  provvedimenti  previsti  dal  presente  capo  si
          applicano: 
              a) agli indiziati di appartenere alle  associazioni  di
          cui all'articolo 416-bis c.p.; 
              b) ai soggetti indiziati  di  uno  dei  reati  previsti
          dall'articolo 51, comma  3-bis,  del  codice  di  procedura
          penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies,
          comma  1,  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356; 
              c) ai soggetti di cui all'articolo 1; 
              d) a coloro che, operanti  in  gruppi  o  isolatamente,
          pongano  in   essere   atti   preparatori,   obiettivamente
          rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello  Stato,
          con la commissione di uno dei reati previsti  dal  capo  I,
          titolo VI, del libro II del codice penale o dagli  articoli
          284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice
          nonche'  alla  commissione  dei  reati  con  finalita'   di
          terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte  ad
          un  conflitto  in   territorio   estero   a   sostegno   di
          un'organizzazione che persegue le  finalita'  terroristiche
          di cui all'articolo 270-sexies del codice penale; 
              e) a coloro che abbiano  fatto  parte  di  associazioni
          politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n.
          645, e nei confronti dei  quali  debba  ritenersi,  per  il
          comportamento successivo, che  continuino  a  svolgere  una
          attivita' analoga a quella precedente; 
              f)   a   coloro   che   compiano   atti    preparatori,
          obiettivamente rilevanti, diretti alla  ricostituzione  del
          partito fascista ai sensi dell'articolo 1  della  legge  n.
          645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica
          della violenza; 
              g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed  f),
          siano stati condannati per uno dei delitti  previsti  nella
          legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti
          della  legge  14  ottobre  1974,  n.  497,   e   successive
          modificazioni,  quando  debba  ritenersi,   per   il   loro
          comportamento successivo, che siano proclivi  a  commettere
          un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera
          d); 
              h) agli istigatori, ai mandanti e ai  finanziatori  dei
          reati indicati nelle lettere  precedenti.  E'  finanziatore
          colui il quale fornisce  somme  di  denaro  o  altri  beni,
          conoscendo lo scopo cui sono destinati; 
              i) alle persone indiziate di avere agevolato  gruppi  o
          persone che hanno preso parte attiva,  in  piu'  occasioni,
          alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della
          legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' alle  persone  che,
          per il loro comportamento,  debba  ritenersi,  anche  sulla
          base della partecipazione in piu' occasioni  alle  medesime
          manifestazioni, ovvero  della  reiterata  applicazione  nei
          loro confronti del divieto previsto dallo stesso  articolo,
          che sono dediti alla commissione di reati  che  mettono  in
          pericolo  l'ordine  e   la   sicurezza   pubblica,   ovvero
          l'incolumita' delle persone in occasione o  a  causa  dello
          svolgimento di manifestazioni sportive.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   3   e   8
          dell'articolo 48 del citato decreto legislativo n. 159  del
          2011: 
              "Art. 48. Destinazione dei beni e delle somme 
              1. - 2 . (Omissis). 
              3. I beni immobili sono: 
              a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di
          giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove
          idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi
          allo   svolgimento   delle   attivita'   istituzionali   di
          amministrazioni  statali,  agenzie   fiscali,   universita'
          statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
          interesse, salvo che si debba procedere alla vendita  degli
          stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati
          di tipo mafioso; 
              b)  mantenuti  al  patrimonio  dello  Stato  e,  previa
          autorizzazione  del   Ministro   dell'interno,   utilizzati
          dall'Agenzia per finalita' economiche; 
              c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in
          via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e'
          sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.
          Gli enti territoriali  provvedono  a  formare  un  apposito
          elenco dei beni confiscati ad essi  trasferiti,  che  viene
          periodicamente  aggiornato.  L'elenco,  reso  pubblico  con
          adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i  dati
          concernenti   la    consistenza,    la    destinazione    e
          l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a
          terzi, i  dati  identificativi  del  concessionario  e  gli
          estremi, l'oggetto e la durata  dell'atto  di  concessione.
          Gli enti territoriali, anche  consorziandosi  o  attraverso
          associazioni, possono amministrare direttamente il bene  o,
          sulla  base  di   apposita   convenzione,   assegnarlo   in
          concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei  principi
          di  trasparenza,  adeguata   pubblicita'   e   parita'   di
          trattamento, a comunita',  anche  giovanili,  ad  enti,  ad
          associazioni  maggiormente   rappresentative   degli   enti
          locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
          11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di  cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
          centri di recupero e cura di tossicodipendenti  di  cui  al
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n.  309,  nonche'  alle  associazioni  di  protezione
          ambientale riconosciute ai  sensi  dell'articolo  13  della
          legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,  e
          agli operatori  dell'agricoltura  sociale  riconosciuti  ai
          sensi delle disposizioni vigenti. La convenzione disciplina
          la durata, l'uso del bene, le modalita' di controllo  sulla
          sua utilizzazione, le cause di risoluzione del  rapporto  e
          le modalita' del rinnovo.  I  beni  non  assegnati  possono
          essere utilizzati dagli enti territoriali per finalita'  di
          lucro e  i  relativi  proventi  devono  essere  reimpiegati
          esclusivamente per finalita'  sociali.  Se  entro  un  anno
          l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del
          bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento  ovvero
          la nomina di un commissario con  poteri  sostitutivi.  Alla
          scadenza  di  sei  mesi  il  sindaco  invia  al   Direttore
          dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura; 
              d) trasferiti al patrimonio del comune  ove  l'immobile
          e' sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo  74
          del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.  Il  comune  puo'
          amministrare direttamente il bene oppure,  preferibilmente,
          assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
          i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico,
          ad associazioni,  comunita'  o  enti  per  il  recupero  di
          tossicodipendenti  operanti  nel  territorio  ove  e'  sito
          l'immobile. Se entro un anno  l'ente  territoriale  non  ha
          provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
          revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
          con poteri sostitutivi. 
              4. - 7. (Omissis). 
              8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio  dello
          Stato e destinati, con provvedimento  dell'Agenzia  che  ne
          disciplina le modalita' operative: 
              a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive  di
          continuazione o di  ripresa  dell'attivita'  produttiva,  a
          titolo  oneroso,  a  societa'  e  ad  imprese  pubbliche  o
          private, ovvero a titolo gratuito,  senza  oneri  a  carico
          dello  Stato,  a  cooperative  di   lavoratori   dipendenti
          dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono
          privilegiate le soluzioni che garantiscono il  mantenimento
          dei  livelli  occupazionali.  I  beni  non  possono  essere
          destinati  all'affitto  alle  cooperative   di   lavoratori
          dipendenti dell'impresa confiscata se taluno  dei  relativi
          soci e'  parente,  coniuge,  affine  o  convivente  con  il
          destinatario della confisca, ovvero nel  caso  in  cui  nei
          suoi confronti sia stato adottato taluno dei  provvedimenti
          indicati nell'articolo 15, commi 1  e  2,  della  legge  19
          marzo 1990, n. 55; 
              b) alla vendita, per un corrispettivo non  inferiore  a
          quello determinato dalla  stima  eseguita  dall'Agenzia,  a
          soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
          maggiore utilita' per l'interesse  pubblico  o  qualora  la
          vendita medesima  sia  finalizzata  al  risarcimento  delle
          vittime dei reati di tipo  mafioso.  Nel  caso  di  vendita
          disposta alla scadenza del contratto di affitto  dei  beni,
          l'affittuario puo'  esercitare  il  diritto  di  prelazione
          entro trenta giorni dalla comunicazione della  vendita  del
          bene da parte dell'Agenzia; 
              c) alla  liquidazione,  qualora  vi  sia  una  maggiore
          utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
          medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime  dei
          reati di tipo mafioso, con le  medesime  modalita'  di  cui
          alla lettera b). 
              (Omissis).". 
              Note al comma 196 
              Si riporta il testo vigente del comma 100 dell'articolo
          2  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica): 
              "100. Nell'ambito delle risorse di  cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
              a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
          per il finanziamento di un  fondo  di  garanzia  costituito
          presso  il  Mediocredito  Centrale  Spa   allo   scopo   di
          assicurare una parziale assicurazione ai  crediti  concessi
          dagli istituti di credito a favore delle  piccole  e  medie
          imprese; 
              b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
          per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
          presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964,  n.
          1068.  Nell'ambito  delle   risorse   che   si   renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.". 
              . Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  23  del
          decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per  la
          crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134: 
              " Art. 23. Fondo per la crescita sostenibile 
              1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire  la
          crescita sostenibile e la creazione  di  nuova  occupazione
          nel rispetto delle contestuali  esigenze  di  rigore  nella
          finanza pubblica e di equita'  sociale,  in  un  quadro  di
          sviluppo  di  nuova  imprenditorialita',  con   particolare
          riguardo al sostegno alla piccola  e  media  impresa  e  di
          progressivo riequilibrio socio-economico, di genere  e  fra
          le diverse aree territoriali del Paese. 
              2. Il Fondo speciale rotativo di  cui  all'articolo  14
          della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  istituito  presso  il
          Ministero dello sviluppo economico assume la  denominazione
          di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). 
              Il Fondo  e'  destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e
          priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei
          vincoli   derivanti    dall'appartenenza    all'ordinamento
          comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
          un  impatto  significativo  in   ambito   nazionale   sulla
          competitivita' dell'apparato  produttivo,  con  particolare
          riguardo alle seguenti finalita': 
              a) la promozione di progetti  di  ricerca,  sviluppo  e
          innovazione di rilevanza strategica per il  rilancio  della
          competitivita' del sistema  produttivo,  anche  tramite  il
          consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e
          sviluppo delle imprese; 
              b) il  rafforzamento  della  struttura  produttiva,  il
          riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
          versano in  situazioni  di  crisi  complessa  di  rilevanza
          nazionale  tramite  la   sottoscrizione   di   accordi   di
          programma; 
              c) la promozione della  presenza  internazionale  delle
          imprese e l'attrazione di investimenti  dall'estero,  anche
          in raccordo con le azioni che saranno attivate  dall'ICE  -
          Agenzia     per     la     promozione     all'estero      e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 
              3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
          2, con decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  nel  rispetto   degli
          equilibri  di  finanza  pubblica,   sono   individuate   le
          priorita', le  forme  e  le  intensita'  massime  di  aiuto
          concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a  quanto
          previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo  31  marzo
          1998,  n.  123  ad  eccezione  del  credito  d'imposta.  Le
          predette misure sono attivate con  bandi  ovvero  direttive
          del Ministro dello sviluppo economico,  che  individuano  i
          termini, le  modalita'  e  le  procedure,  anche  in  forma
          automatizzata,  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
          agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
          dello sviluppo economico  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          apposita  convenzione,  di  societa'  in  house  ovvero  di
          societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari   requisiti
          tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
          un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure  di
          cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Agli
          oneri derivanti dalle convenzioni e  contratti  di  cui  al
          presente comma si applica quanto previsto dall'articolo  3,
          comma 2 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123  e
          dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
          n. 78, convertito con  modificazioni  con  legge  3  agosto
          2009, n. 102. 
              3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del  Fondo  possono
          essere periodicamente aggiornati con la medesima  procedura
          di  cui  al   comma   3   sulla   base   del   monitoraggio
          dell'andamento   degli   incentivi   relativi   agli   anni
          precedenti. 
              4. Il  Fondo  puo'  operare  anche  attraverso  le  due
          distinte contabilita'  speciali  gia'  intestate  al  Fondo
          medesimo esclusivamente per l'erogazione  di  finanziamenti
          agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
          di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea  o
          dalle regioni, ferma  restando  la  gestione  ordinaria  in
          bilancio per  gli  altri  interventi.  Per  ciascuna  delle
          finalita' indicate al  comma  2  e'  istituita  un'apposita
          sezione nell'ambito del Fondo. 
              5. 
              6. I finanziamenti  agevolati  concessi  a  valere  sul
          Fondo  possono  essere  assistiti  da  garanzie   reali   e
          personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
          per le anticipazioni dei contributi. 
              7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge  sono  abrogate  le  disposizioni  di   legge
          indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 11 del presente articolo. 
              8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
          nonche' le somme restituite o non erogate alle  imprese,  a
          seguito dei provvedimenti di revoca e  di  rideterminazione
          delle agevolazioni concesse  ai  sensi  delle  disposizioni
          abrogate  ai  sensi  del  precedente  comma,   cosi'   come
          accertate  con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere   riassegnate   nel   medesimo   importo   alla
          contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
          di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
          accertate al netto delle risorse necessarie per far  fronte
          agli impegni gia' assunti e per  garantire  la  definizione
          dei procedimenti di cui al comma 11. 
              9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
          sensi  del  comma  7,  le  disponibilita'  esistenti  sulle
          contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
          sviluppo  economico  e   presso   l'apposita   contabilita'
          istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
          degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203,  lettera
          f) della legge  23  dicembre  1996,  n.  662  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          nel   medesimo   importo,   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, su richiesta  del  Ministero
          dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato
          di previsione dello  stesso  Ministero  per  la  successiva
          assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
          per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
          disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
          necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti  e  per
          garantire  la  definizione  dei  procedimenti  di  cui   al
          successivo comma  11.  Le  predette  contabilita'  speciali
          continuano ad operare fino al  completamento  dei  relativi
          interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
          derivanti dalle programmazioni comunitarie  gia'  approvate
          dalla UE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              10. Al fine di garantire la prosecuzione  delle  azioni
          volte a promuovere la coesione e il riequilibrio  economico
          e sociale tra le diverse aree del Paese, le  disponibilita'
          accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e  9  del
          presente articolo, rivenienti da  contabilita'  speciali  o
          capitoli di bilancio relativi a misure di  aiuto  destinate
          alle  aree  sottoutilizzate  sono  utilizzate  secondo   il
          vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              11. I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  sono
          disciplinati, ai fini della concessione  e  dell'erogazione
          delle agevolazioni e comunque fino alla  loro  definizione,
          dalle disposizioni delle leggi  di  cui  all'Allegato  1  e
          dalle  norme  di  semplificazione   recate   dal   presente
          decreto-legge. 
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.".