art. 1 note (parte 7)

           	
				
 
              Si riporta il testo vigente dei commi 422, 423,  424  e
          425 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del  2014,  e
          successive modificazioni: 
              "422. Tenuto conto del riordino delle funzioni  di  cui
          alla legge 7  aprile  2014,  n.  56,  secondo  modalita'  e
          criteri  definiti  nell'ambito  delle  procedure  e   degli
          osservatori di cui all'accordo  previsto  dall'articolo  1,
          comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' individuato,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti
          di cui al comma 421  del  presente  articolo  e  quello  da
          destinare alle procedure di mobilita', nel  rispetto  delle
          forme di partecipazione sindacale previste dalla  normativa
          vigente. 
              423. Nel contesto delle procedure e  degli  osservatori
          di cui all'accordo  previsto  dall'articolo  1,  comma  91,
          della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con  il
          supporto delle  societa'  in  house  delle  amministrazioni
          centrali  competenti,  piani  di  riassetto  organizzativo,
          economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui  al
          comma 421. In tale contesto  sono,  altresi',  definite  le
          procedure di mobilita' del  personale  interessato,  i  cui
          criteri sono fissati con il  decreto  di  cui  al  comma  2
          dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.  Per  accelerare  i
          tempi  di  attuazione  e  la  ricollocazione  ottimale  del
          personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto
          dalla  citata  legge  n.  56  del  2014  e  delle  esigenze
          funzionali delle amministrazioni  di  destinazione,  si  fa
          ricorso a strumenti informatici. Il personale  destinatario
          delle   procedure   di   mobilita'   e'    prioritariamente
          ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e  in
          via subordinata con le modalita' di cui al  comma  425.  Si
          applica l'articolo 1, comma 96, lettera a), della  legge  7
          aprile 2014, n. 56. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2
          milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro  per
          l'anno 2016. 
              424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015  e
          2016, destinano  le  risorse  per  le  assunzioni  a  tempo
          indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla  normativa
          vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso
          pubblico collocati  nelle  proprie  graduatorie  vigenti  o
          approvate alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge e alla ricollocazione nei propri ruoli  delle  unita'
          soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'.  E'
          fatta salva la possibilita' di indire, nel  rispetto  delle
          limitazioni  assunzionali   e   finanziarie   vigenti,   le
          procedure  concorsuali  per   il   reclutamento   a   tempo
          indeterminato di personale in possesso di titoli di  studio
          specifici  abilitanti  o  in   possesso   di   abilitazioni
          professionali necessarie per lo svolgimento delle  funzioni
          fondamentali relative  all'organizzazione  e  gestione  dei
          servizi  educativi  e  scolastici,   con   esclusione   del
          personale amministrativo,  in  caso  di  esaurimento  delle
          graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le  unita'
          soprannumerarie di cui al  precedente  periodo,  di  figure
          professionali in grado di assolvere alle predette funzioni.
          Esclusivamente  per  le  finalita'  di  ricollocazione  del
          personale  in  mobilita'  le  regioni  e  gli  enti  locali
          destinano, altresi', la restante  percentuale  della  spesa
          relativa al personale di ruolo cessato negli  anni  2014  e
          2015,  salva  la  completa  ricollocazione  del   personale
          soprannumerario. Fermi restando  i  vincoli  del  patto  di
          stabilita' interno e la  sostenibilita'  finanziaria  e  di
          bilancio dell'ente, le spese per il  personale  ricollocato
          secondo il presente comma non si  calcolano,  al  fine  del
          rispetto  del  tetto  di  spesa  di  cui   al   comma   557
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Il
          numero   delle   unita'   di   personale   ricollocato    o
          ricollocabile e' comunicato  al  Ministro  per  gli  affari
          regionali   e   le   autonomie,   al   Ministro   per    la
          semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro
          dell'economia e delle finanze nell'ambito  delle  procedure
          di cui all'accordo  previsto  dall'articolo  1,  comma  91,
          della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni  effettuate
          in violazione del presente comma sono nulle. 
              425.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  avvia,  presso  le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          le  agenzie,  le  universita'  e  gli  enti  pubblici   non
          economici, ivi compresi  quelli  di  cui  all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
          esclusione del personale non  amministrativo  dei  comparti
          sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
          del  comparto  scuola,  AFAM  ed  enti  di   ricerca,   una
          ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
          personale  di  cui  al  comma  422  del  presente  articolo
          interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
          cui al  presente  comma  comunicano  un  numero  di  posti,
          soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
          sul piano finanziario, alla  disponibilita'  delle  risorse
          destinate, per gli anni 2015 e  2016,  alle  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato  secondo  la   normativa
          vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione  dei
          vincitori di concorsi pubblici collocati nelle  graduatorie
          vigenti o approvate alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge. Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
          pubblica l'elenco dei posti  comunicati  nel  proprio  sito
          istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
          comma si svolgono secondo le modalita' e  le  priorita'  di
          cui al  comma  423,  procedendo  in  via  prioritaria  alla
          ricollocazione presso gli uffici giudiziari  e  facendo  in
          tal caso ricorso al fondo di  cui  all'articolo  30,  comma
          2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  prescindendo
          dall'acquisizione al medesimo fondo del 50  per  cento  del
          trattamento economico  spettante  al  personale  trasferito
          facente capo all'amministrazione cedente.  Nelle  more  del
          completamento del procedimento di  cui  al  presente  comma
          alle  amministrazioni  e'  fatto  divieto   di   effettuare
          assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni  effettuate
          in violazione del presente comma sono nulle.  Il  Ministero
          della giustizia, in  aggiunta  alle  procedure  di  cui  al
          presente comma e con le medesime modalita',  acquisisce,  a
          valere sul fondo  istituito  ai  sensi  del  comma  96,  un
          contingente  massimo   di   2.000   unita'   di   personale
          amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui
          1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso  dell'anno
          2017,  da   inquadrare   nel   ruolo   dell'amministrazione
          giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei
          contratti o accordi collettivi nazionali, la  procedura  di
          acquisizione di personale  di  cui  al  presente  comma  ha
          carattere  prioritario   su   ogni   altra   procedura   di
          trasferimento   all'interno   dell'amministrazione    della
          giustizia.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  successive
          modificazioni (Norme generali sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
              "Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione 
              1. (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  2   del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135 e successive modificazioni: 
              "Art. 2.  Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni 
              1. Gli uffici dirigenziali  e  le  dotazioni  organiche
          delle amministrazioni dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
          autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici,
          degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici  di  cui
          all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni  ed  integrazioni
          sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5,  nella
          seguente misura: 
              a) gli uffici dirigenziali, di livello  generale  e  di
          livello non generale e le relative dotazioni organiche,  in
          misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  cento   di   quelli
          esistenti; 
              b)   le   dotazioni   organiche   del   personale   non
          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli
          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera
          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non
          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. 
              2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          si  applicano  agli  uffici  e  alle  dotazioni   organiche
          risultanti a  seguito  dell'applicazione  dell'articolo  1,
          comma  3,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.   138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148 per le amministrazioni  destinatarie;  per  le
          restanti amministrazioni  si  prendono  a  riferimento  gli
          uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.  Al
          personale  dell'amministrazione  civile   dell'interno   le
          riduzioni di cui alle lettere  a)  e  b)  del  comma  1  si
          applicano  all'esito  della  procedura  di  soppressione  e
          razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17,  e
          comunque entro  il  30  aprile  2013,  nel  rispetto  delle
          percentuali previste dalle  suddette  lettere.  Si  applica
          quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          totale  generale  degli  organici  delle  forze  armate  e'
          ridotto in misura non inferiore al 10  per  cento.  Con  il
          predetto  decreto  e'  rideterminata  la  ripartizione  dei
          volumi  organici  di  cui  all'articolo  799  del   decreto
          legislativo n. 66 del 2010. Al personale  in  eccedenza  si
          applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a)
          a d) del presente articolo; il predetto personale, ove  non
          riassorbibile  in  base  alle  predette  disposizioni,   e'
          collocato in aspettativa per riduzione quadri  ai  sensi  e
          con le modalita'  di  cui  agli  articoli  906  e  909,  ad
          eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo
          2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal  presente
          comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro della difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  anche  in  deroga   alle
          disposizioni del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
          al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto  a
          decorrere dal 1º gennaio 2013, sono  ridotte  le  dotazioni
          organiche  degli  ufficiali  di  ciascuna   Forza   armata,
          suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero  delle
          promozioni a scelta, esclusi  l'Arma  dei  carabinieri,  il
          Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle  capitanerie
          di porto e  il  Corpo  di  polizia  penitenziaria.  Con  il
          medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie
          per realizzare la graduale riduzione  dei  volumi  organici
          entro  il  1º  gennaio  2016,  nonche'   disposizioni   per
          l'esplicita estensione dell'istituto  del  collocamento  in
          aspettativa per riduzione di quadri al  personale  militare
          non dirigente. 
              4. Per il comparto scuola e AFAM continuano  a  trovare
          applicazione le specifiche discipline di settore. 
              5. Alle riduzioni di cui al comma 1  si  provvede,  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze  considerando  che  le  medesime  riduzioni
          possono essere  effettuate  selettivamente,  anche  tenendo
          conto delle specificita' delle singole amministrazioni,  in
          misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
          che la differenza  sia  recuperata  operando  una  maggiore
          riduzione delle rispettive  dotazioni  organiche  di  altra
          amministrazione.   Per   il   personale   della    carriera
          diplomatica e per  le  dotazioni  organiche  del  personale
          dirigenziale e  non  del  Ministero  degli  affari  esteri,
          limitatamente ad una quota corrispondente  alle  unita'  in
          servizio all'estero alla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
          riduzioni  di  cui  al  comma  1,  nelle  percentuali   ivi
          previste, all'esito del processo di riorganizzazione  delle
          sedi estere e, comunque, entro e non oltre il  31  dicembre
          2012. Fino a tale data trova applicazione il  comma  6  del
          presente articolo. 
              6. Le amministrazioni per  le  quali  non  siano  stati
          emanati i provvedimenti di cui  al  comma  5  entro  il  31
          ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta  data,
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con   qualsiasi   contratto.   Fino   all'emanazione    dei
          provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
          provvisoriamente  individuate  in  misura  pari  ai   posti
          coperti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto; sono fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di
          mobilita' nonche' di conferimento  di  incarichi  ai  sensi
          dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto  legislativo  n.
          165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure  per
          il rinnovo degli incarichi. 
              7.  Sono  escluse  dalla  riduzione  del  comma  1   le
          strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo
          operante presso gli  uffici  giudiziari,  il  personale  di
          magistratura.  Sono  altresi'  escluse  le  amministrazioni
          interessate   dalla   riduzione   disposta    dall'articolo
          23-quinquies,  nonche'  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri che ha provveduto alla riduzione con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  15  giugno
          2012. 
              8. Per il personale degli enti locali si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8. 
              9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia  di
          limitazione delle assunzioni. 
              10. Entro sei mesi dall'adozione dei  provvedimenti  di
          cui al comma 5 le amministrazioni  interessate  adottano  i
          regolamenti  di  organizzazione,   secondo   i   rispettivi
          ordinamenti, applicando misure volte: 
              a) alla concentrazione  dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; 
              b) alla  riorganizzazione  degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
              c) alla rideterminazione della rete periferica su  base
          regionale o interregionale; 
              d) all'unificazione, anche in  sede  periferica,  delle
          strutture che svolgono funzioni logistiche  e  strumentali,
          compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; 
              e)   alla   conclusione   di   appositi   accordi   tra
          amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni  di
          cui alla  lettera  d),  ricorrendo  anche  a  strumenti  di
          innovazione amministrativa  e  tecnologica  e  all'utilizzo
          congiunto delle risorse umane; 
              f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui
          all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
              10-bis. Per le amministrazioni e gli  enti  di  cui  al
          comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici
          di livello dirigenziale generale e non  generale  non  puo'
          essere incrementato se non con disposizione legislativa  di
          rango primario. 
              10-ter.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il
          riordino   previsto   dal   comma   10   e    dall'articolo
          23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto e  fino  al
          31 dicembre  2012,  i  regolamenti  di  organizzazione  dei
          Ministeri sono adottati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze.  I  decreti  previsti  dal
          presente comma sono soggetti  al  controllo  preventivo  di
          legittimita' della Corte dei conti ai  sensi  dell'articolo
          3, commi da 1 a 3, della legge  14  gennaio  1994,  n.  20.
          Sugli  stessi  decreti  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri ha facolta' di richiedere il parere del  Consiglio
          di Stato. A decorrere dalla data di efficacia  di  ciascuno
          dei  predetti  decreti  cessa  di  avere  vigore,  per   il
          Ministero interessato,  il  regolamento  di  organizzazione
          vigente. 
              10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10  a  16
          del   presente   articolo   si   applicano    anche    alle
          amministrazioni  interessate  dagli  articoli  23-quater  e
          23-quinquies. 
              11. Fermo restando  il  divieto  di  effettuare,  nelle
          qualifiche  o   nelle   aree   interessate   da   posizioni
          soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a  qualsiasi
          titolo  per  tutta   la   durata   del   soprannumero,   le
          amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
          aree,  da  computarsi  al  netto  di  un  numero  di  posti
          equivalente dal punto di  vista  finanziario  al  complesso
          delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
          autorizzazione, secondo la normativa vigente,  e  verifica,
          da parte della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  anche  sul  piano  degli
          equilibri di finanza pubblica, della  compatibilita'  delle
          assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
          quanto disposto dall'articolo 14,  comma  7,  del  presente
          decreto.  Per  le   unita'   di   personale   eventualmente
          risultanti  in  soprannumero  all'esito   delle   riduzioni
          previste dal comma  1,  le  amministrazioni,  previo  esame
          congiunto  con  le  organizzazioni  sindacali,  avviano  le
          procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di  quanto  previsto
          dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure
          e misure in ordine di priorita': 
              a)  applicazione,  ai  lavoratori  che   risultino   in
          possesso dei requisiti anagrafici e contributivi  i  quali,
          ai fini del  diritto  all'accesso  e  alla  decorrenza  del
          trattamento pensionistico in base alla  disciplina  vigente
          prima  dell'entrata  in   vigore   dell'articolo   24   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
          entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti  anagrafici  e  di
          anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze
          previsti  dalla  predetta  disciplina  pensionistica,   con
          conseguente  richiesta  all'ente  di   appartenenza   della
          certificazione  di  tale   diritto.   Si   applica,   senza
          necessita' di motivazione, l'articolo  72,  comma  11,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Ai  fini
          della  liquidazione  del  trattamento  di   fine   rapporto
          comunque denominato, per il personale di cui alla  presente
          lettera: 
              1) che  ha  maturato  i  requisiti  alla  data  del  31
          dicembre 2011 il  trattamento  di  fine  rapporto  medesimo
          sara' corrisposto al momento della maturazione del  diritto
          alla corresponsione  dello  stesso  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              2) che matura i requisiti indicati  successivamente  al
          31 dicembre 2011  in  ogni  caso  il  trattamento  di  fine
          rapporto sara' corrisposto al momento in  cui  il  soggetto
          avrebbe  maturato  il  diritto  alla  corresponsione  dello
          stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del  citato
          decreto-legge n. 201  del  2011  e  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'articolo 1, comma 22, del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013,  di  una
          previsione  delle  cessazioni  di  personale  in  servizio,
          tenuto conto  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a)  del
          presente comma, per verificare i  tempi  di  riassorbimento
          delle posizioni soprannumerarie; 
              c) individuazione dei  soprannumeri  non  riassorbibili
          entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio  2013,  al  netto
          dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); 
              d)  in  base  alla  verifica  della  compatibilita'   e
          coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
          delle assunzioni, in coerenza  con  la  programmazione  del
          fabbisogno, avvio di processi di mobilita'  guidata,  anche
          intercompartimentale, intesi  alla  ricollocazione,  presso
          uffici  delle  amministrazioni  di  cui  al  comma  1   che
          presentino  vacanze  di   organico,   del   personale   non
          riassorbibile secondo i criteri del collocamento  a  riposo
          da disporre secondo la lettera a). I processi di  cui  alla
          presente  lettera  sono  disposti,  previo  esame  con   le
          organizzazioni  sindacali  che  deve  comunque  concludersi
          entro trenta  giorni,  mediante  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministeri competenti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Il  personale   trasferito   mantiene   il
          trattamento   economico   fondamentale    ed    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  del  trasferimento   nonche'   l'inquadramento
          previdenziale. Nel caso  in  cui  il  predetto  trattamento
          economico risulti piu' elevato rispetto a  quello  previsto
          e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo  conseguiti.  Con  lo  stesso  decreto  e'
          stabilita un'apposita  tabella  di  corrispondenza  tra  le
          qualifiche  e  le  posizioni   economiche   del   personale
          assegnato; 
              e) definizione,  previo  esame  con  le  organizzazioni
          sindacali  che  deve  comunque  concludersi  entro   trenta
          giorni,  di  criteri  e  tempi   di   utilizzo   di   forme
          contrattuali   a   tempo   parziale   del   personale   non
          dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione  alla
          maggiore   anzianita'   contribuiva,   e'   dichiarato   in
          eccedenza, al netto degli interventi di  cui  alle  lettere
          precedenti. I contratti a tempo parziale sono  definiti  in
          proporzione alle  eccedenze,  con  graduale  riassorbimento
          all'atto delle cessazioni a qualunque  titolo  ed  in  ogni
          caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
          del restante personale. 
              12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e  con
          le  modalita'  di  cui  al  comma  11,  le  amministrazioni
          dichiarano l'esubero, comunque non  oltre  il  31  dicembre
          2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo
          33 del decreto legislativo n.  165  del  2001  puo'  essere
          aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato  in
          disponibilita' maturi entro il predetto  arco  temporale  i
          requisiti per il trattamento pensionistico. 
              13.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica avvia un  monitoraggio
          dei posti vacanti presso  le  amministrazioni  pubbliche  e
          redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito  web.  Il
          personale iscritto negli  elenchi  di  disponibilita'  puo'
          presentare domanda di ricollocazione nei posti  di  cui  al
          medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono  tenute
          ad accogliere le suddette domande individuando  criteri  di
          scelta nei limiti delle disponibilita' in  organico,  fermo
          restando  il  regime  delle  assunzioni  previsto  mediante
          reclutamento.  Le  amministrazioni  che  non  accolgono  le
          domande  di  ricollocazione  non   possono   procedere   ad
          assunzioni di personale. 
              14. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni
          funzionali o finanziarie dell'amministrazione. 
              15.   Fino   alla   conclusione   dei    processi    di
          riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
          oltre il 31 dicembre 2015  sono  sospese  le  modalita'  di
          reclutamento  previste  dall'articolo  28-bis  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              15-bis.  All'articolo  23,   comma   1,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per  le
          ipotesi di responsabilita' dirigenziale» sono  aggiunte  le
          seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili,  ovvero  nel
          momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto
          utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza  ai  fini
          del transito, della data di maturazione del  requisito  dei
          cinque anni e, a parita'  di  data  di  maturazione,  della
          maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale». 
              16. Per favorire i processi  di  mobilita'  di  cui  al
          presente articolo le  amministrazioni  interessate  possono
          avviare percorsi di formazione  nell'ambito  delle  risorse
          finanziarie disponibili. 
              17. Nell'articolo 5, comma 2, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165,  le  parole  «fatta  salva  la  sola
          informazione ai sindacati, ove prevista  nei  contratti  di
          cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti:  «fatti
          salvi  la   sola   informazione   ai   sindacati   per   le
          determinazioni  relative  all'organizzazione  degli  uffici
          ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
          lavoro, l'esame congiunto, ove previsti  nei  contratti  di
          cui all'articolo 9». 
              18. Nell'art. 6, comma 1, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165: 
              a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni
          sindacali rappresentative ai sensi  dell'articolo  9»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «previa  informazione   delle
          organizzazioni sindacali rappresentative ove  prevista  nei
          contratti di cui all'articolo 9»; 
              b) dopo il primo periodo,  sono  inseriti  i  seguenti:
          «Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli  uffici
          comportano  l'individuazione  di  esuberi  o   l'avvio   di
          processi di mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e
          trasparenza, le pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a
          darne  informazione,  ai  sensi  dell'articolo   33,   alle
          organizzazioni  sindacali   rappresentative   del   settore
          interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
          per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per  i
          processi di mobilita'.  Decorsi  trenta  giorni  dall'avvio
          dell'esame, in assenza  dell'individuazione  di  criteri  e
          modalita' condivisi, la  pubblica  amministrazione  procede
          alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'». 
              19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva
          all'entrata in vigore  del  presente  decreto  e'  comunque
          dovuta  l'informazione  alle  organizzazioni  sindacali  su
          tutte  le  materie  oggetto  di  partecipazione   sindacale
          previste dai vigenti contratti collettivi. 
              20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20  per
          cento operata sulle  dotazioni  organiche  dirigenziali  di
          prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza  del
          Consiglio   dei   Ministri    provvede    alla    immediata
          riorganizzazione delle  proprie  strutture  sulla  base  di
          criteri di contenimento della spesa e di  ridimensionamento
          strutturale. All'esito di tale  processo,  e  comunque  non
          oltre il 1º novembre 2012, cessano tutti gli incarichi,  in
          corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai
          sensi dell'articolo  19,  commi  5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine
          non possono essere conferiti o rinnovati incarichi  di  cui
          alla citata normativa. 
              20-bis. Al fine  di  accelerare  il  riordino  previsto
          dagli  articoli  23-quater  e  23-quinquies,  fino  al   31
          dicembre  2012  alle  Agenzie  fiscali   non   si   applica
          l'articolo 19, comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano  incarichi
          di livello dirigenziale generale ai sensi del comma  6  del
          citato articolo  19  a  soggetti  gia'  titolari  di  altro
          incarico   presso   le   predette    Agenzie    o    presso
          l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 
              20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle  Agenzie
          fiscali  che   incorporano   altre   amministrazioni   sono
          rinnovati    entro    quindici    giorni     dalla     data
          dell'incorporazione. 
              20-quater.  All'articolo  23-bis  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 4,  dopo  la  parola:  «controllante»  sono
          inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al  comma
          5-bis»; 
              b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
              «5-bis. Il compenso stabilito  ai  sensi  dell'articolo
          2389, terzo comma,  del  codice  civile,  dai  consigli  di
          amministrazione delle societa' non quotate, direttamente  o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere  superiore  al
          trattamento economico del primo presidente della  Corte  di
          cassazione. Sono in ogni caso fatte salve  le  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  che  prevedono   limiti   ai
          compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. 
              5-ter. Il trattamento economico  annuo  onnicomprensivo
          dei dipendenti delle societa' non quotate di cui  al  comma
          5-bis non puo' comunque  essere  superiore  al  trattamento
          economico del primo presidente della Corte  di  cassazione.
          Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quello previsto al periodo precedente»; 
              c) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Compensi
          per gli amministratori e per i  dipendenti  delle  societa'
          controllate dalle pubbliche amministrazioni». 
              20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater
          si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli  di
          amministrazione successivo alla data di entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  ai
          contratti stipulati e  agli  atti  emanati  successivamente
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto.". 
              Note al comma 220 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          70 del  citato  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  e
          successive modificazioni: 
              "Art. 70. Norme finali 
              1. - 3. (Omissis). 
              4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26  dicembre
          1936, n. 2174, e successive modificazioni ed  integrazioni,
          alla legge 13 luglio 1984, n. 312,  alla  legge  30  maggio
          1988, n. 186, alla legge 11 luglio 1988, n. 266, alla legge
          31 gennaio 1992, n. 138, alla legge 30  dicembre  1986,  n.
          936, al decreto legislativo 25  luglio  1997,  n.  250,  al
          decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.  39,  adeguano  i
          propri ordinamenti ai  principi  di  cui  al  titolo  I.  I
          rapporti di lavoro dei  dipendenti  dei  predetti  enti  ed
          aziende  nonche'  della  Cassa  depositi  e  prestiti  sono
          regolati da contratti collettivi  ed  individuali  in  base
          alle  disposizioni  di  cui  all'articolo   2,   comma   2,
          all'articolo 8, comma 2 ed all'articolo 60, comma 3. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 221 
              Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 1
          della legge 6 novembre 2012, n. 190  (Disposizioni  per  la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione): 
              "Art.  1.  Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione 
              1. - 4. (Omissis). 
              5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono  e
          trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: 
              a)  un  piano  di  prevenzione  della  corruzione   che
          fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione
          degli  uffici  al  rischio  di  corruzione  e  indica   gli
          interventi organizzativi  volti  a  prevenire  il  medesimo
          rischio; 
              b) procedure appropriate per selezionare e formare,  in
          collaborazione  con  la  Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione,  i  dipendenti  chiamati  ad  operare   in
          settori   particolarmente    esposti    alla    corruzione,
          prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti
          e funzionari. 
              (Omissis).". 
                
              Note al comma 223 
              Si riporta il testo del comma 330 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "330. Il secondo e il terzo periodo  dell'articolo  26,
          comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
          modificazioni,  sono  soppressi   a   decorrere   dall'anno
          scolastico 2017/2018.". 
              Note al comma 224 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art. 3. Personale in regime di diritto pubblico 
              1. In  deroga  all'art.  2,  commi  2  e  3,  rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato,  il  personale  militare  e  delle
          Forze di polizia di  Stato,  il  personale  della  carriera
          diplomatica  e  della  carriera  prefettizia,   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
              1-bis. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          rapporto  di  impiego  del  personale,  anche  di   livello
          dirigenziale, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  novembre
          2000, n.  362,  e  il  personale  volontario  di  leva,  e'
          disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
          disposizioni ordinamentali. 
              1-ter. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento. 
              2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei
          ricercatori   universitari   resta    disciplinato    dalle
          disposizioni  rispettivamente  vigenti,  in  attesa   della
          specifica disciplina che la regoli in modo organico  ed  in
          conformita' ai principi della  autonomia  universitaria  di
          cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421.". 
              Il  decreto  legislativo  24  settembre  2015,  n.  157
          recante  "Misure  per   la   revisione   della   disciplina
          dell'organizzazione delle agenzie  fiscali,  in  attuazione
          dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11  marzo
          2014, n. 23" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2015,
          n. 233, S.O. 
              Note al comma 225 
              Il testo dell'articolo 8, comma 1, della legge  n.  124
          del 2015 e' citato nelle Note al comma 219. 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 2 del  decreto-legge
          n. 95 del 2012 e' citato nelle Note al comma 219. 
              Si riporta il testo vigente dei commi 5-bis, 5-ter e  7
          del citato decreto-legge n. 101 del 2013: 
              "Art. 2 Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche
          amministrazioni,  di   assorbimento   delle   eccedenze   e
          potenziamento della revisione della spesa anche in  materia
          di personale 
              1. - 5. (Omissis). 
              5-bis.  L'articolo  24,  comma  14,  lettera  e),   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  si
          interpreta nel senso che tra i lavoratori  ivi  individuati
          sono da intendersi inclusi anche i lavoratori,  compresi  i
          dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali  e
          degli enti strumentali, che alla data del 4  dicembre  2011
          hanno in corso  l'istituto  dell'esonero  dal  servizio  ai
          sensi  di  leggi  regionali  di  recepimento,   diretto   o
          indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio  di  cui
          all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133. 
              5-ter.  L'articolo  24,  comma  14,  lettera  e),   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  si
          interpreta  nel  senso  che  l'istituto   dell'esonero   si
          considera comunque in corso  qualora  il  provvedimento  di
          concessione  sia  stato  emanato  a  seguito   di   domande
          presentate prima del 4 dicembre 2011. 
              6. L'articolo 2, comma 11, lett. a), del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta  nel  senso  che
          l'amministrazione, nei  limiti  del  soprannumero,  procede
          alla risoluzione unilaterale del  rapporto  di  lavoro  nei
          confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati
          nella disposizione. 
              7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2,  comma  1,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
          provveduto  ad  effettuare  le  riduzioni  delle  dotazioni
          organiche previste  dallo  stesso  articolo  2  del  citato
          decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
          31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo  i
          rispettivi ordinamenti. In caso  di  mancata  adozione  non
          possono, a decorrere dal  1°  gennaio  2014,  procedere  ad
          assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con  qualsiasi
          contratto. Per i Ministeri  il  termine  di  cui  al  primo
          periodo si intende comunque rispettato  con  l'approvazione
          preliminare del Consiglio dei  Ministri  degli  schemi  dei
          regolamenti di riordino. Il termine previsto  dall'articolo
          2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, gia' prorogato dall'articolo 1,  comma  406,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 28 febbraio
          2014. 
              (Omissis).". 
              Il testo del comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge
          n. 95 del 2012 e' citato nelle Note al comma 219. 
              Il testo del comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 124
          del 2015 e' citato nelle Note al comma 219. 
              Note al comma 226 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 4
          del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti
          in materia  di  finanza  locale,  nonche'  misure  volte  a
          garantire  la  funzionalita'  dei  servizi   svolti   nelle
          istituzioni scolastiche),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 maggio 2014, n. 68: 
              "Art. 4. Misure  conseguenti  al  mancato  rispetto  di
          vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa  e
          all'utilizzo dei relativi fondi. 
              1.  Le  regioni  e  gli  enti  locali  che  non   hanno
          rispettato i vincoli finanziari posti  alla  contrattazione
          collettiva  integrativa   sono   obbligati   a   recuperare
          integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a  questa
          destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e  non
          dirigenziale, le somme indebitamente  erogate  mediante  il
          graduale riassorbimento delle stesse, con quote  annuali  e
          per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle
          in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Nei
          predetti casi, le regioni adottano misure  di  contenimento
          della spesa per il personale, ulteriori rispetto  a  quelle
          gia'   previste   dalla   vigente    normativa,    mediante
          l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati  alla
          razionalizzazione  e  allo  snellimento   delle   strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di uffici con  la  contestuale  riduzione  delle  dotazioni
          organiche  del  personale  dirigenziale   in   misura   non
          inferiore al 20 per cento e  della  spesa  complessiva  del
          personale non dirigenziale in misura non  inferiore  al  10
          per  cento.  Gli  enti  locali  adottano   le   misure   di
          razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso  la
          riduzione  delle  dotazioni  organiche  entro  i  parametri
          definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267.  Al  fine  di
          conseguire  l'effettivo  contenimento  della  spesa,   alle
          unita'   di   personale   eventualmente    risultanti    in
          soprannumero all'esito dei predetti  piani  obbligatori  di
          riorganizzazione  si  applicano  le  disposizioni  previste
          dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, nei  limiti  temporali  della  vigenza
          della  predetta   norma.   Le   cessazioni   dal   servizio
          conseguenti alle misure di cui al  precedente  periodo  non
          possono essere calcolate come risparmio utile per  definire
          l'ammontare delle disponibilita' finanziarie  da  destinare
          alle assunzioni o il numero delle  unita'  sostituibili  in
          relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e  gli
          enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun  anno
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
          della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato e al Ministero dell'interno -  Dipartimento  per  gli
          affari  interni  e  territoriali,  ai  fini  del   relativo
          monitoraggio, una relazione illustrativa ed  una  relazione
          tecnico-finanziaria  che,  con   riferimento   al   mancato
          rispetto dei vincoli finanziari,  dia  conto  dell'adozione
          dei  piani  obbligatori   di   riorganizzazione   e   delle
          specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento
          della spesa per il personale ovvero delle misure di cui  al
          terzo periodo. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 227 
              Si riporta il  testo  vigente  dei  commi  1,  2,  5  e
          5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno  2014,
          n.  90  (Misure  urgenti  per  la  semplificazione   e   la
          trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli  uffici
          giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          agosto 2014, n. 114: 
              "Art. 3.  (Semplificazione  e  flessibilita'  nel  turn
          over) 
              1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici  ivi
          compresi quelli  di  cui  all'articolo  70,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  e  successive
          modificazione,  possono  procedere,  per  l'anno  2014,  ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
          un contingente di personale complessivamente corrispondente
          ad una spesa pari al 20 per cento  di  quella  relativa  al
          personale  di  ruolo  cessato  nell'anno   precedente.   La
          predetta facolta' ad assumere e' fissata nella  misura  del
          40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento  per  l'anno
          2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per  cento
          a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia,  al  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola  e
          alle universita' si applica la normativa di settore. 
              2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per  il  personale
          di ruolo del singolo ente non superi l'80 per  cento  delle
          proprie entrate correnti complessive, come  risultanti  dal
          bilancio   consuntivo   dell'anno    precedente,    possono
          procedere, per gli anni  2014  e  2015,  ad  assunzioni  di
          personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  nel
          limite di  un  contingente  di  personale  complessivamente
          corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di  quella
          relativa  al   personale   di   ruolo   cessato   nell'anno
          precedente. La predetta facolta'  ad  assumere  e'  fissata
          nella misura del 60 per cento nell'anno 2016,  dell'80  per
          cento nell'anno 2017  e  del  100  per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si tiene
          conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma
          3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
              3. - 4-bis. (Omissis). 
              5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti  locali
          sottoposti al patto  di  stabilita'  interno  procedono  ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
          un contingente di personale complessivamente corrispondente
          ad una spesa pari al 60 per cento  di  quella  relativa  al
          personale di  ruolo  cessato  nell'anno  precedente.  Resta
          fermo  quanto  disposto  dall'articolo  16,  comma  9,  del
          decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135.  La
          predetta facolta'  ad  assumere  e'  fissata  nella  misura
          dell'80 per cento negli anni 2016 e  2017  e  del  100  per
          cento  a  decorrere  dall'anno  2018.  Restano   ferme   le
          disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e
          557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A  decorrere
          dall'anno  2014  e'  consentito  il  cumulo  delle  risorse
          destinate  alle  assunzioni  per  un  arco  temporale   non
          superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
          fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresi'
          consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili  delle
          quote percentuali delle facolta' assunzionali  riferite  al
          triennio  precedente.   L'articolo   76,   comma   7,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133  e'
          abrogato. Le  amministrazioni  di  cui  al  presente  comma
          coordinano le politiche assunzionali dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 18, comma 2-bis, del citato  decreto-legge  n.
          112 del 2008 al fine di  garantire  anche  per  i  medesimi
          soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese
          di  personale  e  spese  correnti,  fermo  restando  quanto
          previsto dal medesimo articolo 18,  comma  2-bis,  come  da
          ultimo  modificato  dal  comma  5-quinquies  del   presente
          articolo. 
              5-bis. - 5-ter. (Omissis) 
              5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa
          di  personale,  gli  enti  indicati  al  comma  5,  la  cui
          incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente  e'
          pari o inferiore al 25  per  cento,  possono  procedere  ad
          assunzioni  a  tempo  indeterminato,  a  decorrere  dal  1º
          gennaio 2014, nel limite  dell'80  per  cento  della  spesa
          relativa  al  personale  di  ruolo  cessato  dal   servizio
          nell'anno precedente e nel  limite  del  100  per  cento  a
          decorrere dall'anno 2015. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 2
          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81  (Disciplina
          organica  dei  contratti  di  lavoro  e   revisione   della
          normativa in tema di mansioni,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              "Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente 
              1. - 3. (Omissis). 
              4.  Fino  al   completo   riordino   della   disciplina
          dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui  al
          comma  1  non  trova  applicazione  nei   confronti   delle
          medesime. Dal 1° gennaio 2017  e'  comunque  fatto  divieto
          alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti  di
          collaborazione di cui al comma 1.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
          materia   di   riorganizzazione    delle    amministrazioni
          pubbliche): 
              "Art. 17. Riordino della  disciplina  del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
              1.  I  decreti  legislativi  per  il   riordino   della
          disciplina in  materia  di  lavoro  alle  dipendenze  delle
          amministrazioni   pubbliche   e   connessi    profili    di
          organizzazione amministrativa  sono  adottati,  sentite  le
          organizzazioni  sindacali   maggiormente   rappresentative,
          entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi,  che  si  aggiungono  a  quelli  di  cui
          all'articolo 16: 
              a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche  di
          meccanismi  di  valutazione   finalizzati   a   valorizzare
          l'esperienza professionale acquisita da  coloro  che  hanno
          avuto rapporti di lavoro flessibile con le  amministrazioni
          pubbliche,  con  esclusione,  in  ogni  caso,  dei  servizi
          prestati presso  uffici  di  diretta  collaborazione  degli
          organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia  di
          un adeguato accesso dall'esterno; 
              b) previsione  di  prove  concorsuali  che  privilegino
          l'accertamento della capacita' dei candidati di  utilizzare
          e applicare a problemi specifici e  casi  concreti  nozioni
          teoriche, con possibilita'  di  svolgere  unitariamente  la
          valutazione dei titoli e le prove  concorsuali  relative  a
          diversi concorsi; 
              c)   svolgimento   dei   concorsi,   per    tutte    le
          amministrazioni  pubbliche,  in   forma   centralizzata   o
          aggregata,  con  effettuazione  delle   prove   in   ambiti
          territoriali sufficientemente ampi  da  garantire  adeguate
          partecipazione  ed  economicita'  dello  svolgimento  della
          procedura concorsuale, e con  applicazione  di  criteri  di
          valutazione   uniformi,    per    assicurare    omogeneita'
          qualitativa  e  professionale  in   tutto   il   territorio
          nazionale  per  funzioni   equivalenti;   revisione   delle
          modalita' di espletamento degli stessi, in particolare  con
          la  predisposizione  di   strumenti   volti   a   garantire
          l'effettiva  segretezza  dei   temi   d'esame   fino   allo
          svolgimento delle relative prove, di misure di  pubblicita'
          sui temi  di  concorso  e  di  forme  di  preselezione  dei
          componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per  il
          reclutamento del personale  degli  enti  locali  a  livello
          provinciale; definizione di limiti assoluti e  percentuali,
          in relazione al numero dei posti banditi,  per  gli  idonei
          non vincitori; riduzione dei  termini  di  validita'  delle
          graduatorie;  per  le  amministrazioni  pubbliche  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla  data  di
          approvazione dello schema di decreto legislativo di cui  al
          presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424  e
          425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei
          limiti  di  finanza  pubblica,  l'introduzione   di   norme
          transitorie finalizzate esclusivamente  all'assunzione  dei
          vincitori di concorsi pubblici, le  cui  graduatorie  siano
          state approvate e pubblicate entro la data  di  entrata  in
          vigore della presente legge; 
              d) soppressione del requisito del voto minimo di laurea
          per  la  partecipazione  ai  concorsi  per  l'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni; 
              e) previsione dell'accertamento della conoscenza  della
          lingua inglese  e  di  altre  lingue,  quale  requisito  di
          partecipazione al concorso o titolo  di  merito  valutabile
          dalle commissioni giudicatrici, secondo modalita'  definite
          dal bando anche in relazione ai posti da coprire; 
              f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca,  in
          attuazione di quanto previsto  dall'articolo  4,  comma  7,
          della legge 3 luglio 1998,  n.  210,  e  dall'articolo  17,
          comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
          modificazioni; 
              g) introduzione di un  sistema  informativo  nazionale,
          finalizzato alla formulazione di indirizzi  generali  e  di
          parametri  di  riferimento  in  grado   di   orientare   la
          programmazione delle assunzioni  anche  in  relazione  agli
          interventi  di   riorganizzazione   delle   amministrazioni
          pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento  e
          di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri  in  relazione  alle
          assunzioni  del  personale  appartenente   alle   categorie
          protette; 
              h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili
          e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,
          all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto  tecnico  ai
          fini dell'attuazione delle lettere g)  e  i)  del  presente
          comma, delle  funzioni  di  controllo  sull'utilizzo  delle
          prerogative sindacali,  nonche'  di  funzioni  di  supporto
          tecnico alle amministrazioni rappresentate  nelle  funzioni
          di misurazione e  valutazione  della  performance  e  nelle
          materie  inerenti  alla  gestione  del  personale,   previa
          stipula di  apposite  convenzioni,  e  rafforzamento  della
          funzione  di  assistenza  ai  fini   della   contrattazione
          integrativa; concentrazione delle  sedi  di  contrattazione
          integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e
          potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa;
          definizione dei termini e delle  modalita'  di  svolgimento
          della funzione di consulenza in materia  di  contrattazione
          integrativa;  definizione  delle  materie   escluse   dalla
          contrattazione integrativa anche al fine di  assicurare  la
          semplificazione  amministrativa,  la   valorizzazione   del
          merito e la parita' di trattamento tra categorie  omogenee,
          nonche' di accelerare le procedure negoziali; 
              i)  rilevazione   delle   competenze   dei   lavoratori
          pubblici; 
              l)  riorganizzazione  delle  funzioni  in  materia   di
          accertamento medico-legale sulle assenze dal  servizio  per
          malattia dei dipendenti  pubblici,  al  fine  di  garantire
          l'effettivita' del controllo, con attribuzione all'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale   della   relativa
          competenza e  delle  risorse  attualmente  impiegate  dalle
          amministrazioni   pubbliche   per   l'effettuazione   degli
          accertamenti,  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano   per   la
          quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la
          definizione delle modalita' d'impiego del personale  medico
          attualmente adibito alle predette funzioni, senza  maggiori
          oneri per la finanza  pubblica  e  con  la  previsione  del
          prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma
          10-bis,  del  decreto-legge  31  agosto   2013,   n.   101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, e successive modificazioni; 
              m)  definizione  di  obiettivi  di  contenimento  delle
          assunzioni,   differenziati   in   base   agli    effettivi
          fabbisogni; 
              n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente
          di lavoro delle persone con disabilita' di cui  alla  legge
          12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, di una Consulta  nazionale,  composta  da
          rappresentanti delle amministrazioni pubbliche  centrali  e
          territoriali,  sentita  la  Conferenza  unificata  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, dei sindacati  maggiormente  rappresentativi  e  delle
          associazioni di categoria, con il compito di: 
              1)  elaborare  piani  per  ottemperare  agli   obblighi
          derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
              2) prevedere  interventi  straordinari  per  l'adozione
          degli  accomodamenti  ragionevoli  nei  luoghi  di   lavoro
          previsti  dall'articolo  3,  comma   3-bis,   del   decreto
          legislativo 9 luglio 2003, n. 216; 
              3) monitorare e controllare l'obbligo  di  trasmissione
          annuale  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  alla
          Consulta, al Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche  sociali  nonche'  al  centro  per
          l'impiego territorialmente competente  della  comunicazione
          relativa ai posti  riservati  ai  lavoratori  disabili  non
          coperti e di un programma relativo a tempi e  modalita'  di
          copertura della quota di riserva prevista  dalla  normativa
          vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in  materia  di
          assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
              o) disciplina delle forme  di  lavoro  flessibile,  con
          individuazione  di  limitate   e   tassative   fattispecie,
          caratterizzate dalla compatibilita' con la peculiarita' del
          rapporto di lavoro alle  dipendenze  delle  amministrazioni
          pubbliche e con le esigenze organizzative e  funzionali  di
          queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato; 
              p) previsione della facolta',  per  le  amministrazioni
          pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante
          la  riduzione  su  base   volontaria   e   non   revocabile
          dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in
          procinto  di  essere  collocato   a   riposo,   garantendo,
          attraverso la contribuzione volontaria ad  integrazione  ai
          sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16  settembre
          1996, n. 564, la possibilita'  di  conseguire  l'invarianza
          della   contribuzione   previdenziale,   consentendo    nel
          contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate
          a seguito della conseguente minore spesa per  retribuzioni,
          l'assunzione anticipata di nuovo  personale,  nel  rispetto
          della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali.
          Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera  non
          deve comunque determinare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche; 
              q) progressivo  superamento  della  dotazione  organica
          come limite alle assunzioni  fermi  restando  i  limiti  di
          spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilita'; 
              r)  semplificazione   delle   norme   in   materia   di
          valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento  del
          merito e di premialita'; razionalizzazione  e  integrazione
          dei sistemi di valutazione, anche al  fine  della  migliore
          valutazione delle politiche; sviluppo di  sistemi  distinti
          per    la    misurazione    dei     risultati     raggiunti
          dall'organizzazione e dei risultati raggiunti  dai  singoli
          dipendenti;  potenziamento  dei  processi  di   valutazione
          indipendente del  livello  di  efficienza  e  qualita'  dei
          servizi e delle attivita' delle amministrazioni pubbliche e
          degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso
          a standard di  riferimento  e  confronti;  riduzione  degli
          adempimenti in materia di programmazione  anche  attraverso
          una  maggiore  integrazione  con  il  ciclo  di   bilancio;
          coordinamento della disciplina in materia di valutazione  e
          controlli interni; previsione di forme  di  semplificazione
          specifiche   per   i   diversi   settori   della   pubblica
          amministrazione; 
              s) introduzione di norme in materia di  responsabilita'
          disciplinare  dei  pubblici   dipendenti   finalizzate   ad
          accelerare  e  rendere  concreto  e  certo  nei  tempi   di
          espletamento  e  di  conclusione  l'esercizio   dell'azione
          disciplinare; 
              t)  rafforzamento  del  principio  di  separazione  tra
          indirizzo  politico-amministrativo   e   gestione   e   del
          conseguente  regime  di  responsabilita'   dei   dirigenti,
          attraverso  l'esclusiva  imputabilita'  agli  stessi  della
          responsabilita'  amministrativo-contabile  per  l'attivita'
          gestionale; 
              u)  razionalizzazione  dei  flussi  informativi   dalle
          amministrazioni pubbliche alle amministrazioni  centrali  e
          concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti; 
              v) riconoscimento alle regioni  a  statuto  speciale  e
          alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  della
          potesta' legislativa  in  materia  di  lavoro  del  proprio
          personale  dipendente,  nel   rispetto   della   disciplina
          nazionale sull'ordinamento del  personale  alle  dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche, come  definita  anche  dal
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei principi  di
          coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento
          alla  normativa  volta  al  contenimento  del   costo   del
          personale, nonche' dei rispettivi statuti speciali e  delle
          relative norme di attuazione.  Dalle  disposizioni  di  cui
          alla presente lettera non devono derivare nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica; 
              z) al fine di  garantire  un'efficace  integrazione  in
          ambiente di lavoro di  persone  con  disabilita'  ai  sensi
          della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della  nomina,
          da parte delle amministrazioni pubbliche con  piu'  di  200
          dipendenti, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica e con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente, di un responsabile  dei
          processi  di  inserimento,  definendone   i   compiti   con
          particolare riferimento  alla  garanzia  dell'accomodamento
          ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto
          legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione  dell'obbligo
          di trasmissione  annuale  da  parte  delle  amministrazioni
          pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e  la
          pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro  e  delle
          politiche  sociali  oltre  che  al  centro  per   l'impiego
          territorialmente competente, non solo  della  comunicazione
          relativa alle scoperture di posti riservati  ai  lavoratori
          disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa
          a tempi e modalita' di copertura  della  quota  di  riserva
          prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei  vincoli
          normativi  assunzionali  delle  amministrazioni  pubbliche,
          nonche' previsione di  adeguate  sanzioni  per  il  mancato
          invio della suddetta dichiarazione,  anche  in  termini  di
          avviamento numerico di lavoratori con disabilita' da  parte
          del centro per l'impiego territorialmente competente. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 188 dell'articolo
          1 della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e  successive
          modificazioni (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
          2006): 
              "1.188. Per gli enti di ricerca,  l'Istituto  superiore
          di sanita' (ISS), l'Istituto nazionale per  l'assicurazione
          contro  gli  infortuni  sul   lavoro   (INAIL),   l'Agenzia
          nazionale per  i  servizi  sanitari  regionali  (AGE.NA.S),
          l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA),  l'Agenzia  spaziale
          italiana  (ASI),   l'Agenzia   nazionale   per   le   nuove
          tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico  sostenibile
          (ENEA), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonche' per
          le  universita'  e  le  scuole  superiori  ad   ordinamento
          speciale e per gli istituti  zooprofilattici  sperimentali,
          sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato
          e la stipula di contratti di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca  e  di
          innovazione tecnologica ovvero di progetti  finalizzati  al
          miglioramento di servizi anche didattici per gli  studenti,
          i  cui  oneri  non  risultino  a  carico  dei  bilanci   di
          funzionamento degli enti o del Fondo ordinario per gli enti
          di ricerca o del Fondo per il finanziamento ordinario delle
          universita', fatta eccezione per quelli finanziati  con  le
          risorse premiali  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
          decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.". 
              Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165
          del 2001 e' citato nelle Note al comma 224. 
              Note al comma 228 
              Il testo del comma 5 dell'articolo 3 del  decreto-legge
          n. 90 del 2014 e' citato nelle Note al comma 227. 
              Si riporta il testo vigente del comma 421 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "421. La dotazione organica delle citta'  metropolitane
          e delle province  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e'
          stabilita, a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  in  misura  pari  alla  spesa  del
          personale di ruolo alla data di  entrata  in  vigore  della
          legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto
          conto delle funzioni  attribuite  ai  predetti  enti  dalla
          medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e
          al 50 per cento e in misura pari al 30  per  cento  per  le
          province, con territorio interamente montano  e  confinanti
          con Paesi  stranieri,  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
          secondo periodo, della legge 7 aprile 2014,  n.  56.  Entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i  predetti  enti  possono  deliberare  una
          riduzione superiore. Restano fermi  i  divieti  di  cui  al
          comma  420   del   presente   articolo.   Per   le   unita'
          soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a
          428 del presente articolo.". 
              Il  testo  del  comma  5-quater  dell'articolo  3   del
          decreto-legge n. 90 del 2014 e' citato nelle Note al  comma
          227. 
              Note al comma 230 
              Si riporta il testo vigente del comma 601 dell'articolo
          1  della  citata  legge  n.  296  del  2006,  e  successive
          modificazioni: 
              "601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di  aumentare
          l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
          favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato  di
          previsione del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in
          apposita unita' previsionale di  base,  i  seguenti  fondi:
          «Fondo  per  le  competenze  dovute  al   personale   delle
          istituzioni scolastiche, con  esclusione  delle  spese  per
          stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
          e   «Fondo   per   il   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche».   Ai   predetti   fondi    affluiscono    gli
          stanziamenti   dei   capitoli   iscritti    nelle    unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
          e   «Interventi   integrativi   disabili»,   nonche'    gli
          stanziamenti  iscritti  nel   centro   di   responsabilita'
          «Programmazione ministeriale e  gestione  ministeriale  del
          bilancio» destinati ad integrare  i  fondi  stessi  nonche'
          l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  18  dicembre
          1997, n. 440, quota parte pari a  15,7  milioni  dei  fondi
          destinati all'attuazione del  piano  programmatico  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n.  53,
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del  presente
          articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti  variazioni  di  bilancio.
          Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse  di  cui
          al presente  comma  nonche'  per  la  determinazione  delle
          misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
          e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
          spese effettuate da parte delle istituzioni  scolastiche  a
          valere   sulle   risorse   finanziarie   derivanti    dalla
          costituzione  dei  predetti  fondi,  il   Ministero   della
          pubblica istruzione procede a una  specifica  attivita'  di
          monitoraggio.". 
              Note al comma 231 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi  145,  150   e   153
          dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma
          del sistema nazionale di istruzione e formazione  e  delega
          per il riordino delle  disposizioni  legislative  vigenti),
          come modificati dalla presente legge: 
              "145. Per le erogazioni liberali  in  denaro  destinate
          agli investimenti in  favore  di  tutti  gli  istituti  del
          sistema nazionale di istruzione, per  la  realizzazione  di
          nuove  strutture  scolastiche,   la   manutenzione   e   il
          potenziamento di quelle  esistenti  e  per  il  sostegno  a
          interventi che migliorino l'occupabilita'  degli  studenti,
          spetta un credito d'imposta pari  al  65  per  cento  delle
          erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta
          successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari  al
          50 per cento di quelle  effettuate  nel  periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. 
              146. - 149. (Omissis). 
              150. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione  del
          credito d'imposta di cui ai commi da 145 a 149, valutati in
          euro 7,5 milioni per l'anno 2017, in euro  15  milioni  per
          l'anno 2018, in euro 20,8 milioni per l'anno 2019, in  euro
          13,3 milioni per l'anno 2020 e  in  euro  5,8  milioni  per
          l'anno 2021, si provvede ai sensi dei commi 201 e seguenti. 
              151. - 152. (Omissis). 
              153. Al fine  di  favorire  la  costruzione  di  scuole
          innovative   dal    punto    di    vista    architettonico,
          impiantistico, tecnologico,  dell'efficienza  energetica  e
          della sicurezza strutturale e  antisismica,  caratterizzate
          dalla  presenza  di  nuovi  ambienti  di  apprendimento   e
          dall'apertura al territorio, il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  con  proprio  decreto,
          d'intesa con la Struttura di missione per il  coordinamento
          e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione
          dell'edilizia  scolastica,  istituita   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso
          la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma  158
          tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione  da
          parte  delle  stesse  regioni   delle   manifestazioni   di
          interesse degli enti locali proprietari delle aree  oggetto
          di intervento e interessati alla costruzione di una  scuola
          innovativa. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 202 dell'articolo
          1 della citata legge n. 107 del 2015: 
              "202.  E'  iscritto  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          un fondo di parte corrente,  denominato  «Fondo  "La  Buona
          Scuola"  per   il   miglioramento   e   la   valorizzazione
          dell'istruzione scolastica», con uno  stanziamento  pari  a
          83.000 euro per l'anno 2015,  a  533.000  euro  per  l'anno
          2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
          per l'anno 2018, a  47.053.000  euro  per  l'anno  2019,  a
          43.490.000 euro per l'anno  2020,  a  48.080.000  euro  per
          l'anno  2021,  a  56.663.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          45.000.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023.  Al
          riparto del Fondo si  provvede  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          decreto di cui al presente comma puo' destinare un  importo
          fino a un massimo del 10 per cento  del  Fondo  ai  servizi
          istituzionali  e  generali  dell'amministrazione   per   le
          attivita'   di   supporto   al   sistema   di    istruzione
          scolastica.". 
              Il testo del comma 601 dell'articolo 1 della  legge  n.
          296 del 2006 e' citato nelle Note al comma 230. 
              Note al comma 233 
              Il testo del comma 202 dell'articolo 1 della  legge  n.
          107 del 2015 e' citato nelle Note al comma 232. 
              Note al comma 234 
              Il testo dei commi 424  e  425  dell'articolo  1  della
          citata legge n. 190 del 2014 e' citato nelle Note al  comma
          219. 
              Note al comma 235 
              Si riporta il testo dei commi 3-ter e 4 dell'articolo 4
          del citato decreto-legge n. 95 del  2012,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 4. Riduzione di spese, messa  in  liquidazione  e
          privatizzazione di societa' pubbliche 
              1. - 3-bis. (Omissis). 
              3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip
          S.p.A. delle attivita' ad essa affidate  con  provvedimenti
          normativi, le attivita' di realizzazione del  Programma  di
          razionalizzazione   degli   acquisti,   di   centrale    di
          committenza e di e-procurement continuano ad essere  svolte
          dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni  di  cui
          all'articolo 12, commi da  2  a  10,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di  acquisto  e
          di negoziazione  messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.
          possono avere ad oggetto anche attivita'  di  manutenzione.
          La medesima societa' svolge, inoltre, le attivita' ad  essa
          affidate con  provvedimenti  amministrativi  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base  di
          apposita  convenzione  disciplinante  i  relativi  rapporti
          nonche' i tempi  e  le  modalita'  di  realizzazione  delle
          attivita', si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita' di
          centrale di committenza, per  le  acquisizioni  di  beni  e
          servizi. 
              3-quater. - 3-sexies. (Omissis). 
              4.  Fatta  salva  la   facolta'   di   nomina   di   un
          amministratore unico, i consigli di  amministrazione  delle
          societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dalle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, che abbiano  conseguito  nell'anno  2011  un
          fatturato  da  prestazione   di   servizi   a   favore   di
          amministrazioni  pubbliche  superiore  al  90   per   cento
          dell'intero fatturato devono essere composti da non piu' di
          tre membri, ferme restando le disposizioni  in  materia  di
          inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui  al
          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A  decorrere  dal
          1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i  compensi
          degli amministratori di  tali  societa',  ivi  compresa  la
          remunerazione di quelli investiti di  particolari  cariche,
          non puo' superare l'80 per cento del costo complessivamente
          sostenuto  nell'anno  2013.  In  virtu'  del  principio  di
          onnicomprensivita'  della   retribuzione,   qualora   siano
          nominati  dipendenti  dell'amministrazione  titolare  della
          partecipazione, o della societa' controllante  in  caso  di
          partecipazione  indiretta  o  del  titolare  di  poteri  di
          indirizzo e di  vigilanza,  fatto  salvo  il  diritto  alla
          copertura  assicurativa   e   al   rimborso   delle   spese
          documentate, nel rispetto del limite di  spesa  di  cui  al
          precedente periodo, essi hanno  l'obbligo  di  riversare  i
          relativi compensi all'amministrazione o  alla  societa'  di
          appartenenza. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 236 
              Il testo degli articoli 11 e 17 della legge n. 124  del
          2015 e' citato nelle Note al comma 219. 
              Il testo  del  comma  2  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001 e' citato nelle Note  al  comma
          219. 
              Note al comma 237 
              Si riporta il testo vigente del comma 43  dell'articolo
          1  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549  (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica): 
              "1. - 42. (Omissis). 
              43. La dotazione dei capitoli di cui  al  comma  40  e'
          quantificata annualmente ai sensi dell'articolo  11,  comma
          3, lettera d), della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  come
          modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 238 
              Il testo dell'Allegato A della citata legge n. 448  del
          2001 e' citato nelle Note al comma 13. 
              Note al comma 239 
              Si riporta il testo del comma 17  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6. (Oggetto della disciplina) 
              1. - 16. (Omissis). 
              17. Ai fini di tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema,
          all'interno del perimetro delle aree marine  e  costiere  a
          qualsiasi titolo protette per scopi di  tutela  ambientale,
          in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione  di
          atti e convenzioni  dell'Unione  europea  e  internazionali
          sono  vietate  le  attivita'  di  ricerca,  di  prospezione
          nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
          mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge  9  gennaio
          1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone  di
          mare poste entro dodici miglia dalle linee di  costa  lungo
          l'intero  perimetro  costiero  nazionale  e  dal  perimetro
          esterno delle suddette aree marine e costiere  protette.  I
          titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti salvi per  la
          durata di vita utile del  giacimento,  nel  rispetto  degli
          standard di sicurezza e di  salvaguardia  ambientale.  Sono
          sempre assicurate le attivita' di manutenzione  finalizzate
          all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli
          impianti e alla tutela dell'ambiente, nonche' le operazioni
          finali di ripristino  ambientale.  Dall'entrata  in  vigore
          delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato  il
          comma 81 dell'articolo 1 della legge  23  agosto  2004,  n.
          239. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione,  i  titolari  delle  concessioni  di
          coltivazione  in   mare   sono   tenuti   a   corrispondere
          annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo  19,
          comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996,  n.  625,
          elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio.
          Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione  e'
          tenuto  a  versare  le  somme  corrispondenti   al   valore
          dell'incremento   dell'aliquota   ad   apposito    capitolo
          dell'entrata  del  bilancio   dello   Stato,   per   essere
          interamente  riassegnate,  in  parti  uguali,  ad  appositi
          capitoli istituiti nello stato di previsione del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del Ministero dello sviluppo economico, per  assicurare  il
          pieno   svolgimento   rispettivamente   delle   azioni   di
          monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino  e  delle
          attivita' di vigilanza e controllo  della  sicurezza  anche
          ambientale degli impianti  di  ricerca  e  coltivazione  in
          mare.". 
              Note al comma 240 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi   1,   1-bis   e   5
          dell'articolo 38 del citato decreto-legge n. 133 del  2014,
          come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 38. Misure per la  valorizzazione  delle  risorse
          energetiche nazionali 
              1. Le attivita' di prospezione, ricerca e  coltivazione
          di idrocarburi e quelle di stoccaggio  sotterraneo  di  gas
          naturale sono  di  pubblica  utilita'.  I  relativi  titoli
          abilitativi  comprendono  pertanto  la   dichiarazione   di
          pubblica utilita'. 
              1-bis. [Abrogato]. 
              2. - 4. (Omissis). 
              5.  Le  attivita'  di   ricerca   e   coltivazione   di
          idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le  modalita'
          di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9,  o  a  seguito  del
          rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base  di  un
          programma generale di lavori articolato in una  prima  fase
          di ricerca, per la durata di sei anni, a  cui  seguono,  in
          caso di  rinvenimento  di  un  giacimento  tecnicamente  ed
          economicamente  coltivabile,  riconosciuto  dal   Ministero
          dello sviluppo economico, la  fase  di  coltivazione  della
          durata di trent'anni, salvo  l'anticipato  esaurimento  del
          giacimento, nonche' la fase di ripristino finale. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 241 
              Si riporta il testo del comma  3-bis  dell'articolo  57
          del decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5  (Disposizioni
          urgenti in  materia  di  semplificazione  e  di  sviluppo),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.   57.   Disposizioni   per   le    infrastrutture
          energetiche strategiche, la metanizzazione del  mezzogiorno
          e in tema di bunkeraggio 
              1. - 3. (Omissis). 
              3-bis. In caso di mancato raggiungimento  delle  intese
          si provvede con le modalita' di cui all'articolo 14-quater,
          comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 242 
              Si riporta il testo del  comma  8-bis  dell'articolo  1
          della legge 23 agosto 2004, n. 239  (Riordino  del  settore
          energetico, nonche' delega  al  Governo  per  il  riassetto
          delle disposizioni vigenti in  materia  di  energia),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "8-bis. Fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di
          valutazione di impatto  ambientale,  nel  caso  di  mancata
          espressione da parte delle amministrazioni regionali  degli
          atti di assenso o di intesa, comunque denominati,  inerenti
          alle funzioni di cui al  comma  8  del  presente  articolo,
          entro il termine di centocinquanta giorni  dalla  richiesta
          nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di  cui
          al comma 5 dell'articolo 52-quinquies del  testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno
          2001, n. 327, e nei casi di cui all'articolo  3,  comma  4,
          del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il Ministero
          dello sviluppo economico invita le  medesime  a  provvedere
          entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso  di
          ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni  regionali
          interessate, lo stesso  Ministero  rimette  gli  atti  alla
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  la  quale,  entro
          sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la
          partecipazione della regione interessata.  Le  disposizioni
          del presente  comma  si  applicano  anche  ai  procedimenti
          amministrativi in corso e  sostituiscono  il  comma  6  del
          citato articolo 52-quinquies del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.". 
              Note al comma 243 
              Il testo dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 e'
          citato nelle Note al comma 219. 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          14 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art. 14. Indirizzo politico-amministrativo 
              1. (Omissis). 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1  il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
          nei limiti stabiliti dallo stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della  legge
          15 maggio 1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento  si
          provvede  al  riordino  delle  segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari   di    Stato.    Con    decreto    adottato
          dall'autorita' di governo competente, di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo  12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi di spesa  e,  per  il  personale  disciplinato  dai
          contratti collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad  una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio, da corrispondere mensilmente,  a  fronte  delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli uffici dei Ministri e  dei  Sottosegretari  di  Stato.
          Tale trattamento, consistente in un  unico  emolumento,  e'
          sostitutivo dei compensi per il lavoro  straordinario,  per
          la  produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'   della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del regolamento di cui al presente comma sono  abrogate  le
          norme del regio decreto legge 10 luglio 1924,  n.  1100,  e
          successive modificazioni ed  integrazioni,  ed  ogni  altra
          norma riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina  dei
          gabinetti dei Ministri e delle segreterie  particolari  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 244 
              Si riporta il testo dell'articolo 4  del  decreto-legge
          1° gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni urgenti per la  proroga
          degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
          dei processi di pace e di  stabilizzazione,  nonche'  delle
          missioni internazionali delle Forze armate e di  polizia  e
          disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo
          per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.
          30, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4. Disposizioni relative al Servizio europeo  per
          l'azione esterna 
              1. Per fare fronte alle accresciute responsabilita'  in
          materia di sicurezza internazionale derivanti  dall'entrata
          in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, e al
          fine di adempiere tempestivamente  agli  obblighi  gravanti
          per l'Italia, in quanto Stato membro  dell'Unione  europea,
          per l'istituzione di un Servizio europeo di azione esterna,
          che dovra' essere operativo a partire dall'aprile 2010, nel
          limite degli ordinari stanziamenti di  bilancio,  ai  sensi
          dell'articolo  189  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  5   gennaio   1967,   n.   18,   e   successive
          modificazioni,  il  Ministero  degli  affari  esteri   puo'
          mettere  a  disposizione  delle   istituzioni   dell'Unione
          europea  fino  a  cinquanta   funzionari   della   carriera
          diplomatica,  destinati  a  prestare  servizio  presso   le
          predette istituzioni, le loro  delegazioni  ed  uffici  nei
          Paesi  terzi  o  presso  organizzazioni  internazionali   o
          regionali, nonche' presso strutture di direzione e gestione
          di specifiche iniziative  o  operazioni  nell'ambito  della
          Politica estera e di sicurezza comune. 
              2. Il servizio prestato all'estero ai sensi del comma 1
          e' valutato ai  fini  dello  sviluppo  professionale  degli
          interessati. 
              3. Per le finalita' di cui al  comma  1,  il  Ministero
          degli affari esteri e' autorizzato, in deroga alle  vigenti
          disposizioni  sul  blocco  delle  assunzioni  nel  pubblico
          impiego, nei cinque anni 2010-2014 e nel triennio 2016-2018
          a bandire annualmente un concorso di accesso alla  carriera
          diplomatica  e  ad  assumere  un  contingente   annuo   non
          superiore a 35 segretari di legazione in prova, comprensivo
          delle assunzioni gia' consentite ai sensi  dell'articolo  3
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.  Per  le
          finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa
          di euro 1.700.000 per l'anno 2010, di  euro  3.496.800  per
          l'anno 2011 e di euro 7.615.600 a decorrere dall'anno 2012. 
              4. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'importo di 75 euro
          di cui all'articolo 1, comma 1315, della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, e' rideterminato in 90 euro,  e  a  decorrere
          dal 1° luglio 2011, in 105 euro. 
              5.   Le   successive    variazioni    all'importo    da
          corrispondersi per il trattamento delle domande  per  visti
          nazionali sono determinate con  decreto  interministeriale,
          avente natura non regolamentare, su proposta  del  Ministro
          degli  affari  esteri,  di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede quanto
          a 1.700.000 euro per l'anno 2010  ed  a  3.496.800  euro  a
          decorrere dall'anno 2011 a valere sulle maggiori entrate di
          cui al comma 4 e,  quanto  a  4.118.800  euro  a  decorrere
          dall'anno 2012,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni, per il medesimo anno,  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2010-2012,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2010,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero degli affari esteri. E' altresi'  autorizzata  la
          spesa di euro 670.984 per l'anno 2016,  di  euro  4.638.414
          per l'anno 2017 e di euro 6.205.577 a  decorrere  dall'anno
          2018. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Note al comma 246 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 15, 16 e  17
          del decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.  68  (Revisione
          della normativa di principio in  materia  di  diritto  allo
          studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
          riconosciuti,   in   attuazione   della   delega   prevista
          dall'articolo 5, comma 1, lettere a),  secondo  periodo,  e
          d), della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e  secondo  i
          principi e  i  criteri  direttivi  stabiliti  al  comma  3,
          lettera f), e al comma 6): 
              "Art.   15.   Definizione   di   collegi   universitari
          legalmente riconosciuti 
              1. I collegi universitari legalmente riconosciuti  sono
          strutture a carattere residenziale, aperte  a  studenti  di
          atenei italiani  o  stranieri,  di  elevata  qualificazione
          formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del
          merito   e    l'interculturalita'    della    preparazione,
          assicurando a ciascuno studente, sulla base di un  progetto
          personalizzato, servizi educativi,  di  orientamento  e  di
          integrazione dei servizi formativi. I collegi  universitari
          legalmente riconosciuti sono gestiti da  soggetti  che  non
          perseguono fini di lucro. 
              2.  I  collegi  universitari  legalmente  riconosciuti,
          nell'ambito   delle   proprie   finalita'    istituzionali,
          sostengono gli  studenti  meritevoli,  anche  se  privi  di
          mezzi, e, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della  legge
          30 dicembre 2010, n. 240, l'ammissione presso gli stessi, a
          seguito del relativo bando di concorso, costituisce  titolo
          valutabile per i candidati, ai fini  della  predisposizione
          delle graduatorie, per  la  concessione  dei  contributi  a
          carico del Fondo per il merito. 
              3.  Gli  ospiti  dei  collegi  universitari  legalmente
          riconosciuti sono di norma studenti universitari, dotati di
          comprovate capacita' e meriti curriculari, che  si  trovano
          in una delle seguenti condizioni: 
              a) iscritti a corsi di laurea di  primo  e  di  secondo
          livello; 
              b) iscritti a corsi promossi dalle istituzioni di  alta
          formazione artistica, musicale e coreutica; 
              c) iscritti a  corsi  di  specializzazione  di  livello
          universitario; 
              d) iscritti a corsi di dottorato e master universitari; 
              e) partecipanti a programmi di mobilita' e  scambio  di
          studenti    universitari,    in    ambito    nazionale    e
          internazionale." 
              "Art. 16. Disciplina  del  riconoscimento  dei  collegi
          universitari 
              1.  Con  proprio  decreto,  il  Ministero  concede   il
          riconoscimento ai  collegi  universitari  che  ne  avanzano
          richiesta nel termine di centoventi giorni dal  ricevimento
          della domanda. 
              2.   Ai   fini   del   riconoscimento,   il    collegio
          universitario deve  dimostrare  di  possedere  requisiti  e
          standard minimi  a  carattere  istituzionale,  logistico  e
          funzionale, non inferiori a quelli previsti  per  l'accesso
          ai finanziamenti di cui alla legge del 14 novembre 2000, n.
          338, ed in particolare: 
              a) prevedere nel proprio statuto uno  scopo  formativo,
          svolto in maniera sistematica e continuativa,  ed  adeguata
          dimostrazione del possesso delle conseguenti qualificazioni
          e   strutture   organizzative   necessarie   per   la   sua
          realizzazione; 
              b) disporre di  strutture  ricettive  dotate  di  spazi
          polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di
          funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di
          attivita' formative, culturali e ricreative, concepite  con
          alti standard qualitativi; 
              c) disporre di strutture ricettive in grado di ospitare
          utenti italiani, provenienti da piu' regioni sul territorio
          nazionale, e stranieri, con particolare riguardo  a  quelli
          provenienti da paesi  dell'Unione  europea,  anche  in  una
          prospettiva di sviluppo interculturale; 
              c-bis)  per  i  collegi  universitari  gia'  legalmente
          riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti  di  cui
          alla legge 14 novembre 2000, n. 338. 
              3.  Con  decreto  del  Ministro,  da   adottare   entro
          centoventi giorni dalla data di pubblicazione del  presente
          decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale,   sono   indicate   le
          modalita' di dimostrazione dei requisiti di cui al comma 2,
          lettere a), b),  c),  e  le  modalita'  di  verifica  della
          permanenza dei requisiti medesimi  nonche'  di  revoca  del
          riconoscimento all'esito negativo della predetta verifica. 
              4. Con il riconoscimento di cui al comma 1 il  collegio
          universitario  acquisisce   la   qualifica   di   "collegio
          universitario di merito". 
              5. Restano ferme le vigenti  disposizioni  sui  collegi
          universitari legalmente riconosciuti." 
              "Art. 17. Disciplina  dell'accreditamento  dei  collegi
          universitari di merito 
              1.  Con  decreto  del  Ministro  sono   individuati   i
          parametri  per   la   dimostrazione   dei   requisiti   per
          l'accreditamento dei collegi universitari di merito, di cui
          al comma 3, e le modalita' di verifica della permanenza dei
          requisiti medesimi nonche'  di  revoca  dell'accreditamento
          all'esito negativo della predetta verifica. 
              2.  L'accreditamento  e'  concesso  con   decreto   del
          Ministro,  su  domanda  avanzata  dagli   interessati.   La
          presentazione  della  domanda  e'  consentita  ai   collegi
          universitari   di   merito   che   abbiano   ottenuto    il
          riconoscimento da almeno cinque anni. 
              3. Per la concessione  dell'accreditamento  di  cui  al
          comma  2,  il  collegio  universitario   di   merito   deve
          dimostrare di  possedere  requisiti  e  standard  minimi  a
          carattere istituzionale, logistico  e  funzionale.  A  tale
          fine, la domanda di cui al comma 1  deve  essere  corredata
          della documentazione che attesti e dimostri: 
              a)  l'esclusiva  finalita'  di  gestione   di   collegi
          universitari; 
              b)  il  prestigio  acquisito  dal  collegio  in  ambito
          culturale; 
              c) la qualificazione posseduta dal collegio  in  ambito
          formativo; 
              d) la rilevanza  internazionale  dell'istituzione,  non
          solo in termini di ospitalita' ma anche nelle attivita' che
          favoriscono  la  mobilita'  internazionale  degli  studenti
          iscritti. 
              4. Il Ministero entro novanta  giorni  dal  ricevimento
          della  domanda  di   cui   al   comma   2,   esaminata   la
          documentazione  di  cui  al  comma  3  e  in  presenza  dei
          requisiti  richiesti,  emana  il  decreto  di   concessione
          dell'accreditamento. 
              5.  L'accreditamento  del  collegio  universitario   di
          merito e' condizione  necessaria  per  la  concessione  del
          finanziamento statale. 
              6. Con il decreto di cui  al  comma  1,  sono  altresi'
          definite modalita' e condizioni di accesso ai finanziamenti
          statali per i collegi universitari di  merito  accreditati,
          compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 
              7.  Le  scuole  universitarie  di  alta  formazione   a
          carattere residenziale, attivate presso le universita' allo
          scopo di offrire servizi formativi aggiuntivi  rispetto  ai
          corsi  di  studio,  sono  riconosciute  e  accreditate  con
          decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.". 
                
              Note al comma 247 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme  in  materia
          di   organizzazione   delle   universita',   di   personale
          accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
          incentivare  la  qualita'  e   l'efficienza   del   sistema
          universitario): 
              "Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato) 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
              a) contratti di durata triennale prorogabili  per  soli
          due anni, per una sola volta, previa  positiva  valutazione
          delle attivita' didattiche e di ricerca svolte,  effettuata
          sulla base di modalita', criteri e parametri  definiti  con
          decreto del Ministro; i predetti contratti  possono  essere
          stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; 
              b) contratti triennali  non  rinnovabili,  riservati  a
          candidati che hanno usufruito dei  contratti  di  cui  alla
          lettera  a),  ovvero,  per  almeno  tre  anni   anche   non
          consecutivi, di assegni di ricerca ai  sensi  dell'articolo
          51, comma 6, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e
          successive modificazioni,  o  di  borse  post-dottorato  ai
          sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,
          ovvero di analoghi contratti, assegni  o  borse  in  atenei
          stranieri. 
              (Omissis).". 
              Note al comma 251 
              Si riporta il testo dell'articolo 66 del  decreto-legge
          25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 66. Turn over 
              1. Le  amministrazioni  di  cui  al  presente  articolo
          provvedono, entro il 31 dicembre 2008  a  rideterminare  la
          programmazione triennale del  fabbisogno  di  personale  in
          relazione alle misure di  razionalizzazione,  di  riduzione
          delle  dotazioni  organiche   e   di   contenimento   delle
          assunzioni previste dal presente decreto. 
              2. All'articolo 1, comma 523, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296 le parole «per gli  anni  2008  e  2009»  sono
          sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole  «per
          ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo
          anno». 
              3.  Per  l'anno  2009   le   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296 possono procedere, previo effettivo  svolgimento  delle
          procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a  tempo
          indeterminato nel limite di  un  contingente  di  personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
          cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
          precedente.  In  ogni  caso  il  numero  delle  unita'   di
          personale da  assumere  non  puo'  eccedere,  per  ciascuna
          amministrazione, il  10  per  cento  delle  unita'  cessate
          nell'anno precedente. 
              4. All'articolo 1, comma 526, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296 le parole «per gli  anni  2008  e  2009»  sono
          sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008». 
              5.  Per  l'anno  2009   le   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296 possono procedere alla stabilizzazione di personale  in
          possesso dei requisiti ivi  richiamati  nel  limite  di  un
          contingente di personale complessivamente corrispondente ad
          una spesa pari al 10 per  cento  di  quella  relativa  alle
          cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni  caso  il
          numero delle unita' di personale da stabilizzare  non  puo'
          eccedere, per ciascuna amministrazione,  il  10  per  cento
          delle unita' cessate nell'anno precedente. 
              6. L'articolo 1, comma 527,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per  l'anno  2008
          le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
          ulteriori assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato,
          previo effettivo svolgimento delle procedure di  mobilita',
          nel limite  di  un  contingente  complessivo  di  personale
          corrispondente ad una spesa annua lorda pari a  75  milioni
          di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008  ed
          a 75  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2009.  Le
          autorizzazioni  ad  assumere  sono  concesse   secondo   le
          modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.». 
              7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
          2007, n. 244, e' sostituito dal  seguente:  «Per  gli  anni
          2010 e 2011, le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 523, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  possono
          procedere, per ciascun anno, previo  effettivo  svolgimento
          delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale  a
          tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente   di
          personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
          al 20 per cento di quella  relativa  al  personale  cessato
          nell'anno precedente. In ogni caso il numero  delle  unita'
          di personale da assumere non  puo'  eccedere,  per  ciascun
          anno, il  20  per  cento  delle  unita'  cessate  nell'anno
          precedente. 
              8. Sono abrogati i commi 103  e  104  dell'articolo  3,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              9. 
              9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
          Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016. 
              10. Le assunzioni di cui ai commi 3,  5,  7  e  9  sono
          autorizzate secondo le modalita' di  cui  all'articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive   modificazioni,    previa    richiesta    delle
          amministrazioni   interessate,   corredata   da   analitica
          dimostrazione   delle   cessazioni    avvenute    nell'anno
          precedente    e    delle     conseguenti     economie     e
          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei
          correlati  oneri,  asseverate  dai   relativi   organi   di
          controllo. 
              11. I limiti di cui ai commi 3,  7  e  9  si  applicano
          anche alle assunzioni del personale di cui  all'articolo  3
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9  non
          si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
          categorie   protette   e   a   quelle   connesse   con   la
          professionalizzazione delle forze armate cui si applica  la
          specifica disciplina di settore. 
              12. All'articolo 1, comma 103 della legge  30  dicembre
          2004, n. 311, come modificato da  ultimo  dall'articolo  3,
          comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A
          decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle  parole  «A
          decorrere dall'anno 2013». 
              13. Per il triennio 2009-2011, le universita'  statali,
          fermi restando i limiti di cui all'articolo 1,  comma  105,
          della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  possono  procedere,
          per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite  di
          un  contingente  corrispondente  ad  una  spesa   pari   al
          cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo
          indeterminato   complessivamente   cessato   dal   servizio
          nell'anno precedente.  Ciascuna  universita'  destina  tale
          somma  per  una  quota  non  inferiore  al  50  per   cento
          all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore
          al 20 per  cento  all'assunzione  di  professori  ordinari.
          Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le
          quote di cui al periodo precedente non  si  applicano  agli
          Istituti  di  istruzione   universitaria   ad   ordinamento
          speciale. Sono fatte salve le  assunzioni  dei  ricercatori
          per i concorsi di cui  all'articolo  1,  comma  648,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei  limiti  delle  risorse
          residue previste dal predetto articolo 1,  comma  650.  Nei
          limiti previsti dal presente comma e' compreso, per  l'anno
          2009,  anche  il  personale   oggetto   di   procedure   di
          stabilizzazione  in  possesso  degli  specifici   requisiti
          previsti dalla normativa vigente. Le limitazioni di cui  al
          presente  comma  non  si  applicano  alle   assunzioni   di
          personale  appartenente   alle   categorie   protette.   In
          relazione   a   quanto   previsto   dal   presente   comma,
          l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo  5,  comma
          1, lettera  a)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
          concernente il fondo per il finanziamento  ordinario  delle
          universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per  l'anno
          2009, di 190 milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  di  316
          milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per
          l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2013.